Art. 2.
Le attivita' e le passivita' dell'ente predetto saranno con decreto del Ministro per l'industria e il commercio trasferite a quell'ente, giuridicamente riconosciuto, che abbia per scopo lo svolgimento di attivita' di studio e di sperimentazione nel campo dell'industria del vetro.
Le attivita' e le passivita' dell'ente predetto saranno con decreto del Ministro per l'industria e il commercio trasferite a quell'ente, giuridicamente riconosciuto, che abbia per scopo lo svolgimento di attivita' di studio e di sperimentazione nel campo dell'industria del vetro.