Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00180/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00969/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 969 del 2025, in relazione alla procedura CIG B5C0FE15DA, proposto da:
- AE Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Riccardo Carboni e Domenico Damato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Azienda sanitaria locale (ASL) di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Edvige Trotta e Giuseppe Campanile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso la sede legale dell’Ente, in Bari, lungomare Starita, n. 6;
nei confronti
- GO s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Valentino Vulpetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso principale depositato da AE Italia s.p.a. il 30.6.2025 :
- della deliberazione del direttore generale n. 0000996 del 20.05.2025 dell’ASL di Bari, con la quale è stata disposta l’aggiudicazione, in favore di GO s.p.a., della procedura aperta (CIG: B5C0FE15DA), ai sensi degli artt. 25 e 71 del d.lgs. n. 36/2023, per l'affidamento del servizio biennale di manutenzione ed assistenza tecnica full-risk sui sistemi di ventilazione polmonare e sui sistemi di anestesia con relativo monitoraggio di marca AE in esercizio presso l’ASL di Bari;
- di tutti i verbali di gara redatti dalla Commissione tecnica aggiudicatrice e allegati alla deliberazione del direttore Generale n.0000996 del 20.05.2025 (verbali del 26.03.2025, 14.04.2025 e 30.04.2025);
nonché
- di ogni altro atto annesso, connesso, presupposto, precedente e conseguente e/o dei provvedimenti esecutivi degli atti e dei provvedimenti sopra elencati, nessuno escluso od eccettuato, ancorché non conosciuti;
per quanto riguarda il ricorso incidentale depositato da GO s.p.a. il 22.7.2025 :
- di ogni atto con cui la Stazione appaltante e/o la Commissione hanno ammesso la ricorrente principale AE Italia s.p.a. alla gara indetta dalla ASL di Bari ed espletata su portale Empulia , avente ad oggetto l’affidamento mediante procedura aperta del servizio biennale di manutenzione ed assistenza tecnica full-risk sui sistemi di ventilazione polmonare e sui sistemi di anestesia con relativo monitoraggio di marca AE in servizio presso l’ASL di Bari medesima (CIG B5C0FE15DA) per un importo a base d’asta di Euro 251.750,00 iva esclusa (delibera di indizione n. 349/2024), ivi inclusa la delibera di aggiudicazione 0000996 del 20.05.2025 unicamente per quanto occorra e solo nella parte in cui ammette AE in graduatoria;
- di tutti i verbali di gara redatti dalla Commissione tecnica giudicatrice e allegati alla deliberazione del direttore generale n. 0000996/2025 (verbali del 26.03.2025, 14.04.2025 e 30.04.2025 ove occorra);
nonché, per quanto occorra ed in subordine, per l’annullamento in parte qua
- del bando, del disciplinare e del capitolato tecnico e in particolare dell’allegato A (caratteristiche tecniche), pag. 10 e per quanto occorra della delibera di indizione n. 0000349 del 20.02.2025;
nonché comunque per l’annullamento
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché attualmente non conosciuti che possano ledere in qualche modo gli interessi della ricorrente incidentale, nei limiti delle censure dedotte.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ASL di Bari e di GO s.p.a. nonché il ricorso incidentale proposto da quest’ultima;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2025 il dott. AN EL e uditi per le parti i difensori gli avvocati Riccardo Carboni e Domenico Damato, per la ricorrente, l'avv. Giuseppe Campanile, per l'Azienda sanitaria, e l'avv. Valentino Vulpetti, per la controinteressata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 30.6.2025, AE Italia s.p.a. – già affidataria del servizio per cui è causa e anche produttrice dei macchinari oggetto di appalto – ha impugnato l’aggiudicazione definitiva disposta, con deliberazione n. 996 del 20.5.2025, dalla ASL di Bari in favore di GO s.p.a., nonché gli atti di gara connessi e relativi alla procedura aperta, ai sensi degli artt. 25 e 71 del d.lgs. n. 36/2023 per l’affidamento – con il criterio del minor prezzo – del servizio biennale di manutenzione ed assistenza tecnica full-risk sui sistemi di ventilazione polmonare e sui sistemi di anestesia con relativo monitoraggio, di marca AE, in servizio presso l’ASL di Bari.
1.1. Ha dedotto di essersi classificata al secondo posto, quindi ha affidato il ricorso ad unico e articolato motivo teso ad annullare la disposta aggiudicazione in conseguenza dell’asserita “carenza delle caratteristiche tecniche minime richieste dal Capitolato di Gara ” nell’offerta dell’aggiudicataria GO, con riguardo alla “formazione del personale incaricato alla manutenzione ed assistenza tecnica”.
1.2. Inoltre, secondo AE, vi sarebbero ulteriori carenze dell’offerta dell’altro concorrente atteso che le certificazioni dei corsi di aggiornamento eseguiti dal personale non sarebbero nominative e che le apparecchiature sulle quali deve essere svolta l’assistenza tecnica e la manutenzione hardware e software di marca AE sarebbero diverse rispetto a quelle di cui alle certificazioni prodotte da GO; infine, tale documentazione, oltre che inconferente, sarebbe del tutto inefficace in quanto “scaduta” nonché, in alcuni casi, notevolmente datata.
Sulla base di tali censure – e deducendo anche la violazione della normativa comunitaria di settore, con particolare riferimento al Regolamento UE 2017/745 (MDR - Medical Device Regulation ), il quale richiede che chi effettua la manutenzione abbia le competenze necessarie – AE aspira all’esclusione di GO dalla gara e conseguentemente alla valutazione della propria documentazione tecnica per divenire essa stessa aggiudicataria. In tal senso ha concluso l’atto di parte, nel quale è stata richiesta anche la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato.
2. Con memoria difensiva si è costituita in giudizio la controinteressata GO s.p.a., la quale ha avversato le deduzioni attoree sostenendo, in particolare, che la documentazione da essa prodotta sarebbe conforme alla legge di gara, non essendo affatto prevista la produzione di curricula vitae (CV) né certificazioni nominativi. L’operatore GO ritiene, peraltro, che l’intervenuta scadenza dei certificati sarebbe irrilevante atteso che la validità annuale delle certificazioni non implicherebbe la loro inefficacia, non trattandosi di termini di validità stabiliti dalla legge.
Infine, sulla contestata carenza di attestazione di aggiornamento da parte della casa madre (in questo caso proprio AE) o agenzia autorizzata, ha richiamato l’allegato II.5 del d.lgs. n. 36/2023, deducendo che “l’eventuale menzione della casa madre produttrice delle apparecchiature oggetto di manutenzione nell’ambito di una procedura di affidamento può essere utilizzata al solo fine di individuare l’oggetto dell’affidamento ma non può giammai determinare una inammissibile quanto illegittima restrizione della concorrenza”.
2.1. La GO s.p.a. ha poi proposto ricorso incidentale, contestando la stessa ammissibilità dell’offerta della ricorrente principale, atteso che quest’ultima avrebbe demandato lo svolgimento del servizio, in subappalto, a Tecnosoluzioni s.r.l., pur essendosi impegnata a svolgerlo in proprio. Per GO, in particolare, non sarebbe invocabile l’art. 119, comma 3, lett. d), del d.lgs. n. 36/2023, non potendosi (allo stato) configurare alcun contratto continuativo di cooperazione (ormai scaduto) e, in ogni caso, non sussistendo quel necessario carattere ancillare e secondario delle prestazioni “demandate”, le quali sarebbero invece pienamente coincidenti con quelle oggetto dell’affidamento; peraltro, le attività in questione verrebbero svolte direttamente nei confronti della Stazione appaltante da Tecnosoluzioni, pertanto, non sussisterebbero i presupposti per inquadrare il rapporto tra le due società (AE e Tecnosoluzioni) nei contratti di cooperazione continuativa e, dunque, per escludere la sussistenza di un contratto di subappalto.
2.2. In subordine, la controinteressata ha impugnato in via incidentale la lex specialis di gara in quanto illegittima (anche per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione) ove intesa nel senso di prevedere l’obbligo a pena di esclusione di indicazione dei nominativi dei tecnici cui si riferiscono i curricula e il conseguente impiego obbligatorio dei tecnici individuati in offerta anche in sede di esecuzione dell’affidamento.
2.3. Anche rispetto alla contestata necessità di certificazioni nominative ha dedotto che la legge di gara sarebbe viziata ed illegittima in quanto fortemente limitativa della libertà dell’imprenditore, tutelata ai sensi dell’art. 41 Cost., di decidere liberamente l’organizzazione dei fattori produttivi.
2.4. Infine, sempre in via subordinata, ha impugnato in via incidentale il capitolato tecnico (in particolare pag. 10) “ ove possa essere inteso nel senso di riservare al solo produttore delle apparecchiature il diritto di eseguire le attività di manutenzione in via diretta e/o di supervisionare eventuali terzi aggiudicatari mediante tecnici formati e certificati dal produttore , per violazione e falsa applicazione dell’art. 79 del D.lgs. 36/2023 e dell’Allegato II.5 nonché dei principi di concorrenza e par condicio” .
3. La ricorrente principale ha controdedotto sul ricorso incidentale, sostenendo l’infondatezza della censura formulata in ordine alla presunta inammissibilità della propria offerta tecnica per asserita sussistenza di un subappalto tra AE e Tecnosoluzioni, atteso che “ L’aspetto preminente della commessa è identificabile nella fornitura delle parti di ricambio e di quelle soggette ad usura, nell’approntamento della struttura operativa, logistica, tecnica ed amministrativa idonea a garantire i livelli qualitativi e di sicurezza richiesti dall’appalto ”.
3.1. Rispetto alle censure incidentali sulla legge di gara (disciplinare, capitolato ed allegati), la ricorrente principale ne ha eccepito la tardività – perché si tratterebbe di clausole direttamente escludenti che la controinteressata avrebbe dovuto impugnare subito – e comunque l’infondatezza nel merito.
4. Si è costituita in giudizio anche l’ASL di Bari, la quale – con memoria del 3.10.2025 – ha chiesto la reiezione del ricorso principale perché le censure formulate da AE sarebbero inammissibili e comunque infondate.
5. All’udienza pubblica del 21 ottobre 2025 – in vista della quale gli operatori economici concorrenti nella gara in questione, qui ricorrente principale e ricorrente incidentale, hanno rassegnato e precisato le proprie tesi con lo scambio di memorie scritte – la causa è stata introitata per la decisione, previa discussione orale.
6. Preliminarmente, sotto il profilo metodologico, non sfugge al Collegio come il presente contezioso attenga ad una procedura di gara cui hanno partecipato due soli operatori economici, pertanto, i ricorsi principale (del non aggiudicatario) e incidentale (della ditta vincitrice) si caratterizzano per essere entrambi paralizzanti ed escludenti rispetto alla posizione dell’altro concorrente. In siffatte ipotesi, anche in applicazione dei principi enucleati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea con le note sentenze del 2016 e del 2019 (C-689/13 cd. “Puligienica” e C-333/18 “Lombardi s.r.l.”), deve necessariamente procedersi all’esame di entrambi i mezzi di gravame proposti, in relazione all’interesse “strumentale” di ciascun operatore economico alla riedizione della gara, per effetto della (eventuale) fondatezza tanto del ricorso principale quanto di quello incidentale. Va poi ricordato che la giurisprudenza ha ritenuto che, laddove sia il ricorso principale che quello incidentale contengono cause reciprocamente escludenti, si impone, in ossequio al principio di economia dei mezzi processuali, la prioritaria trattazione del gravame principale poiché, mentre l'eventuale fondatezza del ricorso incidentale non potrebbe in ogni caso comportare l’improcedibilità del ricorso principale, l'eventuale infondatezza del ricorso principale consentirebbe, per contro, di dichiarare l'improcedibilità del ricorso incidentale ( cfr. , ex multis, Cons. Stato, Sez. V, n. 1536/2022).
7. Fatta questa premessa di sistema, prima di esaminare il ricorso principale, il Collegio ritiene opportuno porre in evidenza l’oggetto dell’appalto per cui è causa nonché – soprattutto – talune significative prescrizioni della legge speciale della gara pubblica, a valle della quale giunge il presente contenzioso amministrativo.
La procedura in questione, aperta e telematica, è stata bandita dall’ASL di Bari con deliberazione del direttore generale n. 349 del 20.2.2025, ai sensi degli artt. artt. 25 e 71 del d.lgs. n. 36/2023 (codice dei contratti pubblici), per l’acquisizione del servizio biennale di manutenzione ed assistenza tecnica full-risk sui sistemi di ventilazione polmonare e di anestesia con relativo monitoraggio, di marca AE, in dotazione e utilizzo alla predetta ASL.
Riguardo alle regole generali, il disciplinare di gara indica che:
- la durata dell’appalto è di 24 mesi, decorrenti dalla data del verbale di avvio del servizio, nonché dalla stipula del relativo contratto;
- il valore dell’appalto è pari ad euro € 251.750,00 (IVA esclusa);
- il servizio deve essere svolto nei luoghi in cui sono ubicate le apparecchiature da manutenere, specificate nell’allegato A – capitolato tecnico;
- per l’aggiudicazione del servizio in questione (in lotto unico ed indivisibile), è stato prescelto il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 108, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023;
- le ditte partecipanti sono tenute a presentare l’offerta per tutto quanto richiesto nel capitolato tecnico (allegato A).
Va poi considerato, per quanto di maggiore rilievo ai fini che qui occupano, che il capitolato tecnico, dopo aver “dettagliato” le apparecchiature oggetto dell’appalto, ha indicato, tra le altre caratteristiche del servizio, quelle di “manutenzione preventiva”, di “manutenzione correttiva”, di “mantenimento degli standard di sicurezza” e di “formazione del personale incaricato alla manutenzione ed assistenza tecnica”. Sotto quest’ultimo aspetto, sono state declinate le “Caratteristiche minime del servizio” richiedendosi ( cfr. pag. 10 del capitolato):
- che il “Personale tecnico sia in possesso della necessaria esperienza per intervenire sulle componenti hardware e software dei sistemi in contratto, progettati e prodotti da Casa Madre. A tal proposito, si richiedono i CV dei tecnici dedicati alle attività sugli impianti in oggetto” ;
- che il “Personale tecnico [sia] costantemente istruito per la manutenzione sia on site che da remoto dei sistemi in contratto, progettati e prodotti da Casa Madre” ;
- le “Certificazione dei corsi di aggiornamento eseguiti dal personale tecnico sulle specifiche macchine oggetto dell’indagine, adeguatamente attestati da Casa Madre o Agenzia/Azienda/Società autorizzata, ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. 36/2023” .
Nell’ambito del predetto quadro competitivo e regolatorio, come sopra evidenziato, sono pervenute soltanto due offerte, presentate dalla AE Italia s.p.a. e dalla GO s.p.a., rispettivamente, ricorrente principale la prima e controinteressata nonché ricorrente incidentale la seconda. Quest’ultima, in applicazione del criterio del minor prezzo, è risultata aggiudicataria del servizio – avendo offerto, quale importo complessivo del servizio biennale, € 175.922,64, inferiore a quello di € 198.894,00 proposto da AE – dopo che l’Organismo tecnico monocratico all’uopo nominato ha espresso apposita valutazione di conformità positiva riguardante l’offerta tecnica proposta dalla ditta GO s.p.a.
8. AE s.p.a. è insorta avverso la predetta aggiudicazione, lamentando la violazione della lex specialis di gara poiché, dal suo punto di vista, l’offerta tecnica prodotta da GO sarebbe carente, sotto plurimi profili, e non rispetterebbe le “caratteristiche minime relative alla formazione del personale” da impiegare nel servizio in affidamento. Segnatamente, è stato dedotto che ‹‹La documentazione a corredo dell’attuale aggiudicataria, non contiene alcuna specifica indicazione del personale impiegato per il servizio oggetto di affidamento, non contiene alcun organigramma del personale stesso e risulta, quindi, impossibile verificare l’idoneità degli stessi e, nondimeno, risulta -ovviamente- impossibile prospettare la realizzazione delle attività previste per regolamentare eventuali variazioni/sostituzioni, posto che i tecnici “originari” non sono identificati, né identificabili”›› . Secondo AE, i curricula prodotti da GO “potrebbero essere riferiti a qualsivoglia soggetto impiegato in qualsivoglia commessa” . Del pari, sono state ritenute inidonee anche le certificazioni dei corsi di aggiornamento eseguiti dal personale perché anch’esse prodotte in forma “anonima”. Rispetto alle certificazioni, poi, è stato anche contestato che per la loro maggior parte (100 su 102) esse non sarebbero conferenti in quanto relative ad apparecchiature non oggetto di manutenzione. Peraltro, i documenti prodotti – sempre ad avviso della ricorrente principale – sarebbero comunque inidonei nella misura in cui “attestano unicamente l’abilitazione (non è dato sapere di chi) ad eseguire interventi di primo livello, da svolgersi necessariamente sotto la supervisione di un tecnico specializzato formato da produttore AE”.
9. Ritiene il Collegio che le deduzioni attoree possano – almeno in parte e con le precisazioni di cui appresso – trovare un favorevole apprezzamento.
9.1. Vanno preliminarmente dichiarate infondate le censure mosse rispetto alla mancata indicazione dei nominativi nei curricula prodotti dalla controinteressata circa il personale tecnico da impiegare nell’appalto. Sul punto, basti rilevare che dal complessivo tenore letterale delle previsioni del capitolato, citate nel punto 7, può ragionevolmente escludersi che ai fini della completezza dell’offerta tecnica – e del rispetto dei requisiti minimi per lo svolgimento del servizio – fosse necessario indicare nominativamente, nel relativo curriculum , il personale che sarebbe stato impegnato nel predetto servizio, essendo invece sufficiente l’individuazione delle caratteristiche tecnico-professionali del predetto personale.
Di ciò può trarsi conferma dalla circostanza che lo stesso capitolato – oltre a non prevedere in nessuna disposizione l’indicazione dei nominativi del personale da impiegare – ha persino previsto la possibilità di “variare” l’organigramma del personale indicato, previa tempestiva comunicazione all’Amministrazione della “qualifica”, dei “curricula” e delle “certificazioni” relative, dovendosi pertanto attribuire valore assolutamente prevalente alla valutazione di adeguatezza del personale sulla base del relativo profilo tecnico e della specifica qualificazione professionale. Questi ultimi, del resto, ben possono essere saggiati senza alcuna necessità di accedere ai dati personali (ed identificativi) dei soggetti impiegati nel servizio e ferme restando – naturalmente – le eventuali responsabilità (contrattuali e non) in capo all’operatore economico che incorresse in dichiarazioni mendaci o non veritiere; ma non consta una tale evenienza nel caso in scrutinio.
9.2. Diversamente, le censure proposte in ordine alle certificazioni prodotte da GO sono fondate.
Come dedotto da AE, non contestato da controparte e, comunque, rilevabile dalla documentazione versata in atti, la ditta aggiudicataria ha prodotto certificazioni che – anche a prescindere dalla loro efficacia temporale – non attengono a tutte le apparecchiature “dettagliate” nel capitolato tecnico, atteso che possono utilmente computarsi soltanto i corsi di aggiornamento e le certificazioni relative ai modelli Primus/Zeus, i quali, però, concernono soltanto 2 macchinari sui 102 elencati nel capitolato speciale. Tale rilievo – assorbente rispetto alle ulteriori sub -censure proposte sulle certificazioni prodotte da GO – rivela una palese violazione del capitolato tecnico nella misura in cui non è stata rispettata la caratteristica minima del servizio per mancanza di certificazioni e corsi di aggiornamento eseguiti dal personale tecnico “sulle specifiche macchine oggetto dell’indagine” . Il deficit di qualificazione tecnico-professionale – espressamente richiesta dalla legge speciale di gara – va ad inficiare irrimediabilmente la “necessaria esperienza” che deve possedere il personale da impiegare nel servizio, rispetto al quale la Stazione appaltante esige un costante aggiornamento ed una specifica preparazione “adeguatamente attestati” dalla casa madre produttrice dei macchinari ovvero da agenzia/azienda/società all’uopo autorizzata ( cfr. paragrafo finale del capitolato tecnico). È appena il caso di sottolineare che, contrariamente a quanto dedotto dall’ASL resistente e dalla controinteressata, l’assenza di certificazioni adeguate non può mai essere compensata dall’assunzione di un (pur formale) impegno ad eseguire le prestazioni in conformità alle prescrizioni del produttore così come riportate nei manuali tecnici. Seguendo una siffatta prospettazione si vanificherebbe del tutto la cogenza della legge speciale di gara che invece va rispettata e correttamente applicata anche dalla Stazione appaltante, oltre che dagli stessi operatori economici concorrenti. L’aver pretermesso il puntuale esame delle certificazioni prescritte nell’ambito delle “caratteristiche minime del servizio” integra una diretta violazione delle norme del capitolato tecnico, il che non può che implicare l’esclusione dell’operatore economico dalla procedura di gara. Tale effetto espulsivo non si pone in contrasto con il principio di tassatività delle clausole di esclusione poiché quest’ultimo involge il mancato rispetto di adempimenti relativi alla partecipazione alla gara che non abbiano base normativa espressa e non già l’accertata mancanza dei necessari requisiti dell’offerta tecnica richiesti per la partecipazione alla gara ( cfr. , in termini, Cons. Stato, Sez. IV, n. 7296/2024). Per quanto detto, il ricorso principale risulta fondato in ordine al secondo profilo di censura formulato.
10. Ciò posto, deve ora procedersi – in ossequio ai principi processuali anche sovranazionali prima ricordati – all’esame del ricorso incidentale proposto da GO. Quest’ultima ha dedotto l’inammissibilità dell’offerta tecnica prodotta da AE, la quale demanderebbe ‹‹l’esecuzione del servizio oggetto di affidamento all’“agenzia di zona” Tecnosoluzioni s.r.l.., che [sarebbe] tuttavia del tutto priva di titolo per rendere le prestazioni che sono oggetto del servizio››. In estrema sintesi, secondo GO s.p.a., la ricorrente principale doveva essere esclusa dalla procedura per violazione dell’art. 119 del codice dei contratti pubblici, avendo fatto ricorso al subappalto nonostante l’impegno assunto in senso contrario e riportato nel documento di gara unico europeo (DGUE) presentato dalla ricorrente principale AE.
Rileva il Collegio che la censura proposta sul punto da GO sia inammissibile.
Infatti, come eccepito dalla ricorrente principale nell’ultima memoria di replica (del 10.10.2025), le censure mosse in via prioritaria da GO sono riferite ad una disamina dell’offerta di AE che non ha ancora avuto luogo. Da ciò consegue la preclusione per il giudice amministrativo di pronunciarsi in applicazione dell’art. 34, comma 2, c.p.a., a mente del quale “In nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati” .
In particolare, non può sfuggire al Collegio che la procedura di gara per cui è causa, così come indicato anche nel punto 1.6 del disciplinare, è stata aggiudicata sulla base del criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 108, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023. Per effetto dell’adozione di tale criterio, le operazioni di gara sono state scandite nei termini appresso schematizzati (e opportunamente verbalizzati agli atti della procedura):
i) in data 26.3.2025, il Seggio di gara ha effettuato, dapprima, l’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa, rilevando la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalle uniche due ditte concorrenti (odierne deducenti), quindi, ha aperto le buste economiche, così come previsto dal disciplinare di gara, rilevando le offerte avanzate dai due operatori economici;
ii) in data 14.4.2025, successivamente alla nomina dell’Organismo tecnico monocratico preposto alla verifica di conformità delle offerte tecniche presentate rispetto alle prescrizioni capitolari, è stata verbalizzata l’attività svolta in ordine alla verifica della – mera – presenza e completezza della documentazione tecnica fornita da entrambe le ditte partecipanti, specificandosi che il predetto Organismo tecnico monocratico avrebbe proceduto, dapprima, alla valutazione della documentazione fornita dalla ditta GO s.p.a., proponente il minor prezzo in gara e successivamente, ma solo qualora tale documentazione fosse risultata non conforme alle prescrizioni capitolari, alla valutazione della documentazione tecnica proposta dalla ditta AE Italia s.p.a., proponente il secondo minor prezzo in gara;
iii) in data 30.4.2025, l’Organismo tecnico monocratico ha espresso apposita valutazione di conformità positiva riguardante l’offerta tecnica proposta dalla ditta GO s.p.a.;
iv) con deliberazione del Direttore generale dell’ASL di Bari n. 996 del 20.5.2025, il servizio è stato aggiudicato alla GO s.p.a.
Sulla base di tali segmenti procedimentali, è del tutto evidente che, rispetto all’offerta tecnica di AE, e dunque alle contestate modalità di espletamento del servizio (per illegittimo ricorso al subappalto), l’ASL di Bari non ha mai svolto alcuna valutazione, rinviando una siffatta verifica nel caso in cui l’operatore risultato aggiudicatario del servizio sulla base del minor prezzo (ossia GO) fosse risultato carente sotto il profilo della rispondenza della proposta tecnica ai requisiti minimi richiesti.
Ben conscia di tali operazioni, svolte peraltro in puntuale applicazione del punto 13 del disciplinare di gara, la stessa AE, nelle conclusioni del proprio ricorso, ha infatti richiesto – non solo l’annullamento della richiamata deliberazione di aggiudicazione dell’appalto, ma anche – l’ordine alla Stazione appaltante di procedere “alla valutazione/all’esame dell’offerta/documentazione tecnica” dalla stessa ditta prodotta. Non essendo (ancora) stata espletata la predetta valutazione ad opera della Stazione appaltante, la censura formulata in via prioritaria con il ricorso incidentale, avente ad oggetto un potere amministrativo non ancora esercitato, va dichiarata inammissibile.
11. Restano da esaminare, anche ai fini dell’effetto conformativo discendente dal presente giudicato, le ulteriori tre censure formulate, in via subordinata, sempre dalla ricorrente incidentale. Quest’ultima ha dedotto, in particolare, l’illegittimità della lex specialis di gara:
- “ove intesa nel senso di prevedere l’obbligo a pena di esclusione di indicazione dei nominativi dei tecnici cui si riferiscono i curricula e il conseguente impiego obbligatorio dei tecnici individuati in offerta anche in sede di esecuzione dell’affidamento” (prima censura);
- “ove intesa nel senso di prevedere l’obbligo a pena di esclusione di presentare le certificazioni dei corsi di aggiornamento con l’indicazione dei nominativi dei tecnici cui si riferiscono” (seconda censura);
- “ove possa essere intes [a] nel senso di riservare al solo produttore delle apparecchiature il diritto di eseguire le attività di manutenzione in via diretta e/o di supervisionare eventuali terzi aggiudicatari mediante tecnici formati e certificati dal produttore ” (terza censura).
Le prime due censure vanno dichiarate inammissibili per carenza d’interesse. Basti rammentare, al riguardo, che il Collegio ha già avuto modo di precisare – esaminando il ricorso principale ( cfr. punto 9.1) – come la legge speciale di gara non prescriva affatto l’indicazione dei nominativi dei tecnici cui si riferiscono i curricula ( idem per le certificazioni di aggiornamento professionale), essendo invece sufficiente la possibilità di valutare l’adeguatezza del personale sulla base del relativo profilo tecnico e della specifica qualificazione professionale.
L’ultima censura formulata in via subordinata è invece infondata. Né il disciplinare, né il capitolato tecnico prevedono (o possono interpretarsi nel senso di prevedere) alcuna “riserva”, per il solo produttore delle apparecchiature, di eseguire la manutenzione in via diretta o di “supervisionare” i terzi eventuali aggiudicatari del servizio. Va piuttosto evidenziato che – nell’esercizio del suo potere discrezionale di individuare criteri tecnici e caratteristiche prestazionali essenziali in relazione ai prodotti o servizi richiesti – la Stazione appaltante ha inteso preservare la corretta efficienza e funzionalità delle apparecchiature elettromedicali ad elevata tecnologia, inserendo, nelle caratteristiche del servizio, la produzione di certificazioni di corsi di aggiornamento eseguiti dal personale tecnico sulle specifiche macchine oggetto dell’indagine e adeguatamente attestati – non necessariamente – dalla casa madre ma anche, in alternativa, da agenzia/azienda/società autorizzata, ai sensi dell’art. 79 del d.lgs. n. 36/2023. Non sussiste, pertanto, alcuna esclusività in capo al produttore dei macchinari (AE), né alcuna illegittima restrizione della concorrenza o della par condicio competitorum e di ciò ne è prova, del resto, la stessa aggiudicazione che – in disparte i diversi profili di illegittimità sopra vagliati – è stata disposta proprio nei confronti di GO e, dunque, a favore di un operatore distinto dal produttore dei macchinari per i quali si richiede il servizio di manutenzione.
12. In definitiva, per le ragioni e nei termini sopra esposti, il ricorso principale va accolto, con il conseguente annullamento dell’aggiudicazione disposta a favore di GO s.p.a., fatte salve le ulteriori determinazioni della Stazione appaltante sulla procedura di gara, la quale dovrà riprendere il suo corso ai fini dell’individuazione del nuovo aggiudicatario previa verifica di “conformità tecnica” sulla proposta dallo stesso effettuata, in applicazione del punto 13 del disciplinare. Non consta l’intervenuta stipulazione del contratto, pertanto, va respinta le domanda avanzata in ordine alla dichiarazione di inefficacia dell’atto negoziale.
Il ricorso incidentale, invece, va respinto tanto in relazione alla (inammissibile) censura proposta in via prioritaria, quanto in relazione alle censure proposte in via subordinata.
Per le peculiarità del contenzioso e della presupposta procedura di affidamento, connotata da un esito ancora incerto, si ritiene di poter disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e su quello incidentale, come in epigrafe proposti, così provvede:
- accoglie il ricorso principale e, per l’effetto, annulla l’aggiudicazione di cui alla deliberazione del direttore generale dell’ASL di Bari n. 996 del 20.05.2025, salve le ulteriori determinazioni della Stazione appaltante;
- respinge il ricorso incidentale;
- compensa le spese processuali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2025, con l'intervento dei magistrati:
IO IG, Presidente
Carlo Dibello, Consigliere
AN EL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN EL | IO IG |
IL SEGRETARIO