Cass. civ., sez. I, sentenza 27/12/2002, n. 18332
CASS
Sentenza 27 dicembre 2002

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In tema di irragionevole durata del processo in seno agli ordinamenti nazionali, sanzionata tanto dall'art. 6 della CEDU (legge 848/1955), quanto dalla legge n. 89 del 2001, deve ritenersi che essa non sia astrattamente predeterminata in termini assoluti, considerato che la legge stessa non fissa il lasso di tempo massimo superato il quale la durata del processo diviene "ipso facto" non ragionevole, lasciando, per converso, all'interprete l'onere di determinare la ragionevole durata di un procedimento, desumendola (art. 2, comma secondo legge 89/2001 cit.) dalla complessità del caso, dal comportamento del giudice e delle parti, da quello di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o comunque a contribuire alla sua definizione. A tali fini, peraltro, il giudice di merito che ritenga ragionevole la durata del processo in relazione al quale l'attore abbia manifestato doglianza, non è altresì tenuto e chiamato ad indicare, in astratto ed a priori, quale ne sia la ragionevole durata, la quale ultima non può, invero, corrispondere ad un criterio meramente matematico, ma richiede la valutazione di molteplici circostanze, da effettuarsi caso per caso (nell'affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha così confermato la pronuncia del giudice di merito che aveva ritenuto non irragionevole la durata, protrattasi per circa sei anni, di un processo penale per lottizzazione abusiva, attesa la complessità del giudizio, l'elevato numero degli imputati - 17 -, la congerie di imputazioni conseguenti a cospicue violazioni edilizie).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 27/12/2002, n. 18332
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18332
    Data del deposito : 27 dicembre 2002

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