Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/01/2013, n. 4183
CASS
Sentenza 15 gennaio 2013

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Non è abnorme il provvedimento con il quale il G.i.p., all'esito di udienza camerale fissata sull'opposizione della persona offesa per il mancato accoglimento della richiesta di archiviazione del P.M., invita quest'ultimo a procedere all'iscrizione nel registro degli indagati della persona denunciata, anche se si tratti di procedimento iscritto a mod. 45. (In motivazione, la Corte ha osservato che detto provvedimento assume il carattere di mera interlocuzione diretta ad assicurare la regolarità formale del procedimento, ma non incide sul potere del P.M. di determinarsi autonomamente in ordine all'esercizio dell'azione penale).

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  • 1Accertamento sintetico dei redditi a persone fisiche e prova dei redditi esenti.
    Di Fulvio Graziotto · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/

    Il caso. Un contribuente vedeva rideterminato il suo reddito secondo le presunzioni del vecchio redditometro, e nei due giudizi di merito veniva confermata la pretesa tributaria perché non era stata fornita la prova contraria in maniera ritenuta sufficiente. Il contribuente ricorreva quindi in Cassazione, la quale ha accolto il ricorso e ha cassato la decisione di secondo grado, con rinvio per nuova valutazione alla Commissione Tributaria Regionale in diversa composizione. La decisione. Ordinanza n. 1455/2016 Cassazione Civile – Sezione VI La Cassazione ha ricordato che, dopo un primo orientamento giurisprudenziale nel quale si affermava che il contribuente era tenuto a dimostrare che la …

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  • 2Accertamento sintetico dei redditi a persone fisiche e prova dei redditi esenti o tassati alla fonte
    Graziotto Fulvio · https://www.diritto.it/ · 8 marzo 2016

    Decisione: Ordinanza n. 1455/2016 Cassazione Civile – Sezione VI Classificazione: Tributario Parole chiave: accertamento – accertamento sintetico induttivo – prova contraria Il caso. Un contribuente vedeva rideterminato il suo reddito secondo le presunzioni del vecchio redditometro, e nei due giudizi di merito veniva confermata la pretesa tributaria perché non era stata fornita la prova contraria in maniera ritenuta sufficiente. Il contribuente ricorreva quindi in Cassazione, la quale ha accolto il ricorso e ha cassato la decisione di secondo grado, con rinvio per nuova valutazione alla Commissione Tributaria Regionale in diversa composizione. La decisione. Ordinanza n. 1455/2016 …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/01/2013, n. 4183
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4183
Data del deposito : 15 gennaio 2013

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