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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVI, sentenza 26/02/2026, n. 1766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1766 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1766/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
20/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente e Relatore
FRANCO ELIANA, Giudice
NAPOLI MAURIZIO, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione della pronuncia relativa al R.G.A. n. 432/2026 depositato il 20/01/2026
proposto da
Ricorrente_2 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma Difeso da
Difensore_3 Difensore_4 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11509/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
11 e pubblicata il 25/06/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249042912928000 IRES-ALIQUOTE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249042912928000 IRES-ALIQUOTE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249042912928000 IRES-ALIQUOTE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249042912928000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249042912928000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249042912928000 IRAP 2015
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 866/2026 depositato il 20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente
Resistente/Appellato: la DP1 si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con il ricorso in primo grado l'odierna parte appellante impugna l'atto ivi contestato (intimazione di pagamento n. 071202490429129 28/000, notificata da Agenzia delle Entrate – Riscossione in data 07.10.2024 per totali
€ 17.995,82 ed il cui presupposto erano 6 cartelle di pagamento:
1. N. 07120180011529887000 con cui si assume il mancato pagamento dell'Imposta sul valore aggiunto per l'anno 2014 e dell'IRES medesimo anno e che sarebbe stata notificata in data 02/03/2018 per € 1.561,98; 2. N. 07120180086055340000 con cui si assume il mancato pagamento dell'IRAP per l'anno 2015 e che sarebbe stata notificata il 02/02/2019 per
€ 332,21; 3. N. 07120190021073589000 con cui si assume il mancato pagamento del Diritto Annuale della
Camera di Commercio per l'anno 2015 e che sarebbe stata notificata il 25/03/2019 per € 202,98; 4. N.
07120190031671448000 con cui si assume il mancato pagamento dell'IRES per l'anno 2015 e che sarebbe stata notificata il 21/03/2019 per € 13.792,61; 5. N. 07120200016081500000 con cui si assume il mancato pagamento del Diritto Annuale della Camera di Commercio per l'anno 2016 e che sarebbe stata notificata il 27/02/2020 per € 186,42; 6. N. 07120200041907289000 con cui si assume il mancato pagamento dell'IRES per l'anno 2016 e che sarebbe stata notificata il 30/09/2021 per € 1.919,62; per un debito complessivo pari ad € 17.995,82), chiedendone l'annullamento per violazioni di legge (in particolare, omessa notifica di atti prodromici e prescrizione).
Si costituivano la Agenzia delle Entrate, la Agenzia delle Entrate – Riscossione e la Camera di Commercio
Industria Artigianato ed Agricoltura di Napoli, depositando documentate controdeduzioni e concludendo per il rigetto del ricorso. Con l'impugnata sentenza n. 11509/2025 del 18/06/2025 depositata in segreteria il 25/06/ 2025, non notificata, nell'ambito del procedimento R.G. 23645/2024 avvenuta pubblicazione comunicata tramite pec in data 25/06/2025, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli sez. 11 ha rigettato il ricorso (in quanto “si rileva che agenzia delle entrate riscossione prova la notifica, a mezzo PEC del 19/07/2023, di un'intimazione di pagamento contenente tutte le cartelle in questione. Trattandosi di cartelle del 2018, 2019
e 2020, relative ad IRES IVA 2014, IRAP, CCIA 2015, IRES CCIA 2016, l'atto del 19/07/2023 è certamente interruttivo dei termini di prescrizione. Non si ravvisano vizi propri dell'intimazione di pagamento, ritualmente emessa dal concessionario del servizio di riscossione, stante il mancato pagamento delle somme già accertate”), condannando parte ricorrente al pagamento delle spese di lite
Con il presente appello, munita di istanza cautelare per la sospensione dell'efficacia, tale sentenza è stata impugnata, in quanto ritenuta in erronea e non correttamente motivata.
Si è costituta l'Agenzia delle Entrate Riscossione, ribadendo la legittimità della sentenza impugnata e chiedendo il rigetto dell'appello.
All'udienza fissata per la trattazione dell'istanza cautelare, avvisate le parti come da relativo avviso e ribadito nel verbale agli atti, sussistendone i presupposti di legge, la causa è stata trattenuta in decisione nel merito ex art. 47-ter, commi 1 e 3, del D. Lgs. n. 546/92, introdotto dall'art.1 del D. Lgs. n. 220/2023, anche per la presenza di consolidati precedenti in termini sulle questioni in discussione, cui argomentatamente si fa richiamo in sede di stesura della presente decisione in forma semplificata ed immediata.
L'appello infondato e va respinto per le ragioni che seguono.
Con il primo motivo di gravame (ERRORE DI DIRITTO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI
ARTT. 2946, 2948 N. 4 C.C. E DELL'ART. 20, CO. 3, D.LGS. 472/1997. ERRONEA INTERPRETAZIONE
DEL PRINCIPIO DI "CRISTALLIZZAZIONE" DEL CREDITO E IRRILEVANZA DELLA MANCATA
IMPUGNAZIONE DELL'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO) parte appellante deduce un palese errore di diritto nella decisione della Corte di prime cure che ha ritenuto decisiva la mancata impugnazione dell'intimazione di pagamento notificata il 22.10.2021: secondo parte appellante, invero, “innanzitutto, non vi è traccia della prova di notificazione delle singole cartelle di pagamento sottostanti e l'intimazione di pagamento notificato il 19/07/2023 è atto diverso dalle singole cartelle richiamate dalla Agenzia delle Entrate – Riscossione, che rappresentano l'atto da porre in esecuzione e che lo stesso agente della riscossione è tenuto, in maniera indefettibile, a notificare per obbligo di legge, pena l'illegittimità della procedura di riscossione. La prova della notifica delle stesse non può essere sostituita dalla prova di notificazione di un atto diverso, in tal caso l'intimazione di pagamento, che riveste una funzione diversa;
in secondo luogo, l'intimazione di pagamento notificato in data 19/07/2023, di cui è stata prodotta prova di notifica dall'agente della riscossione in luogo delle singole cartelle di pagamento, è divenuta inefficace con il decorso del termine di un anno dalla stessa notificazione a norma dell'art. 50 c. 3 del DPR 602/1973. Dunque, non può assolutamente valere come atto prodromico alla intimazione di pagamento impugnata, in sostituzione delle cartelle di pagamento di cui, dunque, l'ADER avrebbe dovuto fornire puntualmente prova”.
Di contro si osserva come l'argomento sia in parte irrilevante ed in parte non condivisibile: da un lato, infatti, se è vero che anche la giurisprudenza di legittimità ha sancito il principio per cui l'intimazione di pagamento
è invalida se non è stata preceduta dalla regolare notifica della cartella o dell'avviso (Cass Civ Sez Unite
16412/2007; Cass 30911/2019), tale rilievo non rileva nel presente caso, dove invece viene in linea di conto il diverso effetto di "cristallizzazione" o "irretrattabilità" del credito a seguito della mancata impugnazione di un atto della sequenza procedimentale.
Per altro verso e su tale decisivo profilo, è altrettanto pacifica la giurisprudenza della Suprema Corte (da ultimo Cass. sent. n. 34336/2025 del 28.12.2025, che ha peraltro chiarito, anche ai fini che qui ad abundatiam rilevano, la portata della legislazione emergenziale Covid in punto di sospensione dei termini prescrizionali), cui viene qui data piena condivisione anche alla luce dei propri precedenti della Sezione, per cui in tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R., n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora, costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art.19 del d.lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine” (Cass. n. 20476 del 2025, secondo cui resta preclusa ogni impugnazione dell'atto precedente (asseritamente sconosciuto), una volta che sia scaduto il termine di impugnazione dell'atto successivo a prescindere che quest'ultimo sia stato o meno impugnato. Negli stessi termini Cass. n. 35019/2025 precisa che se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica”.
Ne discende che la sua mancata impugnazione, accanto al citato effetto interruttivo della prescrizione, impedisce il recupero di contestazioni già aliunde deducibili, rendendo definitiva la pretesa tributaria avversata, non rilevando neppure la dedotta violazione del richiamato art. 50 c. 3 del DPR 602/1973, che attiene al diverso profilo della proseguibilità dell'iter in executivis
In conclusione, occorre rilevare come l'atto in questione non si presenta come l'unico segmento del procedimento di riscossione portato a piena conoscenza di parte contribuente, per non essere stato preceduto da alcuna valida notifica o comunque aliunde conosciuto. L'atto de quo, infatti, quando faccia seguito ad una pretesa tributaria precedentemente conosciuta non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che essa, ai sensi del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3 resta sindacabile innanzi al giudice solo per vizi propri, con esclusione di qualsiasi questione attinente a quelli pregressi. Sul punto, come detto, si osserva che controparte ha documentalmente e senza contestazioni anche nel presente grado (cfr. documenti in atti come sopra descritti, rispetto a cui deve rilevarsi l'idoneità del meccanismo notificatorio in via amministrativa, non astretto alle più rigide formalità prevista per le notifiche in via giudiziaria:
“ed, invero, la notifica della cartella di pagamento è specialmente disciplinata dall'art. 26, D.P.R. n. 602 del
11973 e può farsi direttamente dal concessionario mediante lettera raccomandata senza affidamento a soggetti abilitati, e , perciò senza che debba formarsi alcuna relata di notifica o ulteriore adempimento preteso dall'odierno appellante) fornito la prova che non solo gli atti sottesi a quello in contestazione siano stati correttamente notificati all'odierna parte appellante (cartelle di pagamento) ma anche ulteriori atti interruttivi non impugnati (intimazione di pagamento n. 07120239026784826000 ritualmemte notificata a mezzo PEC del 19/07/2023 e contenente tutte le cartelle in questione, con conseguente ritualità procedimentale ed effetto interruttivo della prescrizione con decorrenza di nuovo termine di riferimento, nella specie non spirato, per effetto della documentata notifica di successive intimazioni di pagamento, dovendosi pertanto respingere anche la censura di cd. prescrizione successiva.
Ne consegue in definitiva, in assenza di tempestiva impugnazione ex art. 21 D. Lgs. 546/92, la definitività della pretesa tributaria che non può quindi, nei suoi aspetti sostanziali, essere surrettiziamente reintrodotta in questa sede, potendosi dedurre solo vizi propri, peraltro insussistenti nel caso di specie in quanto attinenti a profili procedimentali inidonei a comportare la caducazione dell'atto impugnato in ragione della sua contenutistica conformità a legge (arg. ex art. 21 octies, II co. L. 241/1990).
Donde in conclusione l'infondatezza dei motivi di merito di appello con conseguente conferma della sentenza impugnata e dell'ivi disposto rigetto del ricorso di primo grado, ivi compresa la statuizione sulle spese correttamente, nell'an e nel quantum, applicativa del canone generale della causalità e soccombenza.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue in favore dell'unica parte appellata costituita (Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Napoli); nulla pe le spese nei confronti delle altre parti appellate non costituite (Agenzia delle Entrate ed
Agenzia delle Entrate – Riscossione).
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio liquidate in complessivi € 1.000,00 in favore dell'unica parte appellata costituita (Camera di Commercio
Industria Artigianato ed Agricoltura di Napoli); nulla pe le spese nei confronti delle altre parti appellate non costituite (Agenzia delle Entrate ed Agenzia delle Entrate – Riscossione).
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
20/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente e Relatore
FRANCO ELIANA, Giudice
NAPOLI MAURIZIO, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione della pronuncia relativa al R.G.A. n. 432/2026 depositato il 20/01/2026
proposto da
Ricorrente_2 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma Difeso da
Difensore_3 Difensore_4 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11509/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
11 e pubblicata il 25/06/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249042912928000 IRES-ALIQUOTE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249042912928000 IRES-ALIQUOTE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249042912928000 IRES-ALIQUOTE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249042912928000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249042912928000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249042912928000 IRAP 2015
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 866/2026 depositato il 20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente
Resistente/Appellato: la DP1 si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con il ricorso in primo grado l'odierna parte appellante impugna l'atto ivi contestato (intimazione di pagamento n. 071202490429129 28/000, notificata da Agenzia delle Entrate – Riscossione in data 07.10.2024 per totali
€ 17.995,82 ed il cui presupposto erano 6 cartelle di pagamento:
1. N. 07120180011529887000 con cui si assume il mancato pagamento dell'Imposta sul valore aggiunto per l'anno 2014 e dell'IRES medesimo anno e che sarebbe stata notificata in data 02/03/2018 per € 1.561,98; 2. N. 07120180086055340000 con cui si assume il mancato pagamento dell'IRAP per l'anno 2015 e che sarebbe stata notificata il 02/02/2019 per
€ 332,21; 3. N. 07120190021073589000 con cui si assume il mancato pagamento del Diritto Annuale della
Camera di Commercio per l'anno 2015 e che sarebbe stata notificata il 25/03/2019 per € 202,98; 4. N.
07120190031671448000 con cui si assume il mancato pagamento dell'IRES per l'anno 2015 e che sarebbe stata notificata il 21/03/2019 per € 13.792,61; 5. N. 07120200016081500000 con cui si assume il mancato pagamento del Diritto Annuale della Camera di Commercio per l'anno 2016 e che sarebbe stata notificata il 27/02/2020 per € 186,42; 6. N. 07120200041907289000 con cui si assume il mancato pagamento dell'IRES per l'anno 2016 e che sarebbe stata notificata il 30/09/2021 per € 1.919,62; per un debito complessivo pari ad € 17.995,82), chiedendone l'annullamento per violazioni di legge (in particolare, omessa notifica di atti prodromici e prescrizione).
Si costituivano la Agenzia delle Entrate, la Agenzia delle Entrate – Riscossione e la Camera di Commercio
Industria Artigianato ed Agricoltura di Napoli, depositando documentate controdeduzioni e concludendo per il rigetto del ricorso. Con l'impugnata sentenza n. 11509/2025 del 18/06/2025 depositata in segreteria il 25/06/ 2025, non notificata, nell'ambito del procedimento R.G. 23645/2024 avvenuta pubblicazione comunicata tramite pec in data 25/06/2025, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli sez. 11 ha rigettato il ricorso (in quanto “si rileva che agenzia delle entrate riscossione prova la notifica, a mezzo PEC del 19/07/2023, di un'intimazione di pagamento contenente tutte le cartelle in questione. Trattandosi di cartelle del 2018, 2019
e 2020, relative ad IRES IVA 2014, IRAP, CCIA 2015, IRES CCIA 2016, l'atto del 19/07/2023 è certamente interruttivo dei termini di prescrizione. Non si ravvisano vizi propri dell'intimazione di pagamento, ritualmente emessa dal concessionario del servizio di riscossione, stante il mancato pagamento delle somme già accertate”), condannando parte ricorrente al pagamento delle spese di lite
Con il presente appello, munita di istanza cautelare per la sospensione dell'efficacia, tale sentenza è stata impugnata, in quanto ritenuta in erronea e non correttamente motivata.
Si è costituta l'Agenzia delle Entrate Riscossione, ribadendo la legittimità della sentenza impugnata e chiedendo il rigetto dell'appello.
All'udienza fissata per la trattazione dell'istanza cautelare, avvisate le parti come da relativo avviso e ribadito nel verbale agli atti, sussistendone i presupposti di legge, la causa è stata trattenuta in decisione nel merito ex art. 47-ter, commi 1 e 3, del D. Lgs. n. 546/92, introdotto dall'art.1 del D. Lgs. n. 220/2023, anche per la presenza di consolidati precedenti in termini sulle questioni in discussione, cui argomentatamente si fa richiamo in sede di stesura della presente decisione in forma semplificata ed immediata.
L'appello infondato e va respinto per le ragioni che seguono.
Con il primo motivo di gravame (ERRORE DI DIRITTO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI
ARTT. 2946, 2948 N. 4 C.C. E DELL'ART. 20, CO. 3, D.LGS. 472/1997. ERRONEA INTERPRETAZIONE
DEL PRINCIPIO DI "CRISTALLIZZAZIONE" DEL CREDITO E IRRILEVANZA DELLA MANCATA
IMPUGNAZIONE DELL'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO) parte appellante deduce un palese errore di diritto nella decisione della Corte di prime cure che ha ritenuto decisiva la mancata impugnazione dell'intimazione di pagamento notificata il 22.10.2021: secondo parte appellante, invero, “innanzitutto, non vi è traccia della prova di notificazione delle singole cartelle di pagamento sottostanti e l'intimazione di pagamento notificato il 19/07/2023 è atto diverso dalle singole cartelle richiamate dalla Agenzia delle Entrate – Riscossione, che rappresentano l'atto da porre in esecuzione e che lo stesso agente della riscossione è tenuto, in maniera indefettibile, a notificare per obbligo di legge, pena l'illegittimità della procedura di riscossione. La prova della notifica delle stesse non può essere sostituita dalla prova di notificazione di un atto diverso, in tal caso l'intimazione di pagamento, che riveste una funzione diversa;
in secondo luogo, l'intimazione di pagamento notificato in data 19/07/2023, di cui è stata prodotta prova di notifica dall'agente della riscossione in luogo delle singole cartelle di pagamento, è divenuta inefficace con il decorso del termine di un anno dalla stessa notificazione a norma dell'art. 50 c. 3 del DPR 602/1973. Dunque, non può assolutamente valere come atto prodromico alla intimazione di pagamento impugnata, in sostituzione delle cartelle di pagamento di cui, dunque, l'ADER avrebbe dovuto fornire puntualmente prova”.
Di contro si osserva come l'argomento sia in parte irrilevante ed in parte non condivisibile: da un lato, infatti, se è vero che anche la giurisprudenza di legittimità ha sancito il principio per cui l'intimazione di pagamento
è invalida se non è stata preceduta dalla regolare notifica della cartella o dell'avviso (Cass Civ Sez Unite
16412/2007; Cass 30911/2019), tale rilievo non rileva nel presente caso, dove invece viene in linea di conto il diverso effetto di "cristallizzazione" o "irretrattabilità" del credito a seguito della mancata impugnazione di un atto della sequenza procedimentale.
Per altro verso e su tale decisivo profilo, è altrettanto pacifica la giurisprudenza della Suprema Corte (da ultimo Cass. sent. n. 34336/2025 del 28.12.2025, che ha peraltro chiarito, anche ai fini che qui ad abundatiam rilevano, la portata della legislazione emergenziale Covid in punto di sospensione dei termini prescrizionali), cui viene qui data piena condivisione anche alla luce dei propri precedenti della Sezione, per cui in tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R., n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora, costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art.19 del d.lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine” (Cass. n. 20476 del 2025, secondo cui resta preclusa ogni impugnazione dell'atto precedente (asseritamente sconosciuto), una volta che sia scaduto il termine di impugnazione dell'atto successivo a prescindere che quest'ultimo sia stato o meno impugnato. Negli stessi termini Cass. n. 35019/2025 precisa che se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica”.
Ne discende che la sua mancata impugnazione, accanto al citato effetto interruttivo della prescrizione, impedisce il recupero di contestazioni già aliunde deducibili, rendendo definitiva la pretesa tributaria avversata, non rilevando neppure la dedotta violazione del richiamato art. 50 c. 3 del DPR 602/1973, che attiene al diverso profilo della proseguibilità dell'iter in executivis
In conclusione, occorre rilevare come l'atto in questione non si presenta come l'unico segmento del procedimento di riscossione portato a piena conoscenza di parte contribuente, per non essere stato preceduto da alcuna valida notifica o comunque aliunde conosciuto. L'atto de quo, infatti, quando faccia seguito ad una pretesa tributaria precedentemente conosciuta non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che essa, ai sensi del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3 resta sindacabile innanzi al giudice solo per vizi propri, con esclusione di qualsiasi questione attinente a quelli pregressi. Sul punto, come detto, si osserva che controparte ha documentalmente e senza contestazioni anche nel presente grado (cfr. documenti in atti come sopra descritti, rispetto a cui deve rilevarsi l'idoneità del meccanismo notificatorio in via amministrativa, non astretto alle più rigide formalità prevista per le notifiche in via giudiziaria:
“ed, invero, la notifica della cartella di pagamento è specialmente disciplinata dall'art. 26, D.P.R. n. 602 del
11973 e può farsi direttamente dal concessionario mediante lettera raccomandata senza affidamento a soggetti abilitati, e , perciò senza che debba formarsi alcuna relata di notifica o ulteriore adempimento preteso dall'odierno appellante) fornito la prova che non solo gli atti sottesi a quello in contestazione siano stati correttamente notificati all'odierna parte appellante (cartelle di pagamento) ma anche ulteriori atti interruttivi non impugnati (intimazione di pagamento n. 07120239026784826000 ritualmemte notificata a mezzo PEC del 19/07/2023 e contenente tutte le cartelle in questione, con conseguente ritualità procedimentale ed effetto interruttivo della prescrizione con decorrenza di nuovo termine di riferimento, nella specie non spirato, per effetto della documentata notifica di successive intimazioni di pagamento, dovendosi pertanto respingere anche la censura di cd. prescrizione successiva.
Ne consegue in definitiva, in assenza di tempestiva impugnazione ex art. 21 D. Lgs. 546/92, la definitività della pretesa tributaria che non può quindi, nei suoi aspetti sostanziali, essere surrettiziamente reintrodotta in questa sede, potendosi dedurre solo vizi propri, peraltro insussistenti nel caso di specie in quanto attinenti a profili procedimentali inidonei a comportare la caducazione dell'atto impugnato in ragione della sua contenutistica conformità a legge (arg. ex art. 21 octies, II co. L. 241/1990).
Donde in conclusione l'infondatezza dei motivi di merito di appello con conseguente conferma della sentenza impugnata e dell'ivi disposto rigetto del ricorso di primo grado, ivi compresa la statuizione sulle spese correttamente, nell'an e nel quantum, applicativa del canone generale della causalità e soccombenza.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue in favore dell'unica parte appellata costituita (Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Napoli); nulla pe le spese nei confronti delle altre parti appellate non costituite (Agenzia delle Entrate ed
Agenzia delle Entrate – Riscossione).
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio liquidate in complessivi € 1.000,00 in favore dell'unica parte appellata costituita (Camera di Commercio
Industria Artigianato ed Agricoltura di Napoli); nulla pe le spese nei confronti delle altre parti appellate non costituite (Agenzia delle Entrate ed Agenzia delle Entrate – Riscossione).