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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVIII, sentenza 07/01/2026, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 265/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 28, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
MARTINI DOMENICO, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2427/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_1 S.r.l. - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Resistente_1 S.r.l.
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 166588-583 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22464/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da conclusioni rassegnate.
Resistente: come da conclusioni rassegnate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la sig. ra Ricorrente_11, (C.F. CF_Ricorrente_1), impugna l'avviso di accertamento esecutivo n. 166588/583 del 27/11/2024, emesso nei suoi confronti per l'asserito omesso versamento dell'IMU anno 2019 relativo all'immobile sito in Napoli, alla Indirizzo_1 n. Indirizzo_2, già Indirizzo_3.
La ricorrente deduce l'illegittimità dell'atto per plurimi motivi, tra cui: l'assoluta incertezza in ordine all'ente impositore, la carenza di potere in capo a Municipia S.p.A.; nonché, nel merito, la non debenza dell'IMU trattandosi di abitazione principale esente da imposizione.
Si costituivano in giudizio il Comune di Napoli e la società Napoli Obiettivo Valore s.r.l., chiedendo il rigetto del ricorso;
il Comune eccepiva, altresì, il proprio difetto di legittimazione passiva.
All'udienza dell'11 dicembre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Preliminarmente, deve rilevarsi come dall'esame dell'avviso impugnato emerga un'obiettiva incertezza circa l'individuazione del soggetto effettivamente titolare del potere impositivo, atteso che l'atto reca riferimenti sia alla società Resistente_1 s.r.l. sia alla società Municipia S.p.A., circostanza potenzialmente idonea a ledere il diritto di difesa del contribuente.
In ogni caso, il ricorso risulta fondato nel merito. Innazitutto, si rileva che risulta dimostrato in atti che l'indirizzo dell'immobile per cui è causa, già dal 2004 era cambiato in via “Ugo Ricci”; inoltre, parte ricorrente è riuscita a dimostrare, producendo in giudizio l'atto di donazione, il certificato di residenza storica, nonché ulteriori elementi probatorie, che l'immobile oggetto di accertamento costituisce abitazione principale della ricorrente sin dal 28 settembre 2011.
Né, d'altra canto, parti resistenti hanno fornito prova contraria idonea a confutare tale avverse circostanze dedotte da controparte. Come è noto, ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 93/2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 126/2008, nonché del D.Lgs. n. 23/2011 e della L. n. 147/2013, l'abitazione principale è esente dal pagamento dell'IMU, ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8
e A/9, ipotesi non ricorrente nel caso di specie.
Pertanto, l'avviso di accertamento impugnato deve essere annullato. Considerata la particolarità delle questioni trattate e la circostanza della modifica dell'indirizzo dell'immobile si ravvisano giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti. La Corte
P.Q.M.
accoglie il ricorso e compensa le spese di lite tra le parti in causa.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 28, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
MARTINI DOMENICO, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2427/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_1 S.r.l. - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Resistente_1 S.r.l.
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 166588-583 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22464/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da conclusioni rassegnate.
Resistente: come da conclusioni rassegnate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la sig. ra Ricorrente_11, (C.F. CF_Ricorrente_1), impugna l'avviso di accertamento esecutivo n. 166588/583 del 27/11/2024, emesso nei suoi confronti per l'asserito omesso versamento dell'IMU anno 2019 relativo all'immobile sito in Napoli, alla Indirizzo_1 n. Indirizzo_2, già Indirizzo_3.
La ricorrente deduce l'illegittimità dell'atto per plurimi motivi, tra cui: l'assoluta incertezza in ordine all'ente impositore, la carenza di potere in capo a Municipia S.p.A.; nonché, nel merito, la non debenza dell'IMU trattandosi di abitazione principale esente da imposizione.
Si costituivano in giudizio il Comune di Napoli e la società Napoli Obiettivo Valore s.r.l., chiedendo il rigetto del ricorso;
il Comune eccepiva, altresì, il proprio difetto di legittimazione passiva.
All'udienza dell'11 dicembre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Preliminarmente, deve rilevarsi come dall'esame dell'avviso impugnato emerga un'obiettiva incertezza circa l'individuazione del soggetto effettivamente titolare del potere impositivo, atteso che l'atto reca riferimenti sia alla società Resistente_1 s.r.l. sia alla società Municipia S.p.A., circostanza potenzialmente idonea a ledere il diritto di difesa del contribuente.
In ogni caso, il ricorso risulta fondato nel merito. Innazitutto, si rileva che risulta dimostrato in atti che l'indirizzo dell'immobile per cui è causa, già dal 2004 era cambiato in via “Ugo Ricci”; inoltre, parte ricorrente è riuscita a dimostrare, producendo in giudizio l'atto di donazione, il certificato di residenza storica, nonché ulteriori elementi probatorie, che l'immobile oggetto di accertamento costituisce abitazione principale della ricorrente sin dal 28 settembre 2011.
Né, d'altra canto, parti resistenti hanno fornito prova contraria idonea a confutare tale avverse circostanze dedotte da controparte. Come è noto, ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 93/2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 126/2008, nonché del D.Lgs. n. 23/2011 e della L. n. 147/2013, l'abitazione principale è esente dal pagamento dell'IMU, ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8
e A/9, ipotesi non ricorrente nel caso di specie.
Pertanto, l'avviso di accertamento impugnato deve essere annullato. Considerata la particolarità delle questioni trattate e la circostanza della modifica dell'indirizzo dell'immobile si ravvisano giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti. La Corte
P.Q.M.
accoglie il ricorso e compensa le spese di lite tra le parti in causa.