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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 16/05/2025, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
T r i b u n a l e d i B e n e v e n t o
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
Il Tribunale, nella persona del Giudice dottoressa Marina Campidoglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
, nato il [...] ad [...], residente in [...], alla Parte_1
via Roma n. 74 (C.F.: ), rappresentato e difeso in virtù di C.F._1 procura in atti, dall'avv. OC Bruno e Gerarda Pennella, con i quali elettivamente domicilia in Montella, alla via Verteglia n. 10;
- RICORRENTE -
C O N T R O
in persona del l.r.p.t., (P.Iva ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
NT IR (AV) alla via Fano n. 2, rappresentata e difesa giusto mandato in calce alla memoria, dall'Avv. Arturo Spinazzola e con questi elettivamente domiciliato presso il suo studio legale sito in Ariano IR (AV) alla Via Fontana Angelica n. 1.
- CONVENUTA –
Alla scadenza del termine fissato per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., del
15.05.2025, la causa veniva decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 02.08.2022, il ricorrente conveniva in giudizio la CP_1
chiedendo di “a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento
[...]
1 dell'indennità di preavviso con riferimento al licenziamento del 6 dicembre 2021 e, per
l'effetto, condannare la resistente al pagamento della somma di euro 3.800,00, ovvero di altra ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi;
b) accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità del licenziamento del 17.1.2022 e, per l'effetto, accertare e dichiarare che il rapporto di lavoro avviato il 14.12.2022 è cessato in data 19.2.2022, con ogni conseguenza di legge sotto il profilo dei danni e dell'adeguamento della posizione previdenziale;
c) accertare e dichiarare l'illegittimità del rifiuto della prestazione lavorativa da parte della per il periodo 14.12.2021/19.2.2022 e, CP_1 per l'effetto, condannarla al pagamento, in favore del ricorrente, della dovuta retribuzione, pari ad 4.876,22, ovvero altra maggiore o minore meglio vista dal
Tribunale, anche all'esito di CTU contabile o, comunque, in via subordinata, al risarcimento del danno da determinarsi in tale somma o in via equitativa;
d) adottare ogni altro provvedimento ritenuto di giustizia;
e) condannare la convenuta al pagamento di spese, diritti, onorario e rimborso forfettario, oltre accessori come per legge, con attribuzione al difensore antistatario”.
A sostegno della domanda deduceva:
- di essere stato assunto, in data 5 febbraio 2018, alle dipendenze della Controparte_2
con la mansione di tecnico di cantiere, inquadrato al livello 6 (1° categoria) del CCNL e di aver svolto le proprie mansioni presso l'impianto di realizzazione di conglomerati bituminosi sito in Casalbore (AV), alla località Isca Miscano;
- che, in data 6 dicembre 2021, apprendeva di essere stato licenziato “per giustificato motivo oggettivo”, senza aver ricevuto la relativa comunicazione, né il pagamento delle spettanze di fine rapporto e dell'indennità di mancato preavviso;
- che, a seguito della propria richiesta di liquidazione delle spettanze e delle indennità dovutegli, la datrice di lavoro lo assumeva con un nuovo contratto a tempo indeterminato, con decorrenza 14 dicembre 2021, senza tuttavia consentirgli di rientrare in azienda, accampando di volta in volta pretesti;
- che, con raccomandata a.r. del 21 gennaio 2022, l'azienda gli comunicava che l'ANAS
SPA, committente di alcune lavorazioni eseguite nei mesi precedenti, le aveva
2 contestato alcuni vizi e/o difetti relativi al prodotto fornito, riservandosi di “quantificare il danno in base al rifacimento della pavimentazione stradale”;
- che, essendo chiaro l'intento della società di precostituirsi prove di asseriti inadempimenti e di inesistenti diritti di credito da opporre in compensazione, a mezzo
PEC a firma del suo difensore del 28 gennaio 2022, oltre a contestare ogni presunto addebito, costituiva formalmente in mora la società per il pagamento di tutto quanto ancora dovutogli in ragione del rapporto cessato alla data del 6 dicembre 2021, compresa l'indennità di mancato preavviso;
- che, stante l'inadempimento della società, chiedeva ed otteneva l'ingiunzione di pagamento n. 62/2022, con la quale il Tribunale ingiungeva alla di pagare, CP_1 in favore di esso creditore, la somma di € 12.123,11 a titolo di tredicesima 2021 e TFR maturato fino alla data del 6.12.2021;
- che, poiché a distanza di oltre due mesi dalla nuova assunzione, non gli era stato consentito il rientro in azienda e la ripresa dell'attività lavorativa, né gli era stata corrisposta la retribuzione, in data 19 febbraio 2022, non essendo ancora decorso il periodo di prova previsto dal CCNL, il signor rassegnava le proprie dimissioni;
Pt_1
- che, con missiva trasmessa a mezzo PEC del 8 aprile 2022, costituiva formalmente in mora la società per il pagamento della retribuzione maturata dal 14 dicembre 2021 (data di assunzione) al 19 febbraio 2022 (data delle sue dimissioni), rinnovando altresì la richiesta di corresponsione dell'indennità di mancato preavviso dovutagli con riferimento al rapporto cessato in data 6 dicembre 2021;
- che, la società a mezzo del suo difensore, riscontrava la missiva dichiarando che alcuna pretesa poteva essere avanzata dal visto che il rapporto di lavoro era Pt_1 cessato il 6 dicembre 2021 e, successivamente, non v'era stata nessuna riassunzione e/o nessun altro tipo di rapporto lavorativo;
- che, richiedeva il certificato storico di occupazione, dal quale apprendeva di essere stato nuovamente licenziato, questa volta per “giusta causa”, sin dal 17 gennaio 2022 senza aver mai ricevuto alcuna comunicazione e/o contestazione d'addebito.
Si costituiva in giudizio la eccependo preliminarmente, la nullità del CP_1 ricorso per violazione dell'art. 414 n. 3 e 4 c.p.c.. Nel merito, la società deduceva che il
3 ricorrente era stato assunto con la mansione di tecnico di impianto ed era inquadrato nella I Categoria del Ccnl di riferimento;
che era l'unico soggetto addetto alla produzione di bitume;
che, nei mesi di giugno, settembre ed Ottobre 2021 aveva prodotto del bitume teso alle lavorazioni di rifacimento della pavimentazione stradale –
SS 90 delle Puglie, SS 90 bis, Appia, etc. - appaltate alla resistente dall'A.n.a.s. Spa;
che, il bitume composto esclusivamente dal sig. unico tecnico d'impianto Pt_1
chimico della veniva preso in carico dai trasportatori e, allorquando pervenuto CP_1
sul cantiere di lavoro, risultava troppo caldo – rispetto agli standard - per le enormi emissioni di fumo;
che, prima di procedere alla realizzazione della nuova pavimentazione, gli operai ed il direttore dei lavori contattavano il sig. per Pt_1
rappresentare la suddetta circostanza (enormi emissioni di fumo) e, nell'evenienza, questi riferiva che per la veterana esperienza in materia era più che certo che il bitume fosse stato prodotto a regola d'arte; che, gli operai procedevano alla posa in opera del bitume così come prodotto per quasi tutta la fornitura oggetto di commessa Anas SpA;
che, dopo poco tempo dalla posa in opera l'asfalto iniziava a sgretolarsi e tale circostanza veniva comunicata tempestivamente dai tecnici dell'Anas sia alla società che al tecnico dell'impianto chimico sig. che, le parti in causa, Parte_1
consapevoli della negligenza/errore di produzione del bitume da parte del Pt_1 dapprima tentavano d'addivenire ad un bonario componimento della vertenza, successivamente decidevano di risolvere definitivamente il rapporto di lavoro in data
06.12.2021, con riserva di discutere e definire i danni lamentati dall'Anas Spa;
che, seguiva missiva dell'ANAS Spa del 13.12.2021, con la quale contestava formalmente i lavori di rifacimento del manto stradale eseguiti dalla società, intimando la rimessa in pristino dell'opera commissionata secondo i parametri contrattuali nonché il risarcimento del danno;
che, tali fatti venivano comunicati contestualmente per le vie brevi al sig. il quale proponeva di farsi riassumere per lavorare e nel contempo Pt_1
risanare il danno da egli cagionato;
che, confidando nelle buone intenzioni del lavoratore, lo riassumeva dopo solo 8 giorni dalla cessazione del rapporto e dopo un giorno dalla contestazione formale di ANAS (del 13.12.2021), con contratto a tempo indeterminato ed eguale inquadramento;
che, dal 14.12.2021, contattava più volte il sig.
4 anche tramite suoi dipendenti, invitandolo a recarsi nella nota sede lavorativa Pt_1
per organizzare il lavoro per le future commesse, ma il ricorrente accampava scuse e non si presentava a lavoro;
che, in data 17.01.2022, procedeva al licenziamento comunicato/concordato; che, in data 21.01.2022 inviava formale lettera di contestazione unitamente alla notula dell'A.N.A.S. con la richiesta di rifacimento della pavimentazione stradale appaltata ed il ristoro dei danni subiti;
che, a causa delle errate lavorazioni del ricorrente (lavorazioni a temperatura alterata fuori dagli standard produttivi), la subiva un danno economico quantificato in euro 103.900,88, CP_1
giusto computo metrico in atti a firma del Geom. oltre un evidente Controparte_3 danno d'immagine; che, solo con missiva del 4.8.22 la deducente apprendeva delle dimissioni volontarie del rese il 10-19.02.2022. Pt_1
Per tali motivi, la società chiedeva “In via preliminare, Voglia l'Ill.mo Giudice adito, dichiarare nullo e/o inammissibile il ricorso/azione ex adverso formulata per violazione dell'art. 414 nn. 3 e 4 c.p.c. e per la palese violazione del diritto di difesa ex art. 24
Cost.; Nel merito, Voglia l'Ill.mo Giudice adito, per le ragioni di cui sopra quivi trascritti, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare tutte le domande formulate dal ricorrente in ricorso in quanto improponibili, inammissibili e/o nel merito del tutte infondate;
dichiarare, tuttavia, che nulla è dovuto per nessun titolo, causa e ragione. In via riconvenzionale, A. accertare e dichiarare che il sig.
[...] ha reso “dimissioni volontarie” in data 19.02.2022 senza il dovuto preavviso, Pt_1 per l'effetto condannare il ricorrente a versare alla deducente l'indennità sostitutiva di preavviso pari ad euro 3.980,68 (euro tremilanovecentoottanta/68), oltre interessi e rivalutazione monetaria, e/o in quella somma maggiore o minore che sarà accertata nel corso del giudizio previo espletamento dei mezzi istruttori richiesti ovvero nella somma da accertarsi attraverso C.T.U. tecnicocontabile, e/o in quell'altra somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo. B. accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità, per tutti i motivi suesposti quivi trascritti, del sig. per Parte_1
aver eseguito le prestazioni lavorative (commessa Anas Spa) con negligenza, colpa ed imperizia, e per l'effetto condannarlo al pagamento in favore della del danno CP_1
5 patrimoniale pari ad euro 103.900,88 (euro trecentomilanovecento/88), giusto computo metrico di seguito riportato a firma del Geom. e del danno non Controparte_3
patrimoniale nella misura di 1/5 di quello patrimoniale (euro 20.600,00), oltre interessi
e rivalutazione monetaria, e/o in quella somma maggiore o minore che sarà accertata nel corso del giudizio - previo espletamento dei mezzi istruttori richiesti - ovvero nella somma da accertarsi attraverso C.T.U. tecnicocontabile, e/o in quell'altra somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto a quello dell'effettivo soddisfo. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio da attribuire al procuratore antistatario”.
Con memoria integrativa, il ricorrente eccepiva la nullità della domanda riconvenzionale proposta, per violazione dell'art. 414 c.p.c. e l'infondatezza di quanto dedotto dalla società.
Ammessa ed espletata l'istruttoria richiesta dalle parti, la causa è stata rinviata per la decisione, con concessione del termine ex art. 127 ter cpc, alla scadenza del quale viene decisa con sentenza contestuale.
Preliminarmente, vanno respinte le eccezioni di nullità del ricorso introduttivo e della memoria con domanda riconvenzionale, sollevate reciprocamente dalle parti, per violazione dell'art. 414 cpc.
La giurisprudenza ha più volte ribadito “il principio in base al quale nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, non sia sufficiente l'omessa indicazione in modo formale dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, essendo invece necessario che sia omesso o del tutto incerto il petitum sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto (Cass.
22/3/2018 n. 7199, Cass. 4/3/2017 n. 6610, Cass. 8/2/2011 n. 3126, Cass. 16/1/2007 n.
820). Si è talvolta anche precisato che non può aversi nullità tutte le volte in cui sia comunque possibile l'individuazione di tali elementi attraverso l'esame complessivo dell'atto ed i riferimenti anche ai documenti contenuti nella domanda introduttiva (Cass.
25/7/2001 n.10154, Cass. 9/8/2003 n.12059, Cass. 21/9/2004 n.18930)” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 01/02/2019, n.3143).
6 Nel caso di specie, dall'esame del ricorso e della memoria di costituzione è possibile evincere gli elementi indispensabili per delineare la materia del contendere ed emergono con chiarezza sia le pretese del ricorrente e della convenuta sia le ragioni di fatto e di diritto, sulle quali esse si basano.
In ordine alle domande proposte dal ricorrente, in fatto, è incontestato tra le parti e documentalmente provato che ha lavorato alle dipendenze della Parte_1 CP_1
dal 05.02.2018 al 06.12.2021, in virtù di un rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato e dal modello C/2 storico depositato in atti, risulta che il rapporto è stato risolto per licenziamento per giustificato motivo oggettivo. La società non ha depositato la prova dell'avvenuta comunicazione di tale licenziamento che, però, il ricorrente in questa sede non ha impugnato, chiedendo esclusivamente il pagamento dell'indennità per mancato preavviso.
Sempre dal C/2 storico e dalla busta paga del mese di dicembre 2021, emerge che
è stato riassunto in data 14.12.2021 dalla con un contratto a Parte_1 CP_1 tempo pieno ed indeterminato e che è stato licenziamento “per giusta causa”, in data
17.01.2022.
Anche per tale licenziamento, la società non ha depositato prova dell'avvenuta comunicazione per iscritto al ricorrente.
Dal modulo di recesso del rapporto di lavoro, depositato dal lavoratore, risulta che quest'ultimo si è dimesso volontariamente, in data 19.02.2022.
È, inoltre, incontestato tra le parti che, pur essendo stato riassunto in data 14.12.2021, il ricorrente non ha mai ripreso la propria attività lavorativa;
la società deduce che ciò è avvenuto per volontà del lavoratore, quest'ultimo, invece, sostiene di non essere mai stato chiamato dalla società per ricominciare a lavorare e, pertanto, chiede il pagamento della retribuzione maturata dall'assunzione fino alla cessazione del rapporto, avvenuta per sue dimissioni.
In ordine alla domanda di pagamento dell'indennità per mancato preavviso, relativa al licenziamento intimato in data 6.12.2021, occorre premettere in diritto che “come più volte affermato da questa Corte, il termine di sessanta giorni previsto a pena di decadenza dall'art. 6 della legge n. 604 del 1966 si applica all'impugnazione di ogni
7 licenziamento per ragioni riconducibili nell'ambito della disciplina dettata dalla stessa legge n. 604 del 1966 e dalla legge n. 300 del 1970, fatta eccezione per le ipotesi di licenziamento non comunicato per iscritto o di cui non siano stati comunicati, parimenti per iscritto, i motivi, sebbene richiesti, come stabilito dall'art. 2 della citata legge del
1966; in tali ultimi casi, infatti, essendo il licenziamento inefficace ("tamquam non esset"), siccome nullo per difetto di un requisito "ad substantiam", l'unico termine che il lavoratore che intenda agire per far valere tale inefficacia è tenuto a rispettare è quello prescrizionale” ( Cass. Civ. S.L. n. 523/2019 cfr. Cass. n. 22825 del 2015).
“Come già osservato (v. Cassazione n. 18508/2016), nella disciplina posta dall'art.2118
c.c. il preavviso ha la funzione economica di attenuare le conseguenze della interruzione del rapporto per chi subisce il recesso. Essa ha quindi una funzione retributiva- indennitaria atteso che la stessa appare riferibile non al risarcimento di un danno in senso giuridico (che presuppone un illecito), ma ad un danno in senso economico (vedi in motivazione, Cass. 28/3/2011 n.7033). Proprio sulla scorta di questa premessa, la costante giurisprudenza di questa (e di recente Cass. n. 3247 del 2024) riconosce - in relazione a fattispecie illegittime di licenziamento per carenza di giusta causa e con applicazione della mera tutela indennitaria - che il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso vada a compensare il fatto che il recesso, oltre che illegittimo, sia stato intimato in tronco, di guisa che, stante la diversità di funzioni, esso non è incompatibile con la prestazione che risarcisce i danni derivanti dalla mancanza di giusta causa o giustificato motivo” (Cass. Civ. Sez. L. n. 27140/2024; ex plurimis, Cass. Sezione
Lavoro Ordinanza 5 febbraio 2024 n. 3247; Cass. 19/11/2015 n.23710, Cass.
16/10/2006 n.22127).
“L'art. 2118 c.c. prevede l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso in ogni caso di licenziamento in cui non ci sia stato un preavviso lavorato senza eccettuare l'ipotesi in cui il lavoratore licenziato abbia immediatamente trovato un'altra occupazione lavorativa, neppure nell'ipotesi in cui la contrattazione collettiva preveda un procedimento per pervenire al passaggio diretto e immediato del personale dell'impresa cessante nell'appalto di servizi alle dipendenze dell'impresa subentrante lasciando ferme la risoluzione del rapporto di lavoro e la
8 corresponsione di quanto dovuto per effetto della risoluzione stessa da parte dell'impresa cessante” (Cass. Civ. S.L. n. 24429/2015).
Nel caso di specie, dal C/2 storico risulta intimato un licenziamento per giustificato motivo oggettivo e non per giusta causa, come invece dedotto dalla società e, poiché quest'ultima non ha neanche fornito prova di averne dato comunicazione scritta, come era suo onere, non ha dimostrato neanche di aver rispettato il termine di preavviso fissato dal CCNL applicato al rapporto.
Infondata è l'eccezione sollevata dalla convenuta, relativa all'impossibilità di ottenere il pagamento dell'indennità di mancato preavviso, poiché il lavoratore non ha impugnato il licenziamento intimato.
In applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, il lavoratore- in assenza di un licenziamento comunicato in forma scritta- non era tenuto al rispetto degli ordinari termini di impugnazione del licenziamento e, in ogni caso, la mancata impugnazione del provvedimento espulsivo non esclude il diritto a percepire l'indennità di mancato preavviso.
Sul punto, si evidenzia che, contrariamente a quanto sostenuto dalla società, anche la giurisprudenza dalla stessa richiamata a sostegno della propria eccezione (Cass. Civ. n.
26513/2020) conferma il diritto del lavoratore licenziato senza preavviso a percepire l'indennità di mancato preavviso;
nel caso specifico, la Suprema Corte ha negato la sussistenza di tale diritto, in quanto il licenziamento era stato intimato per giusta causa- ipotesi in cui il licenziamento può essere intimato in tronco- e il lavoratore non aveva impugnato il provvedimento espulsivo per contestare la sussistenza della giusta causa.
Nel caso de quo, il licenziamento è stato intimato per giustificato motivo oggettivo, il ricorrente era assunto come impiegato di 1^ categoria (6° livello) e il CCNL Edilizia-
Industria applicato al rapporto, prevede all'art. 71 che, in caso di licenziamento, il datore di lavoro è tenuto a dare un preavviso di due mesi, per gli impiegati di prima categoria che non hanno superato i cinque anni di servizio, come il ricorrente.
Considerato che dalle buste paga in atti, risulta che percepiva una retribuzione Pt_1 oraria di € 12,45 (cfr. busta paga dei mesi da agosto a novembre 2021) lo stesso ha diritto al pagamento, a titolo di indennità di mancato preavviso, della complessiva
9 somma lorda di € 4.307,7 (ovvero due retribuzioni mensili, ottenute moltiplicando la retribuzione oraria di € 12,45 per il divisore contrattuale orario di 173, come previsto dall'art. 44 del CCNL).
Sul punto, si precisa che non può tenersi conto della quantificazione operata dal ricorrente, essendo basata sulla retribuzione netta e non sulla lorda percepita nel corso del rapporto.
Il lavoratore ha, in ogni caso, chiesto anche il pagamento della maggiore o minore somma accertata dal Tribunale (pag. 5 del ricorso) o “di altra ritenuta di giustizia” (nelle conclusioni dell'atto) e la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che in presenza della richiesta alla condanna del convenuto al pagamento della somma maggiore o minore determinata nel corso della causa, il Giudice che condanni il convenuto al pagamento di una somma maggiore di quella risultante dalla formale quantificazione inizialmente operata dall'istante, ma acclarata come a quest'ultimo spettante in base alle emergenze acquisite nel corso del processo, non incorre nel vizio di ultrapetizione (cf. Cass. Civ.
Ordinanza n. 35302 del 30.11.2022; Cass. Civ. n. 11595 del 15.06.2020; Cass. Civ. n.
19455 del 20.7.2018; Cass. Civ. Sez. Lav. n. 20707 del 10.8.2018).
In ordine al secondo rapporto di lavoro, in applicazione dei principi sopra richiamati, deve dichiararsi l'inefficacia del licenziamento intimato “per giusta causa”, in data
17.01.2022.
L'art. 2 l. 604/66 stabilisce che il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro. La comunicazione del licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato.
Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è inefficace”.
Nel caso di specie, la società non ha dimostrato di aver comunicato per iscritto il licenziamento del 17.01.2022, con la conseguenza che questo non ha fatto venir meno il rapporto di lavoro, interrottosi solo in data 19.02.2022, a seguito delle dimissioni rese dal lavoratore.
In ordine alla domanda di pagamento delle differenze retributive maturate dal
14.12.2021 al 19.02.2022, la giurisprudenza di legittimità (Cass. Ordinanza 27 maggio
10 2019, n. 14419) ha chiarito che il datore di lavoro non può unilateralmente ridurre, sospendere l'attività lavorativa e, specularmente, rifiutare di corrispondere la retribuzione, perché se lo fa incorre in un inadempimento contrattuale, previsto in generale dalla disciplina delle obbligazioni corrispettive, secondo cui il rifiuto di eseguire la prestazione può essere opposto da un contraente (nella specie il datore di lavoro) soltanto se l'altra parte (il lavoratore) ometta di effettuare la prestazione dovuta, ma non già quando questa sia impedita dalla volontà datoriale unilaterale, salva la prova a carico del medesimo della impossibilità sopravvenuta, (Cass. n. 7300 del 2004 in motivazione;
nello stesso senso Cass., S.U., n. 14381 del 2002; Cass. n. 5101 del 2002;
n. 13742 del 2000; n. 11263 del 1998).
Si è ulteriormente precisato (Cass. n. 15372 del 2004) come, in base agli artt. 1218 e
1256 c.c., la sospensione unilaterale del rapporto da parte del datore di lavoro è giustificata, ed esonera il medesimo datore dall'obbligazione retributiva, soltanto quando non sia imputabile a fatto dello stesso, non sia prevedibile ed evitabile e non sia riferibile a carenze di programmazione o di organizzazione aziendale ovvero a contingenti difficoltà di mercato. La legittimità della sospensione va verificata in riferimento all'allegata situazione di temporanea impossibilità della prestazione lavorativa: solo ricorrendo il duplice profilo dell'impossibilità della prestazione lavorativa svolta dal lavoratore e dell'impossibilità di ogni altra prestazione lavorativa in mansioni equivalenti, è giustificato il rifiuto del datore di lavoro di riceverla;
le pronunce richiamate hanno anche chiarito che il dipendente “sospeso” non e tenuto a provare d'aver messo a disposizione del datore di lavoro le sue energie lavorative nel periodo in contestazione, in quanto, per il solo fatto della sospensione unilaterale del rapporto di lavoro e quindi del rifiuto datoriale di ricevere la prestazione, che realizza un'ipotesi di mora credendi, il prestatore, a meno che non sopravvengano circostanze incompatibili con la volontà di protrarre il rapporto suddetto, conserva il diritto alla prestazione retributiva (Cass. Civ. S. Lav. 37716/2022; Cass. n. 5101/2002, Cass. n.
7300/ 2004; Cass. 1 n. 13742 del 2000; n. 11650 del 1997).
11 Nel caso di specie, la datrice di lavoro non ha provato, come era suo onere, il rifiuto del ricorrente di prestare la propria attività lavorativa successivamente alla nuova assunzione del 14.12.2021.
Nessuna documentazione sul punto è stata offerta e i testi escussi hanno riferito quanto segue.
La teste ha dichiarato “Sono la figlia del ricorrente. ADR: IO ho Testimone_1
assistito a due chiamate quella del 13 dicembre ricevuta da mio padre dal signor Per_1
che diceva a mio padre di stare tranquillo e che lo avrebbero riassunto e che sarebbe stato chiamato da non appena terminati i lavori di adeguamento ambientale. Per_2
ADR: Eravamo a casa nostra sul divano, io ero accanto a mio padre ed era più o meno
a ora di pranzo. C'era anche mia madre. ADR: La telefonata avvenuta dopo mezzogiorno e mezzo è durata pochi minuti. ADR: L'altra telefonata è avvenuta il 21 gennaio, mio padre chiamò ma non ebbe risposta così richiamò pochi minuti Per_2
dopo , il quale gli disse che non erano terminati i lavori di adeguamento Per_2
ambientale e parlarono di alcuni prodotti. Mio padre chiese se avessero bisogno di lui, si era reso disponibile anche a valutare i prodotti. ADR: Mio padre aveva inserito il vivavoce ADR: La chiamata è durata 5/6 minuti, la chiamata è avvenuta in tarda mattinata verso le 11. ADR: Eravamo sempre nel salone cucina di casa e c'era anche mia madre. ADR: era il datore di lavoro di mio padre. ADR: Persona_3
è il genero di che lavora nella stessa azienda. ADR: Io sono Persona_4 Per_1 psicologa. All'epoca delle telefonate cui ho assistito ero libera professionista e lavoravo presso una struttura con contratto part time con Villa Sorriso, Chianti, per 4 ore al giorno o dalle 8 alle 12 o dalle 14 alle 18 sei giorni a settimana. ADR: Ero proprio dipendente di questa struttura. ADR: Le telefonate sono avvenute sul cellulare di mio padre su cui sono comparsi i nomi delle persone che hanno chiamato e che ho riferito. ADR: Non ricordo i turni di lavoro dei mesi di dicembre e gennaio 2021. Il contratto prevedeva 4 ore al giorno in base alle esigenze. ADR: Anche mio marito e mio fratello hanno saputo di queste telefonate”.
Il teste ha riferito “Ho fatto dei lavori per la io sono geometra Controparte_3 CP_1
libero professionista. ADR: Conosco il ricorrente di vista ci siamo visti agli impianti
12 ADR: So che il ricorrente lavorava per la , io l'ho visto nel 2021 all'interno della CP_1
cabina del bitume. Lui era addetto alla cabina del bitume. Tanto so perché ho fatto dei rilievi topografici all'impianto. ADR: Non so cosa di preciso facesse nella cabina.
ADR: Non so di altre mansioni svolte dal ADR: Io sono stato incaricato per Pt_1 lavori che non hanno nulla a che vedere con l'attività del ricorrente. Si trattava di lavori per l'AUA (autorizzazione unica ambientale). ADR: Mi sono recato sugli impianti parecchie volte. ADR: Sono andato a fare rilievi per redigere la contabilità relativa ai lavori della per l'Anas Spa relativi al rifacimento del manto CP_1
stradale nel 2021 . Io ho fatto la contabilità nel 2022. ADR: So di una doglianza da parte dell'Anas per ciò che riguarda la posa del bitume perché si sbriciolava. Tanto so perché mi fu riferito dal titolare. ADR: IO ho verificato personalmente che l'asfalto era sbriciolato. ADR: I lavori erano tra il Passo di Mirabella, lo scalo di Savignano,
Melito, non era un lavoro unico. A questo punto viene esibito il computo metrico a firma del testimone (allegato 13 della memoria) e il teste conferma quanto in esso riportato. ADR: Per il computo metrico ho fatto personalmente delle misurazioni sul posto. ADR: L'unico addetto al bitume per i lavori Anas in questione era il ricorrente.
ADR: Se ben ricordo la contestazione dell'ANAS è di fine 2021. ADR: Preciso di aver saputo del problema dell'ANAS da che in realtà è parente del titolare, il Persona_4
quale si occupa di un po' di tutto. ADR: l'asfalto sgretolato l'ho visto prima, quando sono andato a prendere le misure era già stato sistemato. ADR: Mi sono recato prima perché andati andai sul posto con e una volta per caso quando stavo Persona_3
andando al centro di Mirabella. A questo punto vengono mostrate le foto della strada al teste di cui all'allegato 11 della memoria ed il teste dichiara: ADR: riconosco i tratti di strada raffigurati nelle foto come quelli oggetto di doglianza dell'ANAS (tranne la seconda e la terza poiché non riconosco i luoghi). Al teste viene mostrato l'allegato 14
e il teste dichiara: ADR: riconosco i tratti di strada ripristinati dopo le doglianze ANAS
e di cui ho fatto il computo metrico. ADR: Confermo che io mi sono occupato della contabilità dei lavori per il rifacimento. Per le cause io ho solo visto le foto relative alla posa del bitume da cui usciva il fumo”.
13 Il teste ha dichiarato “indifferente ADR: Conosco il ricorrente perché Testimone_2
ha lavorato con noi, io attualmente lavoro per e da circa 30 anni, cime autista CP_1
ADR: Io lavoro dalle ore 7 alle 17 con un'ora e mezza di pausa pranzo dal lunedì al CP_ venerdì. ADR: Il ricorrente era impiantista d'asfalto e ha iniziato a lavorare per la nel 2018 e per tre o 4 anni. ADR: Stavamo a contatto, io caricavo sotto l'impianto dove lui lavorava. ADR: Il ricorrente aveva i miei stessi orari di lavoro. ADR: Per l'ANAS la
ha fatto lavori di pavimentazione stradale sulle strade ss Puglie, ss 90 bis, e la ss CP_1
7. ADR: il ricorrente era l'unico tecnico chimico SIAC ADR: L'anas ci ha contestato il lavoro e lo abbiamo fatto di nuovo. ADR: L'anas ha detto che il bitume non era buono, saltava era bruciato. ADR: Tanto so perché l'amministratore ci disse che CP_4
l'asfalto andava rifatto perché il bitume non era buono. ADR: Ciò è accaduto sulla ss
90 bis, sulla ss Puglie e un po' su tutti i cantieri perché abbiamo dovuto rifare l'asfalto
ADR: Ero presente durante il getto del bitume, vedevo che fumava e si appallottolava perché era bruciato, l'operatore della finitrice, , disse che era bruciato. Io Persona_5
quando scaricavo vedevo che fumava in modo impressionante. ADR: Il ricorrente nel mentre caricavamo il bitume diceva che il bitume questo era. ADR: Preciso che l'anno successivo, dopo le contestazioni dell'ANAS abbiamo dovuto rifare i lavori. ADR:
Ricordo che presso la galleria di Ariano, avendo buttato mezza macchina di bitume bruciato, , l'operatore della finitrice, si lamentava che il bitume non era Persona_5
buono e non poteva stenderlo. ADR: In tale occasione ho visto che contattava Per_5
telefonicamente il ricorrente per dire che il bitume non era buono ADR: Il bitume da buttare lo abbiamo riportato all'impianto dove c'era il residuo di bitume. ADR: È capitato anche a me di buttare il bitume. ADR: c'erano 4 autisti ma non ricordo chi altro ha buttato il bitume non buono. ADR: La roba da buttare la buttavamo così non
c'era un documento ADR: Dello smaltimento dei materiali di scarto si occupa il titolare Contr
Non ricordo se ci fosse un responsabile dei lavori, non ricordo se c'era OC.
ADR: Prima della stesa a volte si controllava la temperatura volte no. ADR: Non so se la temperatura andava controllata prima di essere stesa. ADR: Il lavoro sono stati fatti
a giugno e poi a fine anno settembre e ottobre ADR: Quando il bitume è stato portato indietro era perché proprio non si poteva stendere, mentre le altre volte veniva steso.
14 ADR: Quando il bitume veniva steso l'addetto alla finitrice si lamentava sempre perché fumava troppo. ADR: io arrivo sul cantiere scarico e me ne vado dopo che mi firmano la bolla, a volte il macchinista perdeva tempo per vedere se stendere o no ADR: Alla finitrice c'è una squadra composta da 4 persone (non ricordo i nomi erano dipendenti
). ADR: Prima della stessa c'è la fresa che rimuove l'asfalto vecchio, poi la CP_1
spazzatrice che rimuove e poi si getta una emulsione non so di che tipo per far attaccare il bitume. ADR: Dopo le contestazioni ho visto l'asfalto da rimuovere che era sbriciolato perché ho partecipato ai lavori di rimozione dell'asfalto non buono. A questo punto al teste viene mostrato il documento 12 e dichiara che quella era la squadra ma non ricorda i nomi degli addetti. Riconosce le altre foto dell'allegato 12 relative ai lavori. Conferma che per i lavori indicati nelle foto era stata messa
l'emulsione ADR: Che io ricordi l'emulsione si comprava all'esterno. ADR: Con riguardo all'allego 9 riconosco le foto che mi vengono mostrate A questo punto viene mostrato l'allegato 11 e il teste dichiara: ADR: riconosco i cantieri in foto. ADR:
Quando passavo per le zone di Ariano anche prima delle contestazioni ANAS vedevo che il bitume si sbriciolava ADR: Non ricordo altri casi simili a questo, è la prima volta che capita. ADR: Non so di preciso quanti mesi sono durati ADR: All'epoca solo il ricorrente si occupava della preparazione del bitume, c'erano tecnico ANAS sul cantiere ma non so chi fossero. ADR: Durante i lavori c'era anche qualcuno dell'ANAS nel mentre si gettava il bitume fumante ma non so se si è lamentato con qualcuno”.
Ebbene, i testi di parte resistente nulla hanno riferito in merito al rifiuto del ricorrente di svolgere la prestazione lavorativa, come invece dedotto dalla società, mentre la teste figlia del ricorrente- le cui dichiarazioni si ritengono attendibili in quanto, pur Pt_1
dovendo essere valutate con particolare rigore, stante il rapporto di parentela, non hanno trovato smentita alcuna, né da parte degli altri testi, né nella documentazione agli atti- ha dichiarato che il padre ha telefonato più volte per chiedere quando avrebbe potuto iniziare a lavorare e di aver personalmente assistito a due telefonate tenutesi in vivavoce, una avvenuta il 13 dicembre e l'altra il 21 gennaio, durante le quali al ricorrente veniva riferito da e che lo avrebbero Persona_3 Persona_4
fatto tornare a lavoro, una volta finiti i lavori di adeguamento ambientale.
15 Appurato in fatto che il ricorrente non ha svolto la propria attività lavorativa per volontà del datore di lavoro, in ordine alle conseguenze, va precisato che il ricorrente ha diritto al pagamento della retribuzione mensile non percepita dal momento dell'assunzione fino alla data delle dimissioni dallo stesso rese.
Per completezza, con riferimento alla retribuzione dovuta nel periodo decorrente tra il secondo licenziamento, intimato il 17.01.2022 e le dimissioni rese dal lavoratore il
19.02.2022, alla scrivente è noto che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “nei rapporti sottratti al regime della tutela reale (come è da ritenere quello in esame, non risultando posta nei gradi di merito la questione dell'applicabilità dell'art. 18 I. n.
300/1970), il licenziamento affetto da uno dei vizi formali di cui all'art. 2 I. n. 604 del
1966, come modificato dall'art. 2 I. n. 108/1990, non produce effetti sulla continuità del rapporto di lavoro, senza che possa distinguersi tra i diversi vizi formali inficianti l'atto;
"tuttavia, vedendosi in tema di contratto a prestazioni corrispettive, l'inidoneità del licenziamento ad incidere sulla continuità del rapporto di lavoro non comporta il diritto del lavoratore alla corresponsione delle retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento inefficace, bensì solo il risarcimento del danno da determinarsi secondo le regole in materia di inadempimento delle obbligazioni” (Cass. Civ. 13669/2016).
Tale principio, valido nel caso in cui un licenziamento inefficace sia intimato al lavoratore che, quindi, è a conoscenza della volontà del datore di lavoro di interrompere il rapporto, non è applicabile al caso di specie, in cui la società ha interrotto il rapporto con un licenziamento intimato per giusta causa- e non per comune consenso delle parti come dedotto dalla senza darne alcuna comunicazione all'istante. CP_1
Ne consegue, che in presenza di un licenziamento inefficace e mai comunicato al lavoratore, sussiste il diritto di quest'ultimo- che in ogni caso ha provato di aver offerto la propria prestazione lavorativa anche in data 23.01.2022, quindi dopo il recesso- di percepire la retribuzione maturata e non ricevuta fino alla data delle dimissioni rese il
19.02.2022.
In ordine al quantum dovuto, non può tenersi conto dei conteggi del ricorrente, in quanto elaborati sulla base delle ore ipoteticamente lavorabili e non sulla base della
16 retribuzione giornaliera, che non equivale alla mera moltiplicazione della retribuzione oraria per 8 ore di lavoro al giorno.
La società è, quindi, tenuta al pagamento della complessiva somma di € 5.246,75 a titolo di retribuzione, di cui € 1.462,17 per i 17 giorni di dicembre 2021 (ottenuta dividendo la retribuzione mensile- calcolata moltiplicando la retribuzione oraria di €
12,43, indicata nella busta paga di dicembre 2021, per il divisore orario 173- per il divisore giornaliero 25, come previsto dagli artt. 43 e 61 del CCNL, e moltiplicando la retribuzione giornaliera di € 86,01 per i 17 giorni del mese di dicembre) € 2.150,39 per il mese di gennaio 2022 (ottenuta moltiplicando la retribuzione oraria di € 12,43 per il divisore orario 173) e € 1.634,19 per i 19 giorni di febbraio 2022 (ottenuta dividendo la retribuzione mensile- calcolata moltiplicando la retribuzione oraria di € 12,43, indicata nella busta paga di dicembre 2021, per il divisore orario 173- per il divisore giornaliero
25, come previsto dagli artt. 43 e 61 del CCNL, e moltiplicando la retribuzione giornaliera di € 86,01 per i 19 giorni del mese di febbraio).
La società è altresì tenuta, vista l'espressa richiesta contenuta in ricorso (cfr. pag 7) al pagamento della somma di € 537,6 a titolo di ratei di 13^ mensilità (pari a 3/12 della retribuzione mensile di € 2.150,39) e € 428,47 a titolo di TFR (ottenuta dividendo, ai sensi dell'art. 2120 c.c., per 13,5 la complessiva retribuzione dovuta di € 5.784,35, comprensiva dei ratei di 13^ mensilità).
Venendo alla domanda riconvenzionale proposta dalla società, quest'ultima ha chiesto il pagamento dell'indennità di mancato preavviso, avendo il lavoratore reso le proprie dimissioni volontarie, in data 19.02.2022, senza rispettare i termini di cui all'art. 71 del
CCNL, sostenendo che il lavoratore non fosse libero di dimettersi senza dare il preavviso, non essendo vigente il periodo di prova, in applicazione dell'art. 42 del
CCNL.
L'art. 42 del CCNL prevede che l'assunzione può avvenire con un periodo di prova, ma tale prova deve risultare dal contratto di assunzione e che “l'impiegato che in epoca precedente di non oltre un anno abbia prestato servizio nella stessa impresa con le stesse mansioni per le quali viene assunto, è esonerato dal periodo di prova già prestato”.
17 Nel caso di specie, il ricorrente aveva già lavorato con le medesime mansioni in epoca precedente di non oltre un anno, alle dipendenze della e, stante la previsione CP_1
contrattuale, per la quale il periodo di prova può e non deve essere previsto e, in ogni caso, deve risultare dalla lettera di assunzione, che nel caso de quo non è stata consegnata al ricorrente, non può ritenersi che lo stesso fosse in prova al momento in cui ha reso le proprie dimissioni volontarie (cfr. comunicazione unilav in atti).
è, quindi, tenuto al pagamento in favore della società dell'indennità di Parte_1 mancato preavviso che ai sensi dell'art. 71 del CCNL, nel caso di dimissioni degli impiegati di prima categoria che non hanno superato i cinque anni di servizio, come il ricorrente, è pari a un mese di retribuzione.
Ne consegue il diritto della società al pagamento della complessiva somma lorda di
€ 2.150,39 a titolo di indennità di mancato preavviso (ottenuta moltiplicando la retribuzione oraria di € 12,43 come riportata nella busta paga di dicembre 2021 per il divisore orario di 173).
In ordine alla domanda di risarcimento del danno che il ricorrente, unico dipendente tecnico di impianti chimici, avrebbe provocato alla , a causa della produzione di CP_1
bitume non conforme, utilizzato nei lavori della commessa ANAS spa, avente ad oggetto il rifacimento del manto stradate della SS 90 delle Puglie, SS 90 Bis, Appia, si osserva quanto segue.
La società ha dedotto che aveva prodotto bitume- a temperature non Parte_1
conformi perché troppo elevate-, utilizzato per il rifacimento del manto stradale che, come contestato dopo poco dall'ANAS, si era sgretolato e che la negligente esecuzione della prestazione le aveva provocato un danno patrimoniale di € 103.900,88, oltre che un danno non patrimoniale di € 20.600,00.
Come chiarito dalla giurisprudenza, “ai fini dell'affermazione della responsabilità del lavoratore verso il datore di lavoro per un evento dannoso verificatosi nel corso dell'espletamento delle mansioni affidategli, è, anzitutto, onere del datore di lavoro fornire la prova che l'evento dannoso è da riconnettere ad una condotta colposa del lavoratore per violazione degli obblighi di diligenza, e cioè in rapporto di derivazione causale da tale condotta. Solo una volta che risulti assolto tale onere, il lavoratore è
18 tenuto a provare la non imputabilità a sé dell'inadempimento” (Cass. Civ. Sez. L, n.
18375 del 23/08/2006; cfr. Cass. Civ. 31 maggio 2022, n. 17711).
A parere della scrivente, la società non ha assolto all'onere sulla stessa incombente di provare il comportamento negligente del ricorrente ed il danno subito.
Dall'ordine di servizio n. 16, registro ufficiale U.0791946 del 13.12.2021, emesso dall'Anas risulta solo che in alcuni tratti della S.S. 90 “delle Puglie”, interessata in tratti saltuari da interventi di rifacimento della pavimentazione, si era verificato “un distacco di porzioni dello strato di usura posto in opera” e che l'ANAS intimava alla Pt_2
composta dalla dalla e da CP_1 Controparte_6 [...]
di eseguire tutti i necessari interventi di sistemazione della Controparte_7
pavimentazione stradale.
Nella suddetta nota risulta che l'impresa esecutrice era la CAMPANIA 2020 SOC.
CONSORTILE VIA FANO 2, 83037 MONTECALVO IRPINO (AV).
Non risulta, però, che il distacco del manto stradale fosse imputabile alle temperature del bitume prodotto ed utilizzato, né ciò è emerso dalle testimonianze rese in corso di causa.
Il teste ha dichiarato di essere a conoscenza delle doglianze dell'ANAS per CP_3 averglielo riferito il titolare della , di aver verificato personalmente che l'asfalto CP_1 era sbriciolato e che l'unico addetto al bitume della era il ricorrente, ma nulla ha CP_1
riferito in ordine alle cause dello sbriciolamento dell'asfalto.
Il teste , autista dipendente della resistente, ha riferito che i lavori sono Testimone_2
stati rifatti perché, per quanto riferitogli dal titolare, il bitume non era buono, che il bitume era fumante e bruciato e a volte non si poteva stendere, nel qual caso veniva buttato, ha confermato che le foto di cui allegato 12 della prod. erano relative ai CP_1
lavori di pavimentazione e che per quei lavori era stata utilizzata una emulsione comprata all'esterno.
Entrambi i testi hanno riferito che il danno era stato causato dal bitume troppo caldo, quindi, non per averne avuto contezza diretta ma perché così gli era stato riferito dal titolare;
trattasi quindi, di testimonianze de relato che non assumono alcun rilievo in assenza di ulteriori elementi di conferma.
19 Tra l'altro, le dichiarazioni del teste sono generiche, non essendo chiaro Tes_2
quando avrebbe assistito agli episodi raccontati e per lo più de relato, visto che ha essenzialmente riportato le lamentele del titolare e di , a detta del quale il Persona_5
bitume era bruciato e non si poteva stendere.
Lo stesso teste ha, però, dichiarato che non sempre venivano controllate le temperature del bitume e quindi non è chiaro quanto caldo fosse questo bitume.
Oltretutto, la stessa SIAC non ha chiarito né quale doveva essere la temperatura
“giusta”, né quale era la temperatura del bitume utilizzato nei lavori ANAS.
La società ha, solo, depositato dei documenti di trasporto che non risultano firmati né dal conducente, né dal ricevente e che, pur riportando l'intestazione della recano, CP_1 nella sezione “Ragione Sociale”, i dati della CAMPANIA 2020 SOC. CONSORTILE
VIA FANO 2, 83037 MONTECALVO IRPINO (AV), che nella nota dell'ANAS risulta essere l'esecutrice dei lavori.
Dai predetti DDT risultano individuate le temperature del conglomerato bituminoso tra i
164° e i 179°, che però sono conformi al range di temperature (140°-180°) individuate dalla normativa UNI EN 13108, che individua i requisiti generali ed empirici del conglomerato bituminoso da utilizzare per le strade.
La società non ha dedotto in quali giorni sarebbero stati fatti i lavori e quindi non vi è neanche la possibilità di affermare che il bitume di cui ai predetti DDT sia stato utilizzato per i lavori di pavimentazione oggetto di rifacimento a seguito della segnalazione dell'ANAS.
In definitiva, la società non ha provato il comportamento colposo e negligente del lavoratore, né che il fatto lamentato fosse effettivamente la causa del danno lamentato;
quindi, va rigettata la domanda di pagamento del danno patrimoniale e non patrimoniale dalla stessa avanzata.
Per tutte le ragioni esposte, quindi, la va condannata al pagamento in favore CP_1 del ricorrente della somma lorda di € 4.307,7 a titolo di indennità di mancato preavviso e di € 6.212,82 a titolo di retribuzione ordinaria, ratei di 13^ mensilità e TFR dovuti per il rapporto di lavoro intercorso tra il 14.12.2021 e 19.02.2022.
20 va condannato al pagamento in favore della della somma Parte_1 CP_1 lorda di €2.150,39 a titolo di indennità di mancato preavviso, per le dimissioni volontarie rese con decorrenza dal 19.02.2022.
Le spese di lite si compensano tra le parti per ¼, stante la reciproca soccombenza e per i restanti ¾ seguono la soccombenza della e si liquidano come in dispositivo, CP_1
secondo gli scaglioni di valore della controversia, calcolato tenendo conto della domanda riconvenzionale avanzata dalla società.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna al pagamento in favore CP_1 del ricorrente della somma lorda di € 4.307,7, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo, a titolo di indennità di mancato preavviso;
2) Accerta e dichiara l'inefficacia del licenziamento per giusta causa, intimato dalla in data 17.01.2022 e per l'effetto dichiara la sussistenza di un CP_1
rapporto di lavoro subordinato tra le parti, per il periodo dal 14.12.2021 al
19.02.2022;
3) Per l'effetto, condanna la a pagare in favore di CP_1 Parte_1 la somma lorda € 6.212,82, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo, a titolo di retribuzione ordinaria, ratei di 13^ mensilità
e TFR dovuti per il rapporto di lavoro intercorso tra il 14.12.2021 e 19.02.2022;
4) Condanna al pagamento in favore della della Parte_1 CP_1 somma lorda di € 2.150,39 a titolo di indennità di mancato preavviso;
5) Rigetta, l'ulteriore domanda riconvenzionale avanzata dalla di CP_1
risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale;
21 6) Compensa tra le parti le spese di lite per 1/4 e condanna la al CP_1 pagamento dei restanti 3/4 che liquida in complessivi € 10.577,25, oltre rimborso forfetario pari al 15 %, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Così deciso in Benevento, 16.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Emanuela
Colangelo, addetta all'ufficio per il processo.
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