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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XVI, sentenza 09/02/2026, n. 1181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1181 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1181/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 16, riunita in udienza il
04/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GIACOPONELLO MARIA GABRIELLA, Presidente e Relatore
MOGAVERO NICOLA, Giudice
ARGENTO TEODORO, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6939/2020 depositato il 14/12/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1050/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 4 e pubblicata il 28/02/2020
Atti impositivi:
- RUOLO n. 2013-250397 IRPEF-ALTRO 2010 a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata in data 28/2/2020, la Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Messina rigettava il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'estratto ruolo N 2013/250397 sotteso alla cartella n. 295 2013 0033955175 000 , avente ad oggetto tributi erariali anno 2010.
Premettendo di non aver mai ricevuto la cartella, sollevava eccezioni preliminari e di merito.
Il primo Giudice rigettava il ricorso ritenendo notificata la cartella e respingendo i motivi di ricorso .
Condannava il contribuente alle spese in favore di IO e di NZ .
Avverso tale decisione interponeva appello il Ricorrente_1 chiedendo la riforma integrale della sentenza per erroneità delle conclusioni , con il favore delle spese.
Si costituiva l'NZ e contestava . Chiedeva il rigetto dell'appello con il favore delle spese di lite .
IO non si costituiva .
Fissato il giudizio, la Corte , all'udienza del 4/2/2026 , decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte deve dichiarare l'inammissibilità del ricorso introduttivo.
Espressamente il contribuente in ricorso dichiarava di impugnare l'estratto di ruolo.
Controvertendosi di impugnativa di estratto di ruolo, va considerata la novella normativa introdotta dall'art.
3-bis del D.L. n. 146/21 (“ Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili “), inserito in sede di conversione dalla legge n. 215/21; la norma sopravvenuta ha introdotto nell'art. 12 del D.P.R. n. 602/73, il comma 4 bis secondo cui : “ L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione". E' noto che l'impugnabilità dell'estratto di ruolo, legislativamente non prevista, è stata consentita, dalla Cassazione a
SS.UU. n. 19704/2015, indipendentemente dalla necessità di provare lo specifico interesse ad agire per l'annullamento di un credito tributario che l'agente della riscossione non aveva comunque azionato.
In ordine alla portata temporale e all'applicabilità della nuova norma le Sezioni Unite con la sentenza n.
26283/2022, depositata in data 06.09.2022 hanno enunciato il principio di diritto secondo cui il comma
4bis, dell'art. 12 DPR 602/73 si applica ai processi pendenti. L'unica possibilità per il contribuente di sfuggire alla mannaia dell'inammissibilità era fornire la prova del pregiudizio subìto; nel caso di specie nessuna prova del pregiudizio descritto dalla norma è stata fornita né enunciata, dalla contribuente . Ne discende l'inammissibilità del ricorso introduttivo .
Tenuto conto della sopravveniente normativa vengono compensate integralmente le spese di entrambi i gradi .
P.Q.M.
La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso introduttivo . Spese compensate per entrambi i gradi .
Così deciso in Camera di Consiglio il 4/2/2026
Il Presidente est.
MA BR ON
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 16, riunita in udienza il
04/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GIACOPONELLO MARIA GABRIELLA, Presidente e Relatore
MOGAVERO NICOLA, Giudice
ARGENTO TEODORO, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6939/2020 depositato il 14/12/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1050/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 4 e pubblicata il 28/02/2020
Atti impositivi:
- RUOLO n. 2013-250397 IRPEF-ALTRO 2010 a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata in data 28/2/2020, la Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Messina rigettava il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'estratto ruolo N 2013/250397 sotteso alla cartella n. 295 2013 0033955175 000 , avente ad oggetto tributi erariali anno 2010.
Premettendo di non aver mai ricevuto la cartella, sollevava eccezioni preliminari e di merito.
Il primo Giudice rigettava il ricorso ritenendo notificata la cartella e respingendo i motivi di ricorso .
Condannava il contribuente alle spese in favore di IO e di NZ .
Avverso tale decisione interponeva appello il Ricorrente_1 chiedendo la riforma integrale della sentenza per erroneità delle conclusioni , con il favore delle spese.
Si costituiva l'NZ e contestava . Chiedeva il rigetto dell'appello con il favore delle spese di lite .
IO non si costituiva .
Fissato il giudizio, la Corte , all'udienza del 4/2/2026 , decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte deve dichiarare l'inammissibilità del ricorso introduttivo.
Espressamente il contribuente in ricorso dichiarava di impugnare l'estratto di ruolo.
Controvertendosi di impugnativa di estratto di ruolo, va considerata la novella normativa introdotta dall'art.
3-bis del D.L. n. 146/21 (“ Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili “), inserito in sede di conversione dalla legge n. 215/21; la norma sopravvenuta ha introdotto nell'art. 12 del D.P.R. n. 602/73, il comma 4 bis secondo cui : “ L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione". E' noto che l'impugnabilità dell'estratto di ruolo, legislativamente non prevista, è stata consentita, dalla Cassazione a
SS.UU. n. 19704/2015, indipendentemente dalla necessità di provare lo specifico interesse ad agire per l'annullamento di un credito tributario che l'agente della riscossione non aveva comunque azionato.
In ordine alla portata temporale e all'applicabilità della nuova norma le Sezioni Unite con la sentenza n.
26283/2022, depositata in data 06.09.2022 hanno enunciato il principio di diritto secondo cui il comma
4bis, dell'art. 12 DPR 602/73 si applica ai processi pendenti. L'unica possibilità per il contribuente di sfuggire alla mannaia dell'inammissibilità era fornire la prova del pregiudizio subìto; nel caso di specie nessuna prova del pregiudizio descritto dalla norma è stata fornita né enunciata, dalla contribuente . Ne discende l'inammissibilità del ricorso introduttivo .
Tenuto conto della sopravveniente normativa vengono compensate integralmente le spese di entrambi i gradi .
P.Q.M.
La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso introduttivo . Spese compensate per entrambi i gradi .
Così deciso in Camera di Consiglio il 4/2/2026
Il Presidente est.
MA BR ON