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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IV, sentenza 16/01/2026, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 368/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MARINO GIORGIO, Presidente e Relatore CARUSO ANTONIO, Giudice DISTEFANO FRANCESCO, Giudice
in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 5635/2025 depositato il 09/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259021829256000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259021829256000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259021829256000 IRPEF-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259021829256000 IVA-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259021829256000 IRAP 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320110055706285000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320110055706285000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320110055706285000 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320110055706285000 IVA-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320110055706285000 IRAP 2006
a seguito di discussione
Richieste delle parti: come in atti
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 9.10.2025 Ricorrente_1 adiva questa Corte espondendo di avere ricevuto in data 12.6.2025 intimazione di pagamento anche per una cartella relativa d iva/irpef anno 2006 di € 25586.35.
Eccepiva la decadenza dell'amministrazione dal procedere all'accertamento, l'omessa notifica della cartella e la prescrizione quinquennale della pretesa.
Si costituiva ADER opponendosi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno già da tempo chiarito che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza, specificamente prevista sul piano normativo, ed ordinata secondo una progressione di specifici e determinati atti e delle relative notificazioni, destinati, con diversa funzione, a fare emergere ed a portare la pretesa stessa nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo - soprattutto - di rendere possibile, per questi ultimi, un efficace esercizio del diritto di difesa.
Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un "atto presupposto" costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'"atto consequenziale" notificato e tale nullità può essere fatta valere, dal contribuente, mediante la scelta o di impugnare, per tale esclusivo vizio, l'"atto consequenziale" notificato - rimanendo perciò egli esposto all'eventuale successiva azione dell'Amministrazione finanziaria, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e per la notificazione dell' "atto presupposto" - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo
(non notificatogli) per contestare integralmente la pretesa tributaria.
Ne consegue che spetterà al giudice di merito - la cui relativa valutazione, se congruamente motivata, non sarà censurabile in sede di legittimità - interpretare la domanda proposta dal contribuente, al fine di verificare se questi abbia inteso far valere la nullità dell'"atto consequenziale" in base all'una o all'altra opzione.
Ebbene nella specie ADER - costituendosi in giudizio – ha comprovato la notifica della cartella in data 13.01.2012 ai sensi dell'art. 140 c.p.c., senza che sul punto sia stata sollevata alcuna contestazione da parte del ricorrente.
Ne segue che ogni questione relativa alla debenza delle imposte ed al corretto esercizio dell'attività di accertamento da parte dell'AdE non può costituire motivo di censura in questa sede, atteso che dette contestazioni andavano sollevate con l'impugnazione della cartella.
Parte ricorrente ha eccepito la prescrizione quinquennale della pretesa, evidentemente sull'assunto della omessa notifica della cartella.
Ebbene è noto che ai tributi erariali si applica il termine prescrizionale decennale, anche in ipotesi di cartella relativa a tributi erariali la prescrizione successiva alla notifica della cartella è soggetta al termine ordinario decennale (cfr, Cass. Civ. 16.12.2020 n. 28846; Cass. Civ. 27.11.2020 n. 27188;
Cass. Civ.
3.11.2020 n. 24278; cass. Civ. 17.12.2019 n. 33266; Cass. Civ. n. 10549 del 15 aprile 2019).
Nella specie sebbene tra la data di notifica della cartella (2012) e la data di notifica dell'intimazione opposta (2025) siano decorsi oltre 10 anni in assenza di atti interruttivi (atteso che non vi è prova alcuna della notifica del preavviso di fermo dedotto da ADER), va rilevato come il ricorrente non abbia eccepito la prescrizione successiva alla notifica della cartella e che trattandosi di eccezione di parte non può essere sollevata d'ufficio.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Catania – sezione IV definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da Ricorrente_1 contro Agenzia Entrate Riscossione, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio in favore di ADER, liquidate in complessivi € 1600.00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della IV Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di I
Grado di Catania il 9.01.2026
Il Presidente est.
( dott. Giorgio Marino)
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MARINO GIORGIO, Presidente e Relatore CARUSO ANTONIO, Giudice DISTEFANO FRANCESCO, Giudice
in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 5635/2025 depositato il 09/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259021829256000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259021829256000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259021829256000 IRPEF-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259021829256000 IVA-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259021829256000 IRAP 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320110055706285000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320110055706285000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320110055706285000 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320110055706285000 IVA-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320110055706285000 IRAP 2006
a seguito di discussione
Richieste delle parti: come in atti
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 9.10.2025 Ricorrente_1 adiva questa Corte espondendo di avere ricevuto in data 12.6.2025 intimazione di pagamento anche per una cartella relativa d iva/irpef anno 2006 di € 25586.35.
Eccepiva la decadenza dell'amministrazione dal procedere all'accertamento, l'omessa notifica della cartella e la prescrizione quinquennale della pretesa.
Si costituiva ADER opponendosi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno già da tempo chiarito che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza, specificamente prevista sul piano normativo, ed ordinata secondo una progressione di specifici e determinati atti e delle relative notificazioni, destinati, con diversa funzione, a fare emergere ed a portare la pretesa stessa nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo - soprattutto - di rendere possibile, per questi ultimi, un efficace esercizio del diritto di difesa.
Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un "atto presupposto" costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'"atto consequenziale" notificato e tale nullità può essere fatta valere, dal contribuente, mediante la scelta o di impugnare, per tale esclusivo vizio, l'"atto consequenziale" notificato - rimanendo perciò egli esposto all'eventuale successiva azione dell'Amministrazione finanziaria, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e per la notificazione dell' "atto presupposto" - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo
(non notificatogli) per contestare integralmente la pretesa tributaria.
Ne consegue che spetterà al giudice di merito - la cui relativa valutazione, se congruamente motivata, non sarà censurabile in sede di legittimità - interpretare la domanda proposta dal contribuente, al fine di verificare se questi abbia inteso far valere la nullità dell'"atto consequenziale" in base all'una o all'altra opzione.
Ebbene nella specie ADER - costituendosi in giudizio – ha comprovato la notifica della cartella in data 13.01.2012 ai sensi dell'art. 140 c.p.c., senza che sul punto sia stata sollevata alcuna contestazione da parte del ricorrente.
Ne segue che ogni questione relativa alla debenza delle imposte ed al corretto esercizio dell'attività di accertamento da parte dell'AdE non può costituire motivo di censura in questa sede, atteso che dette contestazioni andavano sollevate con l'impugnazione della cartella.
Parte ricorrente ha eccepito la prescrizione quinquennale della pretesa, evidentemente sull'assunto della omessa notifica della cartella.
Ebbene è noto che ai tributi erariali si applica il termine prescrizionale decennale, anche in ipotesi di cartella relativa a tributi erariali la prescrizione successiva alla notifica della cartella è soggetta al termine ordinario decennale (cfr, Cass. Civ. 16.12.2020 n. 28846; Cass. Civ. 27.11.2020 n. 27188;
Cass. Civ.
3.11.2020 n. 24278; cass. Civ. 17.12.2019 n. 33266; Cass. Civ. n. 10549 del 15 aprile 2019).
Nella specie sebbene tra la data di notifica della cartella (2012) e la data di notifica dell'intimazione opposta (2025) siano decorsi oltre 10 anni in assenza di atti interruttivi (atteso che non vi è prova alcuna della notifica del preavviso di fermo dedotto da ADER), va rilevato come il ricorrente non abbia eccepito la prescrizione successiva alla notifica della cartella e che trattandosi di eccezione di parte non può essere sollevata d'ufficio.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Catania – sezione IV definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da Ricorrente_1 contro Agenzia Entrate Riscossione, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio in favore di ADER, liquidate in complessivi € 1600.00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della IV Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di I
Grado di Catania il 9.01.2026
Il Presidente est.
( dott. Giorgio Marino)