Sentenza 9 marzo 2005
Massime • 1
In tema di reati di pericolo presunto, la concreta lesività della condotta deve essere valutata con riferimento alla efficienza causale della prescrizione che viene violata, atteso che il destinatario di una prescrizione destinata a soddisfare le esigenze di tutela del bene protetto dalla norma non può sottrarsi al corrispondente adempimento mediante l'adozione di accorgimenti diversi da quelli indicati dalla P.A., anche se questi consentono di soddisfare per equivalente le finalità della prescrizione violata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/03/2005, n. 12373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12373 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GRILLO Carlo - Presidente - del 09/03/2005
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 498
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 23277/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ER OV, n. a Lama Mocogno il 13.3.1944, res. in Fanano via Veneto n. 4;
avverso la sentenza in data 27.2.2004 del Tribunale di Modena, sezione distaccata di Pavullo N/F, con la quale venne condannato alla pena di E. 1.500,00 di ammenda, quale colpevole del reato di cui all'art. 51, co. 4, del D.L.vo n. 22/97;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. PASSACANTANDO Guglielmo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Modena, sezione distaccata di Pavullo N/F, ha affermato la colpevolezza di ER OV in ordine al reato di cui all'art. 51, co. 4, del D.L.vo n. 22/97, ascrittogli perché, nella qualità di capo dell'Ufficio tecnico del Comune di Fanano e di addetto alla gestione e vigilanza sulla discarica, violava le disposizioni contenute nella autorizzazione alla raccolta e smaltimento dei rifiuti rilasciata dalla Provincia di Modena in data 19.7.2000. Il giudice di merito ha accertato che, in violazione delle citate prescrizione, non erano stati indicati negli appositi registri i livelli di percolato presenti nelle vasche di accumulo, mentre ha escluso la esistenza di altre violazioni delle prescrizioni, egualmente oggetto di contestazione a carico del ER. La sentenza ha, inoltre, rigettato i rilievi difensivi con i quali era stata dedotta la irrilevanza penale della violazione accertata.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, che la denuncia per violazione ed errata applicazione della legge penale, nonché per vizi della motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico mezzo di annullamento il ricorrente osserva che il giudizio riguardante le condotte ed i soggetti interessati dall'ambito di applicazione delle norme penali ambientaliste deve comunque uniformarsi al principio di ragionevolezza imposto dall'art. 3 della Costituzione. Osserva inoltre che la normativa di cui è
stata accertata la violazione deve, in ogni caso, essere compatibile con il principio di lesività.
Premesso, quindi, che, secondo quanto accertato dal giudice di merito, i registri relativi alla movimentazione dei rifiuti erano aggiornati e risultavano compilati in modo corretto, si deduce che la prescrizione aggiuntava, imposta dall'autorizzazione circa la registrazione dei livelli di percolato, era accessoria e superflua per la salvaguardia del bene protetto, sia in considerazione del fatto che integrava prescrizioni specifiche già imposte e previste dal legislatore, sia perché i gestori della discarica avevano adottato un meccanismo di sicurezza che avrebbe, in ogni caso, impedito la fuoriuscita dei liquidi e il superamento delle soglie di livello di guardia indicate. Si censura, quindi, la motivazione con la quale il giudice di merito ha rigettato le indicate deduzioni difensive, valorizzando il carattere formale della disposizione violata, ritenuta il mezzo per consentire all'amministrazione competente il controllo sulle modalità di esercizio delle attività che importino un impatto ambientale.
Si deduce, in contrario, che le prescrizioni formali e le funzioni amministrative di controllo non possono assurgere al rango di bene giuridico protetto al pari di quelli che la normativa mira a salvaguardare direttamente;
beni che, nel caso in esame, non potevano subire alcun pregiudizio.
Il ricorso non è fondato.
È stato già osservato nella sentenza impugnata che la violazione ascritta all'imputato, la cui sussistenza non ha costituito oggetto di contestazione, ha indubbio carattere formale, essendo stata imposta la corrispondente prescrizione per consentire il controllo delle modalità di esercizio di una attività di notevole impatto ambientale;
che, viceversa, la situazione di danno derivante dalla concreta fuoriuscita del percolato dalle vasche è già sanzionata penalmente dalle disposizioni in materia di scarichi non autorizzati. Aggiunge a tali rilievi la Corte che le prescrizioni imposte dalla pubblica amministrazione con il rilascio dell'autorizzazione alla gestione dei rifiuti, la cui inosservanza è sanzionata penalmente dall'art. 51, co. 4, del D.L.vo n. 22/97, assolvono ad una funzione di salvaguardia dell'ambiente nell'espletamento di un'attività che costituisce indubbia fonte di danno per quest'ultimo. La conseguente violazione si configura, pertanto, quale reato di pericolo presunto, di talché per la sussistenza del reato non è affatto necessario l'accertamento della concreta verificazione di un danno per il bene protetto dalla norma.
Orbene, è noto che anche in tema di reati di pericolo presunto deve sussistere la offensività specifica della singola condotta in concreto accertata.
Infatti, ove questa sia assolutamente inidonea a porre a repentaglio il bene giuridico tutelato, viene meno la riconducibilità della fattispecie concreta a quella astratta, proprio perché la indispensabile connotazione di offensività in generale di quest'ultima implica di riflesso la necessità che anche in concreto la offensività sia ravvisabile almeno in grado minimo, nella singola condotta dell'agente (Corte Cost. sent. n. 360 del 1995). La concreta lesività della condotta posta in essere dal destinatario di specifiche disposizioni della pubblica amministrazione, finalizzate ad evitare una situazione potenziale di danno, deve essere però, valutata alla stregua della efficienza causale della prescrizione che viene violata, ai fini della salvaguardia del bene protetto dalla norma, e non sulla base della valutazione di altre condotte, che avrebbero consentito egualmente il raggiungimento dello scopo di tutela cui è finalizzata la prescrizione.
In altri termini il soggetto destinatario di una prescrizione della pubblica amministrazione, destinata a soddisfare esigenze di tutela di un bene protetto, non può sottrarsi al corrispondente adempimento mediante l'adozione di altri accorgimenti, diversi da quelli indicati dalla pubblica amministrazione, che consentano egualmente di soddisfare per equivalente la finalità propria della prescrizione. Del tutto inconferente si palesa, pertanto, il rilievo del ricorrente secondo il quale, per la esistenza di altri dispositivi di sicurezza nelle vasche, non si sarebbe potuta verificare la fuoriuscita di percolato, pericolo che la prescrizione imposta mirava precipuamente ad evitare.
Si palesa, peraltro, evidente che la prescrizione mirava a soddisfare anche altre finalità di controllo,
egualmente riconducibili alle esigenze di tutela del bene protetto dalla norma, non sindacabili sulla base dei rilievi generici dedotti dal ricorrente.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. al rigetto dell'impugnazione segue a carico del ricorrente l'onere del pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente ER OV al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Pubblica Udienza, il 9 marzo 2005. Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2005