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Sentenza 19 gennaio 2022
Sentenza 19 gennaio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/01/2022, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2022 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci
Alla udienza del 19/01/2022 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 36732 /2018 R.G. promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'avv. TARTAGLIA ANGELO FIORE
RICORRENTE
contro
:
e Controparte_1 Controparte_2
con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
RESISTENTE
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.11.2018, il ricorrente, ufficiale dell'Esercito Italiano, premesso di aver partecipato a missioni addestrative sul territorio nazionale utilizzando munizionamento di vari calibri, nonché allo sgombero e bonifica di poligoni di tiro con il brillamento delle cariche e munizioni inesplose;
di aver inoltre prestato servizio, per tutto il corso della carriera, in esercitazioni a fuoco e di aver svolto esercitazioni presso i poligoni di tiro Nato di Capo Teulada, ed altri, tutte aree militari Persona_1 Persona_2 delle quali è stata riconosciuta la pericolosità; rilevato di aver contratto, nel 1986, “Morbo di
Kondgkin nella variante a prevalenza linfocitaria” e che tale patologia era stata riconosciuta dipendente dal servizio prestato ed ascritto il complesso patologico alla 6^ categoria;
ha dedotto di aver presentato domanda, in data 17.10.2009, di concessione della speciale elargizione di cui all'art. 1079 comma 1 Dpr 90/2010, in relazione alla patologia “pregresso
1 linfoma di Kondgkin”, negata dall'amministrazione – con decreto del 8.3.2012 - sul presupposto dell'assenza del nesso di causalità con il servizio prestato e l'ambiente di lavoro.
Tanto premesso in fatto, il ricorrente, assumendo il diritto ad ottenere i benefici previsti dalla L. 266/05 e DPR 243/06, in qualità di “vittima del dovere o soggetto equiparato”, ha chiesto la condanna dell'ente convenuto alla liquidazione della speciale elargizione nella misura di € 2.000,00 per ogni punto di invalidità complessiva riscontrata, pari ad almeno il 50%; la liquidazione dello speciale assegno vitalizio di € 1.033,00 (art. 5, comma 3) e dell'assegno vitalizio, di cui all'art. 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, nell'importo di € 500.00, così come implementato dall'art. 4, comma 238 della legge 23 dicembre 2003, n. 350; il riconoscimento di tutte le provvidenze di carattere assistenziale, previdenziale e pensionistico, di cui agli artt. 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9 L. 206/2004.
Si sono costituiti i ministeri convenuti.
Il ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva. Controparte_2
Entrambi gli enti convenuti hanno inoltre eccepito la litispendenza del presente giudizio rispetto a quello pendente avanti il Consiglio di Stato, per la riforma della sentenza n. 6888/2008 con la quale il Tar Lazio aveva rigettato la domanda proposta dal ricorrente per il riconoscimento dello status di “vittima del dovere e/o equiparato”, finalizzato ai benefici previsti dall'art. 1 L. 266/05, in relazione alla medesima patologia.
Inoltre, i convenuti hanno eccepito il giudicato interno sulla giurisdizione del giudice amministrativo e, nel merito, hanno contestato la fondatezza della domanda attorea della quale ha chiesto il rigetto.
1.Il presente giudizio ha ad oggetto il diritto del ad ottenere, previo Pt_1 riconoscimento dello status di “soggetto equiparato” alle vittime del dovere, i benefici: a) della speciale elargizione di cui all'art. 5 comma 1 L. 206/04; b) dello speciale assegno vitalizio di € 1.033,00 previsto dall'art. 5 comma 3 L. 206/2004; c) dell'assegno vitalizio di cui all'art. 2 L. 407/98, nella misura di € 500,00; d) di ogni altra provvidenza di carattere assistenziale, previdenziale e pensionistico previsti in favore delle “vittime del dovere ed equiparati”.
2. E' fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del
[...]
, del tutto estraneo al rapporto dedotto in giudizio. Controparte_3
2 3.Dalla documentazione depositata in atti emerge che il ricorrente, accertata dalla
Commissione Medica di 2^ istanza con verbale del 23.12.88, la dipendenza dal servizio della patologia “Linfoadenopatia M. di Kodgkin” sul presupposto che “il servizio prestato dall'interessato, così come configurato agli atti, nonché l'episodio traumatico verificatosi nel luglio 84, abbiano determinato la rottura del normale equilibrio immuno-biologico e favorito l'insorgere dell'infermità a diagnosi, imprimendo alla medesima una evoluzione in senso peggiorativo” (doc. 1 di parte convenuta), con istanza presentata al Controparte_1
in data 18.1.2006, chiedeva “l'estensione in suo favore ed in favore dei suoi familiari
[...]
dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, al fine di ottenere le provvidenze di cui agli artt. 5 commi 1 e 3 L. 206/2004, nonché l'assegno vitalizio di cui all'art. 2 L. 407/98 (doc.2).
Respinta l'istanza con nota del 25.6.2007 sul rilievo che “l'invalidità permanente cui fa riferimento la norma (invocata) deve aver causato una diminuzione della capacità lavorativa tale da comportare, comunque, la cessazione del rapporto di impiego” (doc. 3 di parte convenuta), il ricorrente adiva il Tar Lazio, chiedendo l'annullamento di tale provvedimento di diniego.
Il Tar Lazio, con sentenza n. 6888/2008, rigettava il ricorso, evidenziando che
“Risulta, infatti, “per tabulas” che il soggetto in questione, (pur) ferito (peraltro, oltre 20 anni prima della proposizione del presente ricorso) durante un'esercitazione: e (pur) colpito (appena 2 anni dopo) dai cosiddetto ''morbo di HO” (riconosciuto, anch'esso, dipendente da causa di servizio), ha successivamente riacquistato la pienezza delle sue forze: al punto da esser ritenuto idoneo alla prestazione del servizio militare incondizionato. Una tale (incontroversa) circostanza fa sì che non possa considerata integrata alcuna delle fattispecie previste dalla vigente normativa di settore (che fa, sempre
e comunque, riferimento all'invalidità permanente della "vittima del dovere”) e
(impregiudicata ogni valutazione in ordine alla spettanza, al ricorrente, dell'equo indennizzo) rende quindi più che legittimo l'operato tenuto - nel caso di specie - dall'Amministrazione intimata.” (doc. 4 di parte convenuta).
Avverso detta pronuncia il ricorrente proponeva appello al Consiglio di Stato argomentando sull'”evidente l'errore in cui è incorsa prima l'Amministrazione e poi il
3 T.A.R. nel ritenere che per avere diritto ai benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo il personale interessato debba aver riportato una riduzione della capacità lavorativa tale da determinare la cessazione del rapporto di lavoro in quanto la norma prevede semplicemente che le infermità debbano essere permanentemente invalidanti, né la permanente invalidità di per sé comporta necessariamente la riforma dal servizio”. Chiedeva pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, l'annullamento del provvedimento ministeriale del 26.06.2007 con il quale era stata rigettata l'istanza tendente alla concessione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo (doc. 5 di parte convenuta).
Nelle more del presente giudizio il suddetto gravame è stato respinto dal Consiglio di
Stato con sentenza n. 8208/2019.
Con successiva istanza del 16.10.2009, il ricorrente, preso atto dell'emanazione della
L. 244/2007 (art. 2 comma 78) e del DPR 37/2009 (recante: “Regolamento per la disciplina dei termini e delle modalità di riconoscimento di particolari infermità da cause di servizio per il personale impiegato nelle missioni militari all'estero, nei conflitti e nelle basi militari nazionali”), precisata la pendenza del giudizio amministrativo avverso il provvedimento di diniego del 25.6.2007, visto il termine di decadenza per la presentazione delle istanze, pari a
6 mesi dall'entrata in vigore del suddetto regolamento;
reiterava l'istanza di attribuzione dei benefici previsti dall'art. 5 L. 204/2006 (doc. 11 del ricorrente).
In relazione a detta istanza, il comitato di verifica, attivato dal , Controparte_1
esprimeva parare negativo sulla dipendenza dal servizio dell'infermità “Pregresso Linfoma di HO (splenectomia e trattamento chemioterapico in soggetto con allegata azospermia) in remissione completa di malattia" (doc. 7 di parte convenuta); sicchè il con decreto del 8.3.2012, rigettava l'istanza del militare (doc. 8 di parte CP_1
convenuta).
Avvero tale provvedimento l'odierno ricorrente, in data 9.5.2012, adiva il Tar Lazio che tuttavia, con sentenza del 13.6.2018, dichiarava la perenzione ai sensi dell'art. 82 cod. proc. amm.(doc. 9 di parte convenuta).
Con il presente ricorso il , dato atto che con sentenze nr. 23300/2016 e nr. Pt_1
23396/2016 le S.U. della Cass. avevano statuito, in analoghe controversie promosse da
4 colleghi militari, la competenza del Tribunale Ordinario, ha dichiarato di “riassumere il giudizio” avanti il giudice ordinario.
4. Così chiarite le complesse vicende processuali, deve rigettarsi l'eccezione di litispendenza con il giudizio all'epoca pendente avanti la Corte d'Appello. Detto giudizio infatti aveva ad oggetto il provvedimento del , datato 25.6.2007, con il quale CP_1
veniva rigettata la domanda amministrativa presentata dal in data 18.1.2006, sul Pt_1 presupposto dell'inesistenza di infermità di natura permanente e della competa remissione della malattia;
la controversia odierna, invece, ha ad oggetto la domanda amministrativa presentata dal in data 16.10.2009 in forza della normativa sopravvenuta. rigettata dal Pt_1
sul presupposto che la malattia contratta non sarebbe connessa al servizio CP_1
prestato.
5. Va del pari disattesa l'eccezione di giudicato interno con riferimento alla giurisdizione del Tar adito dal ricorrente, posto che nessuna pronuncia, neppure implicita, si
è formata sul punto, avendo il Tar, piuttosto, dichiarato l'”estinzione” del giudizio amministrativo per inattività del . Pt_1
6. Nel merito si osserva quanto segue.
A fondamento della propria pretesa, il invoca l'art. 1079 del DPR 90/2010 (e Pt_1
successive modifiche) a mente del quale:
“
1. In attuazione dell'articolo 1907 del codice, ai soggetti indicati al comma 2, che abbiano contratto menomazioni dell'integrità psicofisica permanentemente invalidanti o da cui sia conseguito il decesso, è corrisposta l'elargizione di cui agli articoli 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, 1 e 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407 e 5, commi 1, 2 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206, quando le condizioni di cui all'articolo 1078, comma l, lettere d) ed e), ivi comprese l'esposizione e
l'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e la dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico abbiano costituito la causa ovvero la concausa efficiente e determinante delle menomazioni.
2. I soggetti beneficiari dell'elargizione di cui al comma 1 sono:
a) il personale militare e civile italiano impiegato nelle missioni internazionali;
b) il personale militare e civile italiano impiegato nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti;
5 c) il personale militare e civile italiano impiegato nei teatri di conflitto e nelle aree di cui alle lettere a) e b); omissis
3. L'elargizione di cui al comma 1 e' corrisposta ai beneficiari secondo i termini e le modalita' di cui agli articoli 1080, 1082 e 1084, con riferimento ad eventi verificatisi dal
1° gennaio 1961 ed entro i termini di cui all'articolo 1080, comma 2, sul territorio nazionale e all'estero.”
Nel verbale della CMO del 22/3/2010 si attesta che “il , in servizio presso il Pt_1
CO TI , nel periodo novembre 1978-agosto Organizzazione_1
1986 ha partecipato a missioni amministrative e operative a fuoco su tutto il territorio nazionale, a sgombero e bonifica di poligoni di tiro, a sperimentazione di sistemi d'arma offensive convenzionali e di attrezzature elettroniche e optoelettroniche, radar, laser e TR.”
Le prove testimoniali esperite hanno consentito di accertare che il ricorrente ha prestato servizio negli anni 80 presso la Scuola di Artiglieria di Bracciano con vari incarichi, presso il gruppo specialisti. In tale qualità si occupava di governo del personale e dell'addestramento degli artiglieri presso vari poligoni, fra cui Pian di Persona_2
Spille, ed altri. Presso il Poligono di si svolgeva anche l'attività di Persona_2
sgombero, cioè di brillamento delle cariche inesplose ed il ricorrente partecipava alle attività di brillamento;
inoltre durante le esercitazioni settimanali, il ricorrente era sul campo di tiro e stava in piazzola assistendo personalmente gli artiglieri al tiro.
La documentazione in atti attesta inoltre che negli ambienti in cui ha operato il Pt_1
erano presenti elevate quantità di sostanze inquinanti, chimiche, tossiche e anche radioattive, nanoparticelle di metalli pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e dalle sue interazioni, con detriti di vario genere. L'area del Poligono di Persona_2
inoltre presenta una seria contaminazione da torio, contenuto fra l'altro nel sistema di guida del missile anti-carro (si veda la relazione di inchiesta di cui al doc. 22 di parte Org_2
ricorrente).
Ricorre pertanto il requisito soggettivo di cui all'art. 1079 comma 2 DPR 90/2010, essendo stato provato che il , in qualità di personale militare, è stato impiegato nei Pt_1
poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti.
6 L'espletata CTU ha inoltre consentito di accertare che la patologia pacificamente contratta dal ricorrente, “Linfoma di HO in remissione completa” ha determinato, tenuto anche conto della sterilità che è conseguita quale complicanza alla chemioterapia, della splenectomia effettuata in relazione al morbo di HO e del danno morale, una invalidità permanente nella misura complessiva del 58% (così dovendosi correggere l'evidente errore materiale contenuto al rigo 6 di pag. 24).
Il nominato CTU ha infine accertato che ai fini dell'eziologia di detta patologia
“Linfoma di HO” è stata concausa efficiente l'ambiente lavorativo ed in particolare l'esposizione costante del ricorrente alla dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico, oltre che le particolari condizioni di stress psico-fisico derivato dall'attività espletata, sempre particolarmente impegnativa e caratterizzata da alterazioni significative dei ritmi circadiani, che ha senz'altro interferito negativamente sulle difese immunitarie del soggetto.
La citata consulenza, sorretta da corretta ed approfondita motivazione, immuni da vizi logici e non contestata da alcuna delle due parti, può senz'altro condividersi.
Alla luce di tali accertamenti, sussistono tutti i presupposti previsti dall'invocato art. 1079 Dpr 90/2010, per il riconoscimento in favore del della speciale elargizione di Pt_1
cui al combinato disposto degli artt. 1 comma 1 L. 302/90 e 5 comma 1 L. 206/2004, nella misura massima di 200.000 euro in proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni punto.
Non può invece accogliersi la domanda attorea volta a conseguire i benefici dello speciale assegno vitalizio non reversibile, di 1.033 euro mensili, di cui all'art. 5 comma 3
L. 206/2004, che non viene richiamato dall'art. 1079 Dpr 90/2010; né, per i medesimi motivi, dell'assegno vitalizio di € 500,00, di cui all'art. 2 della legge 23 novembre 1998, n.
407, al pari delle provvidenze di carattere assistenziale, previdenziale e pensionistico previste dalla legge nr. 206/04, diverse da quelle richiamate dal citato art. 1079.
Alla luce delle considerazioni esposte, deve condannarsi il Controparte_1
convenuta a corrispondere al ricorrente la speciale elargizione di cui al combinato disposto degli artt. 1 comma 1 L. 302/90 e 5 comma 1 L. 206/2004, in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale, in relazione all'accertata invalidità complessiva nella misura del
58%, oltre interessi dalla domanda del 16.10.2009, al saldo.
7 Le spese di lite si compensano fra le parti in ragione di tre quarti, stante la soccombenza totale del ricorrente nei confronti del , estraneo al Controparte_3
presente giudizio, e parziale nei confronti del;
mentre il residuo un Controparte_1
quarto si pone a carico di detto ente e si liquida, tenuto conto del valore della controversia e dei minimi tariffari, come da dispositivo.
Le spese di CTU si pongono definitivamente a carico del e si Controparte_1
liquidano come da separato decreto.
P.Q.M.
Dichiara il difetto di legittimazione passiva del;
Controparte_3
in parziale accoglimento della domanda, condanna il a corrispondere Controparte_1
al la speciale elargizione di cui al combinato disposto degli artt. 1 comma 1 L. 302/90 Pt_1
e 5 comma 1 L. 206/2004, in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale, in relazione all'accertata invalidità permanente complessiva nella misura del 58%, oltre interessi dalla domanda del 16.10.2009, al saldo;
rigetta la residua domanda attorea;
condanna il alla rifusione di un quarto delle spese di lite in favore del Controparte_1 ricorrente, liquidato in € 1.500,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93; compensa fra le parti le residue spese di lite;
pone definitivamente a carico del le spese di CTU liquidate come da Controparte_1
separato decreto.
Roma 19.1.2022
Il Giudice
F. R. Pucci
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci
Alla udienza del 19/01/2022 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 36732 /2018 R.G. promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'avv. TARTAGLIA ANGELO FIORE
RICORRENTE
contro
:
e Controparte_1 Controparte_2
con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
RESISTENTE
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.11.2018, il ricorrente, ufficiale dell'Esercito Italiano, premesso di aver partecipato a missioni addestrative sul territorio nazionale utilizzando munizionamento di vari calibri, nonché allo sgombero e bonifica di poligoni di tiro con il brillamento delle cariche e munizioni inesplose;
di aver inoltre prestato servizio, per tutto il corso della carriera, in esercitazioni a fuoco e di aver svolto esercitazioni presso i poligoni di tiro Nato di Capo Teulada, ed altri, tutte aree militari Persona_1 Persona_2 delle quali è stata riconosciuta la pericolosità; rilevato di aver contratto, nel 1986, “Morbo di
Kondgkin nella variante a prevalenza linfocitaria” e che tale patologia era stata riconosciuta dipendente dal servizio prestato ed ascritto il complesso patologico alla 6^ categoria;
ha dedotto di aver presentato domanda, in data 17.10.2009, di concessione della speciale elargizione di cui all'art. 1079 comma 1 Dpr 90/2010, in relazione alla patologia “pregresso
1 linfoma di Kondgkin”, negata dall'amministrazione – con decreto del 8.3.2012 - sul presupposto dell'assenza del nesso di causalità con il servizio prestato e l'ambiente di lavoro.
Tanto premesso in fatto, il ricorrente, assumendo il diritto ad ottenere i benefici previsti dalla L. 266/05 e DPR 243/06, in qualità di “vittima del dovere o soggetto equiparato”, ha chiesto la condanna dell'ente convenuto alla liquidazione della speciale elargizione nella misura di € 2.000,00 per ogni punto di invalidità complessiva riscontrata, pari ad almeno il 50%; la liquidazione dello speciale assegno vitalizio di € 1.033,00 (art. 5, comma 3) e dell'assegno vitalizio, di cui all'art. 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, nell'importo di € 500.00, così come implementato dall'art. 4, comma 238 della legge 23 dicembre 2003, n. 350; il riconoscimento di tutte le provvidenze di carattere assistenziale, previdenziale e pensionistico, di cui agli artt. 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9 L. 206/2004.
Si sono costituiti i ministeri convenuti.
Il ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva. Controparte_2
Entrambi gli enti convenuti hanno inoltre eccepito la litispendenza del presente giudizio rispetto a quello pendente avanti il Consiglio di Stato, per la riforma della sentenza n. 6888/2008 con la quale il Tar Lazio aveva rigettato la domanda proposta dal ricorrente per il riconoscimento dello status di “vittima del dovere e/o equiparato”, finalizzato ai benefici previsti dall'art. 1 L. 266/05, in relazione alla medesima patologia.
Inoltre, i convenuti hanno eccepito il giudicato interno sulla giurisdizione del giudice amministrativo e, nel merito, hanno contestato la fondatezza della domanda attorea della quale ha chiesto il rigetto.
1.Il presente giudizio ha ad oggetto il diritto del ad ottenere, previo Pt_1 riconoscimento dello status di “soggetto equiparato” alle vittime del dovere, i benefici: a) della speciale elargizione di cui all'art. 5 comma 1 L. 206/04; b) dello speciale assegno vitalizio di € 1.033,00 previsto dall'art. 5 comma 3 L. 206/2004; c) dell'assegno vitalizio di cui all'art. 2 L. 407/98, nella misura di € 500,00; d) di ogni altra provvidenza di carattere assistenziale, previdenziale e pensionistico previsti in favore delle “vittime del dovere ed equiparati”.
2. E' fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del
[...]
, del tutto estraneo al rapporto dedotto in giudizio. Controparte_3
2 3.Dalla documentazione depositata in atti emerge che il ricorrente, accertata dalla
Commissione Medica di 2^ istanza con verbale del 23.12.88, la dipendenza dal servizio della patologia “Linfoadenopatia M. di Kodgkin” sul presupposto che “il servizio prestato dall'interessato, così come configurato agli atti, nonché l'episodio traumatico verificatosi nel luglio 84, abbiano determinato la rottura del normale equilibrio immuno-biologico e favorito l'insorgere dell'infermità a diagnosi, imprimendo alla medesima una evoluzione in senso peggiorativo” (doc. 1 di parte convenuta), con istanza presentata al Controparte_1
in data 18.1.2006, chiedeva “l'estensione in suo favore ed in favore dei suoi familiari
[...]
dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, al fine di ottenere le provvidenze di cui agli artt. 5 commi 1 e 3 L. 206/2004, nonché l'assegno vitalizio di cui all'art. 2 L. 407/98 (doc.2).
Respinta l'istanza con nota del 25.6.2007 sul rilievo che “l'invalidità permanente cui fa riferimento la norma (invocata) deve aver causato una diminuzione della capacità lavorativa tale da comportare, comunque, la cessazione del rapporto di impiego” (doc. 3 di parte convenuta), il ricorrente adiva il Tar Lazio, chiedendo l'annullamento di tale provvedimento di diniego.
Il Tar Lazio, con sentenza n. 6888/2008, rigettava il ricorso, evidenziando che
“Risulta, infatti, “per tabulas” che il soggetto in questione, (pur) ferito (peraltro, oltre 20 anni prima della proposizione del presente ricorso) durante un'esercitazione: e (pur) colpito (appena 2 anni dopo) dai cosiddetto ''morbo di HO” (riconosciuto, anch'esso, dipendente da causa di servizio), ha successivamente riacquistato la pienezza delle sue forze: al punto da esser ritenuto idoneo alla prestazione del servizio militare incondizionato. Una tale (incontroversa) circostanza fa sì che non possa considerata integrata alcuna delle fattispecie previste dalla vigente normativa di settore (che fa, sempre
e comunque, riferimento all'invalidità permanente della "vittima del dovere”) e
(impregiudicata ogni valutazione in ordine alla spettanza, al ricorrente, dell'equo indennizzo) rende quindi più che legittimo l'operato tenuto - nel caso di specie - dall'Amministrazione intimata.” (doc. 4 di parte convenuta).
Avverso detta pronuncia il ricorrente proponeva appello al Consiglio di Stato argomentando sull'”evidente l'errore in cui è incorsa prima l'Amministrazione e poi il
3 T.A.R. nel ritenere che per avere diritto ai benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo il personale interessato debba aver riportato una riduzione della capacità lavorativa tale da determinare la cessazione del rapporto di lavoro in quanto la norma prevede semplicemente che le infermità debbano essere permanentemente invalidanti, né la permanente invalidità di per sé comporta necessariamente la riforma dal servizio”. Chiedeva pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, l'annullamento del provvedimento ministeriale del 26.06.2007 con il quale era stata rigettata l'istanza tendente alla concessione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo (doc. 5 di parte convenuta).
Nelle more del presente giudizio il suddetto gravame è stato respinto dal Consiglio di
Stato con sentenza n. 8208/2019.
Con successiva istanza del 16.10.2009, il ricorrente, preso atto dell'emanazione della
L. 244/2007 (art. 2 comma 78) e del DPR 37/2009 (recante: “Regolamento per la disciplina dei termini e delle modalità di riconoscimento di particolari infermità da cause di servizio per il personale impiegato nelle missioni militari all'estero, nei conflitti e nelle basi militari nazionali”), precisata la pendenza del giudizio amministrativo avverso il provvedimento di diniego del 25.6.2007, visto il termine di decadenza per la presentazione delle istanze, pari a
6 mesi dall'entrata in vigore del suddetto regolamento;
reiterava l'istanza di attribuzione dei benefici previsti dall'art. 5 L. 204/2006 (doc. 11 del ricorrente).
In relazione a detta istanza, il comitato di verifica, attivato dal , Controparte_1
esprimeva parare negativo sulla dipendenza dal servizio dell'infermità “Pregresso Linfoma di HO (splenectomia e trattamento chemioterapico in soggetto con allegata azospermia) in remissione completa di malattia" (doc. 7 di parte convenuta); sicchè il con decreto del 8.3.2012, rigettava l'istanza del militare (doc. 8 di parte CP_1
convenuta).
Avvero tale provvedimento l'odierno ricorrente, in data 9.5.2012, adiva il Tar Lazio che tuttavia, con sentenza del 13.6.2018, dichiarava la perenzione ai sensi dell'art. 82 cod. proc. amm.(doc. 9 di parte convenuta).
Con il presente ricorso il , dato atto che con sentenze nr. 23300/2016 e nr. Pt_1
23396/2016 le S.U. della Cass. avevano statuito, in analoghe controversie promosse da
4 colleghi militari, la competenza del Tribunale Ordinario, ha dichiarato di “riassumere il giudizio” avanti il giudice ordinario.
4. Così chiarite le complesse vicende processuali, deve rigettarsi l'eccezione di litispendenza con il giudizio all'epoca pendente avanti la Corte d'Appello. Detto giudizio infatti aveva ad oggetto il provvedimento del , datato 25.6.2007, con il quale CP_1
veniva rigettata la domanda amministrativa presentata dal in data 18.1.2006, sul Pt_1 presupposto dell'inesistenza di infermità di natura permanente e della competa remissione della malattia;
la controversia odierna, invece, ha ad oggetto la domanda amministrativa presentata dal in data 16.10.2009 in forza della normativa sopravvenuta. rigettata dal Pt_1
sul presupposto che la malattia contratta non sarebbe connessa al servizio CP_1
prestato.
5. Va del pari disattesa l'eccezione di giudicato interno con riferimento alla giurisdizione del Tar adito dal ricorrente, posto che nessuna pronuncia, neppure implicita, si
è formata sul punto, avendo il Tar, piuttosto, dichiarato l'”estinzione” del giudizio amministrativo per inattività del . Pt_1
6. Nel merito si osserva quanto segue.
A fondamento della propria pretesa, il invoca l'art. 1079 del DPR 90/2010 (e Pt_1
successive modifiche) a mente del quale:
“
1. In attuazione dell'articolo 1907 del codice, ai soggetti indicati al comma 2, che abbiano contratto menomazioni dell'integrità psicofisica permanentemente invalidanti o da cui sia conseguito il decesso, è corrisposta l'elargizione di cui agli articoli 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, 1 e 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407 e 5, commi 1, 2 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206, quando le condizioni di cui all'articolo 1078, comma l, lettere d) ed e), ivi comprese l'esposizione e
l'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e la dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico abbiano costituito la causa ovvero la concausa efficiente e determinante delle menomazioni.
2. I soggetti beneficiari dell'elargizione di cui al comma 1 sono:
a) il personale militare e civile italiano impiegato nelle missioni internazionali;
b) il personale militare e civile italiano impiegato nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti;
5 c) il personale militare e civile italiano impiegato nei teatri di conflitto e nelle aree di cui alle lettere a) e b); omissis
3. L'elargizione di cui al comma 1 e' corrisposta ai beneficiari secondo i termini e le modalita' di cui agli articoli 1080, 1082 e 1084, con riferimento ad eventi verificatisi dal
1° gennaio 1961 ed entro i termini di cui all'articolo 1080, comma 2, sul territorio nazionale e all'estero.”
Nel verbale della CMO del 22/3/2010 si attesta che “il , in servizio presso il Pt_1
CO TI , nel periodo novembre 1978-agosto Organizzazione_1
1986 ha partecipato a missioni amministrative e operative a fuoco su tutto il territorio nazionale, a sgombero e bonifica di poligoni di tiro, a sperimentazione di sistemi d'arma offensive convenzionali e di attrezzature elettroniche e optoelettroniche, radar, laser e TR.”
Le prove testimoniali esperite hanno consentito di accertare che il ricorrente ha prestato servizio negli anni 80 presso la Scuola di Artiglieria di Bracciano con vari incarichi, presso il gruppo specialisti. In tale qualità si occupava di governo del personale e dell'addestramento degli artiglieri presso vari poligoni, fra cui Pian di Persona_2
Spille, ed altri. Presso il Poligono di si svolgeva anche l'attività di Persona_2
sgombero, cioè di brillamento delle cariche inesplose ed il ricorrente partecipava alle attività di brillamento;
inoltre durante le esercitazioni settimanali, il ricorrente era sul campo di tiro e stava in piazzola assistendo personalmente gli artiglieri al tiro.
La documentazione in atti attesta inoltre che negli ambienti in cui ha operato il Pt_1
erano presenti elevate quantità di sostanze inquinanti, chimiche, tossiche e anche radioattive, nanoparticelle di metalli pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e dalle sue interazioni, con detriti di vario genere. L'area del Poligono di Persona_2
inoltre presenta una seria contaminazione da torio, contenuto fra l'altro nel sistema di guida del missile anti-carro (si veda la relazione di inchiesta di cui al doc. 22 di parte Org_2
ricorrente).
Ricorre pertanto il requisito soggettivo di cui all'art. 1079 comma 2 DPR 90/2010, essendo stato provato che il , in qualità di personale militare, è stato impiegato nei Pt_1
poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti.
6 L'espletata CTU ha inoltre consentito di accertare che la patologia pacificamente contratta dal ricorrente, “Linfoma di HO in remissione completa” ha determinato, tenuto anche conto della sterilità che è conseguita quale complicanza alla chemioterapia, della splenectomia effettuata in relazione al morbo di HO e del danno morale, una invalidità permanente nella misura complessiva del 58% (così dovendosi correggere l'evidente errore materiale contenuto al rigo 6 di pag. 24).
Il nominato CTU ha infine accertato che ai fini dell'eziologia di detta patologia
“Linfoma di HO” è stata concausa efficiente l'ambiente lavorativo ed in particolare l'esposizione costante del ricorrente alla dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico, oltre che le particolari condizioni di stress psico-fisico derivato dall'attività espletata, sempre particolarmente impegnativa e caratterizzata da alterazioni significative dei ritmi circadiani, che ha senz'altro interferito negativamente sulle difese immunitarie del soggetto.
La citata consulenza, sorretta da corretta ed approfondita motivazione, immuni da vizi logici e non contestata da alcuna delle due parti, può senz'altro condividersi.
Alla luce di tali accertamenti, sussistono tutti i presupposti previsti dall'invocato art. 1079 Dpr 90/2010, per il riconoscimento in favore del della speciale elargizione di Pt_1
cui al combinato disposto degli artt. 1 comma 1 L. 302/90 e 5 comma 1 L. 206/2004, nella misura massima di 200.000 euro in proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni punto.
Non può invece accogliersi la domanda attorea volta a conseguire i benefici dello speciale assegno vitalizio non reversibile, di 1.033 euro mensili, di cui all'art. 5 comma 3
L. 206/2004, che non viene richiamato dall'art. 1079 Dpr 90/2010; né, per i medesimi motivi, dell'assegno vitalizio di € 500,00, di cui all'art. 2 della legge 23 novembre 1998, n.
407, al pari delle provvidenze di carattere assistenziale, previdenziale e pensionistico previste dalla legge nr. 206/04, diverse da quelle richiamate dal citato art. 1079.
Alla luce delle considerazioni esposte, deve condannarsi il Controparte_1
convenuta a corrispondere al ricorrente la speciale elargizione di cui al combinato disposto degli artt. 1 comma 1 L. 302/90 e 5 comma 1 L. 206/2004, in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale, in relazione all'accertata invalidità complessiva nella misura del
58%, oltre interessi dalla domanda del 16.10.2009, al saldo.
7 Le spese di lite si compensano fra le parti in ragione di tre quarti, stante la soccombenza totale del ricorrente nei confronti del , estraneo al Controparte_3
presente giudizio, e parziale nei confronti del;
mentre il residuo un Controparte_1
quarto si pone a carico di detto ente e si liquida, tenuto conto del valore della controversia e dei minimi tariffari, come da dispositivo.
Le spese di CTU si pongono definitivamente a carico del e si Controparte_1
liquidano come da separato decreto.
P.Q.M.
Dichiara il difetto di legittimazione passiva del;
Controparte_3
in parziale accoglimento della domanda, condanna il a corrispondere Controparte_1
al la speciale elargizione di cui al combinato disposto degli artt. 1 comma 1 L. 302/90 Pt_1
e 5 comma 1 L. 206/2004, in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale, in relazione all'accertata invalidità permanente complessiva nella misura del 58%, oltre interessi dalla domanda del 16.10.2009, al saldo;
rigetta la residua domanda attorea;
condanna il alla rifusione di un quarto delle spese di lite in favore del Controparte_1 ricorrente, liquidato in € 1.500,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93; compensa fra le parti le residue spese di lite;
pone definitivamente a carico del le spese di CTU liquidate come da Controparte_1
separato decreto.
Roma 19.1.2022
Il Giudice
F. R. Pucci
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