Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IV, sentenza 16/01/2026, n. 365
CGT1
Sentenza 16 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica atti presupposti

    La Corte ha ritenuto provata la regolare notifica delle cartelle di pagamento e delle successive intimazioni di pagamento, basandosi sulla documentazione prodotta dalla resistente. La mancata impugnazione delle precedenti intimazioni preclude la contestazione delle vicende estintive anteriori.

  • Rigettato
    Decadenza e prescrizione dei crediti

    La Corte ha ritenuto che la notifica delle precedenti intimazioni di pagamento, in data 14.02.2023 e 13.03.2024, abbia interrotto i termini di prescrizione. Tra l'ultima intimazione e quella impugnata non è trascorso il termine decennale per le imposte erariali, né il quinquennio per sanzioni e interessi, né il triennio per le tasse auto. La mancata impugnazione delle precedenti intimazioni preclude la contestazione delle vicende estintive anteriori.

  • Rigettato
    Istanza di rinvio udienza

    L'istanza di rinvio è stata disattesa poiché mancava la prova della presentazione della domanda di adesione alla "rottamazione quinquies", condizione necessaria per richiedere la sospensione del giudizio secondo la legge di bilancio 199/2025.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IV, sentenza 16/01/2026, n. 365
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 365
    Data del deposito : 16 gennaio 2026

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