CASS
Sentenza 20 luglio 2023
Sentenza 20 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/07/2023, n. 31518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31518 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: CO BE nato a [...] il [...] LL PP nato a [...] il [...] NN SA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ETTORE PEDICINI, nel senso: dell'annullamento con rinvio in accoglimento del ricorso di ON;
pdell'annullamento con rinvio in ordine al trattamento sanzionatorio in accoglimento del ricorso di AL;
dell'annullamento senza rinvio per prescrizione relativamente al capo FFF) per NN e dell'inammissibilità nel resto. udito l'avvocato VACCA ELIA, in difesa di CO, per l'accoglimento del ricorso;
udito l'avvocato SATTA GABRIELE, in difesa di LL, per l'accoglimento del ricorso;
udito l'avvocato CONCAS PIERLUIGI, in difesa di NN, per l'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 31518 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: ANTEZZA FABIO Data Udienza: 01/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Cagliari (Sezione distaccata di Sassari), per quanto ancora rileva nel presente giudizio, ha confermato la condanna, emessa in sede di giudizio abbreviato, di ER ON per plurime fattispecie di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, capi V, Z e AA (per quest'ultima nei limiti di 10 gr di cocaina, come già ritenuto in primo grado), di EP AL, sempre per reati in materia di stupefacenti (capi CCC, DDD e EEE), oltre che di ND NN per cessione di stupefacente (capo T) e tentata rapina (capo FFF). 2. Avverso la sentenza d'appello, tramite i rispettivi difensori, hanno proposto autonomi ricorsi gli imputati ER ON, ND NN e EP AL fondati, rispettivamente, su quattro motivi, i primi due, e su tre motivi, l'impugnazione di AL, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 3. Con il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di ER ON si deducono violazioni di legge e manifesta illlogicità della motivazione in merito all'interpretazione dei dialoghi intercettati in quanto non operata attraverso il raffronto tra essi e le risultanze delle indagini difensive che, invece, se non travisate in termini di totale mancata considerazione, avrebbero portato a inquadrare gli argomenti trattati nell'ambito di accordi e scambi commerciali leciti, svolgendo ON effettivamente l'attività di macellaio e operando nel relativo settore anche il coindagato SI OR (nei cui confronti si è proceduto separatamente). All'esito della lettura delle intercetl:azioni, soprattutto dei riferimenti in esse a «carne», «maiali» e «vino», in ccinsiderazione degli elementi probatori introdotti dalla difesa, in merito ai quali invece la motivazione si sarebbe mostrata sostanzialmente apparente, il giudice d'appello, per il ricorrente, sarebbe dovuto addivenire all'assoluzione dell'imputato (perlomeno in applicazione della regola di giudizio del «ragionevole dubbio»). 3.1. Con il secondo motivo si deducono violazione di legge e vizio motivazionale in merito alla mancata considerazione (nonostante specifiche deduzioni della difesa in entrambi i giudizi di merito) quale unica fattispecie delle condotte ascritte ai capi V e AA, in termini di acquisto di soli 10 gr di cocaina in ragione di un accordo genericamente maturato il 15 febbraio 2012 (capo V) ed effettivamente attuato il 24 marzo 2012 (capo AA). 3.2. Violazione di legge e omessa motivazione si deducono altresì, con il terzo motivo, in merito alla mancata sussunzione delle fattispecie accertate nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, nonostante 2 specifica deduzione con i motivi d'appello (peraltro sintetizzati dalla stessa Corte territoriale). 3.3. Manifestamente illogico sarebbe altresì, per il quarto motivo, l'apparato motivazionale relativo all'accertata responsabilità per il capo Z, in quanto argomentata dal giudice d'appello solo sulla scorta di intercettazioni risalenti a periodi posteriori rispetto ai fatti e in assenza di specifiche argomentazioni sul punto, laddove, per il capo V, già con il precedente motivo si critica la mancata considerazione in uno con la condotta di cui al capo AA). 3.4. Con il ricorso proposto nell'interesse di ON, infine, si evidenzia l'errore materiale nel calcolo della pena (già caratterizzante la sentenza di primo grado ed evidenziato in appello in sede di discussione, invece silente sul punto). In particolare, il giudice di merito avrebbe erroneamente operato il calcolo relativo all'aumento per la continuazione sulla pena base individuata in anni cinque e mesi sei. Individuato l'aumento in mesi sei di reclusione, la pena detentiva finale sulla quale poi operare la riduzione per il rito, per errore di calcolo, sarebbe stata difatti determinata in sette anni e non in sei anni di reclusione. 4. Con il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di EP AL si deduce vizio di motivazione cumulativo in merito alla ritenuta responsabilità dell'imputato con riferimento alle attività di intermediazione nella cessione dello stupefacente tra OR (cedente) e i cessionari ON (capo C:CC) e RÙ (capo DDD) oltre che circa la detenzione di diversi chilogrammi di cocaina destinati alla cessione (capo EEE). La Corte territoriale, in particolare, circa il capo CCC, non avrebbe considerato che in nessun caso AL si sarebbe mostrato interessato all'acquisto di stupefacente, che mai l'avrebbe consegnato e che, comunque, cedente (OR) e cessionario (ON) si conoscevano, con sostanziale irrilevanza dell'attività di AL «di mero latore di richieste al OR per conto del ON». Quanto al capo DDD, invece, il giudice d'appello avrebbe solo fatto riferimento a un credito di OR verso RÙ ma senza che emergesse tanto il rapporto sottostante quanto l'attività di intermediazione ascritta a AL. In merito al possesso di diversi chilogrammi di cocaina di cui al capo EEE, infine, la Corte territoriale avrebbe argomentato solo dall'intercettata conversazione tra presenti intercorsa tra OR e la propria Moglie (dopo un inc:ontro tra OR e AL) dalla quale sarebbe emersa la sola generica disponibilità di AL di gestire chilogrammi di cocaina da reperire dalla Corsica e di OR di rifornirsi da lui. La Corte territoriale non avrebbe dato conto degli elementi sottesi all'assunzione da parte dell'imputato del ruolo di importatore di cocaina nonché 3 rivenditore, in considerazione altresì della circostanza per cui il giudice di primo grado, anche sul punto confermato in appello, avrebbe ritenuto più grave tra le fattispecie in continuazione l'ipotesi di intermediazione di cui al capo CCC. 4.1. Con il secondo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio di motivazione cumulativo per la mancata sussumibilità dei fatti nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, nonostante specifico motivo d'appello sul punto. In merito, la Corte si sarebbe limitata a rilevare, con riferimento al solo capo EEE, l'entità dei contatti dimostrati tra l'imputato e l'ambiente dei narcotrafficanti anche all'estero. 4.2. Con il terzo motivo si deducono l'erronea applicazione di legge penale e processuale e vizio motivazione in merito alla commisurazione giudiziale della pena. La Corte territoriale non avrebbe considerato, ai fini della commisurazione giudiziale, la segnalata assenza di precedenti specifici e di carichi pendenti, invece valutata solo in sede di esclusione della sussistenza delle circostanze attenuanti generiche, e non avrebbe congruamente motivato in merito all'operato aumento per la continuazione. 5. Con i primi tre motivi del ricorso proposto nell'interesse di ND NN si deducono l'inosservanza e l'erronea applicazione di legge, anche in termini di violazione del principio di necessaria correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza, nella parte in cui la Corte territoriale avrebbe escluso l'estinzione del reato di tentata rapina di cui al capo FFF (commesso il 16 giugno 2012) ritenendo trattarsi di rapina aggravata dal numero di persone, come risultante dalla contestazione in fatto, per la cui corrispondente fattispecie consumata l'art. 628, comma terzo, n. 1, cod. pen. prevede quale massimo edittale la pena di venti anni di reclusione ed euro 4.000,00 di multa. Il ricorrente, in sintesi, evidenzia la mancata contestazione, anche in fatto, dell'aggravante, non emergendo dalla rubrica neanche implicitamente e in termini meramente fattuali elementi tali da poter argomentare una contestata presenza di più persone riunite in relazione alla violenza o alla minaccia, come richiesta dall'art. 628, comma terzo, n. 2, cod. pen. L'aggravante delle più persone di cui all'art. 112, n. 1, cod. pen., comunque non operante con riferimento alla commissione del reato da parte di un numero di persone inferiore a cinque, non sarebbe invece tale da influire sulla pena da considerare ai fini del computo della prescrizione. Ne conseguirebbe l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione, invece esclusa dal giudice d'appello, anche in considerazione del periodo di sospensione (indicato in sentenza, pag. 143, come essere pari a un mese e quattordici giorni). 4 Con il quarto motivo di ricorso si deduce l'apparenza motivazionale e comunque il vizio di motivazione complesso dell'apparato argomentativo relativo alla ritenuta responsabilità dell'imputato per le plurime cessioni di stupefacente di cui al capo T, a soggetti non identificati e per quantitativi imprecisati ma comunque consistenti. La Corte territoriale, contraddittoriamente, in termini manifestamente illogici e tali in realtà da sostanziarsi in una motivazione solo apparente, avrebbe dedotto la responsabilità dell'imputato da una mera conversazione intercorsa tra SI OR e la propria moglie, all'esito di incontri tra il primo e NN in occasione dei quali non vi sarebbero state cessioni di stupefacente per la indisponibilità dello stesso da parte di NN. Nel corso del dialogo, rispetto al quale il ricorrente è mero «terzo conversato», OR, per come ritenuto dagli stessi giudici di merito, avrebbe peraltro fatto esplicito riferimento all'indisponibilità di stupefacente da parte di NN, tanto che la stessa contestazione non individuerebbe in OR l'Acquirente, con conseguente illogicità della motivazione che invece fa perno sulla disponibilità di consistente stupefacente da parte di NN di provenienza sudamericana. Quanto riferito da OR alla Moglie circa le dichiarazioni ricevute da NN in merito allo stupefacente di provenienza sudamericana sarebbe in sostanza frutto di millanterie ovvero mero generico proposito o progetto per il futuro: non emergerebbe quindi l'iter logico-giuridico sotteso alla ritenuta responsabilità per le contestate plurime cessioni in favore di soggetti non identificati di quantità non determinate di stupefacente e in località imprecisata. 6. All'esito della discussione le parti hanno concluso nei termini di cui in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono fondati nei termini di seguito specificati. 2. Colgono nel segno le censure di cui ai motivi secondo e quarto del ricorso proposto nell'interesse di ER ON, con assorbimento dei motivi primo e terzo (dovendo il giudice del rinvio motivare anche in considerazione degli esiti delle intercettazioni, valutare l'operatività dell'art. 131-bis cod. pen. nonché il dedotto errore materiale circa in calcolo della pena). 2.1. È fondata la censura che si appunta sull'apparato motivazionale relativo all'accertata responsabilità per le cessioni di cui ai capi V e Z, contestate come avvenute tramite l'intermediazione di AL (a quest'ultimo ascritte al capo 5 CCC). Sul punto vi è difatti solo un riferimento (a pag. 151) agli allegati 18-20- 21-22, senza nulla argomentare in merito e facendo un mero richiamo generico ai successivi dialoghi intercorsi tra OR e la propria moglie. 2.2. Con l'appello è stata dedotta l'unicità della fattispecie emergente dalle condotte ascritte ai capi V e AA, in termini di acquisto di soli 10 gr di cocaina in ragione di un accordo che sarebbe genericamente maturato il 15 febbraio 2012 (capo V) e poi attuato il 24 marzo 2012 (capo AA). Sul punto, però, la motivazione è sostanzialmente omessa in quanto la Corte Territoriale si limita a evidenziare il relativo motivo di appello (a pag. 122) senza considerarlo. 3. Colgono nel segno anche le censure dedotte con il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di EP LL, con assorbimento dei motivi secondo e terzo (dovendo il giudice in sede di rinvio pronunciarsi anche in merito all'operatività dell'art. 131-bis cod. pen. e al trattamento sanzionatorio). 3.1. La censura che si appunta in merito alla ritenuta responsabilità dell'imputato con riferimento alle attività di intermediazione nella cessione dello stupefacente tra OR (cedente) e il cessionario ON (capo CCC) è fondata sostanzialmente negli stessi termini per cui è fondata la doglianza sul punto formulata da ON (precedente par. 2.1.). Non si coglie altresì l'iter logico- giuridico quanto alla ritenuta attività di intermediazione inerente alle cessioni da OR a RÙ (capo DDD), facendo la Corte territoriale un mero riferimento agli allegati 32-33-34-35-36 senza peraltro chiarire perché, a suo dire, l'aver l'imputato suggerito a OR di «prendere dolcemente» il debitore rileverebbe quale elemento valutativo ai fini dell'accertata attività di intermediazione. 3.2. Parimenti dicasi circa la ritenuta responsabilità in merito alla detenzione di diversi chilogrammi di cocaina di cui al capo EEE. Dal relativo apparato argomentativo non si percepisce difatti quali siano gli elementi probatori sottesi, laddove, piuttosto, la stessa Corte territoriale, per quanto emerge sul punto dall'iter logico-giuridico fondante la decisione, evidenzia generici progetti futuri di LL, partecipati a OR, ovvero un generico accordo tra i due sempre in ordine a una futura progettualità di attività in materia di stupefacenti. 4. Sono fondati i primi tre motivi del ricorso proposto nell'interesse di ND NN, con i quali si deducono l'inosservanza e l'erronea applicazione di legge, anche in termini di violazione del principio di necessaria correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza, nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto trattarsi di rapina aggravata dal numero di persone ex art. 628, comma terzo, n. 1, cod. pen., traendone poi conseguenze in tema di prescrizione. 6 Si deve sul punto ribadire il principio per cui nel reato di rapina la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo e al momento di realizzazione della violenza o della minaccia (ex plurirnis, ancorché con riferimento alla medesima aggravante ma in relazione all'estorsione: Sez. U, n. 21837 del 29/03/2012, Alberti, R.v. 252518; Sez. 6, n. 50064, 16/09/2015, Rv. 265657). Da quanto innanzi e rilevato che, in relazione al capo FFF di rubrica, la Corte territoriale ha apoditticamente ritenuto sussistente l'aggravante in esame senza motivare in merito e senza esplicitare gli elementi tali da farla ritenere effettivamente contestata, perlomeno in fatto, consegue la nullità della sentenza laddove finisce col riconoscere la sussistenza di una circostanza aggravante non contestata (per il detto vizio di nullità si vedano, ex plurimis: Sez. 5, n. 11412 del 19/01/2021, Papandrea, Rv. 280748; Sez. 5, n. 32682 del 18/06/2018, Trotti, Rv. 273491). Coglie nel segno, infine, il quarto motivo di ricorso nell'interesse di NN laddove deduce l'apparenza motivazionale e comunque il vizio di motivazione complesso dell'apparato argomentativo relativo alla ritenuta responsabilità dell'imputato per le plurime cessioni di stupefacente di cui al capo T, a soggetti non identificati e per quantitativi imprecisati ma comunque consistenti. L'apparato argonnentativo inerente all'accertata responsabilil:à dell'imputato è esplicitato (pag. 156 e s.) in modo tale da non rendere percepibile il sotteso iter logico-giuridico, compresi gli elementi probatori ritenuti rilevanti, ove sostanzialmente ricollega, con un mero riferimento astratto a una conversazione intervenuta tra OR e la moglie, alla mancata cessione di stupefacente dall'imputato a OR la disponibilità pregressa di rilevante quantitativo di stupefacente da parte di NN e la cesslione a soggetti non individuati di quantità non determinata e in località sconosciuta. 5. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Cagliari.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Cagliari. Così deciso, 1 giugno 2023
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ETTORE PEDICINI, nel senso: dell'annullamento con rinvio in accoglimento del ricorso di ON;
pdell'annullamento con rinvio in ordine al trattamento sanzionatorio in accoglimento del ricorso di AL;
dell'annullamento senza rinvio per prescrizione relativamente al capo FFF) per NN e dell'inammissibilità nel resto. udito l'avvocato VACCA ELIA, in difesa di CO, per l'accoglimento del ricorso;
udito l'avvocato SATTA GABRIELE, in difesa di LL, per l'accoglimento del ricorso;
udito l'avvocato CONCAS PIERLUIGI, in difesa di NN, per l'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 31518 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: ANTEZZA FABIO Data Udienza: 01/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Cagliari (Sezione distaccata di Sassari), per quanto ancora rileva nel presente giudizio, ha confermato la condanna, emessa in sede di giudizio abbreviato, di ER ON per plurime fattispecie di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, capi V, Z e AA (per quest'ultima nei limiti di 10 gr di cocaina, come già ritenuto in primo grado), di EP AL, sempre per reati in materia di stupefacenti (capi CCC, DDD e EEE), oltre che di ND NN per cessione di stupefacente (capo T) e tentata rapina (capo FFF). 2. Avverso la sentenza d'appello, tramite i rispettivi difensori, hanno proposto autonomi ricorsi gli imputati ER ON, ND NN e EP AL fondati, rispettivamente, su quattro motivi, i primi due, e su tre motivi, l'impugnazione di AL, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 3. Con il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di ER ON si deducono violazioni di legge e manifesta illlogicità della motivazione in merito all'interpretazione dei dialoghi intercettati in quanto non operata attraverso il raffronto tra essi e le risultanze delle indagini difensive che, invece, se non travisate in termini di totale mancata considerazione, avrebbero portato a inquadrare gli argomenti trattati nell'ambito di accordi e scambi commerciali leciti, svolgendo ON effettivamente l'attività di macellaio e operando nel relativo settore anche il coindagato SI OR (nei cui confronti si è proceduto separatamente). All'esito della lettura delle intercetl:azioni, soprattutto dei riferimenti in esse a «carne», «maiali» e «vino», in ccinsiderazione degli elementi probatori introdotti dalla difesa, in merito ai quali invece la motivazione si sarebbe mostrata sostanzialmente apparente, il giudice d'appello, per il ricorrente, sarebbe dovuto addivenire all'assoluzione dell'imputato (perlomeno in applicazione della regola di giudizio del «ragionevole dubbio»). 3.1. Con il secondo motivo si deducono violazione di legge e vizio motivazionale in merito alla mancata considerazione (nonostante specifiche deduzioni della difesa in entrambi i giudizi di merito) quale unica fattispecie delle condotte ascritte ai capi V e AA, in termini di acquisto di soli 10 gr di cocaina in ragione di un accordo genericamente maturato il 15 febbraio 2012 (capo V) ed effettivamente attuato il 24 marzo 2012 (capo AA). 3.2. Violazione di legge e omessa motivazione si deducono altresì, con il terzo motivo, in merito alla mancata sussunzione delle fattispecie accertate nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, nonostante 2 specifica deduzione con i motivi d'appello (peraltro sintetizzati dalla stessa Corte territoriale). 3.3. Manifestamente illogico sarebbe altresì, per il quarto motivo, l'apparato motivazionale relativo all'accertata responsabilità per il capo Z, in quanto argomentata dal giudice d'appello solo sulla scorta di intercettazioni risalenti a periodi posteriori rispetto ai fatti e in assenza di specifiche argomentazioni sul punto, laddove, per il capo V, già con il precedente motivo si critica la mancata considerazione in uno con la condotta di cui al capo AA). 3.4. Con il ricorso proposto nell'interesse di ON, infine, si evidenzia l'errore materiale nel calcolo della pena (già caratterizzante la sentenza di primo grado ed evidenziato in appello in sede di discussione, invece silente sul punto). In particolare, il giudice di merito avrebbe erroneamente operato il calcolo relativo all'aumento per la continuazione sulla pena base individuata in anni cinque e mesi sei. Individuato l'aumento in mesi sei di reclusione, la pena detentiva finale sulla quale poi operare la riduzione per il rito, per errore di calcolo, sarebbe stata difatti determinata in sette anni e non in sei anni di reclusione. 4. Con il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di EP AL si deduce vizio di motivazione cumulativo in merito alla ritenuta responsabilità dell'imputato con riferimento alle attività di intermediazione nella cessione dello stupefacente tra OR (cedente) e i cessionari ON (capo C:CC) e RÙ (capo DDD) oltre che circa la detenzione di diversi chilogrammi di cocaina destinati alla cessione (capo EEE). La Corte territoriale, in particolare, circa il capo CCC, non avrebbe considerato che in nessun caso AL si sarebbe mostrato interessato all'acquisto di stupefacente, che mai l'avrebbe consegnato e che, comunque, cedente (OR) e cessionario (ON) si conoscevano, con sostanziale irrilevanza dell'attività di AL «di mero latore di richieste al OR per conto del ON». Quanto al capo DDD, invece, il giudice d'appello avrebbe solo fatto riferimento a un credito di OR verso RÙ ma senza che emergesse tanto il rapporto sottostante quanto l'attività di intermediazione ascritta a AL. In merito al possesso di diversi chilogrammi di cocaina di cui al capo EEE, infine, la Corte territoriale avrebbe argomentato solo dall'intercettata conversazione tra presenti intercorsa tra OR e la propria Moglie (dopo un inc:ontro tra OR e AL) dalla quale sarebbe emersa la sola generica disponibilità di AL di gestire chilogrammi di cocaina da reperire dalla Corsica e di OR di rifornirsi da lui. La Corte territoriale non avrebbe dato conto degli elementi sottesi all'assunzione da parte dell'imputato del ruolo di importatore di cocaina nonché 3 rivenditore, in considerazione altresì della circostanza per cui il giudice di primo grado, anche sul punto confermato in appello, avrebbe ritenuto più grave tra le fattispecie in continuazione l'ipotesi di intermediazione di cui al capo CCC. 4.1. Con il secondo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio di motivazione cumulativo per la mancata sussumibilità dei fatti nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, nonostante specifico motivo d'appello sul punto. In merito, la Corte si sarebbe limitata a rilevare, con riferimento al solo capo EEE, l'entità dei contatti dimostrati tra l'imputato e l'ambiente dei narcotrafficanti anche all'estero. 4.2. Con il terzo motivo si deducono l'erronea applicazione di legge penale e processuale e vizio motivazione in merito alla commisurazione giudiziale della pena. La Corte territoriale non avrebbe considerato, ai fini della commisurazione giudiziale, la segnalata assenza di precedenti specifici e di carichi pendenti, invece valutata solo in sede di esclusione della sussistenza delle circostanze attenuanti generiche, e non avrebbe congruamente motivato in merito all'operato aumento per la continuazione. 5. Con i primi tre motivi del ricorso proposto nell'interesse di ND NN si deducono l'inosservanza e l'erronea applicazione di legge, anche in termini di violazione del principio di necessaria correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza, nella parte in cui la Corte territoriale avrebbe escluso l'estinzione del reato di tentata rapina di cui al capo FFF (commesso il 16 giugno 2012) ritenendo trattarsi di rapina aggravata dal numero di persone, come risultante dalla contestazione in fatto, per la cui corrispondente fattispecie consumata l'art. 628, comma terzo, n. 1, cod. pen. prevede quale massimo edittale la pena di venti anni di reclusione ed euro 4.000,00 di multa. Il ricorrente, in sintesi, evidenzia la mancata contestazione, anche in fatto, dell'aggravante, non emergendo dalla rubrica neanche implicitamente e in termini meramente fattuali elementi tali da poter argomentare una contestata presenza di più persone riunite in relazione alla violenza o alla minaccia, come richiesta dall'art. 628, comma terzo, n. 2, cod. pen. L'aggravante delle più persone di cui all'art. 112, n. 1, cod. pen., comunque non operante con riferimento alla commissione del reato da parte di un numero di persone inferiore a cinque, non sarebbe invece tale da influire sulla pena da considerare ai fini del computo della prescrizione. Ne conseguirebbe l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione, invece esclusa dal giudice d'appello, anche in considerazione del periodo di sospensione (indicato in sentenza, pag. 143, come essere pari a un mese e quattordici giorni). 4 Con il quarto motivo di ricorso si deduce l'apparenza motivazionale e comunque il vizio di motivazione complesso dell'apparato argomentativo relativo alla ritenuta responsabilità dell'imputato per le plurime cessioni di stupefacente di cui al capo T, a soggetti non identificati e per quantitativi imprecisati ma comunque consistenti. La Corte territoriale, contraddittoriamente, in termini manifestamente illogici e tali in realtà da sostanziarsi in una motivazione solo apparente, avrebbe dedotto la responsabilità dell'imputato da una mera conversazione intercorsa tra SI OR e la propria moglie, all'esito di incontri tra il primo e NN in occasione dei quali non vi sarebbero state cessioni di stupefacente per la indisponibilità dello stesso da parte di NN. Nel corso del dialogo, rispetto al quale il ricorrente è mero «terzo conversato», OR, per come ritenuto dagli stessi giudici di merito, avrebbe peraltro fatto esplicito riferimento all'indisponibilità di stupefacente da parte di NN, tanto che la stessa contestazione non individuerebbe in OR l'Acquirente, con conseguente illogicità della motivazione che invece fa perno sulla disponibilità di consistente stupefacente da parte di NN di provenienza sudamericana. Quanto riferito da OR alla Moglie circa le dichiarazioni ricevute da NN in merito allo stupefacente di provenienza sudamericana sarebbe in sostanza frutto di millanterie ovvero mero generico proposito o progetto per il futuro: non emergerebbe quindi l'iter logico-giuridico sotteso alla ritenuta responsabilità per le contestate plurime cessioni in favore di soggetti non identificati di quantità non determinate di stupefacente e in località imprecisata. 6. All'esito della discussione le parti hanno concluso nei termini di cui in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono fondati nei termini di seguito specificati. 2. Colgono nel segno le censure di cui ai motivi secondo e quarto del ricorso proposto nell'interesse di ER ON, con assorbimento dei motivi primo e terzo (dovendo il giudice del rinvio motivare anche in considerazione degli esiti delle intercettazioni, valutare l'operatività dell'art. 131-bis cod. pen. nonché il dedotto errore materiale circa in calcolo della pena). 2.1. È fondata la censura che si appunta sull'apparato motivazionale relativo all'accertata responsabilità per le cessioni di cui ai capi V e Z, contestate come avvenute tramite l'intermediazione di AL (a quest'ultimo ascritte al capo 5 CCC). Sul punto vi è difatti solo un riferimento (a pag. 151) agli allegati 18-20- 21-22, senza nulla argomentare in merito e facendo un mero richiamo generico ai successivi dialoghi intercorsi tra OR e la propria moglie. 2.2. Con l'appello è stata dedotta l'unicità della fattispecie emergente dalle condotte ascritte ai capi V e AA, in termini di acquisto di soli 10 gr di cocaina in ragione di un accordo che sarebbe genericamente maturato il 15 febbraio 2012 (capo V) e poi attuato il 24 marzo 2012 (capo AA). Sul punto, però, la motivazione è sostanzialmente omessa in quanto la Corte Territoriale si limita a evidenziare il relativo motivo di appello (a pag. 122) senza considerarlo. 3. Colgono nel segno anche le censure dedotte con il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di EP LL, con assorbimento dei motivi secondo e terzo (dovendo il giudice in sede di rinvio pronunciarsi anche in merito all'operatività dell'art. 131-bis cod. pen. e al trattamento sanzionatorio). 3.1. La censura che si appunta in merito alla ritenuta responsabilità dell'imputato con riferimento alle attività di intermediazione nella cessione dello stupefacente tra OR (cedente) e il cessionario ON (capo CCC) è fondata sostanzialmente negli stessi termini per cui è fondata la doglianza sul punto formulata da ON (precedente par. 2.1.). Non si coglie altresì l'iter logico- giuridico quanto alla ritenuta attività di intermediazione inerente alle cessioni da OR a RÙ (capo DDD), facendo la Corte territoriale un mero riferimento agli allegati 32-33-34-35-36 senza peraltro chiarire perché, a suo dire, l'aver l'imputato suggerito a OR di «prendere dolcemente» il debitore rileverebbe quale elemento valutativo ai fini dell'accertata attività di intermediazione. 3.2. Parimenti dicasi circa la ritenuta responsabilità in merito alla detenzione di diversi chilogrammi di cocaina di cui al capo EEE. Dal relativo apparato argomentativo non si percepisce difatti quali siano gli elementi probatori sottesi, laddove, piuttosto, la stessa Corte territoriale, per quanto emerge sul punto dall'iter logico-giuridico fondante la decisione, evidenzia generici progetti futuri di LL, partecipati a OR, ovvero un generico accordo tra i due sempre in ordine a una futura progettualità di attività in materia di stupefacenti. 4. Sono fondati i primi tre motivi del ricorso proposto nell'interesse di ND NN, con i quali si deducono l'inosservanza e l'erronea applicazione di legge, anche in termini di violazione del principio di necessaria correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza, nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto trattarsi di rapina aggravata dal numero di persone ex art. 628, comma terzo, n. 1, cod. pen., traendone poi conseguenze in tema di prescrizione. 6 Si deve sul punto ribadire il principio per cui nel reato di rapina la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo e al momento di realizzazione della violenza o della minaccia (ex plurirnis, ancorché con riferimento alla medesima aggravante ma in relazione all'estorsione: Sez. U, n. 21837 del 29/03/2012, Alberti, R.v. 252518; Sez. 6, n. 50064, 16/09/2015, Rv. 265657). Da quanto innanzi e rilevato che, in relazione al capo FFF di rubrica, la Corte territoriale ha apoditticamente ritenuto sussistente l'aggravante in esame senza motivare in merito e senza esplicitare gli elementi tali da farla ritenere effettivamente contestata, perlomeno in fatto, consegue la nullità della sentenza laddove finisce col riconoscere la sussistenza di una circostanza aggravante non contestata (per il detto vizio di nullità si vedano, ex plurimis: Sez. 5, n. 11412 del 19/01/2021, Papandrea, Rv. 280748; Sez. 5, n. 32682 del 18/06/2018, Trotti, Rv. 273491). Coglie nel segno, infine, il quarto motivo di ricorso nell'interesse di NN laddove deduce l'apparenza motivazionale e comunque il vizio di motivazione complesso dell'apparato argomentativo relativo alla ritenuta responsabilità dell'imputato per le plurime cessioni di stupefacente di cui al capo T, a soggetti non identificati e per quantitativi imprecisati ma comunque consistenti. L'apparato argonnentativo inerente all'accertata responsabilil:à dell'imputato è esplicitato (pag. 156 e s.) in modo tale da non rendere percepibile il sotteso iter logico-giuridico, compresi gli elementi probatori ritenuti rilevanti, ove sostanzialmente ricollega, con un mero riferimento astratto a una conversazione intervenuta tra OR e la moglie, alla mancata cessione di stupefacente dall'imputato a OR la disponibilità pregressa di rilevante quantitativo di stupefacente da parte di NN e la cesslione a soggetti non individuati di quantità non determinata e in località sconosciuta. 5. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Cagliari.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Cagliari. Così deciso, 1 giugno 2023