Articolo 990 del Codice della navigazione
Articolo 973Articolo 975
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21 aprile 1942
Art. 990.
(Aeromobili dello stesso proprietario o esercente).

Le disposizioni che precedono si applicano, per quanto e' possibile, anche se l'aeromobile soccorritore e l'aeromobile assistito appartengono allo stesso proprietario o sono impiegati dallo stesso esercente.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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