CASS
Sentenza 30 giugno 2023
Sentenza 30 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/06/2023, n. 28277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28277 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da RA AN n. a Messina il 4/10/1977 avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia in data 13/5/2022 Dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi degli artt. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e 8 D.L. n. 198/2022; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis;
letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen., Dott. Ettore Pedicini, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Venezia dichiarava inammissibile per tardività l'appello proposto nell'interesse di IT IE avverso la sentenza del Tribunale di Treviso che, in data 13/9/2021, l'aveva dichiarata responsabile del delitto di truffa aggravata in concorso, condannandola alla pena di anni uno di reclusione ed euro 309,00 di multa. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 28277 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 08/06/2023 Il Pre idente 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il sostituto del difensore dell'imputata, Avv. Antonio Sottile, il quale ha dedotto: 2.1 la violazione degli artt. 581,583,585 cod.proc.pen. per avere la Corte territoriale erroneamente dichiarato l'inammissibilità dell'appello per tardività. Infatti, la sentenza di primo grado veniva pronunciata il 13 settembre 2021 con termine per il deposito di giorni 90, scadenti il 13 dicembre 2021. Il termine di gg 45 per l'impugnazione spirava il 27 gennaio 2022 e l'appello nell'interesse dell'imputata veniva consegnato all'ufficio postale, a norma dell'art. 583 cod.proc.pen., il 26 gennaio 2022 sicché l'impugnazione risulta tempestiva. 3.11 ricorso è fondato e merita accoglimento in quanto la declaratoria d'inammissibilità dell'appello interposto nell'interesse della IT è erronea. Invero, consta che la sentenza di primo grado, pronunziata in data 13/9/2021, aveva riservato il termine di giorni 90 per il deposito della motivazione. Detto termine, ritualmente ottemperato, è spirato il 12 dicembre 2021 sicché dal 13 dicembre decorreva il termine di gg. 45 per la proposizione dell'impugnazione, con scadenza al 27 gennaio 2022. Dall'accesso agli atti, giustificato dalla natura della doglianza, e dalle allegazioni difensive risulta che l'atto d'appello fu spedito dal difensore dell'imputata il 2611/2022, ore 9,50, presso Sicilia Post & Envelop s.r.l. con raccomandata A.R. pervenuta all'ufficio impugnazioni del Tribunale di Treviso il giorno 1/2/2022. 4. Questa Corte ha chiarito che in relazione alle spedizioni successive al 30 aprile 2011, epoca di entrata in vigore dell'art. 4 del d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, che ha sottratto a Poste Italiane s.p.a. la riserva dei servizi di invio e recapito delle raccomandate "attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie", è ammissibile la presentazione di un atto di impugnazione a mezzo di raccomandata spedita tramite servizio di recapito privato regolarmente autorizzato (Sez. 3, n. 2886 del 28/11/2013, dep. 2014, Rv. 258397 - 01; n. 38206 del 03/05/2017, Rv. 270967-01). 5. Alla luce delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Venezia per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'Appello di Venezia per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma 1'8 giugno 2023 Il Consigliere estensore
udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis;
letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen., Dott. Ettore Pedicini, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Venezia dichiarava inammissibile per tardività l'appello proposto nell'interesse di IT IE avverso la sentenza del Tribunale di Treviso che, in data 13/9/2021, l'aveva dichiarata responsabile del delitto di truffa aggravata in concorso, condannandola alla pena di anni uno di reclusione ed euro 309,00 di multa. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 28277 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 08/06/2023 Il Pre idente 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il sostituto del difensore dell'imputata, Avv. Antonio Sottile, il quale ha dedotto: 2.1 la violazione degli artt. 581,583,585 cod.proc.pen. per avere la Corte territoriale erroneamente dichiarato l'inammissibilità dell'appello per tardività. Infatti, la sentenza di primo grado veniva pronunciata il 13 settembre 2021 con termine per il deposito di giorni 90, scadenti il 13 dicembre 2021. Il termine di gg 45 per l'impugnazione spirava il 27 gennaio 2022 e l'appello nell'interesse dell'imputata veniva consegnato all'ufficio postale, a norma dell'art. 583 cod.proc.pen., il 26 gennaio 2022 sicché l'impugnazione risulta tempestiva. 3.11 ricorso è fondato e merita accoglimento in quanto la declaratoria d'inammissibilità dell'appello interposto nell'interesse della IT è erronea. Invero, consta che la sentenza di primo grado, pronunziata in data 13/9/2021, aveva riservato il termine di giorni 90 per il deposito della motivazione. Detto termine, ritualmente ottemperato, è spirato il 12 dicembre 2021 sicché dal 13 dicembre decorreva il termine di gg. 45 per la proposizione dell'impugnazione, con scadenza al 27 gennaio 2022. Dall'accesso agli atti, giustificato dalla natura della doglianza, e dalle allegazioni difensive risulta che l'atto d'appello fu spedito dal difensore dell'imputata il 2611/2022, ore 9,50, presso Sicilia Post & Envelop s.r.l. con raccomandata A.R. pervenuta all'ufficio impugnazioni del Tribunale di Treviso il giorno 1/2/2022. 4. Questa Corte ha chiarito che in relazione alle spedizioni successive al 30 aprile 2011, epoca di entrata in vigore dell'art. 4 del d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, che ha sottratto a Poste Italiane s.p.a. la riserva dei servizi di invio e recapito delle raccomandate "attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie", è ammissibile la presentazione di un atto di impugnazione a mezzo di raccomandata spedita tramite servizio di recapito privato regolarmente autorizzato (Sez. 3, n. 2886 del 28/11/2013, dep. 2014, Rv. 258397 - 01; n. 38206 del 03/05/2017, Rv. 270967-01). 5. Alla luce delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Venezia per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'Appello di Venezia per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma 1'8 giugno 2023 Il Consigliere estensore