Decreto cautelare 11 luglio 2025
Sentenza 20 gennaio 2026
Ordinanza collegiale 5 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00056/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00599/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 599 del 2025, proposto da:
Condominio via Lelio Basso 4, in Sassari, Condominio via Lelio Basso 16, in Sassari, Condominio via Lelio Basso 20, in Sassari, in persona dell’Amministratore Lai CA, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio Nicolini e Pierpaolo Pintore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sassari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Russo, Simonetta Pagliazzo, Maria Ida Rinaldi e Alberto Sechi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad adiuvandum :
- Industria Costruzioni S.r.l., rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Maria Lei, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
a) della nota datata 1° luglio 2025, con la quale il Dirigente del Settore Ambiente e Verde Pubblico del Comune di Sassari ha negato la consegna di contenitori singoli per ciascuna unità immobiliare ricompresa nel complesso condominiale, negando altresì - sul presupposto di avere “… accertato la presenza di spazi sufficienti” per la collocazione, all’interno delle aree comuni, dei contenitori condominiali per la raccolta dei rifiuti - ogni possibile soluzione alternativa, ammessa dall’art. 3.2.3, comma 11, del Regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani (All. 2) in ipotesi di difficoltà logistiche (tra le quali, come nel caso di specie, la mancanza di spazi idonei nelle aree comuni condominiali);
b) di ogni altro atto antecedente, concomitante, conseguente e/o comunque connesso ai superiori provvedimenti, compresa, ove occorra: - la nota datata 4 luglio 2025, con la quale il Dirigente del Settore Ambiente e Verde Pubblico del Comune di SASSARI ha implicitamente confermato l’indisponibilità dell’Amministrazione ad individuare una soluzione alternativa per la collocazione dei contenitori della raccolta differenziata, prevista dal sopra citato art. 3.2.3, comma 11, del Regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sassari.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2026 il dott. Antonio AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Visto l'art. 36, co. 2, cod. proc. amm.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il sig. CA Lai, in qualità di amministratore dei Condomini, siti in Comune di Sassari, di via Lelio Basso n. 4, via Lelio Basso n. 16 e via Lelio Basso n. 20 (tra loro adiacenti e sostanzialmente costituenti un “Supercondominio”), impugna gli atti in epigrafe descritti, con i quali il Dirigente del Settore Ambiente e Verde Pubblico del Comune di Sassari -dopo avere respinto le soluzioni alternative proposte dai condomini (cioè l’utilizzo di contenitori singoli ovvero di contenitori comuni ma collocati in area pubblica)- ha loro imposto di posizionare all’interno delle pertinenze condominiali n. 26 contenitori collettivi destinati alla raccolta differenziata dei rifiuti.
Con il ricorso ora in esame gli interessati contestano il presupposto fattuale di tale decisione -cioè l’esistenza di spazi a ciò sufficienti nelle aree pertinenziali dei loro edifici- evidenziando, in particolare, che l’impresa costruttrice Industria Costruzioni S.r.l., in tutti gli atti notarili di vendita delle singole abitazioni, si era riservata la proprietà delle aree scoperte prospicienti i palazzi, con la sola eccezione degli spazi adibiti a parcheggi privati e dei relativi passi carrabili, il che renderebbe insufficienti gli spazi condominiali residui, anche considerata la necessità di salvaguardare adeguate aree di manovra al servizio dei posti auto ivi previsti, nonché il fatto che la stessa impresa costruttrice non aveva accolto la richiesta dei condomini di collocare i cassonetti all’interno degli spazi rimasti di sua proprietà.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Sassari ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione ad causam da parte dell’Amministratore dei condomini ricorrenti.
Nel merito la difesa comunale ha contestato il principale presupposto di fatto su cui si basa la prospettazione difensiva dei ricorrenti, sostenendo che le residue aree condominiali siano sufficienti ad ospitare i contenitori condominiali per la raccolta dei rifiuti, anche considerato che nell’individuare gli spazi di manovra al servizio dei posti auto ivi presenti non dovrebbe tenersi conto degli spazi a ciò adibiti soltanto “in via di fatto”, cioè senza che la destinazione a parcheggio fosse stata indicata nel progetto in base al quale gli edifici erano stati a suo tempo autorizzati sotto il profilo edilizio.
A fondamento delle rispettive tesi entrambe le parti hanno versato in atti copiosa documentazione, comprensiva, tra l’altro, dei regolamenti condominiali, degli atti di vendita dei singoli appartamenti, di estratti catastali sulle aree condominiali ed estratti ipotecaci sulle singole unità immobiliari, planimetrie e relazioni tecniche di parte, nonché documenti relativi alle caratteristiche e agli ingombri dei cassonetti in discussione.
All’esito della camera di consiglio del 25 settembre 2025, fissata per l’esame dell’istanza cautelare proposta in ricorso, su accordo delle parti la trattazione della causa è stata rinviata al merito.
Dopo il deposito di ulteriori memorie difensive, alla pubblica udienza del 15 gennaio 2'026 la causa è stata trattenuta a decisione nel merito.
Deve, in primo luogo, esaminarsi l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione dell’amministratore dei condomini ricorrenti, sollevata dal Comune di Sassari, secondo cui la questione in esame, non rientrando tra quelle “ordinarie” di cui all’art. 1130 del codice civile, avrebbe richiesto, ai fini dell’azione in giudizio, un’apposita autorizzazione assembleare, nel caso di specie non intervenuta.
L’eccezione non è condivisibile, per le ragioni che si passa a esporre.
Gli atti impugnati nel presente giudizio incidono sulla possibilità di utilizzo degli spazi condominiali, imponendo la collocazione al loro interno di contenitori collettivi per la raccolta differenziata dei rifiuti e in tal modo riducendo indebitamente, almeno secondo la prospettazione di parte ricorrente, gli spazi di manovra al servizio dei posti auto presenti nelle aree di pertinenza condominiale.
Su tale presupposto, dunque, la presente controversia è da annoverare tra quelle che l’art. 1131 c.c. consente all’amministratore di instaurare autonomamente -senza previa autorizzazione dell’assemblea- rientrando tra le sue “attribuzioni”, ai sensi dell’art. 1130, punto 4, del codice civile, il compimento dei necessari “atti conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio” (così, testualmente, la norma del codice dianzi richiamata): si vedano, sul punto, ex multis , Consiglio di Stato, Sez. IV, 14 gennaio 2016, n. 8; T.A.R. Milano, Sez. II, 15 novembre 2023, n. 2659; T.A.R. Napoli, Sez. IV, 4 ottobre 2022, n. 6138; T.A.R. Brescia, Sez. II, 9 maggio 2022, n. 462; Cassazione civile, Sez. II, 10 gennaio 2023, n. 342.
A ciò si aggiunge, ad abundantiam , il fatto che, come emerge dai verbali prodotti in giudizio dalla difesa di parte ricorrente, l’instaurazione del presente giudizio era stata preventivamente approvata da ampie maggioranze condominiali, ancorché all’esito di riunioni convocate senza i crismi tipici della vera e propria assemblea condominiale.
Ciò premesso, il Collegio ritiene che -in ragione della complessità tecnica e fattuale della res controversa , sulla quale le parti hanno proposto ricostruzioni tra loro incompatibili- si renda necessario, ai fini della decisione nel merito, disporre apposita verificazione, ai sensi dell’art. 66 del c.p.a., incaricando della stessa il Responsabile del Settore Gestione Rifiuti dell’Assessorato alla Difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna, con facoltà di delega ad un funzionario di comprovata esperienza.
Il verificatore dovrà accertare:
1) quali siano, all’interno dei condomini sopra descritti, le aree di proprietà comune utilizzabili per la collocazione dei cassonetti collettivi per la raccolta differenziata dei rifiuti, tenuto conto della necessità di salvaguardare gli spazi di manovra necessari all’utilizzo dei posti auto, regolarmente autorizzati sotto il profilo edilizio, ivi presenti;
2) se gli spazi comuni così individuati siano o meno sufficienti alla collocazione e al regolare utilizzo dei cassonetti collettivi per la raccolta dei rifiuti, nel numero e nella tipologia individuati dal Comune.
Ritenuto, inoltre, che:
- la verificazione dovrà svolgersi in contraddittorio con i difensori di parte ricorrente e delle parti costituite, i quali potranno intervenire con propri tecnici, cui il verificatore dovrà inviare apposito avviso, ai fini del rispetto del contraddittorio, almeno 7 giorni prima dell’avvio della verificazione;
- il verificatore dovrà provvedere a quanto sopra descritto entro l’1 marzo 2026 e dovrà inviare entro il 10 marzo 2026 una relazione preliminare alle parti, le quali, entro 5 giorni dalla ricezione della stessa, potranno trasmettergli le loro eventuali osservazioni tecniche, di cui il verificatore terrà conto ai fini della predisposizione della relazione conclusiva;
- il verificatore dovrà depositare presso questo Tribunale la relazione conclusiva entro il 21 marzo 2026;
- il verificatore è autorizzato all’accesso agli atti del fascicolo processuale, nonché ad ogni altro documento, detenuto da pubbliche amministrazioni, ritenuto necessario.
Per quanto sin qui esposto, dunque, accertata l’ammissibilità del ricorso introduttivo del presente giudizio, deve disporsi la verificazione sopra descritta e il contestuale rinvio alla pubblica udienza del 17 giugno 2026.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), non definitivamente pronunciando, respinge l’eccezione di inammissibilità del ricorso in epigrafe descritto per difetto di legittimazione attiva sollevata dal Comune di Sassari e dispone gli incombenti istruttori descritti in motivazione.
Rinvia alla sentenza definitiva ogni decisione sul regime delle spese processuali.
Fissa per la prosecuzione del giudizio l’udienza pubblica del 17 giugno 2026.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IT AR, Presidente
Antonio AN, Consigliere, Estensore
Andrea Gana, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonio AN | IT AR |
IL SEGRETARIO