Decreto cautelare 21 maggio 2025
Ordinanza cautelare 18 giugno 2025
Sentenza breve 19 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza breve 19/02/2026, n. 827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 827 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00827/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01742/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1742 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Matteo Cavicchioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del predetto difensore in Milano, corso di Porta Vittoria, n. 47;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Milano, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la stessa domiciliati in Milano, via Freguglia, n. 1;
per l'annullamento
del provvedimento prot. -OMISSIS- del 25.10.2024 emesso dal Questore di Milano con cui è stato disposto il rigetto dell’istanza presentata dal ricorrente per il rinnovo del permesso di soggiorno n. -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura Milano e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 la dott.ssa NT CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con il presente ricorso il signor -OMISSIS-, cittadino di nazionalità cinese, impugna il decreto del Questore di Milano in epigrafe specificato con cui è stata rigettata l’istanza volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro di cui il medesimo è titolare, avendo l’amministrazione ritenuto ostativa l’assenza del ricorrente dal territorio dello stato per un periodo di tempo superiore a quello massimo consentito dall’art. 13 comma 4 D.P.R. n. 394/1999, senza gravi e comprovati motivi.
2. A sostegno del gravame deduce di avere prodotto nel corso del procedimento documentazione medica giustificativa del proprio trattenimento all’estero, che tuttavia non sarebbe stata presa in considerazione dalla competente Questura poiché tradotta in lingua italiana, ma non legalizzata nelle forme di legge.
3. Si sono costituite le amministrazioni intimate per resistere al ricorso, chiedendone il rigetto in quanto infondato.
4. All’esito della camera di consiglio del 18.06.2025, con ordinanza n. -OMISSIS- l’istanza cautelare è stata accolta ai fini di un motivato riesame da parte dell’amministrazione, da condursi alla luce anche della documentazione prodotta dal ricorrente in sede processuale, salvo eventuale soccorso istruttorio.
5. All’esito del disposto riesame, valutata l’ulteriore documentazione prodotta dal ricorrente, con provvedimento del 3.11.2025 il decreto impugnato nella presente sede è stato annullato in autotutela dall’amministrazione.
6. Successivamente, con nota depositata il 10.02.2026, il ricorrente ha dato atto della predetta circostanza e ha rappresentato di essere stato convocato per la riattivazione e consegna del permesso di soggiorno, rappresentando che tale sopravvenienza risulta “ pienamente satisfattiva della pretesa azionata in giudizio ” e chiedendo conseguentemente la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
7. Alla camera di consiglio del 4.02.2026, previo avviso della possibilità di definire il giudizio con l’adozione di sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Alla luce di quanto precede, considerato che l’atto impugnato nella presente sede è stato annullato in autotutela e che il ricorrente è stato convocato per il ritiro del titolo di soggiorno, il giudizio deve essere definito dichiarando cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5 c.p.a., essendosi l’amministrazione rideterminata attraverso una successiva attività integralmente satisfattiva dell'interesse fatto valere nel presente giudizio.
9. Le spese di giudizio possono essere interamente compensate tra le parti in considerazione della particolarità della fattispecie e dell’ulteriore attività istruttoria svolta dall’amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA AD SO, Presidente
Silvia Cattaneo, Consigliere
NT CA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NT CA | IA AD SO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.