Art. 4.
Le disposizioni di cui all' articolo 4 dei decreti del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373 , e 5 giugno 1965, n. 749 , si applicano a tutte le competenze della presente legge, fatta eccezione per il premio industriale e per l'assegno di operosita' previsti dagli articoli 28 e 34 dell'allegato alla presente legge, i cui importi sono stabiliti al netto.
Le disposizioni di cui all' articolo 4 dei decreti del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373 , e 5 giugno 1965, n. 749 , si applicano a tutte le competenze della presente legge, fatta eccezione per il premio industriale e per l'assegno di operosita' previsti dagli articoli 28 e 34 dell'allegato alla presente legge, i cui importi sono stabiliti al netto.