Sentenza 27 dicembre 2002
Massime • 1
In tema di irragionevole durata del processo in seno agli ordinamenti nazionali, sanzionata tanto dall'art. 6 della CEDU (legge 848/1955), quanto dalla legge n. 89 del 2001, deve ritenersi che essa non sia astrattamente predeterminata in termini assoluti, considerato che la legge stessa non fissa il lasso di tempo massimo superato il quale la durata del processo diviene "ipso facto" non ragionevole, lasciando, per converso, all'interprete l'onere di determinare la ragionevole durata di un procedimento, desumendola (art. 2, comma secondo legge 89/2001 cit.) dalla complessità del caso, dal comportamento del giudice e delle parti, da quello di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o comunque a contribuire alla sua definizione. A tali fini, peraltro, il giudice di merito che ritenga ragionevole la durata del processo in relazione al quale l'attore abbia manifestato doglianza, non è altresì tenuto e chiamato ad indicare, in astratto ed a priori, quale ne sia la ragionevole durata, la quale ultima non può, invero, corrispondere ad un criterio meramente matematico, ma richiede la valutazione di molteplici circostanze, da effettuarsi caso per caso (nell'affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha così confermato la pronuncia del giudice di merito che aveva ritenuto non irragionevole la durata, protrattasi per circa sei anni, di un processo penale per lottizzazione abusiva, attesa la complessità del giudizio, l'elevato numero degli imputati - 17 -, la congerie di imputazioni conseguenti a cospicue violazioni edilizie).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/12/2002, n. 18332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18332 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. OLLA Giovanni - Presidente -
Dott. ADAMO IO rel. - Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno - Consigliere -
Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AS RI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 52, ora in VIA EMILIA n. 81, presso l'avvocato GIOVANNI CARLO PARENTE, rappresentato e difeso dall'avvocato SILVIO FERRARA, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis;
- resistente - avverso il decreto della Corte d'Appello di ROMA, depisitato il 30/10/01 (proc. n. 4212/01 R.G.).
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/07/2002 dal Consigliere Dott. IO ADAMO;
udito per il resistente l'Avvocato Russo che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 6.7.2001, in riassunzione rispetto al giudizio introdotto avanti alla Corte di Strasburgo, IO AS esponeva di avere in corso un procedimento penale, conseguente a lottizzazione abusiva di un terreno, precisando che il giudizio penale, ancora non definito, si era protratto per un irragionevole periodo di tempo, essendo già durato anni sei, mesi sei e giorni 15.
In particolare rilevava il ricorrente che era stato più volte violato il disposto dell'art. 477 c.p.p. Chiedeva quindi alla Corte di appello di Roma di liquidare in suo favore un equo indennizzo per un ammontare di L. 30.000.000.
Si costituiva in giudizio il Ministero della Giustizia che resisteva alla domanda attrice.
Con decreto in data 30.10.2001 la Corte di appello di Roma respingeva il ricorso.
Per la cassazione del decreto della corte di appello propone ricorso, fondato su due motivi, IO AS.
L'Amministrazione della Giustizia non ha depositato controricorso ma ha partecipato alla discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 2 L. n. 89/2001, dell'art. 6 p. 1 L. n. 848/1955 e dell'art. 111 della Costituzione in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.. Assume il ricorrente che il richiamo all'art. 6 p. 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, contenuto nell'art. 2 L. n. 89/2001, impone di rintracciare i canoni ermeneutici della norma stessa nella giurisprudenza elaborata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo che già ha avuto modo di emettere diverse pronunzie anche nei confronti dello Stato italiano, sulla base della considerazione che l'art. 6 p. 1 della CEDU deve ritenersi violato ogni qual volta la durata del processo si possa ritenere abnorme rispetto allo standard di tre anni previsto dall'articolo in questione.
Ai principi giurisprudenziali elaborati dalla Corte di Strasburgo non si è attenuta la Corte di appello di Roma con l'impugnato decreto.
Rileva in particolare che al fine di individuare la irragionevole durata del processo aveva evidenziato la violazione dell'art. 477 c.p.c. in quanto non era stato rispettato il termine previsto da questo articolo in occasione di ogni rinvio, disposto nella fase dibattimentale del giudizio.
In ordine agli indicati rilievi la Corte territoriale non ha fornito risposta alcuna essendosi limitata a sostenere, apoditticamente ed erroneamente, che non erano stati dedotti dalle parti specifici elementi in ordine ai comportamenti del giudice e delle altre autorità chiamate a concorrere alla definizione del giudizio, idonei a incidere sulla durata del procedimento.
La Corte di merito avrebbe anche potuto disattendere i rilievi formulati da esso ricorrente, con adeguata motivazione, ma non negarne l'esistenza.
La Corte ha inoltre ritenuto che si trattasse di un processo complesso, senza motivare sul punto, senza porre in evidenza che si trattava di un reato contravvenzionale e senza indicare quale sarebbe stata la ragionevole durata del giudizio.
Il motivo che si articola in due censure è infondato e va pertanto respinto.
Invero riguardo alla prima censura si osserva in via generale che anche se non può essere accolto nella assolutezza esposta dal ricorrente il principio della trasferibilità tout court dei canoni ermeneutici elaborati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo, nell'ambito del giudizio regolato dalla L. n 89/2001, con particolare riferimento ad una durata predeterminata di tre anni del processo per ogni grado di giudizio, è certamente necessario fare riferimento ai principi elaborati dalla Corte stessa, tenuto conto del richiamo all'art. 6 p. 1 della convenzione contenuto nell'art. 2 L. n. 89/2001 e considerato che il naturale interprete della convenzione è appunto la Corte di Strasburgo.
Va peraltro precisato che la durata irragionevole del processo, non è determinata dalla legge n. 89/2001 in termini assoluti, considerato che la legge non fissa essa stessa quale sia il lasso di tempo massimo superato il quale la durata del processo diventa irragionevole ma lascia all'interprete l'onere di determinare la ragionevole durata del processo, desumendola come previsto dall'art. 2 comma 2:
1) dalla complessità del caso;
2) dal comportamento del giudice e delle parti nonché di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o comunque a contribuire alla sua definizione.
Il giudizio in ordine alla ragionevole durata del processo è quindi, alla stregua dell'ordinamento interno, sempre il risultato della valutazione di più elementi e circostanze, valutazione alla quale il giudice di merito chiamato a decidere non può sottrarsi. La prima censura va quindi respinta.
In riferimento alla seconda censura si rileva che la Corte territoriale ha specificamente indicato i motivi per i quali ha ritenuto che il giudizio fosse complesso individuando tali motivi nel numero degli imputati, ben 17, e nella imputazioni conseguenti a cospicue violazioni edilizie, circostanze queste sufficienti a giustificare un giudizio di complessità della causa. Riguardo quindi alla omessa indicazione del termine di ragionevolezza si osserva che tale termine si desume implicitamente dalla reiezione della domanda senza che sussista un obbligo del giudice di indicare a priori ed in astratto quale sia la ragionevole durata che va, al contrario, individuata in riferimento ad ogni singolo giudizio e determinata ritenendo o non ritenendo sussistere la violazione posta a fondamento della domanda attrice, tenuto presente che la ragionevole durata non corrisponde ad un criterio meramente matematico ma richiede, come detto, la valutazione di molteplici circostanze da effettuarsi caso per caso. Il primo motivo va pertanto respinto.
Con il secondo motivo, articolato in più doglianze, il ricorrente censura l'impugnata sentenza per violazione dell'art. 2 L. n. 89/2001 e dell'art. 6 p. 1 della Convenzione dei diritti dell'uomo,
in relazione all'art. 360 comma 1 n 3 c.p.c., nonché per omessa insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.
Assume il ricorrente che la Corte di appello ha omesso ogni indagine in ordine all'operatività della macchina processuale considerata nella sua complessità; in particolare non ha considerato le deficienze di organico, le conflittualità sindacali, gli scioperi degli avvocati e le sospensioni delle udienze per motivi elettorali, pervenendo anzi all'assurdo di addebitare agli imputati le astensioni dalle udienze degli avvocati.
Inoltre la Corte territoriale nulla ha precisato per quanto attiene alla complessità della causa ed al rispetto delle norme processuali.
In ordine alla condotta dell'imputato la Corte di appello paradossalmente adombra un obbligo di collaborazione dello stesso, obbligo sempre escluso dalla Corte di Strasburgo che ha solo censurato i comportamenti obbiettivamente dilatori. La Corte capitolina, al contrario, non ha censurato la condotta dei giudici, per avere questi più volte violato il disposto dell'art. 477 c.p.p., avendo disposto rinvii, legittimi in relazione alla loro concessione, ma eccessivi rispetto alla loro durata. Di conseguenza la Corte di merito avrebbe dovuto tenere distinta la richiesta di rinvio dalla durata del singolo rinvio non potendo mai essere addebitata alla parte la durata del rinvio, concesso oltre i termini di legge.
Tali principi non sono stati tenuti presenti dalla Corte territoriale.
Nessun addebito poteva inoltre essere mosso al ricorrente per i rinvii determinati dalle astensioni dalle udienze degli avvocati, avendo sia la Corte costituzionale che la Corte di cassazione sempre escluso ogni ricaduta a danno dell'imputato, per tale motivo. Pertanto dei rinvii determinati dalle astensioni degli avvocati la Corte di merito avrebbe dovuto tenere conto ai fini della determinazione della irragionevole durata.
Il motivo è infondato e va pertanto respinto.
Si osserva in linea generale che il giudice di merito chiamato a decidere in ordine alla irragionevole durata del processo, non è tenuto a valutare in astratto il funzionamento della macchina processuale, ma solo ad esaminare le singole circostanze dedotte dal ricorrente, posto che deve fornire alla domanda attrice una risposta meramente processuale e non una valutazione politica dell'efficienza del sistema giustizia, sicché deve escludersi la violazione della legge n. 89/2001 oltre che nell'ipotesi di ritardo determinato dalla complessità del caso dedotto in giudizio anche nell'ipotesi di comportamento delle parti del giudice o di altre autorità che abbia causato il ritardo stesso in modo giustificabile.
Pertanto concorre a realizzare la violazione in questione, esclusa la complessità del caso, solo un comportamento degli indicati soggetti non giustificabile nella sua concreta attuazione. Ciò premesso si osserva che nella specie il ricorrente ha svolto una serie di considerazioni astratte, che potrebbero essere riferibili anche ad altri e distinti procedimenti, talché non ha evidenziato, in relazione al processo penale che lo ha visto imputato, la valenza concreta dei lamentati singoli rinvii, nella determinazione della pretesa irragionevole durata del processo e del consequenziale danno patrimoniale o non patrimoniale, che dell'irragionevole durata del giudizio è conseguenza, nei limiti di quanto provato.
Il ricorso va pertanto respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese prenotate a debito e degli onorari di giudizio che liquida in euro 500,00.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 4 luglio 2002. Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2002