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Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 20/03/2026, n. 1367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1367 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01367/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03207/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3207 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Natalia Cicchelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Questura di Milano, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione
del decreto dell'11 agosto 2022 notificato al ricorrente il 31 agosto 2022 con cui si rigettava l'istanza del ricorrente volta ad ottenere il rinnovo/conversione, per motivi di lavoro subordinato, del permesso di soggiorno; di ogni altro atto presupposto, antecedente, consequenziale e comunque connesso alla procedura ivi impugnata
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 febbraio 2026 il dott. AB OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente riferisce che il 7 gennaio 2021 ha presentato istanza per ottenere il rilascio di un titolo di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, a corredo dell’istanza ha documentato un rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, instaurato il 19 novembre 2020, con la ditta “-OMISSIS- di -OMISSIS-”, con sede legale a Milano.
La Questura di Milano il 25 novembre 2021 inviava, tuttavia, avviso di rigetto dell’istanza, perché il predetto rapporto di lavoro non rientra nell’ambito dei settori previsti dall’art. 103 comma 2 e 16 del D.L. 34/2020. Nonostante le controdeduzioni di parte ricorrente, con cui si allegava documentazione integrativa relativa ad un rapporto di lavoro domestico a tempo indeterminato avviato in data 1° settembre 2021, l’Amministrazione rigettava l’istanza, tenuto conto che il rapporto di lavoro domestico dedotto era “ privo dell'attestazione rilasciata dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente in relazione al luogo di svolgimento della prestazione lavorativa, così come previsto dalla Circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 84085 del 26.11.2020 (art. 103, commi 2 e 16 DL 34/2020 e art. 12, comma 9 Decreto Interministeriale del 27.05.2020)”.
Contro il provvedimento di rigetto sono mosse critiche contenute in un unico motivo di diritto.
Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 comma 3 d.lgs. 296/98 anche in relazione all’art. 5, comma 5 d.lgs. 286/98.
Si dice che al momento della definizione dell’istanza, ricorrevano i “ sopraggiunti nuovi elementi” di cui all’art. 5 co. 5 D.lgs. 286/1998, che consentirebbero il rilascio del permesso di soggiorno o il suo rinnovo e tali elementi sarebbero da ricondurre ai documenti relativi all’attività lavorativa inviati a seguito del ricevimento del preavviso di rigetto.
Il Ministero dell’Interno si è costituito per resistere, difendendosi con documenti e memoria-relazione.
Dopo aver disposto istruttoria con ordinanza n. -OMISSIS-, l’istanza cautelare contenuta nel ricorso è stata definita con ordinanza n. -OMISSIS-, che ha così statuito “ Considerato che non sussistono i presupposti per accogliere la domanda cautelare tenuto conto che in esito alla disposta istruttoria, è emerso che il rapporto di lavoro domestico è stato formalizzato in data 30.11.2021, che non risulta depositata ulteriore documentazione utile, anche ai fini del luogo di residenza e che, infine, i contributi previdenziali versati sono relativi solo al periodo 01.10.2021 al 31.12.2021;
Considerato, altresì, che il contratto di lavoro stipulato con la “-OMISSIS-” di -OMISSIS- (stessa persona del rapporto domestico di cui sopra) riguarda l’assunzione del ricorrente in qualità di imbianchino edile nel settore edilizia – artigianato che non rientra tra i settori previsti dall’art. 103, comma 2 del D.L. n. 34/2020 riferito alla procedura di emersione dal lavoro irregolare ”.
All’udienza straordinaria del 20 febbraio 2026, in vista della quale alcuna nuova attività difensiva è stata svolta dalle parti, la causa è passata in decisione.
Il ricorso va respinto, dovendosi confermare le statuizioni rese interinalmente in sede cautelare in punto di infondatezza del ricorso, posto che sono nella specie carenti i presupposti normativi previsti dall’art. 103 D.L. 34/2020 per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro, segnatamente quelli previsti dal comma 3 (settori ammissibili: “ a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse; b) assistenza alla persona per il datore di lavoro o per componenti della sua famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza; c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare ”), nonché dai commi 15 e 16 (“ parere del competente Ispettorato territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate ”).
Le spese, considerata la natura della controversia, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TI AR, Presidente
RO Vampa, Primo Referendario
AB OR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AB OR | TI AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.