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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IV, sentenza 16/01/2026, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 365/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RI GIORGIO, Presidente
DI AN, LA
CARUSO ANTONIO, Giudice
in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4917/2025 depositato il 27/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259022291226/000 DIR.ANN.CAM.COM 2018 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259022291226/000 DIR.ANN.CAM.COM 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259022291226/000 REC.CRED.IMP. 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259022291226/000 UTIF 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259022291226/000 UTIF 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259022291226/000 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259022291226/000 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259022291226/000 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259022291226/000 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259022291226/000 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259022291226/000 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259022291226/000 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259022291226/000 IVA-ALTRO 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259022291226/000 IVA-ALTRO 2021
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259022291226/000 IRAP 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259022291226/000 IRAP 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259022291226/000 IRAP 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259022291226/000 IRAP 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259022291226/000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259022291226/000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento di cui trattasi, notificata il 23.05.2025, avente come presupposto tra l'altro le cartelle di pagamento nn. 29320170014345237000, 29320170024676527000,
29320180001986328000, 29320190003731976000, 29320190015725037000, 29320190021401673000,
29320200001180123000, 29320200066177318000, 29320210067998376000, 29320220019934848000,
29320220019934949000, 29320220027283161000, 2932022006619112900, 29320220071796908000,
29320230051135826000, 29320230051773579000, 29320230073310965000, 29320230073311066000,
29320240015023808000 e 29320240038725157000, a suo dire mai e/o irritualmente notificate, relative al
Recupero Crediti d'Imposta per l'anno 2013, all'Iva per gli anni 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018,
2019, 2020, 2021, all'Irap per gli anni 2016, 2017, 2019, 2023, ai diritti Camerali annuali per gli anni 2018,
2019, all'UTIF multe -Ammende - sanzioni pecuniarie per gli anni 2012, 2016, e tassa automobilistica 2016
e 2021.
Deduce l'omessa notifica degli atti presupposti e l'intervenuta decadenza e prescrizione dei crediti, ivi compresa quella quinquennale delle sanzioni e degli interessi.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate- Riscossione rilevando la regolare notifica non solo della cartelle ma anche di successivi atti interruttivi della prescrizione, tra cui 1. In data 14/02/2023 veniva notificata la intimazione di pagamento n. 29320239003880290000, che contenente le cartelle di pagamento opposte, ne interrompeva i termini di prescrizione (vds. istruttoria di notifica all. sub 25);
2. In data 13.03.2024 veniva notificato l'avviso di intimazione n. 29320249015569060000 che contenente le cartelle di pagamento opposte, ne interrompeva i termini di prescrizione (vds. istruttoria di notifica all. sub
26);
3. In data 23/05/2025 veniva notificata la intimazione di pagamento opposta che interrompeva i termini di prescrizione (vds. istruttoria di notifica all. sub 4);
Invoca anche la normativa COVID, che ha disposto sospendersi il termine di prescrizione dal 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.
Quanto a sanzioni e interessi, sostiene che “il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario.
All'udienza del 9.1.2025 parte ricorrente ha chiesto rinvio per aderire alla cd rottamazione quinquies
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l'istanza di rinvio formulata verbalmente all'udienza da parte ricorrente al fine di aderire alla cd rottamazione quinquies .
Infatti la legge di bilancio 199/2025 al comma 87 prevede che la domanda di adesione sia presentata in via telematica, tramite il portale dell'Agenzia Entrate-Riscossione, entro il 30 aprile 2026 e che, successivamente, sia depositata un'istanza di sospensione del giudizio innanzi alla Corte, allegando prova dell'avvenuta presentazione della domanda di rottamazione .
Non essendovi tuttavia nella specie prova alcuna della presentazione della predetta e preventiva domanda di adesione, non può disporsi il chiesto generico rinvio dell'udienza.
Nel merito, il ricorso è infondato.
Risulta dalla documentazione allegata da parte resistente la regolare notifica non solo delle pregresse cartelle, ma degli ulteriori atti interruttivi e, in specie, della precedente intimazione in data 14.02.2023, mai impugnata e successiva in data 13.3.2024 (a mezzo PEC) anch'essa mai impugnata (che non è smentito riguardino tutte le cartelle di cui trattasi): da tale ultima data a quella della successiva intimazione oggi impugnata è trascorso meno di un decennio (per le imposte erariali) e meno di un quinquennio (per le sanzioni ed interessi) ed anche meno del triennio utile alla prescrizione delle tasse auto
E deve al riguardo osservarsi che, come puntualizzato da ultimo dal Cass n. 6436 del 11/03/2025, “In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al previgente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 546 del 1992, sicché la sua impugnazione non integra una facoltà del contribuente, bensì un onere al fine di far valere le vicende estintive del relativo credito anteriori alla sua notifica”.
La mancata impugnazione di dette precedenti intimazioni preclude, quindi, ogni questione inerente le vicende estintive anteriori ad essa.
Le spese liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.
La palese infondatezza e pretestuosità dell'impugnazione, dando luogo ad abuso dello strumento processuale, giustifica altresì la condanna ex art.96 comma 3 c.p.c. da determinarsi in misura pari ai compensi liquidati.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 4.000,00.
Condanna altresì parte ricorrente al pagamento di ulteriori € 4.000,00 a favore di controparte ex art 96 comma 3 c.p.c , oltre al versamento ex lege di € 500,00 in favore della Cassa delle ammende
Così deciso in Catania il 9..1.2026
Il Giudice estensore
(dott. Francesco Distefano) Il Presidente
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RI GIORGIO, Presidente
DI AN, LA
CARUSO ANTONIO, Giudice
in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4917/2025 depositato il 27/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259022291226/000 DIR.ANN.CAM.COM 2018 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259022291226/000 DIR.ANN.CAM.COM 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259022291226/000 REC.CRED.IMP. 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259022291226/000 UTIF 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259022291226/000 UTIF 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259022291226/000 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259022291226/000 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259022291226/000 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259022291226/000 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259022291226/000 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259022291226/000 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259022291226/000 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259022291226/000 IVA-ALTRO 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259022291226/000 IVA-ALTRO 2021
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259022291226/000 IRAP 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259022291226/000 IRAP 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259022291226/000 IRAP 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259022291226/000 IRAP 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259022291226/000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259022291226/000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento di cui trattasi, notificata il 23.05.2025, avente come presupposto tra l'altro le cartelle di pagamento nn. 29320170014345237000, 29320170024676527000,
29320180001986328000, 29320190003731976000, 29320190015725037000, 29320190021401673000,
29320200001180123000, 29320200066177318000, 29320210067998376000, 29320220019934848000,
29320220019934949000, 29320220027283161000, 2932022006619112900, 29320220071796908000,
29320230051135826000, 29320230051773579000, 29320230073310965000, 29320230073311066000,
29320240015023808000 e 29320240038725157000, a suo dire mai e/o irritualmente notificate, relative al
Recupero Crediti d'Imposta per l'anno 2013, all'Iva per gli anni 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018,
2019, 2020, 2021, all'Irap per gli anni 2016, 2017, 2019, 2023, ai diritti Camerali annuali per gli anni 2018,
2019, all'UTIF multe -Ammende - sanzioni pecuniarie per gli anni 2012, 2016, e tassa automobilistica 2016
e 2021.
Deduce l'omessa notifica degli atti presupposti e l'intervenuta decadenza e prescrizione dei crediti, ivi compresa quella quinquennale delle sanzioni e degli interessi.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate- Riscossione rilevando la regolare notifica non solo della cartelle ma anche di successivi atti interruttivi della prescrizione, tra cui 1. In data 14/02/2023 veniva notificata la intimazione di pagamento n. 29320239003880290000, che contenente le cartelle di pagamento opposte, ne interrompeva i termini di prescrizione (vds. istruttoria di notifica all. sub 25);
2. In data 13.03.2024 veniva notificato l'avviso di intimazione n. 29320249015569060000 che contenente le cartelle di pagamento opposte, ne interrompeva i termini di prescrizione (vds. istruttoria di notifica all. sub
26);
3. In data 23/05/2025 veniva notificata la intimazione di pagamento opposta che interrompeva i termini di prescrizione (vds. istruttoria di notifica all. sub 4);
Invoca anche la normativa COVID, che ha disposto sospendersi il termine di prescrizione dal 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.
Quanto a sanzioni e interessi, sostiene che “il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario.
All'udienza del 9.1.2025 parte ricorrente ha chiesto rinvio per aderire alla cd rottamazione quinquies
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l'istanza di rinvio formulata verbalmente all'udienza da parte ricorrente al fine di aderire alla cd rottamazione quinquies .
Infatti la legge di bilancio 199/2025 al comma 87 prevede che la domanda di adesione sia presentata in via telematica, tramite il portale dell'Agenzia Entrate-Riscossione, entro il 30 aprile 2026 e che, successivamente, sia depositata un'istanza di sospensione del giudizio innanzi alla Corte, allegando prova dell'avvenuta presentazione della domanda di rottamazione .
Non essendovi tuttavia nella specie prova alcuna della presentazione della predetta e preventiva domanda di adesione, non può disporsi il chiesto generico rinvio dell'udienza.
Nel merito, il ricorso è infondato.
Risulta dalla documentazione allegata da parte resistente la regolare notifica non solo delle pregresse cartelle, ma degli ulteriori atti interruttivi e, in specie, della precedente intimazione in data 14.02.2023, mai impugnata e successiva in data 13.3.2024 (a mezzo PEC) anch'essa mai impugnata (che non è smentito riguardino tutte le cartelle di cui trattasi): da tale ultima data a quella della successiva intimazione oggi impugnata è trascorso meno di un decennio (per le imposte erariali) e meno di un quinquennio (per le sanzioni ed interessi) ed anche meno del triennio utile alla prescrizione delle tasse auto
E deve al riguardo osservarsi che, come puntualizzato da ultimo dal Cass n. 6436 del 11/03/2025, “In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al previgente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 546 del 1992, sicché la sua impugnazione non integra una facoltà del contribuente, bensì un onere al fine di far valere le vicende estintive del relativo credito anteriori alla sua notifica”.
La mancata impugnazione di dette precedenti intimazioni preclude, quindi, ogni questione inerente le vicende estintive anteriori ad essa.
Le spese liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.
La palese infondatezza e pretestuosità dell'impugnazione, dando luogo ad abuso dello strumento processuale, giustifica altresì la condanna ex art.96 comma 3 c.p.c. da determinarsi in misura pari ai compensi liquidati.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 4.000,00.
Condanna altresì parte ricorrente al pagamento di ulteriori € 4.000,00 a favore di controparte ex art 96 comma 3 c.p.c , oltre al versamento ex lege di € 500,00 in favore della Cassa delle ammende
Così deciso in Catania il 9..1.2026
Il Giudice estensore
(dott. Francesco Distefano) Il Presidente