Sentenza 12 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/01/2001, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2001 |
Testo completo
00363 /01 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale al Sig. PELLEGRINI REPUBBLICA ITALIANA per diritti L. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 11 h 2 CANCELLIERE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO R. G. 712/98 Cron. N. 737 composta dai seguenti Magistrati:
1. Dott. Angelo Grieco -Presidente- Rep. N. Ud. 27.10.2000 -Consigliere- 2. " Vincenzo Mileo -Consigliere- 3. " Natale Capitanio CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 4. Alessandro De Renzis -Rel. Consigliere- UFFICIO COPIE Richiesta copia studio 5.66 Raffaele Foglia -Consigliere- dal Sig. IL SOLE 24 ORE 3000 ha pronunciato la seguente per diritti. # 1.2 GEN 2001. SENTENZA IL CANCELLIERE sul ricorso proposto CANCELLERIA DA NAZIONALE DELLA PREVIDENZA INPS- ISTITUTO SOCIALE, in persona Presidente legale rappresentante pro tem- pore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Giorgio Starnoni e Mario Passaro e con essi elettivamente domi- ciliato in Roma, Via della Frezza 17, presso l'Avvocatura Cen- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE trale dell'Istituto medesimo come da procura in calce al ricorso Rilasciata copia legale INPSRicorrente al Sig.. per diritti L. 4480 CONTRO 12 FEB. 2001. IL CANCELLIERE RE LI, elettivamente domiciliata in Roma, Via F. De Ath Sanctis 15, presso lo studio dell'Avv. Antonio Pellegrini, che la 2 rappresenta e difende per procura a margine del controricorso Controricorrente per la cassazione della sentenza del Tribunale del Lavoro di Arezzo n. 679/97 del 10.10.1997/27.10.1997, R.G. n. 236/97. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27.10.2000 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
udito l'Avv. Antonio Pellegrini per la RE;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Vincenzo l'accopliments Nardi che ha concluso per il rigetto del ricorso SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 3.7.1996 NA RE, premesso che l'INPS nel liquidare la pensione di inabilità dal 1.9.1993 aveva determinato la maggiorazione convenzionale con riferimento non al limite di sessantacinque anni vigente per l'entrata in vigore dell'art. 1 del D.L. 503/1992, ma a quello di sessanta anni previsto dalla legi- slazione anteriore, conveniva dinanzi al Pretore del Lavoro di Arezzo tale istituto chiedendo la riliquidazione dell'anzidetta pensione e la condanna dello stesso istituto al pagamento delle differenza rispetto ai minori importi corrisposti. Il convenuto costituendosi contestava la domanda del ricorrente e sosteneva che i nuovi limiti, inapplicabili, per effetto dell'ottavo comma del citato articolo, agli invalidi in misura non inferiore all'80 %, erano, a maggior ragione inapplicabili agli inabili, totalmente incapaci al lavoro. L'adito Pretore con sentenza 19.12.1996 accoglieva la domanda Ң 3 della RE. Proposto gravame da parte dell'INPS, il Tribunale di Arezzo, con sentenza n. 679 del 10.10.1997/27.10.1997, in riforma dell'impugnata decisione, determinava, limite di età, ai fini della Ilinite maggiorazione convenzionale, (di anni 56, con compensazione delle spese di giudizio. Il Tribunale, in particolare, riteneva di condividere le argomenta- zioni del primo giudice riguardanti l'arbitrarietà della parifica- zione tra invalidi in percentuale non inferiore all'80 % ed inabili, poiché per gli invalidi, in quanto idonei a portare a compimento il rapporto di lavoro con la residua capacità, può trovare giusti- ficazione una norma che li esoneri dall'innalzamento del limite dell'età pensionabile, proprio per consentire di cessare l'attività lavorativa alle condizioni più favorevoli della previgente discipli- na, mentre la stessa logica non vale per gli inabili, i quali, tro- vandosi nell'impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, godono di una pensione che deve essere maggiorata con riferi- mento alla data di compimento dell'età pensionabile, richiamata come puro elemento di calcolo. Sulla base di tali considerazioni e premesse, ad avviso del Tribu- nale, la pensione di inabilità liquidata, come nel caso di specie, con decorrenza successiva all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 503 /audaves del 1992, on determináta prendendo a riferimento l'età pensiona- bile stabilita in via generale dalla nuova disciplina. L'INPS ricorre per cassazione con unico motivo, al quale resiste phys 4 la RE con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa ap- plicazione dell'art. 2 della legge n. 222 del 1984, in relazione agli artt. 11 e 12 preleggi al codice civile & all'art. 1 del D.Lgs. n. 503 del 1992 e all'art.
1-comma 15- della legge n. 335 del 1995, nonché vizi di motivazione su punti decisivi della
contro
- versia (art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.). L'impugnata sentenza viene contestata per avere ritenuto che l'art.
2- terzo comma lettera a)- della legge n. 222 del 1984 con l'espressione "data di compimento dell'età pensionabile” si ri- solva in una norma di carattere “aperto”, ossia sensibile alle suc- cessive innovazioni e modificazioni dell'età pensionabile, anziché in una norma “chiusa” con esclusivo riferimento all'età pensiona- bile esistente al momento dell'emanazione della stessa legge n. 222. Il ricorrente aggiunge che il Tribunale non spiega le ragioni per cui quelle stesse diversità, evidenziate per escludere gli inabili dall'ambito di applicazione della legge n. 503 del 1992 ed in particolare dall'art.
1- ottavo comma-, non siano idonee per con- siderare l'inabilità e la stessa legge n. 222 del 1984 del tutto estranea alla materia e alla disciplina della legge n. 503 del 1992, dettata per tutt'altri effetti ed intendimenti legislativi( pensione di vecchiaia). L'INPS rileva inoltre, che l'interpretazione contenuta nella impu- th 5 gnata sentenza contrasta con l'art.
1- comma 15- della legge n. 335 del 1995, il quale prevede che le maggiorazioni, di cui all'art. 2 comma 3- della legge n. 222 del 1984, si computano tenendo conto del periodo mancante al raggiungimento del ses- santesimo anno di età dell'interessato. Trattasi, ad avviso dello stesso istituto ricorrente, di norma non innovativa, ma significa- tiva del fatto che nell'intenzione del legislatore il parametro del credito contributivo non viene cambiato viene riproposto tal qual era in precedenza. Il ricorso è fondato e merita perciò accoglimento. Occorre precisare, per una maggiore comprensione della fattispe- cie in esame, che la legge n. 222 del 12 giugno 1984, da un lato, considera come invalido il soggetto “la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di difetto fisico o mentale a meno di un ter- zo” (art. 1, comma 1); dall'altro lato, definisce inabile il sog- getto che" a causa di infermità o difetto fisico si trovi nell'assoluta impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa (art. 2, comma 1). L'art. 2, comma 3, della stessa legge dispone che la pensione di inabilità è costituita dall'importo dell'assegno di invalidità e da una maggiorazione, che per l'iscritto all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, “è pari alla differenza tra l'assegno di invalidità e quello che gli sarebbe spettato sulla base della retribuzione pensionabile, considerata per il calcolo they 6 dell'assegno medesimo con una anzianità contributiva aumentata per un periodo compreso tra la data della pensione di inabilità e la data di compimento dell'età pensionabile...". La ratio della norma riportata è chiara nel suo significato, essen- do volta a tutelare un soggetto, l'inabile, impossibilitato a svol- gere qualsiasi attività lavorativa e, quindi, a produrre un ordinario reddito di lavoro, con il riconoscimento in suo favore di una pre- stazione economica, determinata sulla base dei contributi versati alla data della domanda e di quelli che si sarebbero potuto versa- re tra tale data e quella di compimento dell'età pensionabile (l'anzianità contributiva massima non può essere superiore ai 40 anni). Punto nodale della controversia ai fini del calcolo della maggio- razione anzidetta riguardante la pensione di inabilità è costituito dalla esatta individuazione della età pensionabile, che per la To- relli va determinata in relazione alla disciplina introdotta dal dall'art. 1 del D.Lgs. n. 503 del 1992, ossia in 65 anni (in prece- denza 60 anni per gli uomini) e in 60 anni (in precedenza 55 an- ni) per le donne. Tale assunto viene contestato dall'INPS, il quale sostiene che gli aumenti di età pensionabile fissati dal D.Lgs. n. 503 del 1992 non si applicano agli inabili, essendo costoro esclusi, come gli invali- di in misura superiore all'80 %, dall'elevazione di età introdotta dall'anzidetto provvedimento legislativo. Così puntualizzate le opposte linee difensive delle parti, questa ни 7 Corte ritiene priva di pregio l'assunto della RE e di condivi- dere, per contro, l'impostazione dell'INPS. A tale riguardo deve essere valutato nella sua esatta portata il ri- chiamato art. 1 del D.Lgs. n. 503 del 1992, che al 1° comma su- bordina il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale dei lavoratori dipendenti al compi- mento dell'età indicata, per ciascun periodo, nella tabella A alle- gata alla legge. In base a tale tabella (come modificata dalla suc- cessiva legge n. 724 del 1994) l'età pensionabile è aumentata, come già si è detto, a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le donne (salva opzione per queste ultime di scegliere la stessa età pensionabile degli uomini), non immediatamente, ma attraverso una fase transitoria di incremento progressivo, che inizia a de- correre dal 1.1.1994 e procede per scaglioni biennali (divenuti poi di un anno e mezzo ogni due anni) per giungere allo scaglio- ne finale (di 65 e 60 anni) dal 1°1.2000. Più in particolare non può essere trascurato lo stesso art.
1- comma 8-, il quale dispone che l'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento, di cui il Tribunale ha dato una interpretazione riduttiva nel senso di ritenere l'invalido grave non equiparabile all'inabile, con esclusione, quindi, di quest'ultimo dall'ambito della disciplina normativa in questione. Orbene una interpretazione letterale e logica dell'art.
1- comma 1 e comma 8- dell'anzidetto D.Lgs. n. 503 del 1992, posta in re- ► 8 lazione alla disciplina dell'invalido e dell'inabile risultante dall'art. 1 e dall'art. 2 della legge n.222 del 1984, consente di affermare che non è ragionevole ritenere, come ha fatto il Tribu- nale, che il mantenimento della più favorevole età per la pensione di vecchiaia sia stato limitato ai soli soggetti con invalidità non inferiore all'80 % e sia stato escluso per gli inabili, che sono to- talmente invalidi e quindi, rientrano nell'anzidetta misura di inva- lidità (in questo senso Cass. 5 agosto 1999, n. 8459; Cass. 25 di- cembre 1999, n. 14703). A sostegno dell'interpretazione seguita da questa Corte ✓ ri- chiamar l'art. 3 della legge di delega n. 421 del 1992, il quale espressamente indica gli inabili come soggetti da escludere dall'innalzamento dell'età pensionabile. La deroga al nuovo regime normativo dell'età pensionabile e la conservazione della disciplina previgente deve pertanto, intender- si stabilita per tutti gli assicurati, per i quali sia accertata una ri- duzione della capacità di lavoro di grado pari o superiore all'80%, compresi i soggetti definiti dall'art. 2 della legge n. 222 del 1984 inabili, che abbiano perduto interamente tale capa- cità. In conclusione,va ribadito che l'età, cui fare riferimento, per il riconoscimento del diritto a pensione di vecchiaia, è di 60 anni per l'uomo e di 55 per la donna, sicché tale età va considerata ai fini del calcolo della maggiorazione della pensione di inabilità. Nel caso concreto l'INPS ha proceduto correttamente a liquidare ply 9 alla RE la pensione di inabilità sulla base degli enunciati cri- teri con riferimento all'età pensionabile secondo la previgente di- sciplina. Va, infine, posto in rilievo che la soluzione accolta trova ulteriore appiglio normativo nella legge n. 335 del 1995, & quale, nel di- sciplinare i trattamenti pensionistici obbligatori e complementari con la introduzione del nuovo sistema di calcolo contributivo, ha disposto che la pensione di inabilità venga liquidata con riferi- mento all'età dei sessanta anni, riproponendo una regola sostan- zialmente identica a quella del precedente sistema retributivo (in questo senso Cass. 5 agosto 1999, n. 8459; Cass. 29 dicembre 1999, n. 14703). In conclusione, ilil ricorso va accolto e, non essendo necessari ul- teriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384- comma 2°- c.p.c., con il rigetto della doman- da proposta dalla RE. Nessuna pronuncia va emessa per le spese dell'intero giudizio, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, deci- dendo nel merito sulla domanda proposta da RE NA, la ri- getta. Nulla per le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma addì 27 ottobre 2000 Presidente belo Il Consigliere relatore estensore alessandro de Neuzi) × D L E A L L G E E 8 G - 1 - 1 7 3 N 3 3 . 5 IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA O E I I I N D O T E L T I S L D R A T 0 ' R S 1 A . Depositata in Cancelleria S N A E A T S A G E S , I I E P S D T , A R O S O G R 12 GEN. 2001 D B , O I O A D T L I S P A L E E M T I O D S N E oggi, IL COLLABORATORE/ E CANCELLERIA R P U E S T R O C