Art. 12.
La pensione riliquidata in applicazione degli articoli dal 5 all'11 e' comprensiva della relativa quota della tredicesima mensilita'. Il nuovo importo annuo lordo della pensione riliquidata e' arrotondato, per eccesso, a centinaia di lire.
La pensione riliquidata in applicazione degli articoli dal 5 all'11 e' comprensiva della relativa quota della tredicesima mensilita'. Il nuovo importo annuo lordo della pensione riliquidata e' arrotondato, per eccesso, a centinaia di lire.