Art. 3.
Le guardie di custodia ausiliarie sono collocate in congedo illimitato al termine del periodo di servizio e nei loro riguardi si applicano, per il richiamo in servizio nel Corpo degli agenti di custodia, le disposizioni contenute nell' articolo 113 della legge 18 febbraio 1963, n. 173 .
All'atto del collocamento in congedo, coloro che ne facciano richiesta ed abbiano prestato lodevole servizio possono essere ammessi a contrarre la ferma volontaria di anni tre, che decorre dalla data dell'iniziale reclutamento.
Le guardie di custodia ausiliarie sono collocate in congedo illimitato al termine del periodo di servizio e nei loro riguardi si applicano, per il richiamo in servizio nel Corpo degli agenti di custodia, le disposizioni contenute nell' articolo 113 della legge 18 febbraio 1963, n. 173 .
All'atto del collocamento in congedo, coloro che ne facciano richiesta ed abbiano prestato lodevole servizio possono essere ammessi a contrarre la ferma volontaria di anni tre, che decorre dalla data dell'iniziale reclutamento.