Sentenza 15 gennaio 2013
Massime • 1
Non è abnorme il provvedimento con il quale il G.i.p., all'esito di udienza camerale fissata sull'opposizione della persona offesa per il mancato accoglimento della richiesta di archiviazione del P.M., invita quest'ultimo a procedere all'iscrizione nel registro degli indagati della persona denunciata, anche se si tratti di procedimento iscritto a mod. 45. (In motivazione, la Corte ha osservato che detto provvedimento assume il carattere di mera interlocuzione diretta ad assicurare la regolarità formale del procedimento, ma non incide sul potere del P.M. di determinarsi autonomamente in ordine all'esercizio dell'azione penale).
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- 1. Accertamento sintetico dei redditi a persone fisiche e prova dei redditi esenti.Di Fulvio Graziotto · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
Il caso. Un contribuente vedeva rideterminato il suo reddito secondo le presunzioni del vecchio redditometro, e nei due giudizi di merito veniva confermata la pretesa tributaria perché non era stata fornita la prova contraria in maniera ritenuta sufficiente. Il contribuente ricorreva quindi in Cassazione, la quale ha accolto il ricorso e ha cassato la decisione di secondo grado, con rinvio per nuova valutazione alla Commissione Tributaria Regionale in diversa composizione. La decisione. Ordinanza n. 1455/2016 Cassazione Civile – Sezione VI La Cassazione ha ricordato che, dopo un primo orientamento giurisprudenziale nel quale si affermava che il contribuente era tenuto a dimostrare che la …
Leggi di più… - 2. Accertamento sintetico dei redditi a persone fisiche e prova dei redditi esenti o tassati alla fonteGraziotto Fulvio · https://www.diritto.it/ · 8 marzo 2016
Decisione: Ordinanza n. 1455/2016 Cassazione Civile – Sezione VI Classificazione: Tributario Parole chiave: accertamento – accertamento sintetico induttivo – prova contraria Il caso. Un contribuente vedeva rideterminato il suo reddito secondo le presunzioni del vecchio redditometro, e nei due giudizi di merito veniva confermata la pretesa tributaria perché non era stata fornita la prova contraria in maniera ritenuta sufficiente. Il contribuente ricorreva quindi in Cassazione, la quale ha accolto il ricorso e ha cassato la decisione di secondo grado, con rinvio per nuova valutazione alla Commissione Tributaria Regionale in diversa composizione. La decisione. Ordinanza n. 1455/2016 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/01/2013, n. 4183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4183 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SERPICO Francesco - Presidente - del 15/01/2013
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 77
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 3381/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia;
avverso l'ordinanza in data 4-1-1-1 del GIP di Venezia;
visti gli atti, l'ordinanza ed il procedimento;
udita la relazione fatta dal Consigliere, Dott. Vincenzo Rotundo;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dr.ssa Cesqui Elisabetta, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1.-. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, nell'ambito del procedimento aperto a seguito di denuncia presentata da LB Noli nei confronti del magistrato del Tribunale di Milano, dott. PAOLO Bernazzani, iscritto a mod. 45 (fatti non costituenti notizia di reato), ha avanzato al GIP formale richiesta di archiviazione in data 17-5-2011.
La predetta richiesta non è stata accolta dal GIP, che in data 17.6.11 ha invitato il P.M. a procedere a formali avvisi ex artt. 409 e 410 c.p.p.. Tale invito è stato accolto dal P.M. e, all'esito della formale opposizione del denunciante, il GIP ha fissato udienza camerale per il 21-12-11. Il denunciato, dott. Bernazzani, a questo punto ha provveduto a nominare difensore di fiducia. Il GIP, dovendo procedere a nuova fissazione d'udienza (anche a seguito di astensione del magistrato che vi procedeva), ha invitato preliminarmente il P.M. a provvedere alla iscrizione nel registro degli indagati della persona denunciata.
Avverso quest'ultimo provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, denunciandone la abnormità, poiché il GIP avrebbe esercitato un potere che l'ordinamento gli riconosce solo con riferimento al procedimento contro ignoti ex art. 415 c.p.p., comma 2. 2 .-. Il ricorso è infondato.
Il nostro ordinamento riserva al P.M. ogni determinazione in ordine alla iscrizione nel registro delle notizie di reato secondo quanto previsto dall'art. 335 c.p.p. e gli riconosce il potere di cestinazione diretta degli atti iscritti al c.d. mod. 45. Tuttavia, per costante giurisprudenza, nel caso in cui, pur avendo proceduto alla iscrizione a modello 45, il P.M. ritenga di sottoporre al GIP una richiesta di archiviazione, il GIP non può rifiutare l'esame degli atti e deve provvedere ai sensi degli artt. 409 e 410 c.p.p.. Questa Corte ha, infatti, ripetutamente rilevato l'abnormità del rifiuto a provvedere da parte del GIP (Sez. 1, Sentenza n. 42884 del 21/10/2009, Rv. 245546 P.M in proc. Ignoti;
Sez. 5, Sentenza n. 12601 del 02/03/2006, Rv 234542 PM in proc. Ignoti), così come ha anche sottolineato l'inammissibilità di qualunque impugnazione avverso l'archiviazione diretta disposta con riferimento ad atti iscritti al registro dei fatti non costituenti notizia di reato, previsto dal Regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale (Sez. 6, sentenza n. 31278 del 06/05/2009, Rv. 244640, P.O., in proc. ignoti). Nel caso in esame il P.M. ha proceduto all'invio degli avvisi di rito ed è stata fissata udienza a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione. È di tutta evidenza, pertanto, che il PM non ha ritenuto di procedere a destinazione diretta e, sollecitando il vaglio del Gip, ha inteso sottoporre il procedimento alle regole stabilite dal codice di rito per l'archiviazione.
Conseguentemente il provvedimento del Gip di invito preliminare al PM a provvedere alla iscrizione nel registro degli indagati della persona denunciata assume il carattere di mera interlocuzione diretta alla regolarità formale del procedimento, priva di contenuto giurisdizionale e non incidente sul potere del PM di qualificazione del fatto e di assunzione di autonome determinazioni in ordine all'esercizio dell'azione penale. Non entra perciò in discussione la questione (oggetto di controverse valutazioni) in ordine al limite del sindacato del Gip in ordine alla iscrizione nel registro degli indagati da quelli nei confronti dei quali si procede o per reati diversi o per reati ulteriori rispetto a quelli ravvisati dal PM, questione rispetto alla quale, per altro, la giurisprudenza di questa Corte sembra evolvere nel senso di un crescente riconoscimento del potere di controllo del Gip (Sez. U., sentenza n. 22909 del 31/5/2005, Rv. 231162, P.M., in proc. Minervini, Sez. 6, sentenza n. 34284 del 22/06/2011, Rv. 250836, Pg in proc POlese;
sez. 6, sentenza n. 9005 del 20.01.2010, rv. 246407, Iannantuono;
sez. 5, sentenza n. 43262 del 07/10/2008, rv. 241724, Frizzo).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2013