Sentenza 11 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 11/03/2026, n. 4531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4531 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04531/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03946/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3946 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Lombardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Laura Carbone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
della determinazione dirigenziale numero repertorio -OMISSIS- – numero protocollo -OMISSIS- dell’1/02/2024, notificata il 22/2/2024, del Municipio -OMISSIS- – Direzione Tecnica E.Q. Edilizia Privata – Ufficio Disciplina Edilizia, con la quale viene ingiunta al ricorrente la demolizione delle opere abusive realizzate a Roma, in -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, sub. 1 e 2.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2026 la dott.ssa VI AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ricopre la carica di rappresentante legale della Società -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- con sede a Roma, -OMISSIS-, alla quale, in qualità di proprietaria non responsabile, è stata notificata, tra gli altri, la gravata determinazione.
Egli è succeduto nella predetta carica alla Signora -OMISSIS-, pertanto quale attuale l. r. della prefata Società, con atto di gravame notificato a controparte in data 21/03/2024 e depositato in giudizio in data 10/04/2024, ha impugnato, chiedendone l’annullamento, la determinazione dirigenziale meglio specificata in oggetto, con cui Roma Capitale ha ingiunto la demolizione di due manufatti edilizi – ritenuti abusivi - abitati da due soci, realizzati a Roma, in -OMISSIS-, sui subalterni 1 e 2 della -OMISSIS-, rassegnando il seguente, unico, articolato mezzo di gravame.
2. “ Violazione ed errata applicazione dell’art. 31 del d.P.R. 380/01 - Violazione dell’art. 97 Cost. – Violazione del principio di buon andamento proporzionalità del legittimo affidamento- Eccesso di potere per carenza dei presupposti – Difetto assoluto di Istruttoria. ”
2.1 Con quest’unica serie di censure, il ricorrente lamenta, in primo luogo, che l’illegittimità dell’ingiunzione deriverebbe dal notevole lasso di tempo asseritamente trascorso dalla realizzazione degli abusi sanzionati: “ in quanto nel provvedimento si fa riferimento a sopraluogo del 08.01.2024, ma non vi è alcuna nota al fine di stabilire se l’ampliamento fosse già esistente, in quanto nel 2008 era stata accertata l’esistenza di un magazzino e deposito. ”
2.2 Inoltre, il Signor -OMISSIS- rappresenta che, nei propri confronti, la Corte di Appello di Roma ha dichiarato non doversi procedere, essendosi estinti per prescrizione i reati a lui ascritti e relativi ai medesimi abusi oggetto dell’ordine di demolizione impugnato.
2.3 Infine, il ricorrente afferma che: “ Nel provvedimento demolitorio la P.A. avrebbe dovuto indicare e motivare la sussistenza dell’interesse pubblico all’adozione della sanzione demolitoria idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse del privato in buna fede (v. TAR Campania- Napoli II Sez. 19.4.2019 n.1921- Consiglio di Stato Sez.VI 8.4.2016 n.1394 –idem. 18.5.2015 n.2512). ”
3. Il 22/01/2026 Roma Capitale, già costituitasi in giudizio il 26/04/2024, ha depositato in giudizio una memoria difensiva con cui, dopo aver evidenziato la mancanza della qualità di imprenditore agricolo e di coltivatore diretto del ricorrente, ha eccepito l’integrale infondatezza, in fatto e in diritto, del ricorso ex adverso proposto, chiedendone la reiezione con vittoria di spese.
4. All’udienza pubblica del 24 febbraio 2026, all’esito della discussione orale, la causa è trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è infondato nel merito e, pertanto, deve essere respinto alla stregua delle ragioni di seguito indicate.
6. Osserva il Collegio che dalla documentazione versata agli atti del giudizio dalla resistente amministrazione comunale. si evince che il gravato ordine di demolizione si riferisce a un manufatto composto da un corpo di fabbrica ad L di due piani fuori terra ed uno interrato con antistante un’ampia zona porticata.
In particolare, l’edificio ha una destinazione d’uso residenziale e si presenta suddiviso in due abitazioni (sub 1 e sub 2) distinte tra:
- il subalterno 1 sviluppantesi al solo livello del piano terra e zona porticata antistante l’ingresso;
- e il subalterno 2 sviluppantesi su due livelli: piano terra con annesso portico antistante l’ingresso e piano 1; mentre la parte (retrostante) interrata con tettoia pertinenziale è adibita a magazzino/falegnameria.
Si tratta di immobili pacificamente realizzati in assenza di permesso di costruire – circostanza non contestata dal ricorrente – e neppure condonati o condonabili anche per la cogenza di vincoli ostativi alla sanatoria.
Si legge, infatti, a questo proposito nella esibita nota di Risorse per Roma SpA protocollo generale uscita n. -OMISSIS- del 03/05/2024, che la particella mappale di cui è causa (-OMISSIS-): “ è gravata (unitamente alle altre adiacenti per le quali risultano presentate altrettante istanze di condono edilizio) dai seguenti vincoli:
- beni paesaggistici ex art. 13.4 comma 1 lett. a) del codice - c – G.R.L. n.338 del 31.011989,
- beni paesaggistici ex art. 134 comma 1 lett. b) del codice — m — rif. D. Lgs 42/04,
-`beni paesaggistici ex art. 134 comma 1 lett. b) del codice — c — Fossi
- beni paesaggistici ex art. 134 comma 1 lett. b) del codice - f — Parco
- Parchi e Riserve L. R. n. 29 del 06.10.1997 Parco di -OMISSIS-
- PTP 15/7 Veio — Cesano TI/23.
Non sussistendo i presupposti per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria, l’ufficio procedente ha definito ” l’istanza-OMISSIS- del 10/12/2004 di concessione edilizia in sanatoria dell’immobile sub 1. cit., “con provvedimenti di reiezione per cogenza di vincoli ostativi alla sanatoria. ”
Conseguentemente, con l’esibita nota prot. -OMISSIS- del 26/01/2024 il Municipio Roma XV, Direzione Tecnica Edilizia Privata - Disciplina Edilizia, ha correttamente concluso che: “ sono quindi da considerarsi abusive tutte le superfici facenti parte della particella -OMISSIS- così come di seguito riportate:
- sub. 1 mq. 157,00 circa abitativi più mq. 33,00 circa di portico pertinenziale;
- sub. 2 mq. 179,00 circa abitativi più mq. 35,00 di portico pertinenziale.
Tali difformità sono riconducibili all'applicazione dell'art. 15 della L.R. 15/08 o art. 31 del DPR 380/01. L'immobile ricade nel "Sistema ambientale parchi istituiti e tenuta di Caste! Porziano" del P.R.G. vigente, all'interno del perimetro del Parco di Veio ai sensi della L.R. 29/97 ed al vincolo paesaggistico ai sensi del D. Leg. vo 42/04. ”
6.2 Ne consegue che l’ingiunzione di demolizione impugnata, avente per oggetto i predetti manufatti di rilevanti dimensioni, realizzati sine titulo e su area vincolata sotto il profilo paesaggistico, è esente dai vizi denunciati con il ricorso all’esame.
7. Il ricorrente, tuttavia, sostiene che il lungo tempo trascorso (quasi 20 anni) dalla realizzazione delle opere abusive avrebbe imposto all’Amministrazione comunale una motivazione rafforzata sull’attualità dell’interesse pubblico alla demolizione.
Si tratta di motivo di gravame insuscettibile di positiva delibazione.
Secondo, infatti, l’indirizzo prevalente della giurisprudenza di settore (da ultimo, Consiglio di Stato, Sezione II, 29/09/2025, n. 7597), dal quale il Collegio non ha motivi di discostarsi: “ l’ordine di demolizione impartito dall’Amministrazione, a distanza di un lungo lasso di tempo dalla commissione dell’abuso edilizio, non necessita di una motivazione in relazione all’interesse pubblico perseguito.
I provvedimenti di repressione degli abusi edilizi sono atti dovuti con carattere vincolato e privi di margini discrezionali. Pertanto, ai fini dell’adozione dell’ordine di demolizione, è sufficiente la mera enunciazione dei presupposti di fatto e di diritto che consentono l’individuazione della fattispecie di illecito e dell’applicazione della corrispondente misura sanzionatoria prevista dalla legge.
In proposito, l’esercizio del potere repressivo delle opere edilizie realizzate in assenza di titolo, mediante applicazione della misura ripristinatoria, può ritenersi sufficientemente motivato per effetto della stessa descrizione dell’abuso, esplicitante in dettaglio la natura e consistenza delle opere abusive riscontrate, presupposto giustificativo necessario e sufficiente a fondare l’adozione della misura sanzionatoria.
A tale riguardo, la giurisprudenza consolidata ha ribadito che non è configurabile alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di illecito permanente che il tempo non può legittimare in via di fatto. L'illecito edilizio ha carattere permanente, che si protrae e che conserva nel tempo la sua natura, e l'interesse pubblico alla repressione dell'abuso è in re ipsa. Non sussiste, pertanto, alcuna necessità di motivare in maniera dettagliata un provvedimento con il quale è stata ordinata la demolizione di un manufatto, quando sia trascorso un lungo periodo di tempo tra l'epoca della commissione dell'abuso e la data di adozione dell'ingiunzione di demolizione, poiché l'ordinamento tutela l'affidamento solo qualora esso sia incolpevole, mentre la realizzazione di un'opera abusiva si concretizza in una volontaria attività del costruttore contra legem (Cons. Stato, n. 1123 del 2018).
Il trascorrere del tempo di per sé non legittima situazioni che, essendo ab origine contra ius, non possono fondare alcun affidamento incolpevole (Cons. Stato, n. 1498 del 2019). ”
In termini anche un precedente di questa Sezione, secondo il quale: “ il mero decorso del tempo non può portare, di per sé, al consolidamento di una situazione abusiva, perché, in ambito edilizio, l'illecito amministrativo perdura fino a quando il proprietario dell'immobile o il responsabile dell'abuso non riducano la situazione in pristino. In altre parole, l'abuso edilizio rappresenta un illecito permanente integrato dalla violazione dell'obbligo, perdurante nel tempo, di ripristinare in conformità a diritto lo stato dei luoghi, di talché ogni provvedimento repressivo dell'Amministrazione non è emanato a distanza di tempo da un illecito ormai esaurito, bensì interviene su una situazione antigiuridica che perdura sino a quel momento (cfr. per tutti Adunanza plenaria n. 16/2023). ” (cfr. TAR Lazio, Roma, Sezione II-bis, 15/09/2025, n. 16273).
8. Neppure è necessario che il provvedimento, che ordina la demolizione/rimozione di un immobile realizzato in assenza di titolo edilizio (come nella specie) o in totale difformità da esso o con variazioni essenziali, motivi sulla sussistenza di un interesse pubblico diverso da quello al ripristino della legalità urbanistico-edilizia violata dal manufatto abusivo.
Come, infatti, condivisibilmente affermato in giurisprudenza: “ L’attività di repressione degli abusi edilizi ha natura vincolata, ragion per cui l’ordinanza di demolizione è un atto dovuto e rigorosamente vincolato: la repressione dell’abuso corrisponde, per definizione, all’interesse pubblico al ripristino dello stato dei luoghi illecitamente alterato. ” (cfr. Consiglio di Stato, Sezione III, 22/09/2025, n. 7455).
Da ultimo, si veda Consiglio di Stato, Sezione II, 9/12/2025, n. 9688, a mente del quale: “ L'ordine di demolizione di opere edilizie realizzate in assenza di valido titolo abilitativo ha natura di atto vincolato, fondato unicamente sull'accertamento dell'abuso. Non è richiesta una motivazione specifica sul concreto interesse pubblico, poiché tale interesse è già definito a monte dal legislatore nel dovere di ripristinare la legalità urbanistico-edilizia violata. Il mero decorso del tempo dalla commissione dell'abuso non incide sulla legittimità né sull'esercizio del potere repressivo, che può essere legittimamente esercitato anche tardivamente. ”
9. Osserva, infine, il Collegio che la circostanza per la quale la Corte di Appello di Roma, Sezione 3^ penale, con la sentenza n. -OMISSIS- del 15 aprile 2016, ha dichiarato, in riforma della sentenza di primo grado, non doversi procedere nei confronti dell’odierno ricorrente in ordine alle contravvenzioni edilizie e ambientali a lui ascritte perché estinte per prescrizione, non esclude, com’è ovvio, che gli abusi di che trattasi siano stato cionondimeno commessi.
In via preliminare, osserva il Collegio che la prefata sentenza non è certo una sentenza assolutoria, ma una sentenza di non doversi procedere nei confronti degli imputati per i reati loro ascritti per intervenuta prescrizione, non emergendo - dagli atti acquisiti e dai documenti utilizzabili - cause di proscioglimento nel merito. In proposito, occorre rammentare che la formula di proscioglimento nel merito: “ prevale sulla dichiarazione di improcedibilità per intervenuta prescrizione soltanto nel caso in cui sia rilevabile, con una mera attività ricognitiva, l'assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico dell'imputato ovvero la prova positiva della sua innocenza ” (cfr. Cassazione penale, Sezione IV, 31 maggio 2013, n. 23680; cfr. anche ex multis , Cassazione penale, Sezione VI, 8 giugno 2004, n. 31463; Cassazione penale, Sezione II, 18 maggio 2007, n. 26008; Cassazione penale, Sezione IV, 15 ottobre 2015, n. 45891). Da ciò discende che, una volta sopraggiunta la prescrizione del reato, al fine di pervenire al proscioglimento nel merito dell’imputato occorre applicare il principio di diritto secondo cui “positivamente” deve emergere dagli atti processuali, senza necessità di ulteriore accertamento, l’estraneità dell’imputato a quanto allo stesso contestato, e ciò nel senso che si evidenzi l’assoluta assenza della prova di colpevolezza ovvero la prova positiva della sua innocenza.
Nel caso di specie, dunque, proprio non ravvisandosi le condizioni di evidenza assolutoria di merito, ma anzi dando esplicitamente atto la prefata sentenza n. -OMISSIS- che: “ la nomina a custode del -OMISSIS-, in uno con gli accertamenti di fatto effettuati dalla p.g., sono ostativi a una formula assolutoria ”, è stata pronunciata l’estinzione del reato contestato all’odierno ricorrente per intervenuta prescrizione.
10. Alla stregua delle considerazioni che precedono, pertanto, il ricorso deve essere respinto, stante l’infondatezza delle censure con esso articolato.
11. Le spese del presente giudizio, seguendo la soccombenza ai sensi degli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c., vanno poste a carico della parte ricorrente e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della resistente Amministrazione Comunale, in persona del legale rappresentante pro tempore , delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 8.000,00 (Ottomila/00), oltre gli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e le altre persone menzionate nella presente sentenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
HE FR, Presidente
VI AL, Referendario, Estensore
Christian Corbi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI AL | HE FR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.