Sentenza 14 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 14/01/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Prima Civile
nella persona del dott. Gabriele Conti in funzione di giudice monocratico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta a ruolo al n. R.G. 575 del 2023 promossa da:
(P.IVA ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del procuratore speciale , rappresentata e difesa come da Parte_2 procura allegata all'atto di citazione in appello dall'avv. Giancarlo Ruccia ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Milano, via
Venini 38/2;
- APPELLANTE -
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._1 come da procura allegata alla comparsa di costituzione in appello dall'avv.
Vincenzo Sarnicola ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Vallo della Lucania (SA), via G. Murat, n.25
- APPELLATO –
1
Parte appellante conclude come segue: “nel riportarsi integralmente ai propri scritti difensivi, insiste per l'accoglimento delle conclusioni ivi articolate.
Pertanto, chiede a Codesto On.le Tribunale di voler accogliere l'atto di appello di , dichiarando inammissibile l'atto di citazione di controparte. CP_2
Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del difensore già dichiaratosi antistatario.”
Parte appellata conclude come segue: “si riporta a tutti i propri scritti difensivi ed alle conclusioni rassegnati in essi e ne chiede l'integrale accoglimento.
Si impugna e contesta, estensivamente, quanto dedotto prodotto ed eccepito da controparte nei propri scritti difensivi e ne chiede il rigetto perché infondato in fatto ed in diritto. Considerata la circostanza che la normativa che ha previsto l'inammissibilità della impugnativa degli estratti di ruolo è entrata in vigore in data successiva al deposito del ricorso per cui è causa ed ove l'on. Giudicante la reputi applicabile al caso che ci occupa si chiede che la causa venga decisa con compensazione integrale delle spese legali tra le parti costituite.”
-Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione –
I. Con atto di citazione, ritualmente notificato, Controparte_1
opponeva avanti il Giudice di Pace di Vicenza l'estratto del ruolo notificatogli in data 31.05.2021 da avente ad oggetto le Parte_1
cartelle esattoriali nn. 12420190024721344, 12420190025459276 e
12420190026722561, eccependo la mancata notifica delle stesse cartelle esattoriali e la prescrizione del diritto alla riscossione dei crediti accertati.
L'attore concludeva quindi in prime cure come segue: “accertare e dichiarare l'inesistenza delle cartelle esattoriali, dettagliatamente sopra evidenziate, perché mai notificate dal ricorrente;
accertare e dichiarare l'inesistenza delle cartelle esattoriali, dettagliatamente sopra evidenziate, all'interno delle buste inviata a mezzo posta, dalla Parte_1
, al ricorrente;
conseguentemente accertare e dichiarare la
[...]
2 prescrizione quinquennale dei crediti portati dalle cartelle esattoriali, dettagliatamente sopra evidenziate;
accertare e dichiarare la decadenza della riscossione dei crediti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, con attribuzione del sottoscritto procuratore antistatario”.
I.
1. All'udienza del 29.11.2021 il GdP dichiarava la contumacia di che, seppure ritualmente intimata, non si Controparte_3
era costituita né era comparsa in udienza.
II. All'esito del giudizio di primo grado, il GdP di Vicenza pronunciava la sentenza n. 339/2022, depositata in data 22.07.2022, con la quale così provvedeva:
- “annulla le cartelle n. 12420190024721344, n. 12420190025459276, n.
12420190025459276, n. 12420190025459276, n. 12420190026722561, n.
12420190026722561 e n. 12420190026722561 e i relativi ruoli
- Condanna al rimborso delle spese Parte_1
sostenute nel presente giudizio che liquida in 726,00 per compenso del professionista oltre accessori come per legge se dovuti e sono distratte a favore del procuratore antistatario”
III. Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato,
[...]
impugnava la sentenza di prime cure eccependo Parte_1
l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto del ruolo originariamente proposta da , quindi chiedendo che fosse accertata la validità Controparte_1
di tutti i crediti oggetto di causa, con vittoria di spese e competenze di giudizio di entrambi i gradi da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Segnatamente, la appellante evidenziava che le Sezioni Unite della
Cassazione con pronuncia n. 26283/2022 avevano precisato che l'impugnazione dell'estratto del ruolo è sempre inammissibile, salvo che il contribuente non dimostri la sussistenza di una delle ipotesi tassativamente indicate dall'art. 12
comma 4bis dPR 602/1973 come modificato dall'art. 3bis d.l 146/2021,
insussistenti nel caso di specie. La stessa evidenziava che comunque le cartelle
3 in esame erano state notificate (doc. 3 appellante), e in ogni caso le contrarie deduzioni svolte dall'appellato in primo grado non erano state adeguatamente provate.
L'appellante concludeva quindi come in epigrafe.
III.
1. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
30.03.2023 si costituiva in giudizio , chiedendo Controparte_1
preliminarmente la sospensione del giudizio in attesa della definizione della questione di costituzionalità sollevata con ordinanza n. 515/2023 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli rispetto all'art. 12 comma 4bis del dPR 602/1973 come modificato dall'art. 3bis d.l 146/2021, rilevante per la definizione del procedimento in corso. L'appellato chiedeva, quindi, che fosse dichiarata l'inammissibilità dell'appello per difetto dei requisiti di forma e contenuto imposti dagli artt. 342 e 434 cpc, e nel merito che fosse rigettato l'appello con integrale conferma della sentenza di prime cure, con accoglimento delle conclusioni dell'atto di citazione e di tutti gli scritti difensivi;
con vittoria di spese, competenze e onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
L'appellato lamentava altresì la tardività dei documenti prodotti dalla controparte in appello, al fine di provare l'avvenuta notificazione delle cartelle esattoriali, e concludeva come in comparsa di costituzione.
III.
2. La causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti,
come in epigrafe precisate all'udienza cartolare del 13.12.24. Le parti rinunciavano espressamente ai termini ex art. 190 c.p.c..
IV L'appello è fondato.
IV.
1. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità
dell'appello formulata ex art.342 c.p.c. dalla difesa di parte appellata. Alla luce dell'intervento interpretativo della Suprema Corte avviato dalle Sezioni Unite
con la pronuncia n.27199/2017, poi confermato nelle pronunce successive dalle sezioni semplici (v. in particolare Cass. 13525/2018 e Cass. 7675/2019), può
4 dirsi che nella fattispecie l'appello supera la soglia della specificità, avendo parte appellante individuato i punti della decisione reputati ingiusti in modo sufficientemente specifico, mettendo così il Giudice d'appello in condizione di cogliere natura, portata e senso delle critiche mosse.
IV.
2. La censura attinente all'inammissibilità dell'opposizione all'estratto del ruolo non può non essere condivisa alla luce della nuova disciplina contenuta all'art. 12 co. 4bis del dPR 602/1973 come modificato dall'art. 3bis del d.l 146/2021, e tenuto conto di quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità, di cui alla sentenza n. 26283/2022 delle Sezioni
Unite della Cassazione e successive conformi.
La norma in questione, invero, dispone una generale preclusione dell'impugnazione dell'estratto del ruolo, salvo alcune eccezioni tipicamente individuate, a cui, pacificamente, non è riconducibile il caso di specie.
A tal proposito, le Sezioni Unite hanno ulteriormente precisato che, per mezzo delle eccezioni richiamate, il legislatore: “stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interesse ad agire. Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (…), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione” (Cass. civ, SSUU, 6.09.2022, n. 26283).
Conseguentemente la disciplina in questione, come da ultimo modificata ed interpretata dalla giurisprudenza, risulta pacificamente applicabile al caso di specie, benché il procedimento fosse già pendente all'entrata in vigore della novella legislativa.
5 Come rilevato dalle parti, la stessa disciplina è stata poi esaminata anche dalla
Consulta, la quale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale, confermando la compatibilità della novella e dell'interpretazione successivamente seguita con riguardo all'impugnabilità
dell'estratto del ruolo.
Attese queste premesse deve essere riformata la sentenza di prime cure che applica espressamente il previgente orientamento giurisprudenziale, formatosi in conformità con la disciplina anteriore alla modifica legislativa. Sul punto, invero, il GdP ha statuito che: “aderendo all'orientamento giurisprudenziale maggioritario, ritiene sussistente l'interesse ad agire ex art. 100 cpc ad opporsi alle risultanze contenute nell'estratto di ruolo allorquando il contribuente sia venuto a conoscenza delle pretese in esso riportate solamente a seguito della estrazione dell'estratto stesso, ovvero allorquando le cartelle contemporaneamente all'estratto non siano state notificate o lo siano state erroneamente”.
Tale assunto, invero, alla luce del nuovo art.12 co. 4bis del dPR 602/1973, e della successiva interpretazione consolidatasi, non può più essere condiviso, e pertanto deve essere accolto l'appello e dichiarata l'inammissibilità
dell'opposizione all'estratto del ruolo originariamente proposta da
[...]
. CP_1
V. Spese di lite. Risulta oramai consolidato il principio secondo cui la soccombenza deve essere valutata complessivamente, in base all'esito finale della lite che, nel caso di specie vede l'appellato soccombente, dal momento che è stata dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione originariamente proposta. Nondimeno, devono essere debitamente valutate altresì le peculiari sopravvenienze del caso di specie, rappresentate dalla modifica della normativa di riferimento (intercorsa con l'art.3bis d.l 146/2021 entrato in vigore il
22.10.2021), dal conseguente mutamento di interpretazione dettata dalle
Sezioni Unite (Cass. civ., SSUU, 6.09.2022, n. 26283) e dalla successiva
6 conferma della costituzionalità della novella da parte della Corte costituzionale
(Corte cost, 17.10.2023, n. 190).
In primo luogo, si rileva allora che la modifica legislativa in questione è entrata in vigore in data successiva alla notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, ove era rimasta Controparte_4
contumace. In secondo luogo, si osserva che la stessa pronuncia delle Sezioni
Unite, che ha chiarito che la norma deve applicarsi anche ai procedimenti pendenti, come quello di cui trattasi, è intervenuta dopo la pubblicazione della sentenza di prime cure (depositata il 22.07.2022), ma la costituzionalità della modifica legislativa era rimasta in dubbio fino alla pronuncia del Giudice delle
Leggi, successiva alla instaurazione del presente procedimento di appello.
Tutto ciò premesso, si ritiene che, nel caso di specie, sussistano le gravi ed eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
-
PER QUESTI MOTIVI
–
Il Tribunale di Vicenza, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così
provvede:
1) ACCOGLIE l'appello e per l'effetto, in riforma la sentenza di prime cure
(GdP Vicenza n. 339/2022), dichiara inammissibile l'opposizione ex art. 615
c.p.c. proposta da;
Controparte_1
2) COMPENSA tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Vicenza il 13 gennaio 2025
IL GIUDICE
Gabriele Conti
7