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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 23/12/2025, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1724/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1724/2025 V.G., promossa da: nato a [...] il [...], Parte_1 assistito e difeso dall'avv. ROIO ANDREA
e
, nata a [...] il [...], Controparte_1 assistita e difesa dall'avv. ROIO ANDREA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08/09/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 07/06/2008 avevano contratto matrimonio con rito
[...] concordatario, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
23/07/2021, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Pt_1
, provvede come segue:
[...] Controparte_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in PESCARA il 06/02/2008, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del
Comune di PESCARA, nell'anno 2008 atto numero 65 parte II, serie A, alle seguenti pagina 2 di 5 condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del
09/12/2025:
- i figli minori, e , resteranno affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 CP_1 genitori e rimarranno collocati prevalentemente presso la casa di proprietà della madre sita in Montesilvano, Via D'Agnese 18;
- in modifica delle condizioni di separazione, la casa coniugale di Montesilvano, sita in Via Alberto D'Andrea 9/E, di proprietà esclusiva del sig. , tornerà Parte_1 nella piena disponibilità di quest'ultimo;
- i figli saranno assistiti presso l'abitazione della sig.ra ad eccezione di due CP_1 pomeriggi a settimana sino alla sera e di due fine settimana al mese, alternati, a partire dalla mattina del sabato fino alle 21:00 della domenica sera. In quest'ultime ipotesi i figli saranno assistiti presso l'abitazione del sig. Pt_1
- quanto alle festività natalizie, i minori trascorreranno alternativamente e ad anni alterni, con l'uno o l'altro genitore la Vigilia di Natale ed il giorno di Natale ed il
Capodanno ed il 1° dell'anno, la Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo, il Carnevale, il 25 aprile, il 1°maggio, 1° dell'anno il 02 giugno, il 15 agosto e il 1° novembre. I minori trascorreranno con il padre il giorno della Festa del Papà e con la madre il giorno della Festa della Mamma. Quanto al giorno del compleanno dei minori, gli stessi trascorreranno, ad anni alterni, il pranzo e la cena con ciascun genitore, con la precisazione che trascorreranno la notte con il genitore che li avrà con sé per la cena.
In merito al periodo estivo i minori trascorreranno 10 giorni con la madre e 10 con il padre, da concordarsi preventivamente.
- in considerazione dell'età dei minori, i sig.ri e si danno atto Pt_1 CP_1 reciprocamente che le condizioni relativamente al diritto di visita potranno subire variazioni in base alle necessità ed esigenze dei figli;
- le parti espressamente confermano che l'assegno unico e universale per i figli a carico sarà integralmente percepito dalla sig.ra ; Controparte_1
pagina 3 di 5 - il sig. contribuirà al mantenimento dei figli mediante la somma mensile di Pt_1 euro 350,00 (di cui 150,00 a titolo di spese straordinarie come meglio di seguito specificato) da versarsi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della sig.ra entro il 20 di ciascun mese, oltre alla messa a disposizione dei ticket CP_1 alimentari del valore di euro 110,00 mensili;
-le spese straordinarie per le quali non è richiesto il preventivo consenso (a titolo esemplificativo e non esaustivo: libri scolastici, eventuali esborsi richiesti dalla scuola pubblica, acquisto o messa a disposizione di uno strumento informatico necessario per l'attività didattica ove non concesso in comodato, spese sanitarie urgenti, acquisto farmaci prescritti, ecc.) saranno rimborsate al 50% dal sig. Pt_1
Per le ulteriori spese straordinarie il rimborso del 50% è subordinato al preventivo consenso di entrambi i genitori (sono comprese a titolo esemplificativo e non esaustivo le spese scolastiche intese come spese per ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
spese di natura ludico o parascolastica intese come corsi di lingua, attività artistiche corsi di informatica, centri estivi, ecc.; spese sportive;
spese medico sanitarie ecc.);
- con riguardo alle spese straordinarie ove è richiesto il consenso di entrambi, il genitore, a fronte di una richiesta scritta (anche a mezzo cellulare) dell'altro genitore, dovrà manifestare il proprio motivato dissenso nell'immediatezza della richiesta e comunque entro e non oltre 3 giorni. In difetto sarà inteso come consenso alla richiesta.
Per la distinzione tra spese ordinarie e straordinarie si rimanda a quanto stabilito dal
Protocollo relativo al diritto di famiglia approvato in data 17/11/2020 che i coniugi dichiarano di conoscere ed accettare;
- per le spese straordinarie il sig. verserà in anticipo alla sig.ra Pt_1 CP_1
la somma di euro 150,00 mensili. Le stesse in caso di mancato utilizzo saranno
[...]
pagina 4 di 5 trattenute dalla sig.ra ed utilizzate sempre per spese straordinarie sostenute CP_1 nei mesi successivi, con rendicontazione semestrale.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 22/12/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1724/2025 V.G., promossa da: nato a [...] il [...], Parte_1 assistito e difeso dall'avv. ROIO ANDREA
e
, nata a [...] il [...], Controparte_1 assistita e difesa dall'avv. ROIO ANDREA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08/09/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 07/06/2008 avevano contratto matrimonio con rito
[...] concordatario, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
23/07/2021, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Pt_1
, provvede come segue:
[...] Controparte_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in PESCARA il 06/02/2008, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del
Comune di PESCARA, nell'anno 2008 atto numero 65 parte II, serie A, alle seguenti pagina 2 di 5 condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del
09/12/2025:
- i figli minori, e , resteranno affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 CP_1 genitori e rimarranno collocati prevalentemente presso la casa di proprietà della madre sita in Montesilvano, Via D'Agnese 18;
- in modifica delle condizioni di separazione, la casa coniugale di Montesilvano, sita in Via Alberto D'Andrea 9/E, di proprietà esclusiva del sig. , tornerà Parte_1 nella piena disponibilità di quest'ultimo;
- i figli saranno assistiti presso l'abitazione della sig.ra ad eccezione di due CP_1 pomeriggi a settimana sino alla sera e di due fine settimana al mese, alternati, a partire dalla mattina del sabato fino alle 21:00 della domenica sera. In quest'ultime ipotesi i figli saranno assistiti presso l'abitazione del sig. Pt_1
- quanto alle festività natalizie, i minori trascorreranno alternativamente e ad anni alterni, con l'uno o l'altro genitore la Vigilia di Natale ed il giorno di Natale ed il
Capodanno ed il 1° dell'anno, la Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo, il Carnevale, il 25 aprile, il 1°maggio, 1° dell'anno il 02 giugno, il 15 agosto e il 1° novembre. I minori trascorreranno con il padre il giorno della Festa del Papà e con la madre il giorno della Festa della Mamma. Quanto al giorno del compleanno dei minori, gli stessi trascorreranno, ad anni alterni, il pranzo e la cena con ciascun genitore, con la precisazione che trascorreranno la notte con il genitore che li avrà con sé per la cena.
In merito al periodo estivo i minori trascorreranno 10 giorni con la madre e 10 con il padre, da concordarsi preventivamente.
- in considerazione dell'età dei minori, i sig.ri e si danno atto Pt_1 CP_1 reciprocamente che le condizioni relativamente al diritto di visita potranno subire variazioni in base alle necessità ed esigenze dei figli;
- le parti espressamente confermano che l'assegno unico e universale per i figli a carico sarà integralmente percepito dalla sig.ra ; Controparte_1
pagina 3 di 5 - il sig. contribuirà al mantenimento dei figli mediante la somma mensile di Pt_1 euro 350,00 (di cui 150,00 a titolo di spese straordinarie come meglio di seguito specificato) da versarsi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della sig.ra entro il 20 di ciascun mese, oltre alla messa a disposizione dei ticket CP_1 alimentari del valore di euro 110,00 mensili;
-le spese straordinarie per le quali non è richiesto il preventivo consenso (a titolo esemplificativo e non esaustivo: libri scolastici, eventuali esborsi richiesti dalla scuola pubblica, acquisto o messa a disposizione di uno strumento informatico necessario per l'attività didattica ove non concesso in comodato, spese sanitarie urgenti, acquisto farmaci prescritti, ecc.) saranno rimborsate al 50% dal sig. Pt_1
Per le ulteriori spese straordinarie il rimborso del 50% è subordinato al preventivo consenso di entrambi i genitori (sono comprese a titolo esemplificativo e non esaustivo le spese scolastiche intese come spese per ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
spese di natura ludico o parascolastica intese come corsi di lingua, attività artistiche corsi di informatica, centri estivi, ecc.; spese sportive;
spese medico sanitarie ecc.);
- con riguardo alle spese straordinarie ove è richiesto il consenso di entrambi, il genitore, a fronte di una richiesta scritta (anche a mezzo cellulare) dell'altro genitore, dovrà manifestare il proprio motivato dissenso nell'immediatezza della richiesta e comunque entro e non oltre 3 giorni. In difetto sarà inteso come consenso alla richiesta.
Per la distinzione tra spese ordinarie e straordinarie si rimanda a quanto stabilito dal
Protocollo relativo al diritto di famiglia approvato in data 17/11/2020 che i coniugi dichiarano di conoscere ed accettare;
- per le spese straordinarie il sig. verserà in anticipo alla sig.ra Pt_1 CP_1
la somma di euro 150,00 mensili. Le stesse in caso di mancato utilizzo saranno
[...]
pagina 4 di 5 trattenute dalla sig.ra ed utilizzate sempre per spese straordinarie sostenute CP_1 nei mesi successivi, con rendicontazione semestrale.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 22/12/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 5 di 5