TAR Torino, sez. I, sentenza 12/05/2026, n. 1055
TAR
Sentenza 12 maggio 2026

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  • Inammissibile
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 164/2000; del d.m. del 5 febbraio 2013; dell’art. 9, comma 8, del d.m. n. 226/2011 nonché eccesso di potere

    La clausola contestata non impedisce la partecipazione alla gara né la formulazione di un'offerta seria e consapevole. Si tratta di una facoltà dei concedenti che può essere valutata dagli operatori. Inoltre, l'applicabilità della disposizione è circoscritta a ipotesi residuali e l'eventuale onere è compensato dall'incremento degli introiti generati dall'investimento finanziato dall'ente locale. Pertanto, il motivo è inammissibile per difetto di interesse immediato.

  • Improcedibile
    Violazione e falsa applicazione del d.m. 21 luglio 2025; degli artt. 8 e 13 del d.m. 226/2011; principi di economicità, efficienza, trasparenza e concorrenza nonché eccesso di potere

    Il motivo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché con successiva determinazione dirigenziale sono stati aggiornati i valori indicati nel criterio A.6, come confermato dalla stessa ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Torino, sez. I, sentenza 12/05/2026, n. 1055
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
    Numero : 1055
    Data del deposito : 12 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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