TAR Bari, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 180
TAR
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Accolto
    Carenza delle caratteristiche tecniche minime richieste dal Capitolato di Gara nell’offerta dell’aggiudicataria

    Le certificazioni prodotte da GO s.p.a. non riguardano tutte le apparecchiature dettagliate nel capitolato tecnico, violando la prescrizione di avere personale tecnico costantemente istruito e certificato sulle specifiche macchine oggetto d'indagine. Tale deficit di qualificazione professionale inficia l'offerta tecnica.

  • Rigettato
    Mancata indicazione nominativa del personale tecnico nei curricula

    La legge di gara non richiede l'indicazione nominativa dei tecnici nei curricula, essendo sufficiente la valutazione delle caratteristiche tecnico-professionali del personale. È prevista la possibilità di variare l'organigramma con comunicazione della qualifica, dei curricula e delle certificazioni.

  • Inammissibile
    Presunta violazione dell'art. 119 del codice dei contratti pubblici per ricorso al subappalto da parte di AE Italia s.p.a.

    La censura è inammissibile poiché si riferisce ad una valutazione dell'offerta di AE Italia s.p.a. che non è ancora stata effettuata dalla Stazione appaltante. L'ASL di Bari non ha ancora valutato l'offerta tecnica di AE Italia s.p.a., avendo prioritariamente valutato quella di GO s.p.a. come da disciplinare.

  • Inammissibile
    Illegittimità della lex specialis per obbligo di indicazione nominativa dei tecnici nei curricula e loro impiego obbligatorio

    La censura è inammissibile per carenza d'interesse, poiché la legge di gara non prescrive l'indicazione nominativa dei tecnici, essendo sufficiente la valutazione del profilo tecnico e della qualificazione professionale.

  • Inammissibile
    Illegittimità della lex specialis per obbligo di presentare certificazioni nominative dei corsi di aggiornamento

    La censura è inammissibile per carenza d'interesse, poiché la legge di gara non prescrive l'indicazione nominativa dei tecnici nelle certificazioni di aggiornamento professionale, essendo sufficiente la valutazione del profilo tecnico e della qualificazione professionale.

  • Rigettato
    Illegittimità della lex specialis per riservare al solo produttore delle apparecchiature il diritto di eseguire la manutenzione o supervisionare terzi

    La censura è infondata. Né il disciplinare né il capitolato tecnico prevedono tale riserva. La Stazione appaltante ha richiesto certificazioni di aggiornamento sui macchinari, attestati da casa madre o agenzia autorizzata, senza creare alcuna esclusività in capo al produttore e nel rispetto dei principi di concorrenza.

  • Rigettato
    Richiesta subordinata di inefficacia del contratto

    Non risulta intervenuta la stipulazione del contratto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bari, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 180
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
    Numero : 180
    Data del deposito : 9 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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