Sentenza 16 novembre 2018
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- 1. Detenzione di animali pericolosi, irrilevante la concreta nocivitàRedazione · https://responsabilecivile.it/ · 18 novembre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/11/2018, n. 51839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51839 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2018 |
Testo completo
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GI IO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 03/11/2017 del Tribunale di Ivrea visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Fiminiani che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente al capo 1) relativamente al trattamento sanzionatorio previa riqualificazione del capo contestato, rigetto nel resto;
udito per l'imputato l'avv. Chiara Mattone Moniva, quale sostituto processuale dell'avv. Vittorio Nizza, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. i 3 f,'!""I 2013
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 03/11/2017, il Tribunale di Ivrea dichiarava GI IO responsabile dei reati di cui agli artt. 6 comma 1 della I 7.2.1992 n. 150 nonché di cui all'art 1 commi 1 e 2 del d.I 3.7.2003 n. 159 (così riqualificata l'originaria contestazione per il reato di cui all'art. 2 comma 1 lett. f) della I 7.2.1992 n. 150) per la condotta di detenzione di due esemplari di PU (PU NC) - e lo condannava alla pena di euro 35.000,00 di ammenda.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione GI IO, a mezzo del difensore di fiducia, articolando i motivi di seguito enunciati. Con un primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 2 comma 1 lett. f) I n. 150/1992, lamentando che la sentenza si fondava su motivazioni apparenti in quanto si limitava ad affermare senza alcuna prova scientifica che i due felini, rinvenuti presso l'abitazione del GI, erano due "puma NC" e ad attribuire la responsabilità all'imputato delle contravvenzioni contestate senza alcuna concreta valutazione della condotta tenuta e con valutazione parziale ed illogica degli elementi di prova;
tale accertamento era rilevante per determinare se si trattasse di specie di animale a rischio di estinzione contemplate nell'allegato B del regolamento CE 338/1997 ovvero di specie di animali contemplate nel DM 19.4.1996 e ritenute pericolose. Con un secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla riqualificazione del reato contestato al capo 1) nella fattispecie di cui all'art. 1 commi 1 e 2 del di 3.7.2003 n. 159, relativa alla diversa condotta di commercio e detenzione di aracnidi altamente pericolosi per l'uomo. Con un terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 6 comma 1 I 150/1992, lamentando che il Tribunale non aveva motivato in base a quali prove scientifiche i due felini sequestrati appartenevano alla famiglia EL ed alla specie PU NC e non aveva, comunque, tenuto conto delle contrarie informazioni emergenti dalle risultanze processuali. Con un quarto motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla ritenuta consapevolezza dell'imputato della detenzione di esemplari vivi di mammiferi felini provenienti da riproduzione in cattività costituenti pericolo per la salute e l'incolumità pubblica nonché appartenenti a specie in via di estinzione. Con un quinto motivo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del vincolo della continuazione tra le due fattispecie contravvenzionali contestate, argomentando che in realtà era configurabile un concorso formale di reati che comportava una diversa valutazione della gravità della condotta e del trattamento sanzionatorio. CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il primo, il terzo ed il quarto motivo hanno ad oggetto doglianze non consentite in sede di legittimità. Il ricorrente, attraverso una formale denuncia di vizio di motivazione, richiede sostanzialmente una rivisitazione, non consentita in questa sede, delle risultanze processuali. Nei motivi in esame, in sostanza, si espongono censure le quali si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, senza individuare vizi di logicità, ricostruzione e valutazione, quindi, precluse in sede di giudizio di cassazione (cfr. Sez. 1, 16.11.2006, n. 42369, De Vita, rv. 235507; sez. 6, 3.10.2006, n. 36546, Bruzzese, Rv. 235510; Sez. 3, 27.9.2006, n. 37006, Piras, Rv. 235508). Nel ribadire che la Corte di Cassazione è giudice della motivazione, non già della decisione ed esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, va al contrario evidenziato che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti ed alla natura e specie degli animali detenuti dall'imputato, con argomentazioni prive di illogicità e di contraddittorietà (cfr pag 3 della sentenza impugnata), restando irrilevante, ai fini della sussistenza del reato di detenzione illecita di animali pericolosi, di cui all'art. 6, comma 1, legge 7 febbraio 1992, n. 150, ogni valutazione sulla loro concreta nocività e sulle specifiche modalità della loro custodia (Sez.3, n.26127 del 19/05/2005, Rv.231999).
2. Il secondo motivo è, invece, fondato, restando assorbito il quinto motivo. Il Tribunale nell'affermare la responsabilità dell'imputato in relazione al reato contestato al capo 1) ha ritenuto integrata la fattispecie di cui all'art. 1 commi 1 e 2 del d.I 3.7.2003 n. 159, relativa a condotta di commercio e detenzione di aracnidi altamente pericolosi per l'uomo, diversa da quella contestata ed emersa nel corso del giudizio. Risulta, quindi, integrato il vizio dedotto e, conseguentemente, la sentenza impugnata va annullata in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 1 commi 1 e 2 del d.l.
3.7.2003 n. 159 con rinvio al Tribunale di Ivrea per nuovo giudizio in relazione all'originaria imputazione di cui al capo 1); il ricorso va, poi, dichiarato inammissibile nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 1 commi 1 e 2 del dl 3.7.2003 n. 159 e rinvia al Tribunale di Ivrea per nuovo giudizio;
dichiara inammissibile nel r