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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVIII, sentenza 09/02/2026, n. 2024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2024 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2024/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SORRENTINO ARMANDO, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12489/2025 depositato il 30/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Cdn Isola C5 80143 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250065151338000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2205/2026 depositato il 09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti del ricorso
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, difeso come in atti, con tempestivo ricorso notificato il dì 11.6.2025 e costituzione in giudizio effettuata il giorno 30 dello stesso mese, impugna:
- la cartella di pagamento n. 07120250065151338000;
- notificata da: Agenzia Entrate Riscossione di Napoli;
- Enti creditori: Regione Campania;
- data di notifica atto: 14.4.2025;
- tributo: tassa auto;
- anno di imposta: 2019;
- importo complessivo: € 488,16;
ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi:
-) difetto di motivazione;
-) decadenza;
-) prescrizione triennale;
-) carenza motivazione;
-) carenza di sottoscrizione della cartella.
Si costituiscono le convenute che contrastano le avverse eccezioni, allegano documentazione e chiedono il rigetto del ricorso.
La difesa attorea non produce memorie di replica.
Il 6.2.2026, trattata la causa come da verbale di udienza, il G.U. si riserva;
successivamente, sciolta la riserva, così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Priva di pregio è l'eccezione di difetto di motivazione poiché la cartella ha forma vincolata prevista con DM
e, comunque, a pagina 5 sono dettagliati i riferimenti alla pretesa ed i singoli addendi che la compongono;
del pari infondata è quella di omessa sottoscrizione della cartella poiché non prevista dalla normativa, che prevede solamente l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello dell'emissione della cartella, entrambi riportati.
Nel merito, l'accertamento n. 964322991336/2019, indicato a pagina 5 della cartella quale atto presupposto, fu trasmesso con postalizzazione diretta a mezzo operatore di poste private “CRC POST” con racc. AINIM220729RR0094972 ma il plico fu restituito al mittente per compiuta giacenza. Si rileva, però, la mancanza della CAD, dovuta per il caso di temporanea assenza, il che rende incompiuto il processo di notificazione ex art. 140 (Cass. S.U. 10012/2021 e, più di recente, Cass. Ord. 8910/2025). Risulta, dunque, fondata anche l'eccezione di prescrizione triennale.
Il ricorso va, quindi, accolto e l'atto impugnato annullato unitamente alla pretesa tributaria.
Le spese vanno compensate tra il ricorrente e l'ADER, che si è limitata a notificare il ruolo trasmesso dalla
Regione Campania la quale, viceversa, va condannata come in dispositivo.
P.Q.M.
Il G.U. accoglie il ricorso e compensa le spese tra il ricorrente e l'ADER; condanna la Regione Campania alle spese per € 278,00, oltre spese generali, accessori e cut, con attribuzione al difensore del ricorrente, Avv. Difensore_1, dichiaratasi antistataria.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SORRENTINO ARMANDO, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12489/2025 depositato il 30/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Cdn Isola C5 80143 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250065151338000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2205/2026 depositato il 09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti del ricorso
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, difeso come in atti, con tempestivo ricorso notificato il dì 11.6.2025 e costituzione in giudizio effettuata il giorno 30 dello stesso mese, impugna:
- la cartella di pagamento n. 07120250065151338000;
- notificata da: Agenzia Entrate Riscossione di Napoli;
- Enti creditori: Regione Campania;
- data di notifica atto: 14.4.2025;
- tributo: tassa auto;
- anno di imposta: 2019;
- importo complessivo: € 488,16;
ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi:
-) difetto di motivazione;
-) decadenza;
-) prescrizione triennale;
-) carenza motivazione;
-) carenza di sottoscrizione della cartella.
Si costituiscono le convenute che contrastano le avverse eccezioni, allegano documentazione e chiedono il rigetto del ricorso.
La difesa attorea non produce memorie di replica.
Il 6.2.2026, trattata la causa come da verbale di udienza, il G.U. si riserva;
successivamente, sciolta la riserva, così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Priva di pregio è l'eccezione di difetto di motivazione poiché la cartella ha forma vincolata prevista con DM
e, comunque, a pagina 5 sono dettagliati i riferimenti alla pretesa ed i singoli addendi che la compongono;
del pari infondata è quella di omessa sottoscrizione della cartella poiché non prevista dalla normativa, che prevede solamente l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello dell'emissione della cartella, entrambi riportati.
Nel merito, l'accertamento n. 964322991336/2019, indicato a pagina 5 della cartella quale atto presupposto, fu trasmesso con postalizzazione diretta a mezzo operatore di poste private “CRC POST” con racc. AINIM220729RR0094972 ma il plico fu restituito al mittente per compiuta giacenza. Si rileva, però, la mancanza della CAD, dovuta per il caso di temporanea assenza, il che rende incompiuto il processo di notificazione ex art. 140 (Cass. S.U. 10012/2021 e, più di recente, Cass. Ord. 8910/2025). Risulta, dunque, fondata anche l'eccezione di prescrizione triennale.
Il ricorso va, quindi, accolto e l'atto impugnato annullato unitamente alla pretesa tributaria.
Le spese vanno compensate tra il ricorrente e l'ADER, che si è limitata a notificare il ruolo trasmesso dalla
Regione Campania la quale, viceversa, va condannata come in dispositivo.
P.Q.M.
Il G.U. accoglie il ricorso e compensa le spese tra il ricorrente e l'ADER; condanna la Regione Campania alle spese per € 278,00, oltre spese generali, accessori e cut, con attribuzione al difensore del ricorrente, Avv. Difensore_1, dichiaratasi antistataria.