CASS
Ordinanza 23 novembre 2021
Ordinanza 23 novembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, ordinanza 23/11/2021, n. 43059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43059 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2021 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso proposto da: NO GI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI;
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43059 Anno 2021 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: LIBERATI GIOVANNI Data Udienza: 22/10/2021 RITENUTO IN FATTO Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Torino, provvedendo sulla impugnazione proposta da LU HI nei confronti della sentenza 8/10/2018 del Tribunale di Torino, con la quale lo stesso era stato condannato alla pena di otto mesi di reclusione e 7.000 euro di multa in relazione al reato di cui all'art. 6, comma 6, I. 401/89, ha escluso la recidiva e ha ridotto la pena a sette mesi di reclusione e 6.000 euro di multa, confermando nel resto la sentenza impugnata. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando un vizio della motivazione nella parte relativa alla rideterminazione della pena, non essendo stati valutati con completezza tutti i criteri indicati dall'art. 133 cod. pen., in particolare la provenienza dell'imputato da un ambiente sociale degradato. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile, sia a causa della sua genericità, sia per la sua palese infondatezza. Esso, infatti, consiste nel generico richiamo al disposto dell'art. 133 cod. pen., senza alcun riferimento al ricorrente e alla condotta da questi realizzata, disgiunto da qualsiasi confronto, tantomeno critico, con la motivazione della sentenza impugnata, nella quale il trattamento sanzionatorio è stato giustificato in considerazione della personalità negativa dell'imputato, gravato da numerosi precedenti, per reati dello stesso e di altro genere, che se pur privi di rilievo ai fini della recidiva connotano negativamente la sua personalità: si tratta di motivazione idonea, essendo stati indicati gli elementi tra quelli di cui all'art. 133 cod. pen. giudicati prevalenti nella valutazione negativa formulata sul conto dell'imputato, non sindacabile sul piano del merito in sede di legittimità. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI;
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43059 Anno 2021 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: LIBERATI GIOVANNI Data Udienza: 22/10/2021 RITENUTO IN FATTO Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Torino, provvedendo sulla impugnazione proposta da LU HI nei confronti della sentenza 8/10/2018 del Tribunale di Torino, con la quale lo stesso era stato condannato alla pena di otto mesi di reclusione e 7.000 euro di multa in relazione al reato di cui all'art. 6, comma 6, I. 401/89, ha escluso la recidiva e ha ridotto la pena a sette mesi di reclusione e 6.000 euro di multa, confermando nel resto la sentenza impugnata. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando un vizio della motivazione nella parte relativa alla rideterminazione della pena, non essendo stati valutati con completezza tutti i criteri indicati dall'art. 133 cod. pen., in particolare la provenienza dell'imputato da un ambiente sociale degradato. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile, sia a causa della sua genericità, sia per la sua palese infondatezza. Esso, infatti, consiste nel generico richiamo al disposto dell'art. 133 cod. pen., senza alcun riferimento al ricorrente e alla condotta da questi realizzata, disgiunto da qualsiasi confronto, tantomeno critico, con la motivazione della sentenza impugnata, nella quale il trattamento sanzionatorio è stato giustificato in considerazione della personalità negativa dell'imputato, gravato da numerosi precedenti, per reati dello stesso e di altro genere, che se pur privi di rilievo ai fini della recidiva connotano negativamente la sua personalità: si tratta di motivazione idonea, essendo stati indicati gli elementi tra quelli di cui all'art. 133 cod. pen. giudicati prevalenti nella valutazione negativa formulata sul conto dell'imputato, non sindacabile sul piano del merito in sede di legittimità. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente