Art. 2.
I comuni della provincia di Bolzano possono attribuire un'indennita' di bilinguismo nelle misure fissate dalla presente legge al personale dipendente che si trovi nelle condizioni di cui al precedente articolo 1.
Pari facolta' possono esercitare gli enti e gli istituti di diritto pubblico operanti nella provincia di Bolzano, mediante deliberazione dei competenti organi.
I comuni della provincia di Bolzano possono attribuire un'indennita' di bilinguismo nelle misure fissate dalla presente legge al personale dipendente che si trovi nelle condizioni di cui al precedente articolo 1.
Pari facolta' possono esercitare gli enti e gli istituti di diritto pubblico operanti nella provincia di Bolzano, mediante deliberazione dei competenti organi.