Sentenza 12 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 12/05/2026, n. 1055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1055 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01055/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03539/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3539 del 2025, proposto da
Italgas Reti s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B90C0E7464, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Todarello e Andrea Conforto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Città Metropolitana di Torino, in persona del Sindaco metropolitano pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Costantini e Erika Rosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del « bando di gara mediante procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell’ambito territoriale “Torino 6 Po Orientale” » e dei relativi allegati, pubblicato in GUCE il 13 novembre 2025;
- di tutta la documentazione di gara richiamata all’art. 9 del Bando e, in particolare, del Disciplinare di gara, dei relativi allegati e dello Schena di Contratto di Servizio;
- ove occorrer possa della determinazione dirigenziale direzione azioni integrate con gli EE. LL. (atto n. DD 6066 del 30 ottobre 2025) avente a oggetto lo « Svolgimento dell’attività di distribuzione del gas naturale - Autorizzazione all’indizione di una procedura aperta - Approvazione della documentazione di gara ed individuazione delle modalità di gara per l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell’ambito territoriale Torino 6 - Prenotazione della spesa sull'esercizio finanziario 2025 »;
- di ogni altro atto o provvedimento preordinato, conseguente o connesso a quelli impugnati, ancorché non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Città Metropolitana di Torino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 6 maggio 2026 il dott. LU VI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
TT e DI
1. Il 13 novembre 2025 la stazione appaltante ha pubblicato un bando per l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell'Ambito Territoriale Minimo (ATEM) “Torino 6 Po Orientale”.
2. Tuttavia, con ricorso notificato il 12 dicembre 2025 e depositato il successivo 19 dicembre, la ricorrente ha impugnato il bando e tutti gli atti di gara chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare, perché asseritamente illegittimi.
3. Il 12 gennaio 2026 la ricorrente ha rinunciato alla propria istanza cautelare perché le risposte ad alcuni questi, pubblicate dalla stazione appaltante il 22 dicembre 2025, avrebbero delle dirette ricadute sul secondo motivo del ricorso.
4. In prossimità dell’udienza di merito le parti hanno depositato documenti, memorie conclusionali di replica nei termini di rito.
5. All’udienza pubblica del 6 maggio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
6. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 164/2000; del d.m. del 5 febbraio 2013 (di approvazione del contratto di servizio tipo); dell’art. 9, comma 8, del d.m. n. 226/2011 nonché l’eccesso di potere dell’amministrazione procedente.
A suo dire, infatti, nonostante dal combinato disposto delle menzionate disposizioni discenderebbe che il contenuto del contratto di servizio non sarebbe modificabile dalla stazione appaltante, essa avrebbe inserito l’art. 27, comma 4, che imporrebbe al gestore di corrispondere agli enti concedenti alla scadenza del periodo di affidamento del servizio una somma pari all’ammortamento relativo al capitale investito netto.
Onere, questo, che per la tesi in esame non solo sarebbe del tutto ingiustificato impedirebbe di formulare un’offerta seria e consapevole.
7. Il motivo è inammissibile per difetto di interesse.
Come noto, « l'immediata impugnazione è configurabile al cospetto di clausole della lex specialis che precludano la possibilità di partecipare alla gara (clausola autoescludente) oppure di formulare un'offerta seria e consapevole (clausole impeditive); al di fuori di tali evenienze si tratterebbe di impugnare clausole di cui è lecito sospettare la illegittimità, ma che non risultano altrettanto immediatamente lesive in quanto non impediscono né la partecipazione né la formulazione dell'offerta, con il logico corollario che per l'impugnazione occorrerà attendere gli esiti della gara, momento, questo, nel quale è dato ravvisare una lesione immediata e diretta della situazione giuridica del soggetto interessato » ( ex multis Consiglio di Stato, sez. V, 21 ottobre 2025, n. 8156).
Ebbene, nel caso di specie non ricorre alcuna delle ipotesi indicate.
Il censurato art. 27.4 dello schema di contratto di servizio prevede, ad integrazione del precedente art. 27.1 (a mente del quale « Agli Enti Concedenti proprietari degli impianti o di porzioni di essi, il Gestore corrisponde annualmente la remunerazione del relativo capitale investito netto ») che « Alla scadenza del periodo di affidamento del servizio di cui al comma 5.1, lettera (a), e comunque non oltre il termine di cui al comma 6.2, il Gestore corrisponde ai soggetti di cui al comma 27.1 una somma pari all’ammortamento relativo al capitale investito netto di cui al medesimo comma, dietro presentazione di idonea documentazione da parte degli Enti Concedenti ovvero delle Società delle Reti ».
Si tratta di una previsione che, da un lato, non impedisce la partecipazione degli operatori economici interessati e, dall’altro, non rende impossibile o estremamente difficoltoso formulare un’offerta seria e consapevole: si tratta infatti di una facoltà dei concedenti che proprio perché contenuta nello schema di contratto, può essere adeguatamente valutata dagli operatori del settore.
A ciò si deve aggiungere che la stessa ricorrente ha pacificamente ammesso, a pagina 9 del ricorso, che « dall’esame dei documenti di gara nulla emerge in merito al fatto che vi siano enti concedenti proprietari di una quota parte degli impianti che intendano mantenere la proprietà degli stessi in esito alla gara. Anzi, dall’allegato B al Bando (doc. 10) si evince che tutti i comuni proprietari di una quota parte degli impianti - sia quelli che ne sono già proprietari sia quelli che ne rivendicano in proprietà una quota parte per effetto della devoluzione gratuita prevista in convenzione (si tratta dei comuni di VA e RR Piemonte relativamente ai quali il bando dà conto della presenza di un disaccordo con il gestore uscente proprio in punto di devoluzione gratuita dei cespiti) - intendono cedere dette quote nell’ambito della gara in favore del gestore subentrante sul quale grava l’onere di versare agli enti il relativo valore di rimborso », sicché l’applicabilità della disposizione è circoscritta alla residuale ipotesi in cui durante l’espletamento del servizio uno o più Enti concedenti, anche valorizzando le opportunità fornite dalle nuove disposizioni introdotte dalla L. 118/2022, decidano di investire risorse pubbliche nel potenziamento dell’infrastruttura.
Solo in questo caso, infatti, potrà essere chiesto al concessionario di corrispondere, al fine di evitare un suo ingiustificato arricchimento, una somma pari all’ammortamento relativo al capitale investito netto, eventualità che, come detto, ben potrà essere presa in considerazione dal concorrente in sede di partecipazione alla gara. Anche perché l’onere imposto all’aggiudicatario qualora si verifichi la menzionata circostanza sarà compensato dall’incremento degli introiti generati dall’investimento finanziato dall’Ente locale concedente; per tale ragione non è neppure possibile ritenere che, a prescindere dalla legittimità della clausola, l’onere imposto sia sproporzionato o irragionevole.
Del resto, la stessa ricorrente ha implicitamente ammesso che la clausola impugnata non sia escludente o che comunque sussistano seri dubbi circa la sua qualificazione come tale.
Nella propria memoria del 20 aprile 2026 essa ha affermato, infatti, che l’impugnazione sarebbe necessaria perché se non immediatamente impugnata la clausola de qua diventerebbe incontestabile e quindi, in caso di aggiudicazione, da un lato, « l’operatore si vedrebbe costretto a sottoscrivere il contratto di servizio che contiene la clausola illegittima qui contestata, senza peraltro poter formulare alcuna riserva in proposito» e, dall’altro, qualora «nel corso dei 12 anni di durata del rapporto concessorio, si verificasse concretamente la situazione sottesa alla previsione dell’art. 27, comma 4, eventuali ulteriori iniziative giudiziarie intraprese dall’operatore verrebbero certamente opposte dall’Amministrazione, la quale sicuramente eccepirà che l’aggiudicazione della gara e la sottoscrizione del contratto di servizio ha precluso la possibilità di contestare gli obblighi e gli oneri da esso derivanti ».
Ebbene, una simile affermazione non solo dimostra che, al momento, la ricorrente non ha alcun interesse diretto concreto e attuale a censurare la previsione ma è addirittura errata perché l’interesse al ricorso si concretizza proprio nel momento dell’aggiudicazione, posto che solo in quel momento sarà richiesto all’operatore economico di vincolarsi ad un contratto contenente una clausola asseritamente illegittima.
Del resto, in subiecta materia l’impugnazione diretta delle clausole di un bando rappresenta un’eccezione possibile solo nelle tassative ipotesi precedentemente indicate.
Poiché, quindi, la previsione censurata non è in grado di escludere la partecipazione dell’operatore economico né gli impedisce di formulare un’offerta seria e consapevole, il motivo è inammissibile.
8. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente censura la violazione e falsa applicazione del d.m. 21 luglio 2025; degli artt. 8 e 13 del d.m. 226/2011; dei principi di economicità, efficienza, trasparenza e concorrenza nonché l’eccesso di potere dell’amministrazione procedente.
A suo dire, infatti, nel definire i criteri di attribuzione del punteggio in relazione al criterio A.6 la stazione appaltante avrebbe commesso degli errori di calcolo, con conseguente sovrastima del valore massimo degli investimenti di efficienza energetica di quasi 700.000,00 euro.
A prescindere dalla possibile inammissibilità della censura perché non immediatamente lesiva, il Collegio reputa che, in omaggio al principio della ragione più liquida, essa debba essere dichiarata improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, posto che con la determinazione dirigenziale 1546 del 1° aprile 2026 sono stati aggiornati i valori indicati nel criterio A.6, come del resto confermato dalla ricorrente nella propria memoria del 20 aprile 2026.
9. Per quanto sopra esposto il primo motivo del ricorso è inammissibile mentre il secondo è divenuto improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
10. In virtù della complessità della questione e della natura della presente decisione il Collegio ritiene che sussistano giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara inammissibile il primo motivo e improcedibile il secondo.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 6 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AF PR, Presidente
LU VI, Primo Referendario, Estensore
Giovanni Francesco Perilongo, Referendario
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| LU VI | AF PR |
IL SEGRETARIO