Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 23/04/2025, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.R.G. 3804 / 2023
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127- bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3804 / 2023 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Perrone, con il quale è elettivamente domiciliata in Melito di Porto Salvo (RC) via Bruno Sergi n. 5
ricorrente
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio
Calabria, con la quale è elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via del
Plebiscito n. 15
resistente
OGGETTO: Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
Conclusioni: per le parti, come in atti e nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/11/2023, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ha esposto:
- che svolge la professione di docente e presta attualmente servizio, in virtù di un contratto a tempo determinato, presso l , sito in Controparte_2
Bovalino (RC);
- che ha prestato precedentemente servizio alle dipendenze del 3
, stipulando dei contratti di durata annuale o fino al Controparte_1
termine delle attività didattiche, negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
- che, tuttavia, non ha ricevuto la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, da attribuire al personale docente al fine di sostenerne la formazione continua e l'aggiornamento professionale;
- che il mancato godimento della “Carta del Docente” non le ha consentito di usufruire del diritto alla formazione né di utilizzare la modalità della didattica a distanza durante il periodo emergenziale;
- che è illegittima l'esclusione dei docenti a tempo determinato dal godimento del beneficio, per violazione del principio di non discriminazione, previsto dalla Clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva europea n. 1990/70;
- che, inoltre, l'esclusione viola l'art. 14 della C.D.F.U.E., l'art. 10 della
Carta Sociale Europea e della Clausola 6 dell'Accordo Quadro sul diritto- dovere di formazione e aggiornamento professionale di tutto il personale in servizio;
- che l'illegittimità emerge anche con riferimento alle disposizioni contenute negli artt. 29, 63 e 64 del C.C.N.L. comparto scuola del 29 novembre
2007:
- che il Consiglio di Stato si è pronunciato con sentenza n. 1842/2022, stabilendo che il diritto - dovere di formazione professionale e di aggiornamento riguarda tutto il personale docente e che la “carta” spetta anche al personale con contratto a tempo determinato;
- che la Corte di Giustizia Europea, con ordinanza del 18 maggio 2022, ha evidenziato che la Clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a 4
tempo indeterminato del - e non anche al personale Controparte_1
docente a tempo determinato - il beneficio di un vantaggio finanziario, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia, l'Ecc.mo Tribunale adito: - accertare e dichiarare, alla luce ed in conseguenza delle argomentazioni e/o eccezioni tutte svolte in narrativa in fatto e di diritto nonché della corretta lettura ed interpretazione del combinato disposto della menzionata normativa nonché di ogni norma valevole per la concreta fattispecie, il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di Euro 500,00, c.d. Carta del Docente per l'aggiornamento e la formazione professionale e gli annessi servizi prevista dall'Art. 1, comma 121 della Legge 107/2015; - Per l'effetto, condannare il convenuto, in CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in CP_3
favore della docente degli importi inerenti al Parte_1
riconoscimento della Carta del Docente, ad oggi quantificati in Euro 2500,00 per gli anni scolastici 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022;
2022/2023, oltre accessori di legge, a titolo di contributo alla formazione della docente stessa;
- di voler provvedere adottando sentenza esecutiva. Con vittoria di competenze di lite con distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c., che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito il
[...]
, eccependo: Controparte_1
- che la ricorrente non ha dimostrato la propria permanenza all'interno del sistema scolastico;
- che, pertanto, non può ottenere l'adempimento richiesto in forma specifica;
- che, per l'annualità 2018/2019, è maturata la prescrizione quinquennale del diritto, in assenza di atti interruttivi;
5
- che la controparte non ha allegato di aver chiesto tempestivamente la carta o di aver anticipato la spesa nelle forme e nei termini consentiti e di avere effettivamente svolto l'attività di docenza per i periodi indicati;
- che, inoltre, è inammissibile la domanda volta ad ottenere il pagamento di somme di denaro, a titolo di carta del docente, in virtù della destinazione vincolata del beneficio;
- che, qualora non vi fosse tale vincolo di destinazione, ne conseguirebbe una discriminazione al contrario, nei confronti dei docenti di ruolo.
Alla luce di quanto esposto, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Istruita la causa, con decreto del 12/03/2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter 2 comma, alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3.
***
Il ricorso è parzialmente fondato, nei termini che si andranno di seguito a specificare.
L'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 stabilisce che: "Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di 6
qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
, a corsi di laurea, di Controparte_4
laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.
La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile".
Il successivo comma 122 stabilisce: "Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Controparte_5
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
[...]
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma
121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma
123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima".
L'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. del 23 settembre 2015, adottato in attuazione della previsione del citato comma 122, dispone: "1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile".
Con nota prot. n. 15219 del 15 ottobre 2015 (al punto 2, "Destinatari"), il ha ribadito che "la Carta del docente (e il relativo Controparte_1
importo nominale di 500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle
Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a 7
tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari".
L'art. 3, comma 1, del D.P.C.M. 28 novembre 2016, nel sostituire il precedente D.P.C.M. del 2015, ha stabilito che: "La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari".
L'art. 28 del CCNL del Comparto Scuola del 4 agosto 1995 ha disposto che: "la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti dal presente contratto".
L'art. 63 del CCNL del Comparto Scuola del 27 novembre 2007 ha ribadito che "la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane.
L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio".
Parte ricorrente lamenta la mancata erogazione della carta elettronica del docente, di cui all'art. 1, comma 121 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, nei quali ha svolto attività di insegnamento alle dipendenze del , Controparte_1
in virtù di contratti a tempo determinato.
In particolare, parte ricorrente lamenta l'illegittimità del D.P.C.M. del 23 settembre 2015, nella parte in cui esclude i docenti non di ruolo dall'erogazione 8
della “cd. Carta Elettronica del docente”, per violazione degli artt. 3, 35 e 97
Cost. e delle clausole 4 e 6 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, allegate alla Direttiva 1999/70/CE.
Sul punto, la giurisprudenza - sia di merito che di legittimità - si è pronunciata in senso favorevole al riconoscimento della carta elettronica docenti anche in favore di docenti che non siano titolari di un contratto a tempo indeterminato.
Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, nel riformare la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio –
Roma, Sezione Terza Bis (che con sentenza n. 7799/2016 del 7 luglio 2016 aveva respinto il ricorso proposto per l'annullamento della nota del n. CP_6
15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in cui specificava che la “Carta del docente” e i relativi € 500,00 annui erano assegnati ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti con contratto a tempo determinato, nonché dell'art. 2 del
D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015), ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta Docenti il personale con CP_1
contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A.: pertanto, con la sentenza in questione, è stata affermata l'illegittimità degli atti impugnati per violazione degli artt. 3, 35 e 97 Cost, superando il così detto sistema di formazione a “doppia trazione” tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico.
Successivamente, sulla questione si è pronunciata anche la Corte di
Giustizia Europea che, con ordinanza del 18 maggio 2022, con riferimento alla compatibilità con la normativa comunitaria della disposizione di cui all'articolo
1, comma 121, della legge 107/2015 con la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE, ha 9
stabilito che la stessa deve essere interpretata nel senso che “(…) osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non anche al personale docente a Controparte_1
tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1
dell'importo di € 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti”.
Inoltre, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 32104/2022, che qui si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. Att. c.p.c. per quanto di interesse, ha stabilito che: "Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di Euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a Controparte_4
corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile". Il successivo comma 122 prevede: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro Controparte_5
dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di 10
entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima". In attuazione di quanto disposto dal comma 122 è stato adottato il d.p.c.m. 23 settembre 2015, recante "modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado", il cui art. 2, comma 1, è del seguente tenore: "I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una
Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile.
2.2 La carta in discorso è attribuita, dunque, al personale docente, nel cui ambito può ben dirsi rientrare quello educativo ad esso assimilato sul piano funzionale dall'art. 395 d.lgs. n.
297 del 1994, rubricato "funzione docente", il quale prevede: "La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità".
2.3 Con specifico riguardo alla posizione del personale educativo, il c.c.n.l. Comparto Scuola 2016-2018 lo include, infatti, nell'area professionale del personale docente stabilendo, all'art. 25, che "1. Il personale docente ed educativo degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, è collocato nella distinta area professionale del personale docente.
2. Rientrano in tale area i docenti della scuola dell'infanzia; i docenti della scuola primaria;
i docenti della scuola secondaria di 1° grado;
i docenti diplomati e laureati della scuola secondaria di
2° grado;
il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili". 2.4
Il successivo art. 127 aggiunge che "1. Il profilo professionale del personale 11
educativo è costituito da competenze di tipo psicopedagogico, metodologico ed organizzativo-relazionale, tra loro correlate ed integrate, che si sviluppano attraverso la maturazione dell'esperienza educativa e l'attività di studio e di ricerca.
2. Nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell'autonomia culturale e professionale del personale educativo.
3. La funzione educativa si esplica in una serie articolata di attività che comprendono l'attività educativa vera e propria, le attività ad essa funzionali e le attività aggiuntive".
2.5 L'art. 128 stabilisce, ancora, che "1. L'attività educativa è volta alla promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli allievi, convittori e semiconvittori, i quali sono così assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto od istituzione educativa. La medesima attività è finalizzata anche all'organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative culturali, sportive e ricreative, nonché alla definizione delle rispettive metodologie, anche per gli aspetti psicopedagogici e di orientamento".
2.6 Ciò posto, svolgendo una lettura coordinata delle disposizioni di legge e del c.c.n.l. di categoria sopra richiamate, emerge che il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente.
Sul piano esegetico, decisiva valenza riveste il comma 2 dell'articolo 127, cit., ove è puntualizzato che, nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione, in un quadro coordinato di rapporti e intese con i docenti delle scuole, sicché, all'istitutore spetterebbe appunto il compito di integrare l'istruzione ricevuta dal corpo 12
docente, oltre che di conferire agli alunni speciali complementi di cultura. 2.7
Né può sostenersi che sul personale educativo, a differenza di quello docente, non graverebbe un preciso obbligo formativo. Contrariamente a quanto opina la difesa del l'art. 129 c.c.n.l. cit. prevede che "[…] 4. Rientra altresì CP_6
nell'attività funzionale all'attività educativa la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa", appalesando in tal guisa come tali iniziative si correlino funzionalmente alla realizzazione dei compiti assegnati al personale educativo, con assimilazione in parte qua al personale docente in senso stretto. Pertanto, tenuto conto della ratio dell'introduzione del bonus in parola, non si spiegherebbe una differenziazione di trattamento, posto che entrambe le figure professionali sono soggette, a ben vedere, a precisi oneri formativi, tanto da giustificare l'introduzione di un sostegno datoriale in correlazione all'esborso economico per le spese di aggiornamento e di studio.
2.8 La circostanza che l'art. 398 del d.lgs. 16/04/1994, n. 297, preservi una distinzione tra i ruoli del personale docente e di quello educativo non giova a supportare la tesi del laddove si consideri che, al comma 2, articolo ult. cit., si specifica CP_6
chiaramente – con espressione lessicalmente sovrapponibile a quella in precedenza adoperata dall'art. 121 del d.P.R. 31/05/1974, n. 417 – che al personale educativo "si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari". Com'è agevole constatare, trattasi di locuzione che, dove estende al personale educativo le disposizioni concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico dei docenti elementari, opera un'equiparazione a tali fini fra le due categorie, e ciò per la complementarietà delle rispettive funzioni.
2.9 Se è indubbio, poi, che la carta docente "dell'importo nominale di €. 500 annui" costituisce un beneficio economico, non può non convenirsi sul fatto che, anche per via della disposizione da ultimo richiamata, essa debba essere attribuita, conclusivamente, al personale docente tout court, ivi compresi gli appartenenti 13
al ruolo degli educatori”.
I principi enunciati dalla sentenza n. 32104/2022 hanno trovato conferma nella sentenza della Corte di Cassazione n. 29961 del 27.10.2023 che, pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, ha enunciato i seguenti principi di diritto: “1) La
Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1,
L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L.
n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai CP_1
quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della 14
Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4)
L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Orbene, alla luce della ricostruzione della giurisprudenza nazionale e sovranazionale, la domanda proposta dall'odierna ricorrente va parzialmente accolta, in quanto la stessa ha allegato di essere stata destinataria, per gli anni scolastici oggetto di giudizio, di quattro incarichi di durata annuale e di un incarico fino al termine delle attività didattiche e di non aver fruito della carta elettronica docenti.
In particolare, la ricorrente, nell'anno scolastico 2018/2019, ha lavorato in virtù di un contratto a tempo determinato con decorrenza dal 19/09/2018 al
30/06/2019, nell'anno scolastico 2019/2020, ha lavorato in virtù di un contratto a tempo determinato con decorrenza dal 16/09/2019 al 31/08/2020, nell'anno scolastico 2020/2021, ha lavorato in virtù di un contratto a tempo determinato con decorrenza dal 24/09/2020 al 31/08/2021, nell'anno scolastico 2021/2022, ha lavorato in virtù di un contratto a tempo determinato con decorrenza dal
8/09/2021 al 31/08/2022, nell'anno scolastico 2022/2023, ha lavorato in virtù di un contratto a tempo determinato con decorrenza dal 5/09/2022 al 30/06/2023.
Con riferimento all'eccezione di prescrizione formulata dal CP_1
relativamente all'anno scolastico 2018/2019, osserva il giudicante che la Corte 15
di Cassazione, con sentenza n. 29961 del 27/10/2023, ha precisato che:
“L'azione di adempimento in forma specifica volta ad ottenere la carta del docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, comma 4,
c.c., decorrente dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito (per i casi di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico o, se posteriore, da quella in cui il sistema telematico consentiva annualmente la registrazione sulla piattaforma telematica); invece, l'azione risarcitoria, stante la sua natura contrattuale, si prescrive in dieci anni, decorrenti dalla data di uscita dell'insegnante dal sistema scolastico” (Sez. L - ,
Sentenza n. 29961 del 27/10/2023).
Nella specie, la ricorrente, in data 18/10/2023, tramite p.e.c. (allegata in atti unitamente alla ricevuta di avvenuta consegna), ha diffidato il
[...]
all'erogazione del bonus della carta elettronica docenti per gli Controparte_1
anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, interrompendo validamente la prescrizione.
Tuttavia, nell'anno scolastico 2018/2019, ha lavorato in virtù di contratto a tempo determinato con decorrenza dal 19/09/2018 al 30/06/2020 sicché, dal
19/09/2018, al 18/10/2023, la prescrizione quinquennale era già maturata.
Inoltre, parte ricorrente ha agito per il solo riconoscimento del diritto alla fruizione della carta elettronica docenti, non formulando altre domande.
Pertanto, con riferimento all'anno scolastico 2018/2019, la domanda va rigettata, per intervenuta prescrizione.
Invece, con riferimento agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022 e 2022/2023, essendo la posizione della docente equiparabile a quella dei docenti di ruolo, la stessa ha diritto al conseguimento della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4, punto 1 del citato Accordo Quadro.
Infine, la ricorrente ha provato di non essere fuoriuscita dal circuito scolastico, essendo attualmente in servizio in virtù di contratto a tempo 16
determinato alle dipendenze del resistente: infatti, in data 03/11/2024, CP_1
il procuratore costituito ha depositato il contratto a tempo determinato in virtù del quale la sig.ra presta attualmente servizio presso l'istituto tecnico Pt_1
industriale “Panella/ Vallauri” di Reggio Calabria, con decorrenza dal
9/09/2024, fino al 30/06/2025.
Conseguentemente, in parziale accoglimento del ricorso, va dichiarato il diritto della ricorrente a fruire del beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, di cui all'art. 1 comma 121 della legge 107/2015 e del relativo bonus di € 500,00 per gli anni scolastici
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, mentre la domanda va rigettata con riferimento all'anno scolastico 2018/2019, per intervenuta prescrizione.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, e vanno, dunque, poste a carico del , parte Controparte_1
prevalentemente soccombente (dal momento che la domanda proposta è stata rigettata con riferimento ad una annualità ed è stata accolta con riferimento a quattro annualità) con distrazione in favore del procuratore costituito per la ricorrente.
Si giustifica l'applicazione dei minimi tariffari (D.M. 55/2014 e succ. mod., scaglione da 1.101 a 5.200 €), in ragione della natura seriale del contenzioso e dell'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da N.RG. Parte_1
3804/2023, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara che
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ha il diritto di percepire il beneficio economico di € 500,00 Parte_1
annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 per gli anni scolastici 17
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
- Rigetta il ricorso con riferimento all'anno scolastico 2018/2019, per intervenuta prescrizione;
- Condanna il , in persona del Controparte_7
L.R.P.T. all'attribuzione, in favore di , per gli anni Parte_1
scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, della Carta
Elettronica del Docente, dell'importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- Condanna il , in persona del Controparte_7
L.R.P.T., alla refusione delle spese di lite, che liquida in € 1314,00, oltre accessori, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito per parte ricorrente, dichiaratosi antistatari.
Locri, 23/04/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci