Sentenza 5 febbraio 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/02/2020, n. 4912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4912 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2020 |
Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OS IR nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 18/03/2019 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;
lette le conclusioni del PG.
RITENUTO IN FATTO
1.Ciro NA, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ha impugnato l'ordinanza della Corte di Appello di Roma, con cui è stata rigettata la sua richiesta di riparazione per ingiusta detenzione patita, sub specie di arresti domiciliari, dal 29 aprile 2014 al 22 maggio 2015. 2. Il ricorrente, sottoposto alla misura cautelare per il reato di cui agli artt. 110 cod.pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, è stato condannato in primo grado ad anni 4 di reclusione ed euro 12.000,00 di multa, ma assolto all'esito dell'impugnazione.
3. La Corte di Appello ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione, ritenendo caratterizzata da colpa grave la condotta del ricorrente, che, dopo essere giunto nel box del co-imputato, sul veicolo guidato da quest'ultimo, vi è rimasto per ben dieci minuti, tempo sufficiente a rendersi conto dell'azione criminosa di GI EP, colto dalla polizia sopraggiunta mentre era intento al confezionamento di dosi di cocaina, e non ha assunto alcuna iniziativa per dissociarsene (ad esempio, abbandonare il locale).
4. Il ricorrente, con l'odierna impugnazione, ha denunciato la violazione di legge e il vizio di motivazione, sottolineando che, nella sentenza di secondo grado, si è evidenziato come nessuno degli operanti sia stato in grado di riferire cosa stesse facendo NA.
5.La Procura Generale ha concluso per il rigetto del ricorso. L'Amministrazione resistente ha chiesto in via pregiudiziale dichiararsi inammissibile e in subordine rigettarsi il ricorso.
RITENUTO IN DIRITTO
1.11 ricorso non può essere accolto.
2. Occorre premettere che la giurisprudenza di legittimità è costantemente orientata nel senso tracciato dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza delle Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002 Cc. - dep. 15/10/2002, Rv. 222263 - 01, secondo la quale in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per verificare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità Si è, inoltre, precisato che il giudice della riparazione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016 Cc. , dep. 23/01/2017, Rv. 268952). Per decidere se l'imputato abbia dato causa per dolo o colpa grave alla misura cautelare, deve essere valutato il comportamento dell'interessato alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, e sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione (Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016 Cc. - dep. 03/10/2016, Rv. 268238). In definitiva, il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, il che, tuttavia, non consente al giudice della riparazione di ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate (Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017 Cc. - dep. 14/03/2017, Rv. 270039).
3. Nel caso di specie, la Corte di Appello, dopo aver ricostruito in termini puntuali la vicenda processuale, ha evidenziato, con una motivazione congrua, non manifestamente illogica, priva di contraddizioni, oltre che conforme agli orientamenti della giurisprudenza di legittimità, la condotta gravemente colposa dell'istante, causalmente rilevante nell'adozione e nel mantenimento della misura cautelare, consistente nella permanenza nel box (ove il coimputato ha iniziato a confezionare dosi di droga) per un arco temporale di ben 10 minuti e, cioè, per un tempo sufficiente a rendersi conto dell'iniziativa criminosa dell'amico e per dissociarsene. In particolare, la Corte di Appello si è soffermata sulla conoscenza, da parte del ricorrente, dell'attività criminosa di EP, desumibile dal lasso temporale non breve in cui è rimasto con lui in un limitato contesto ambientale in presenza di elementi fattuali inequivocabilmente denotanti un'attività di confezionamento di dosi di cocaina. Va, peraltro, ricordato che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la colpa grave, ostativa al riconoscimento dell'indennità, può ravvisarsi anche in relazione ad un atteggiamento di connivenza passiva quando, alternativamente, detto atteggiamento: 1) sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale per impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose;
2) si concretizzi non già in un mero comportamento passivo dell'agente riguardo alla consumazione del reato, ma nel tollerare che tale reato sia consumato, sempreché l'agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia;
3) risulti aver oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell'agente, sebbene il connivente non intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova che egli fosse a conoscenza dell'attività criminosa dell'agente (Sez. 3, n. 22060 del 23/01/2019 Cc. - dep.21/05/2019, Rv. 275970 - 02). A ciò si aggiunga che il ricorrente non si è confrontato con i passaggi decisivi della motivazione del provvedimento impugnato.
4. In conclusione, il ricorso va rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione di quelle sostenute dal Ministero resistente, che si liquidano in euro mille.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonche' delle spese di questo giudizio di legittimita' sostenute dal Ministero resistente, che liquida in euro mille. Così deciso in Roma il 15 gennaio 2020. Il Consigliere estensore Il Pr gente Fran