Art. 14. Stanziamenti per i territori montani
Ai territori montani, di cui al precedente articolo 9, oltre allo stanziamento previsto dal successivo articolo 15, viene riservata, per la realizzazione degli interventi previsti dagli articoli 10, 11 e 12 della presente legge, una quota di spesa che sara' determinata dal Comitato interministeriale per la ricostruzione in sede di approvazione dei piani pluriennali, tenendo conto della superficie territoriale, della popolazione e degli interventi da effettuare nei territori stessi.
Ai territori montani, di cui al precedente articolo 9, oltre allo stanziamento previsto dal successivo articolo 15, viene riservata, per la realizzazione degli interventi previsti dagli articoli 10, 11 e 12 della presente legge, una quota di spesa che sara' determinata dal Comitato interministeriale per la ricostruzione in sede di approvazione dei piani pluriennali, tenendo conto della superficie territoriale, della popolazione e degli interventi da effettuare nei territori stessi.