CASS
Sentenza 23 aprile 2024
Sentenza 23 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/04/2024, n. 17027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17027 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: NA SA nato a [...] il [...] NZ VI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMA visti oli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NA SESSA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NICOLA LETTIERI che ha concluso chiedendo I! Proc. Gen. si riporta alla requisitoria depositata e conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore Il difensore di P.C. RO DO del foro di LATINA deposita conclusioni scritte, alle quali si riporta, unitamente alla nota spese, e chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, in subordine, rigettato. Il difensore MELANDRI MA! ! EO dei foro di ROMA si riporta ai motivi del ricorso e Penale Sent. Sez. 5 Num. 17027 Anno 2024 Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Relatore: SESSA NA Data Udienza: 19/03/2024 insiste per l'accoglimento dello stesso. 2 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 14.6.2023 la Corte di Appello di Roma, in riforma della pronuncia emessa in primo grado nei confronti di ME RA e NZ VI, che aveva dichiarato colpevoli, rispettivamente, la prima del reato dì cui agli articoli 595 e 13 L. 47/48 e il secondo del reato di cui all'articolo 57 cod. pen., in relazione all'articolo pubblicato su "Il Messaggero" in data 2 Febbraio 2014 con il titolo "Rifiuti, caccia ai soldi per la politica/ha dichiarato non doversi procedere in ordine ai reati ascritti per intervenuta prescrizione, confermando le statuizioni civili. 2.Avverso la suindicata sentenza, ricorrono per cassazione gli imputati, tramite il comune difensore di fiducia, deducendo, con l'unico motivo articolato, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., il vizio di motivazione per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità. Premessi il contenuto dell'articolo si rappresenta che secondo quanto indicato dal giudice di primo grado l'articolo incriminato avrebbe accostato alla discussa figura di LI ER l'odierna parte civile, UC LL, avendo la giornalista sostenuto che il UC interlocutore di una conversazione intercettata al ER dovesse identificarsi in UC LL, conversazione nel corso della quale il ER si asteneva dallo spiegare per telefono l'esito di un incontro con un assessore regionale e ciò nonostante l'interlocutore chiedesse se il politico era rimasto soddisfatto. Il ER rimandava le spiegazioni a un momento successivo senza che il suo interlocutore insistesse a riguardo. Il contenuto diffamatorio della notizia è da rinvenirsi, secondo i giudici di merito, nel contesto caratterizzato dalle condotte illecite descritte nel pezzo che non consente al lettore di dare una spiegazione al confidenziale 'poi ti dirò' pronunciato dal ER a chiusura della telefonata, senza insistenze da parte dell'interlocutore diversa da quella di una volontà del ER di non parlare al telefono di una vicenda di cui l'interlocutore non è ignaro. Indi, premessi i motivi di appello si lamenta che i giudici di appello avrebbero dovuto indicare con puntualità per quali ragioni il tenore della conversazione riportata nell'articolo fosse tale da indurre il lettore a ritenere che CE e LL stessero parlando di condotte illecite, al fine di poter escludere la sussistenza di evidenti ragioni assolutorie, si imponeva almeno la verifica che dal tenore della notizia fosse possibile desumere una lesione della reputazione. La carenza motivazionale riguarda in particolare il rilievo difensivo secondo il quale, essendo fatto notorio che l'assessore regionale all'ambiente Filiberto RA fosse conosciuto come avversario di ER e aperto osteggiatore delle condotte per le quali lo stesso era stato arrestato, l'errore giornalistico non potesse assumere valenza diffamatoria. L'erronea indicazione di UC LL come interlocutore di ER avrebbe 2 potuto assumere la valenza diffamatoria solo se fosse stato logico desumere che la telefonata avesse per oggetto condotte illecite. Su tali doglianze la Corte di appello omette del tutto di motivare laddove il punto era e resta dirimente in quanto investe la qualità e i rapporti tra i soggetti coinvolti nella vicenda. La carenza motivazionale descritta incide sia nella parte ìn cui è stata ritenuta l'insussistenza di evidenti ragioni assolutorie così come nella parte della sentenza che si riferisce alle statuizioni civili. In relazione al profilo censurato il difetto della motivazione apparente è infine sussumibile anche sotto il travisamento del fatto che si configura quando vi è stata l'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omissione della valutazione di una prova;
nel caso di specie sia il Tribunale che la Corte di appello hanno omesso la valutazione di una circostanza decisiva quale quella dei rapporti intercorrenti tra ER e RA al fine di poter affermare la responsabilità penale degli imputati, di poter escludere la sussistenza di di evidenti ragioni assolutorie e di confermare il risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite. Le parti hanno concluso in pubblica udienza come riportato in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO LI ricorsi sono nel loro complesso infondati, deducendo vizi non sussistenti. Secondo quanto è indicato nel capo di imputazione con l'articolo pubblicato su "Il Messaggero" in data 2 Febbraio 2014 con il titolo "Rifiuti, caccia ai soldi per la politica", la condotta sarebbe consistita nell'aver offeso la reputazione del querelante UC LL riportandone il nome e il cognome senza avere eseguito alcun controllo, neanche formale, circa la veridicità della notizia. Invero il suo nome, secondo quanto ricostruiscono i giudici di merito - e non è oggetto di contestazione - viene associato a tale UC di cui ad un'intercettazione in attattribuibile a tutt'altra persona, UC IN (come desunto dalla mera notizia di reato dì cui all'intercettazione pubblicata). La circostanza invero era già stata evidenziata dal difensore di LL in data 3 Febbraio 2014, il quale aveva richiesto la rettifica della notizia cui non soltanto non veniva dato alcun seguito ma seguiva, anzi, altro articolo in data 25 Febbraio 2014. Indi concludono i giudici di merito che sia evidente che la verifica circa la verità di quanto pubblicato, cui avrebbero dovuto procedere i giornalisti prima di pubblicare l'articolo, non abbia trovato la benchè minima attuazione, pur non essendo di difficile realizzazione. A fronte di tale imputazione, degli argomenti già spesi dal Tribunale e dei rilievi dell'appello - che assumevano in buona sostanza che la conversazione in questione presentasse contorni vaghi e generici e che non fosse in alcun modo possibile affermare che per il suo tramite al lettore fosse stato suggerito che l'incontro avvenuto tra ER e 3 l'assessore regionale RA riguardasse condotte illecite, né tantomeno che dalla lettura dell'articolo potesse intendersi che il LL avesse colluso con ER e TT in pratica illecita - la Corte territoriale, nel rilevare l'assenza dei presupposti per giungere ad una pronuncia di assoluzione ex art. 129 del codice di rito e confermare le statuizioni civili, ha osservato quanto segue. Ha innanzitutto evidenziato come, alla luce delle risultanze probatorie, risultasse provato che la ME, in qualità di giornalista firmataria degli articoli in esame, e il NZ, in qualità di direttore responsabile del quotidiano "Il Messaggero" di Roma, avevano pubblicato gli articoli indicati nel capo di imputazione, nei quali contrariamente al vero veniva identificato quale interlocutore di LI CE - al centro di delicata indagine per reati concernenti il traffico illecito di rifiuti nella capitale - , nel corso di un'intercettazione che si assumeva vertere su argomenti di natura illecita, la parte civile UC LL anziché,come desumibile dalla C.n.r. del Comando C.C. per la tutela dell'ambiente del 27/12/2010 (che necessariamente avrebbe dovuto costituire la fonte ufficiale della citata notizia), lo stretto collaboratore del ER, l'ingegner UC Spadacini;
ed ha quindi concluso che in tal modo i giornalisti ebbero a porre in essere una condotta illecita lesiva dell'onore e della reputazione del LL, foriera di danno per la parte civile cui veniva attribuita una conversazione che inevitabilmente rinviava, come emergente dal suo contenuto criptico ed allusivo e dal contesto in cui si inseriva, ad intese illecite con un assessore. Ha altresì precisato la sentenza impugnata che i parametri da tenere presente sono, da un lato, la gravità del nucleo essenziale, vero, della notizia e, dall'altro, appunto, la consistenza ed il rilievo della inesattezza in cui sono incorsi i giornalisti dall'evidente capacità inficiante. D'altronde, questa Corte ha già avuto modo di affermare che in tema di diffamazione a mezzo stampa, ricorre l'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca qualora, nel riportare un evento storicamente vero, siano rappresentate modeste e marginali inesattezze che riguardino semplici modalità del fatto, senza modificarne la struttura essenziale (cfr. tra tante, Sez. 5, n. 41099 del 20/07/2016, Rv. 268149 - 01); laddove nel caso di specie lo scambio di persone relativamente al contenuto di una intercettazione dai contorni suindicati si è indubbiamente risolto in una inesattezza non marginale. Né potrebbe assumere rilievo la circostanza secondo cui sarebbe stato invece notorio che l'assessore RA era contrario al termocombustore di AL e che lo stesso era conosciuto come avversarlo di ER, dal momento che, secondo la congrua ricostruzione dei giudici di merito, dall'intercettazione è emerso che vi era stato invece un incontro proprio tra ER e l'assessore RA, del cui esito non era possibile parlare per telefono;
ed è proprio tale ultima circostanza che avrebbe indotto il lettore a prefigurarsi scenari di illiceità sottostanti;
d'altronde il contenuto dell'intercettazione era riportato, nell'ambito del complessivo contesto dell'articolo in cui si inserisce - il cui eloquente titolo è stato sopra 4 indicato - non certo per evidenziare che fosse avvenuto un incontro tra due avversari, quanto piuttosto per lasciar trapelare le illiceità ad esso sottese. La Corte di merito ha dunque correttamente statuito che sussisteva, nella specie, la lesione dell'altrui onore e reputazione imputabile all'agire non corretto dei giornalisti. Sicché le omissioni, i travisamenti e le illogicità della motivazione di cui si duole il ricorso non possono ritenersi sussistenti. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto dei ricorsi, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di procedimento. Consegue altresì la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile liquidate in complessivi euro 3.500, 00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3.500, 00, oltre accessori di legge. Così deciso il 19/3/2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere NA SESSA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NICOLA LETTIERI che ha concluso chiedendo I! Proc. Gen. si riporta alla requisitoria depositata e conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore Il difensore di P.C. RO DO del foro di LATINA deposita conclusioni scritte, alle quali si riporta, unitamente alla nota spese, e chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, in subordine, rigettato. Il difensore MELANDRI MA! ! EO dei foro di ROMA si riporta ai motivi del ricorso e Penale Sent. Sez. 5 Num. 17027 Anno 2024 Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Relatore: SESSA NA Data Udienza: 19/03/2024 insiste per l'accoglimento dello stesso. 2 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 14.6.2023 la Corte di Appello di Roma, in riforma della pronuncia emessa in primo grado nei confronti di ME RA e NZ VI, che aveva dichiarato colpevoli, rispettivamente, la prima del reato dì cui agli articoli 595 e 13 L. 47/48 e il secondo del reato di cui all'articolo 57 cod. pen., in relazione all'articolo pubblicato su "Il Messaggero" in data 2 Febbraio 2014 con il titolo "Rifiuti, caccia ai soldi per la politica/ha dichiarato non doversi procedere in ordine ai reati ascritti per intervenuta prescrizione, confermando le statuizioni civili. 2.Avverso la suindicata sentenza, ricorrono per cassazione gli imputati, tramite il comune difensore di fiducia, deducendo, con l'unico motivo articolato, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., il vizio di motivazione per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità. Premessi il contenuto dell'articolo si rappresenta che secondo quanto indicato dal giudice di primo grado l'articolo incriminato avrebbe accostato alla discussa figura di LI ER l'odierna parte civile, UC LL, avendo la giornalista sostenuto che il UC interlocutore di una conversazione intercettata al ER dovesse identificarsi in UC LL, conversazione nel corso della quale il ER si asteneva dallo spiegare per telefono l'esito di un incontro con un assessore regionale e ciò nonostante l'interlocutore chiedesse se il politico era rimasto soddisfatto. Il ER rimandava le spiegazioni a un momento successivo senza che il suo interlocutore insistesse a riguardo. Il contenuto diffamatorio della notizia è da rinvenirsi, secondo i giudici di merito, nel contesto caratterizzato dalle condotte illecite descritte nel pezzo che non consente al lettore di dare una spiegazione al confidenziale 'poi ti dirò' pronunciato dal ER a chiusura della telefonata, senza insistenze da parte dell'interlocutore diversa da quella di una volontà del ER di non parlare al telefono di una vicenda di cui l'interlocutore non è ignaro. Indi, premessi i motivi di appello si lamenta che i giudici di appello avrebbero dovuto indicare con puntualità per quali ragioni il tenore della conversazione riportata nell'articolo fosse tale da indurre il lettore a ritenere che CE e LL stessero parlando di condotte illecite, al fine di poter escludere la sussistenza di evidenti ragioni assolutorie, si imponeva almeno la verifica che dal tenore della notizia fosse possibile desumere una lesione della reputazione. La carenza motivazionale riguarda in particolare il rilievo difensivo secondo il quale, essendo fatto notorio che l'assessore regionale all'ambiente Filiberto RA fosse conosciuto come avversario di ER e aperto osteggiatore delle condotte per le quali lo stesso era stato arrestato, l'errore giornalistico non potesse assumere valenza diffamatoria. L'erronea indicazione di UC LL come interlocutore di ER avrebbe 2 potuto assumere la valenza diffamatoria solo se fosse stato logico desumere che la telefonata avesse per oggetto condotte illecite. Su tali doglianze la Corte di appello omette del tutto di motivare laddove il punto era e resta dirimente in quanto investe la qualità e i rapporti tra i soggetti coinvolti nella vicenda. La carenza motivazionale descritta incide sia nella parte ìn cui è stata ritenuta l'insussistenza di evidenti ragioni assolutorie così come nella parte della sentenza che si riferisce alle statuizioni civili. In relazione al profilo censurato il difetto della motivazione apparente è infine sussumibile anche sotto il travisamento del fatto che si configura quando vi è stata l'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omissione della valutazione di una prova;
nel caso di specie sia il Tribunale che la Corte di appello hanno omesso la valutazione di una circostanza decisiva quale quella dei rapporti intercorrenti tra ER e RA al fine di poter affermare la responsabilità penale degli imputati, di poter escludere la sussistenza di di evidenti ragioni assolutorie e di confermare il risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite. Le parti hanno concluso in pubblica udienza come riportato in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO LI ricorsi sono nel loro complesso infondati, deducendo vizi non sussistenti. Secondo quanto è indicato nel capo di imputazione con l'articolo pubblicato su "Il Messaggero" in data 2 Febbraio 2014 con il titolo "Rifiuti, caccia ai soldi per la politica", la condotta sarebbe consistita nell'aver offeso la reputazione del querelante UC LL riportandone il nome e il cognome senza avere eseguito alcun controllo, neanche formale, circa la veridicità della notizia. Invero il suo nome, secondo quanto ricostruiscono i giudici di merito - e non è oggetto di contestazione - viene associato a tale UC di cui ad un'intercettazione in attattribuibile a tutt'altra persona, UC IN (come desunto dalla mera notizia di reato dì cui all'intercettazione pubblicata). La circostanza invero era già stata evidenziata dal difensore di LL in data 3 Febbraio 2014, il quale aveva richiesto la rettifica della notizia cui non soltanto non veniva dato alcun seguito ma seguiva, anzi, altro articolo in data 25 Febbraio 2014. Indi concludono i giudici di merito che sia evidente che la verifica circa la verità di quanto pubblicato, cui avrebbero dovuto procedere i giornalisti prima di pubblicare l'articolo, non abbia trovato la benchè minima attuazione, pur non essendo di difficile realizzazione. A fronte di tale imputazione, degli argomenti già spesi dal Tribunale e dei rilievi dell'appello - che assumevano in buona sostanza che la conversazione in questione presentasse contorni vaghi e generici e che non fosse in alcun modo possibile affermare che per il suo tramite al lettore fosse stato suggerito che l'incontro avvenuto tra ER e 3 l'assessore regionale RA riguardasse condotte illecite, né tantomeno che dalla lettura dell'articolo potesse intendersi che il LL avesse colluso con ER e TT in pratica illecita - la Corte territoriale, nel rilevare l'assenza dei presupposti per giungere ad una pronuncia di assoluzione ex art. 129 del codice di rito e confermare le statuizioni civili, ha osservato quanto segue. Ha innanzitutto evidenziato come, alla luce delle risultanze probatorie, risultasse provato che la ME, in qualità di giornalista firmataria degli articoli in esame, e il NZ, in qualità di direttore responsabile del quotidiano "Il Messaggero" di Roma, avevano pubblicato gli articoli indicati nel capo di imputazione, nei quali contrariamente al vero veniva identificato quale interlocutore di LI CE - al centro di delicata indagine per reati concernenti il traffico illecito di rifiuti nella capitale - , nel corso di un'intercettazione che si assumeva vertere su argomenti di natura illecita, la parte civile UC LL anziché,come desumibile dalla C.n.r. del Comando C.C. per la tutela dell'ambiente del 27/12/2010 (che necessariamente avrebbe dovuto costituire la fonte ufficiale della citata notizia), lo stretto collaboratore del ER, l'ingegner UC Spadacini;
ed ha quindi concluso che in tal modo i giornalisti ebbero a porre in essere una condotta illecita lesiva dell'onore e della reputazione del LL, foriera di danno per la parte civile cui veniva attribuita una conversazione che inevitabilmente rinviava, come emergente dal suo contenuto criptico ed allusivo e dal contesto in cui si inseriva, ad intese illecite con un assessore. Ha altresì precisato la sentenza impugnata che i parametri da tenere presente sono, da un lato, la gravità del nucleo essenziale, vero, della notizia e, dall'altro, appunto, la consistenza ed il rilievo della inesattezza in cui sono incorsi i giornalisti dall'evidente capacità inficiante. D'altronde, questa Corte ha già avuto modo di affermare che in tema di diffamazione a mezzo stampa, ricorre l'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca qualora, nel riportare un evento storicamente vero, siano rappresentate modeste e marginali inesattezze che riguardino semplici modalità del fatto, senza modificarne la struttura essenziale (cfr. tra tante, Sez. 5, n. 41099 del 20/07/2016, Rv. 268149 - 01); laddove nel caso di specie lo scambio di persone relativamente al contenuto di una intercettazione dai contorni suindicati si è indubbiamente risolto in una inesattezza non marginale. Né potrebbe assumere rilievo la circostanza secondo cui sarebbe stato invece notorio che l'assessore RA era contrario al termocombustore di AL e che lo stesso era conosciuto come avversarlo di ER, dal momento che, secondo la congrua ricostruzione dei giudici di merito, dall'intercettazione è emerso che vi era stato invece un incontro proprio tra ER e l'assessore RA, del cui esito non era possibile parlare per telefono;
ed è proprio tale ultima circostanza che avrebbe indotto il lettore a prefigurarsi scenari di illiceità sottostanti;
d'altronde il contenuto dell'intercettazione era riportato, nell'ambito del complessivo contesto dell'articolo in cui si inserisce - il cui eloquente titolo è stato sopra 4 indicato - non certo per evidenziare che fosse avvenuto un incontro tra due avversari, quanto piuttosto per lasciar trapelare le illiceità ad esso sottese. La Corte di merito ha dunque correttamente statuito che sussisteva, nella specie, la lesione dell'altrui onore e reputazione imputabile all'agire non corretto dei giornalisti. Sicché le omissioni, i travisamenti e le illogicità della motivazione di cui si duole il ricorso non possono ritenersi sussistenti. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto dei ricorsi, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di procedimento. Consegue altresì la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile liquidate in complessivi euro 3.500, 00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3.500, 00, oltre accessori di legge. Così deciso il 19/3/2024.