Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IV, sentenza 16/01/2026, n. 368
CGT1
Sentenza 16 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Decadenza dell'amministrazione

    La Corte ha ritenuto che la notifica della cartella sia avvenuta regolarmente e che le contestazioni relative alla debenza delle imposte e all'attività di accertamento dovessero essere sollevate con l'impugnazione della cartella stessa.

  • Rigettato
    Omessa notifica della cartella di pagamento

    L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha comprovato la notifica della cartella ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data antecedente all'intimazione di pagamento, senza che il ricorrente abbia sollevato contestazioni su tale notifica.

  • Rigettato
    Prescrizione quinquennale

    La Corte ha applicato il termine prescrizionale decennale per i tributi erariali, rilevando che il ricorrente non ha eccepito la prescrizione successiva alla notifica della cartella e che tale eccezione non può essere sollevata d'ufficio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IV, sentenza 16/01/2026, n. 368
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 368
    Data del deposito : 16 gennaio 2026

    Testo completo