Ordinanza collegiale 7 ottobre 2025
Sentenza 14 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 14/04/2026, n. 6734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6734 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06734/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08460/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8460 del 2022, proposto dall’Università degli studi “Niccolò Cusano” telematica Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Franco Oliva, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’istruzione, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato di Roma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
della dott.ssa Silvia OR, non costituita in giudizio;
per la condanna
del Ministero dell’università e della ricerca al risarcimento del danno, quantificato:
1) in via principale, in €. 222.610,30, pari alla somma dei versamenti eseguiti e dei costi sostenuti a far data dal momento della cessazione dal ruolo di ricercatore della dott.ssa Silvia OR (18.01.2016) al mese di febbraio 2022;
2) in via subordinata, in €. 193.661,82, pari alla somma dei versamenti eseguiti e dei costi sostenuti successivamente alla scadenza del termine di nove mesi di cui all’art. 120 del d.P.R. n. 382/1980, decorrente dal decreto rettorale n 1165 del 18.01.2016, con cui è stata disposta la cessazione dal ruolo di ricercatore della OR e, quindi, dal mese di ottobre 2016 al mese di febbraio 2022;
3) in via ancora più gradata, in €. 190.445,58, pari alla somma dei versamenti eseguiti e dei costi sostenuti successivamente alla scadenza del termine di nove mesi di cui all’art. 120 del d.P.R. n. 382/1980 dalla data del 25.02.2016, di presentazione dell’istanza da parte della dott.ssa Silvia OR di passaggio ad altra amministrazione, e quindi dal mese di novembre 2016, al mese di febbraio 2022;
4) in via ulteriormente gradata, in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, anche a seguito di C.T.U. contabile a disporsi,
il tutto, comunque, oltre le somme erogate sia a titolo di stipendio sia a titolo di contributi previdenziali successivamente al mese di febbraio 2022 dal ricorrente Ateneo sino alla collocazione della dott.ssa Silvia OR presso altra amministrazione ed oltre la ripetizione dell’importo di €. 709,40 versato a titolo di spese processuali liquidate con la sentenza del TAR Lazio n. 1722/2021 a favore della dott.ssa Silvia OR, con riconoscimento degli interessi legali dalle singole scadenze al saldo
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, co. 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 13 marzo 2026 il dott. VI De AZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – L’Università degli studi “Niccolò Cusano” (di seguito, per brevità, “CU”) ha convenuto dinnanzi a questo Tribunale amministrativo regionale il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’università e della ricerca per sentirli condannare al risarcimento del danno subìto per il ritardo nella conclusione del procedimento di passaggio ad altra amministrazione della dott.ssa Silvia OR a seguito della sua mancata conferma in ruolo quale ricercatrice.
2. – A seguito dei giudizi negativi di conferma in ruolo previsti dall’art. 31 del d.P.R. n. 382/1980, con decreto del 18.1.2016 il Rettore aveva disposto la cessazione dal ruolo dei ricercatori universitari della dott.ssa Silvia OR.
Il provvedimento era stato impugnato dall’interessata, ma il ricorso era stato respinto da questo Tribunale con sentenza n. 8053 del 7 luglio 2017, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 4201 del 20 giugno 2019.
3. – Quindi, con decreto rettorale del 12.09.2016, CU aveva disposto « la definitiva cessazione dal ruolo dei ricercatori universitari della dott.ssa Silvia OR con la relativa interruzione del trattamento economico in godimento a far data dal 31.10.2016 ».
4. – Il decreto da ultimo citato era stato impugnato dalla dott.ssa OR dinnanzi a questo Tribunale amministrativo regionale, che, con sentenza n. 9978 del 28 settembre 2017 (poi confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 3721 del 3 giugno 2019), aveva accolto il ricorso, dichiarando, in applicazione dell’art. 120 del d.P.R. n. 382/1980, il diritto della ricercatrice al trattamento economico in godimento fino al momento dell’effettivo inquadramento in altra amministrazione.
5. – Dalla data del 11.01.2017, dunque, in ottemperanza alla sentenza n. 9978 del 2017 di questo Tribunale, CU ha provveduto a corrispondere mensilmente alla dott.ssa OR l’importo di € 1.712,00, periodicamente rivalutato.
6. – Risulta che, nelle more dei giudizi sopra ricordati, con diverse note (del 3.02.2016, del 2.03.2016 e del 21.03.2016) CU sollecitava il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Ministero della pubblica amministrazione e l’innovazione all’avvio del procedimento per il passaggio della dott.ssa OR ad altra amministrazione, segnalando la necessità che detta procedura fosse conclusa entro i termini di cui all’art. 120 del d.P.R. n. 382/1980.
Con missiva del 3.03.2016, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca rispondeva che, per effetto dell’affermazione dell’autonomia universitaria, i docenti e i ricercatori non potevano più essere considerati dipendenti statali, ma dipendenti « dell’Ente-Università », con la conseguenza che le procedure di cui all’art. 120 del d.P.R. n. 382/1980 erano da ritenersi di competenza degli atenei.
Con nota del 22.06.2016, il Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri riscontrava le succitate missive rilevando che gli artt. 31 e 120 del d.P.R. n. 382/1980 non avrebbero potuto trovare applicazione in relazione ai ricercatori di università non statali.
7. – Con ricorso ex art. 114 cod. proc. amm., la dott.ssa Silvia OR, premesso di aver fatto istanza e diffidato il Ministero dell’università e della ricerca e CU a dare seguito al suo passaggio ad altra amministrazione, chiedeva a questo Tribunale di ordinare al Ministero e all’Ateneo di dare ottemperanza alla succitata sentenza n. 9978 del 2017 e a concludere il procedimento per il passaggio della ricorrente ad altra amministrazione.
7.1. – Con la sentenza n. 1722 del 11 febbraio 2021, questo Tribunale accoglieva il ricorso in ottemperanza, sottolineando che «[ l ] ’iniziativa procedimentale spetta (…) al MUR, ma – come appresso si vedrà – l’Ateneo di appartenenza non è estraneo al procedimento », dal momento che « l’art. 120 del DPR n. 382\1980 definisce le competenze dei due enti come segue: “Espletate le procedure relative ai giudizi di idoneità, il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, stabilisce un termine di sessanta giorni dalla data della pubblicazione, entro cui gli aspiranti al passaggio debbono presentare la domanda relativa, con l’indicazione anche delle amministrazioni pubbliche alle quali preferiscono essere destinati. La domanda deve essere corredata dalla documentazione che comprovi la preparazione acquisita nell’università e l’anzianità di servizio. Il Ministro della pubblica istruzione, con decreto da emanare d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con i responsabili delle amministrazioni interessate, determinerà i contingenti relativi ai passaggi effettuabili per ciascuna amministrazione. I contingenti sono fissati anche in soprannumero rispetto alle dotazioni organiche dei ruoli delle rispettive amministrazioni interessate, in modo che comprendano complessivamente un numero di posti pari a quello degli aspiranti. Il passaggio avviene previo giudizio positivo di apposita commissione costituita presso l’amministrazione interessata e formata da quattro membri appartenenti all’amministrazione e di un professore universitario ordinario che la presiede. Il giudizio accerterà la coerenza della preparazione del candidato con il lavoro da svolgere e i rapporti di equipollenza con il posto cui si riferisce il passaggio, tenuto conto dell’anzianità di servizio, la quale determina anche l’ordine per l’inquadramento nel ruolo. Il possesso dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola equivale all’accertamento della coerenza ai fini del passaggio alla corrispondente amministrazione” » e che, dunque, « la fase iniziale del procedimento spetta al MUR, in quanto riguarda l’indizione di un interpello per il passaggio dei ricercatori non confermati ad altra Amministrazione e la determinazione dei contingenti. All’Ateneo di provenienza, invece, spetta di formulare il giudizio circa la destinazione che il ricercatore non confermato potrà essere indirizzato ».
Dunque, nella accertata inerzia delle parti resistenti, il Ministero e l’Ateneo, ciascuno per le rispettive competenze, avrebbero dovuto dare esatta ottemperanza alla sentenza in epigrafe concludendo il passaggio della ricorrente ad altra Amministrazione entro centoventi giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, con la precisazione che, a tal fine, « il MUR [avrebbe dovuto] avere cura di inserire la ricorrente in un eventuale interpello, ove in corso o di prossima indizione » , oppure, se ciò avesse precluso l’osservanza del termine di cui sopra, « a procedere singolarmente con riguardo alla specifica posizione dell’interessata ».
7.2. – La sentenza di ottemperanza veniva impugnata dall’Università “Niccolò Cusano” nella parte in cui non era stato statuito che l’inadempimento era dipeso esclusivamente dall’inottemperanza del Ministero dell’università e della ricerca.
7.3. – Con la sentenza n. 1456 del 1 marzo 2022, il Consiglio di Stato accoglieva l’appello e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, respingeva il ricorso in ottemperanza proposto nei confronti dell’Ateneo appellante, evidenziando che « il richiamato art. 120 d.p.r. n. 382 del 1980 disciplina la procedura di passaggio ad altra amministrazione con l’attribuzione delle relative competenze in via esclusiva al Ministero dell’università e della ricerca », come fatto palese dai suoi commi 2 e 3, mentre « alle università compete solo di formulare il giudizio di idoneità del ricercatore ai fini della sua conferma. L’esito negativo costituisce il presupposto in base al quale, su istanza del ricercatore non confermato, il Ministero dell’università e della ricerca deve attivarsi per il riassorbimento dell’interessato in altre amministrazioni » e sottolineando che « l’inerzia del Ministero è pregiudizievole per l’ateneo, dal momento che in base all’ultimo comma dell’art. 120 d.p.r. n. 382 del 1980 “(f)ino al momento dell’effettivo inquadramento nella amministrazione pubblica interessata continuerà ad essere corrisposto il trattamento economico in godimento”, come viene dato atto nella sentenza appellata, per cui lo stesso appellante ha un evidente interesse alla sollecita esecuzione del giudicato ».
8. – Con ricorso notificato il 27.06.2022 e depositato il 15.07.2022, l’Università degli studi “Niccolò Cusano”, deducendo di essere stato costretto ad erogare in favore della dott.ssa OR il trattamento economico ben oltre il termine previsto dalla legge per la conclusione del procedimento di transito ad altra amministrazione, ha dunque chiesto la condanna del Ministero dell’università e della ricerca al risarcimento del danno, commisurato agli oneri sostenuti per adempiere a tale obbligo, quantificati nell’importo di € 222.610,30 (ipotesi A – pari alla somma dei versamenti eseguiti e dei costi sostenuti a far data dal momento della cessazione dal ruolo in virtù del decreto rettorale del 18.01.2016 fino al mese di febbraio 2022, o, in subordine di € 193.661,82 (ipotesi B – pari alla somma dei versamenti eseguiti e dei costi per ritenute fiscali e contributi sostenuti successivamente alla scadenza del termine di nove mesi di cui all’art. 120 del d.P.R. n. 382/1980, decorrente dal decreto del Rettore n. 1165 del 18.01.2016, con cui veniva disposta la cessazione dal ruolo di ricercatore, e quindi dal mese di ottobre 2016 al mese di febbraio 2022), o, in via ulteriormente subordinata, di € 190.445,58 (ipotesi C – pari alla somma dei versamenti eseguiti e dei costi sostenuti successivamente alla scadenza del termine di nove mesi di cui all’art. 120 del d.P.R. 382/1980, dalla data del 25.02.2016 di presentazione dell’istanza da parte della dott.ssa OR di passaggio ad altra amministrazione).
Il tutto oltre alle somme erogate sia a titolo di stipendio sia a titolo di contributi previdenziali successivamente al mese di febbraio 2022 sino alla collocazione della dott.ssa OR presso altra amministrazione, alla somma di € 709,40 versato a titolo di spese processuali liquidate con la sentenza n. 1722 del 2021 a favore della dott.ssa OR e agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
9. – Il Ministero dell’università e della ricerca si è costituito in giudizio e ha contestato la fondatezza della pretesa dell’Ateneo ricorrente, deducendo che il danno lamentato dipenderebbe esclusivamente dalle scelte della stessa Università ricorrente, giacché la l’art. 120 del d.P.R. n. 382/1980 prevede espressamente, fino al concretizzarsi dell’inserimento in altra amministrazione, il mantenimento in servizio nella qualifica, e dunque con continuità lavorativa.
Sotto altro aspetto, il Ministero deduce che sarebbe impossibile imputare la mancata attivazione della procedura ad un atteggiamento colposo dell’apparato ministeriale, dal momento che, per effetto dell’affermazione dell’autonomia universitaria, sarebbero gli atenei a doversi attivare per dare avvio, unitamente al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio, alle procedure previste dall’art. 120 del d.P.R. n. 382/1980.
In ogni caso, l’esigenza posta a fondamento della previsione di cui alla disposizione da ultimo citata non sussisterebbe per i ricercatori non confermati di università non statali.
In riferimento al quantum , il Ministero ha poi invocato per buona parte dei crediti risarcitori azionati la prescrizione quinquennale, che le somme indicate nei prospetti allegati dalla parte ricorrente sarebbero superiori al trattamento economico della dott.ssa OR risultante dallo stato di servizio, che i conteggi dell’Ateneo ricorrente non sarebbero assistiti da idonea documentazione probatoria e che, sommando gli importi annui delle competenze liquidate alla dott.ssa OR (come risultanti anche dall’estratto contributivo INPS), gli stessi sarebbero significativamente inferiori rispetto a quelli fatti valere.
10. – Nel corso del giudizio, con ordinanza n. 17169 del 7 ottobre 2025, il Tribunale ha ritenuto necessario acquisire una dettagliata e circostanziata relazione sui fatti di causa, corredata da pertinente documentazione, incombente istruttorio al quale l’Amministrazione resistente ottemperava con produzione del 10.12.2025.
11. – All’udienza straordinaria di smaltimento del 13 marzo 2026 il collegio, come da verbale, ha rilevato la possibile irricevibilità del ricorso.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
13. – I termini per la proposizione della domanda di risarcimento del danno sono stabiliti dall’art. 30 cod. proc. amm., a tenore del quale:
« 3. La domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi è proposta entro il termine di decadenza di centoventi giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo. Nel determinare il risarcimento il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e, comunque, esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l’ordinaria diligenza, anche attraverso l’esperimento degli strumenti di tutela previsti.
4. Per il risarcimento dell’eventuale danno che il ricorrente comprovi di aver subito in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, il termine di cui al comma 3 non decorre fintanto che perdura l’inadempimento. Il termine di cui al comma 3 inizia comunque a decorrere dopo un anno dalla scadenza del termine per provvedere.
5. Nel caso in cui sia stata proposta azione di annullamento la domanda risarcitoria può essere formulata nel corso del giudizio o, comunque, sino a centoventi giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza ».
13. – L’Università degli studi “Niccolò Cusano” si è rivolto a questo Tribunale amministrativo regionale per ottenere la condanna del Ministero dell’università e della ricerca al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inerzia serbata rispetto al completamento della procedura disciplinata dall’art. 120 del d.P.R. n. 382/1982 per il passaggio ad altra amministrazione della ricercatrice non confermata, danni che l’Ateneo ricorrente commisura agli oneri (retribuzione e costi accessori) sostenuti per mantenere in servizio la dott.ssa OR.
La domanda formulata dall’Ateneo è dunque volta ad ottenere il risarcimento del danno subìto in conseguenza dell’inosservanza del termine di conclusione del procedimento, con la conseguenza che la domanda avrebbe dovuto essere proposta entro il termine decadenziale di centoventi giorni, termine che ha iniziato a decorrere dopo un anno dalla scadenza del termine per provvedere al passaggio della ricercatrice ad altra amministrazione.
14. – Ai sensi del sesto comma dell’art. 120 del d.P.R. n. 382/1980, le procedure relative al passaggio ad altra amministrazione dei professori associati e dei ricercatori che non abbiano superato il giudizio di idoneità devono concludersi entro nove mesi dalla presentazione della domanda di transito.
15. – Dunque, nel caso di specie, la procedura avrebbe dovuto concludersi entro il termine del 25.11.2016, ovvero alla scadenza del nono mese successivo alla domanda della dott.ssa OR del 25.02.2016 di passaggio ad altra amministrazione a seguito del decreto rettorale n. 1165 del 18.01.2016, che aveva disposto la cessazione dal ruolo della ricercatrice a seguito del secondo giudizio negativo di conferma in ruolo.
16. – Da quanto sopra consegue che la domanda di risarcimento dei danni patiti a causa dell’inosservanza, da parte del Ministero, del termine di conclusione del procedimento avrebbe dovuto essere proposta dall’Ateneo, a pena di decadenza, entro il termine del 25.03.2017, vale a dire entro un anno e centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato per la conclusione del procedimento.
17. – Il termine sopra indicato non è stato rispettato dall’Ateneo, che ha notificato il ricorso solo il 27.06.2022, con conseguente tardività ed irricevibilità del ricorso introduttivo ai sensi dell’art. 30, co. 4, cod. proc. amm.
18. – E quand’anche si ritenesse che l’effettiva certezza del danno sia stata conseguita solo con l’affermazione dell’applicabilità della procedura di cui all’art. 120 del d.P.R. n. 382/1980 e del beneficio previsto dal suo sesto comma anche agli atenei privati, tale certezza sarebbe intervenuta con la sentenza del Consiglio di Stato n. 3721 del 3 giugno 2019, di conferma della sentenza di questo Tribunale n. 9978 del 28 settembre 2017, con la conseguenza che anche facendo decorrere il termine decadenziale dal 3.06.2019 il ricorso oggi all’esame sarebbe irricevibile.
19. – Deve dunque dichiararsi l’irricevibilità del ricorso dell’Università degli studi “Niccolò Cusano”.
20. – Considerata la particolarità della vicenda trattata, il collegio ritiene equo disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
NC DA, Presidente
VI De AZ, Primo Referendario, Estensore
Manuela Bucca, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI De AZ | NC DA |
IL SEGRETARIO