Sentenza 14 gennaio 2026
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- 1. Legittima la valutazione dell’offerta effettuata mediante l’attribuzione di un punteggio numericoAccesso limitatoRedazione Wolters Kluwer · https://www.altalex.com/ · 22 gennaio 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 14/01/2026, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00056/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01003/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1003 del 2025, proposto da
De GI RU s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B6E2A7268A, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimiliano Musio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Specchia, Unione dei Comuni “Terra di Leuca”, non costituiti in giudizio;
nei confronti
ZA TR S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Quinto, Pietro Quinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della Determinazione del Responsabile Centrale Unica di Committenza n. 284 R.G. del 22.7.2025, comunicata alla ricorrente in data 29.07.2025, recante aggiudicazione definitiva in favore della controinteressata ZA TR S.r.l. della procedura aperta per l’affidamento dei lavori di “ Manutenzione straordinaria di strade urbane per la messa in sicurezza della viabilità interna del Comune di Specchia ” (CIG B6E2A7268A);
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziali, ivi inclusi:
- della Determinazione del Responsabile Centrale Unica di Committenza n. 284 R.G. del 22.7.2025, recante proposta di aggiudicazione in favore della controinteressata ZA TR S.r.l. della suddetta procedura di gara;
- dei verbali di gara, nelle parti e per le motivazioni indicate nella narrativa del presente ricorso;
per la declaratoria di inefficacia
del contratto, ove stipulato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 121 e 122 c.p.a.;
e per la condanna
dell’Amministrazione resistente a disporre il subentro della ricorrente nell’aggiudicazione
e, ove stipulato, nel contratto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di ZA TR S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il dott. IO PR e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società De GI RU ha agito dinanzi a questo Tar per l’annullamento della determinazione dirigenziale n. 284 R.G. del 22.7.2025, con cui la Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni “Terra di Leuca” ha disposto l’aggiudicazione definitiva dei lavori di “ Manutenzione straordinaria di strade urbane per la messa in sicurezza della viabilità interna del Comune di Specchia ” in favore della società ZA TR s.r.l.
2. In particolare, la ricorrente ha riferito che:
- con Determinazione a contrarre n. 165 R.G. del 13.5.2025, il Comune di Specchia ha indetto procedura aperta ai fini dell’affidamento dei lavori di “ Manutenzione straordinaria di strade urbane per la messa in sicurezza della viabilità interna del Comune di Specchia ”, per un importo a base di gara di € 757.395,01 (oltre IVA)”;
- la gestione della procedura concorsuale, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, è stata affidata alla Centrale Unica di Committenza (CUC) dell’Unione dei Comuni “Terra di Leuca”;
- i punteggi sono stati “così ripartiti: - Offerta tecnica: max 90 punti, a loro volta suddivisi in: - CR A (Miglioramento qualitativo e funzionale): 50 punti; - CR B (Soluzioni per elementi di contorno alla strada): 25 punti; - CR C (Qualità della segnaletica): 10 punti; - CR D (Riduzione impatto ambientale): 5 punti; - Offerta economica: max 10 punti, attribuiti in base al ribasso percentuale offerto”;
- l’art. 17.1 del disciplinare di gara ha previsto quattro criteri di valutazione delle offerte;
- nel caso di specie, “rilevano i seguenti criteri: - CR A (max 50 punti) … “ Miglioramento qualitativo e funzionale del progetto mediante interventi finalizzati all’incremento delle condizioni di sicurezza delle aree oggetto di intervento consistenti nella messa in sicurezza ed il rifacimento del tappetino di usura di tratta stradali contigui e/o limitrofi ”; - CR B (max 25 punti) … “ Soluzioni che garantiscono un miglioramento degli elementi di contorno alla strada zanelle, marciapiedi e eliminazione di alberi che interferiscono con il transito dei veicoli e dei pedoni sui marciapiedi, con il ripristino del cordolo e della relativa pavimentazione stradale e del marciapiede, considerando anche gli aspetti che riguardano la mobilità anche delle persone con ridotte o impedite capacità motorie e le strade ricadenti in zone A1 e A2 ”; - CR C (max 10 punti), … “ Saranno premiate le soluzioni tecniche che incrementano la qualità della segnaletica stradale sia orizzontale che verticale con se necessario installazione di dispositivi che rallentano la velocità lungo le strade che vengono percorse dai veicoli a maggiore velocità ””;
- a sua volta, l’art. 17.2 del disciplinare di gara contiene la seguente “scala di giudizi”: “- Ottimo (coefficiente 1,00): per offerte “ eccellenti ”, “ del tutto aderenti alle aspettative ” e presentate in modo “ più che esaustivo ed ogni punto di interesse viene illustrato con puntualità e dovizia di particolari ”; - Buono (coefficiente 0,75): per offerte con “ trattazione completa ”, “ buona rispondenza ” e con “ vantaggi chiari, analitici e significativi ”; - Adeguato (coefficiente 0,50): per offerte con trattazione “ completa ma appena esauriente ” e con “ vantaggi abbastanza chiari ”; - Parzialmente adeguato (coefficiente 0,25): per offerte con “ alcune lacune ” e i cui “ vantaggi non risultano completamente chiari ”; - Appena sufficiente (coefficiente 0,00): per offerte con “ descrizioni lacunose ” e i cui “ vantaggi non risultano chiari ”;
- l’art. 15 del Disciplinare prevede che la Commissione “ è tenuta al rispetto dei seguenti criteri metodologici di valutazione ”, ovvero: “ pertinenza degli interventi ”, “ qualità ” e “ compatibilità con il contesto ”;
- inoltre, l’art. 17.2 stabilisce che la presentazione di proposte “ senza un contenuto sostanziale [...] equivarrà a mancata presentazione dell’offerta ”;
- all’esito della gara, con Determinazione n. 158 R.G. del 17.7.2025, il Responsabile della CUC ha approvato i verbali di gara e ha proposto l’aggiudicazione dell’appalto in favore della ditta ZA TR S.r.l., in ragione di un punteggio complessivo di 84,250 punti, a fronte di un ribasso economico del 7,00%;
- la società De GI TR S.r.l. si è classificata al secondo posto, con un punteggio totale di 80,668 punti e un ribasso del 6,50%;
- con successiva Determinazione n. 284 R.G. del 22.7.2025, il Responsabile della CUC ha aggiudicato in via definitiva la gara alla ditta ZA TR.
3. Ciò premesso, la società De GI RU ha articolato le seguenti censure:
I “ Sul CR A: la valutazione palesemente illogica e sproporzionata ”
- “la Commissione ha attribuito all’offerta della odierna ricorrente il punteggio massimo di 50,00 punti, mentre all’offerta della controinteressata ZA TR ha assegnato un punteggio di poco inferiore, pari a ben 42,50 punti”, laddove “- l’offerta della De GI TR proponeva la realizzazione di ben 16.454,85 mq di tappetino d’usura aggiuntivo, pari a un incremento del +42,5% rispetto al progetto a base di gara; - di contro, l’offerta della ZA TR proponeva la realizzazione di 10.800 mq di tappetino d’usura aggiuntivo, con un incremento di appena il +28,5%”;
- il “giudizio è affidato alla mera e oscura espressione numerica del coefficiente, rendendo la valutazione imperscrutabile e, pertanto, arbitraria”;
- “il risultato numerico di questa valutazione silente è manifestamente illogico e irragionevole”;
II “ Sul CR B: la valutazione di un’offerta generica in violazione della lex specialis ”
- “la Commissione ha attribuito i seguenti punteggi: - all’offerta della controinteressata ZA TR un punteggio di 23,750 punti; - all’offerta dell’odierna ricorrente De GI TR un punteggio inferiore, pari a 15,417 punti”;
- “l’offerta presentata dalla ZA TR in relazione a tale criterio era assolutamente generica e priva di contenuto sostanziale”, laddove invece “l’offerta della ricorrente era puntuale e dettagliata”;
- l’art. 17.2 del Disciplinare (a mente del quale “ la presentazione di relazioni di offerta senza un contenuto sostanziale e/o di mera forma, equivarrà a mancata presentazione dell’offerta ”) “non lasciava alla Commissione alcun margine di discrezionalità: di fronte a un’offerta priva di sostanza, essa doveva considerarla come non presentata e, di conseguenza, attribuirle punteggio zero”;
- ciò nonostante, la Commissione ha valutato l’offerta dell’aggiudicataria e “l’ha premiata con un coefficiente medio di 0,95, corrispondente a un giudizio di “Ottimo”, in palese contrasto con la stessa scala di giudizi che, per tale livello, richiede una presentazione “più che esaustiva” e con “dovizia di particolari””;
III “ Sul CR C: l’ennesima valutazione di un’offerta generica in violazione della lex specialis ”
- “la Commissione ha attribuito: - all’offerta della controinteressata ZA TR 8,167 punti; - all’offerta dell’odierna ricorrente De GI TR un punteggio inferiore, pari a 6,667 punti”;
- “l’offerta della ZA era priva di un reale contenuto migliorativo”, dal momento che “- per la segnaletica verticale, si è limitata a offrire la sostituzione dei cartelli esistenti con altri di classe di rifrangenza II in luogo della classe I; tuttavia, tale proposta costituisce, di fatto, un mero adempimento degli standard qualitativi minimi già richiesti dal progetto a base di gara, e non una reale e apprezzabile miglioria; - per la segnaletica orizzontale (colorata e podotattile), l’offerta era del tutto generica e indeterminata, non indicando né le quantità né l’esatta ubicazione degli interventi”;
- in definitiva, “anche con riferimento a questo specifico CR, l’offerta ZA era priva di un effettivo “contenuto sostanziale” ai sensi della citata clausola N.B. 2 contenuta nell’art. 17.2 del Disciplinare”.
4. La società ZA TR s.r.l. si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.
5. All’esito del deposito di memoria difensive e relative repliche, nella pubblica udienza del 17.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è infondato.
6.1. Innanzi tutto, si osserva che, nel caso di specie, l’attribuzione del voto numerico è idonea a soddisfare l’obbligo motivazionale gravante sull’Amministrazione, dal momento che il giudizio espresso in termini numerici si correla a una griglia di criteri puntuale e dettagliata e a una scala di valutazione che si sviluppa secondo parametri progressivi e analitici: “ Nelle gare pubbliche, il punteggio numerico attribuito agli elementi di valutazione dell'offerta costituisce di per sé una motivazione sufficiente, a condizione che i criteri secondo i quali la commissione di gara deve esprimere la propria valutazione siano definiti con chiarezza e adeguatamente dettagliati ” (Consiglio di Stato, Sez. V, 3.2.2025, n. 839).
6.2. Le censure articolate dalla ricorrente al fine di contestare l’operato della Commissione giudicatrice non possono essere condivise, dal momento che le relative doglianze si sovrappongono al giudizio espresso dalla stessa Commissione, senza che emergano concreti profili di irragionevolezza e illogicità dei punteggi numerici assegnati all’aggiudicataria: “ La valutazione delle offerte tecniche, effettuata dalla Commissione attraverso l'espressione di giudizi e l'attribuzione di punteggi, a fronte dei criteri valutativi previsti dal bando di gara, costituisce apprezzamento connotato da chiara discrezionalità tecnica sì da rendere detta valutazione non sindacabile salvo che sia affetta da manifesta illogicità ” (Consiglio di Stato, Sez. V, 23.9.2025, n. 7458).
6.3. In particolare, si osserva che, quanto al CR di valutazione sub A), la ricorrente non considera che la propria offerta e quella dell’aggiudicataria non sono perfettamente sovrapponibili sotto il profilo qualitativo, dal momento che l’offerta presentata dalla ditta ZA TR prevede ulteriori lavorazioni, quali “la pulizia e messa in sicurezza delle banchine mediante la manutenzione di entrambi i margini della carreggiata (banchine), compreso il taglio di erbe e cespugli, il ripristino di eventuali scoli esistenti, l’agguagliamento delle stesse e l’uso di uso materiale diverso, l’Asfalto del tipo “tiepido”” (cfr. pag. 10 della memoria difensiva depositata dall’aggiudicataria in data 6.10.2025).
Ne consegue che, quanto al criterio in questione, la mancanza di rispondenza, in termini proporzionali, tra i punteggi numerici attribuiti dalla Commissione e le quantità offerte dalle ditte, ben può essere giustificata dall’apprezzamento discrezionale del diverso dato qualitativo.
6.4. Quanto al criterio sub B), i contenuti dell’offerta dell’aggiudicataria non si presentato generici e privi contenuti oggettivamente identificabili, ma, al contrario, risultano di immediata lettura e ben definiti nei tratti essenziali.
6.4.1. In tal senso, è sufficiente rilevare che nella offerta tecnica dell’aggiudicataria è precisato che:
- “ l’impresa propone la manutenzione di alcuni tratti di marciapiedi presenti lungo Corso Italia, ambo i lati, per una superficie pari a mq. 100 circa, eseguendo le seguenti lavorazioni: 1. abbattimento di alcuni esemplari di alberi presenti lungo il marciapiede, comprese le ceppaie rimaste delle essenze già tagliate per poi procedere 2. Manutenzione della pavimentazione sconnessa. 3. Sistemazione delle zanelle, per una superficie pari a mq. 50 circa, che risultassero pericolose per il transito dei pedoni ma anche dei mezzi Intervento: di tipo puntuale a seconda della tipologia; pavimento in masselli (betonelle o cubetti porfido): sigillatura fughe degli elementi, e/o ricollocazione elementi; pav. in cemento o asfalto: rifacimento del tappeto d’usura. 4. Installazione segnaletica orizzontale Descrizione: interruzione fisica (dislivello) o visiva in corrispondenza dei passi carrai o nelle intersezioni stradali. L’interruzione visiva è riferita all’assenza improvvisa di una linea guida. Intervento: realizzazione segnaletica orizzontale, con linee e/o zebrature, e/o con segnali podotattili. 5. Separazione del percorso pedonale (dalla carreggiata) Descrizione: in corrispondenza di strade prive di marciapiedi in cui il percorso pedonale si svolge nella banchina stradale. Intervento: segnaletica orizzontale (strisce e dispositivi retroriflettenti “occhi di gatto”), interventi per la moderazione del traffico. 6. Regolarizzazione pendenze Descrizione: l’eccessiva pendenza dei passi carrai (trasversale o longitudinale al marciapiede) per il raccordo delle quote costituisce un rischio per le persone in carrozzina (ribaltamento) e per le persone anziane o con problemi sensoriali (rischio d’inciampo e perdita di equilibrio). Intervento: correzione plani altimetrica della pavimentazione con attenuazione dei dossi. Interventi previsti per favorire gli spostamenti degli ipovedenti e non vedenti ”;
– “ Inoltre si prevedono i seguenti interventi: - demolizione del marciapiede (strato di massetto in cemento e/o lastre in ghiaino lavato) e rimozione delle cordonate esistenti; - nelle porzioni di laterali oggetto di intervento, la demolizione del massetto sarà preceduta dalla fresatura a freddo del manto di usura; - fornitura e posa di cordonate in pietra naturale perimetrali e/o posa di quelle in precedenza rimosse; - rifacimento del massetto con le pendenze corrette e successiva posa delle lastre in precedenza rimosse e/o di nuova fornitura; - realizzazione di nuovi attraversamenti pedonali al fine di garantire la continuità dei percorsi in senso trasversale; gli attraversamenti saranno realizzati mediante abbassamento del marciapiede e saranno forniti di elementi tattili per non vedenti o ipovedenti e apposita segnaletica verticale e orizzontale; che riguarderanno le seguenti strade: - Tratto di Via Principe Orsini a partire dal basolato esistente, ambo i lati per una lunghezza di ml. 55 circa; ( Via Giannuzzi ambo i lati per ml. 65 per la larghezza media di cm. 80; - Via Mellacqua, ambo i lati per una lunghezza di ml. 65 per la larghezza media di cm. 80”;
- “ Nei tratti oggetto di intervento, l’impresa opererà anche la sistemazione delle zanelle per una superficie pari a circa 100 mq ”;
- “ L’impresa, infine, si rende disponibile a trasferire le lavorazioni indicate in altri siti che l’Amministrazione Comunale riterrà più idonei ”.
6.4.2. È, peraltro, evidente che non poteva pretendersi che nell’offerta si facesse analitica e specifica annotazione di ogni albero che interferisce con il transito dei pedoni, dei singoli ceppi, dei distinti tratti di pavimentazione sconnessa e così via, dal momento che, gli interventi descritti dall’aggiudicataria, si devono intendere riferiti allo stato dei luoghi esistente al momento della presentazione dell’offerta.
6.5. Lo stesso dicasi quanto ai contenuti dell’offerta riguardanti il criterio di valutazione sub C), che appaiono in linea con quanto richiesto dalla lex specialis e sufficientemente dettagliati sotto il profilo delle quantità e delle relative specifiche tecniche e funzionali.
6.5.1. A tale riguardo, si osserva che l’offerta dell’aggiudicataria prevede i seguenti interventi:
- “1 . Miglioramento segnaletica verticale. … (omissis) … Con l’obiettivo di migliorare la fruibilità e la sicurezza della mobilità lenta, si offre di sostituire tutti i cartelli stradali di progetto aventi classe di rifrangenza I con pari numero aventi classe di rifrangenza II modello High Intensity Prismatic serie 3930 di 3M, o prodotto similare. Si tratta di una pellicola autoadesiva costituita da microprismi ad altissima resa fotometrica che garantiscono elevata retroriflettenza e visibilità dei segnali stradali regolamentati secondo la Classe 2, soprattutto nelle ore notturne. È marcata CE e garantita per 10 anni. L’offerta proposta comporta un notevole incremento in termini di aumento della sicurezza stradale, infatti, le pellicole proposte sono caratterizzate da un’alta risposta luminosa. La figura seguente mostra la differenza di luminosità tra una pellicola di classe rifrangenza 1 e una con classe di rifrangenza 2 in caso di visibilità notturna ”;
- “ 2. Inserimento specchi parabolici: si offre la fornitura e posa in opera di n. 5 specchi parabolici infrangibili per il controllo di tratti di strada senza visuale, trattati chimicamente contro la polvere e gli agenti atmosferici, con supporto in moplen, di diametro 90 cm. L’installazione potrà avvenire nell’ambito dell’intero perimetro urbano comunale, lasciando libertà alla Stazione Appaltante la scelta dell’ubicazione ”;
- “3 . Realizzazione di dossi rallentatori. Nello specifico, si offre la realizzazione di n. 3 dossi rallentatore in asfalto di dimensione 1,20 m (rampette + piano) per una larghezza stradale di mt. 3.50, realizzato con conglomerato bituminoso di base e tappetino di usura come da normativa vigente. Completano l’offerta la fornitura e posa in opera della necessaria segnaletica verticale, da posizionare in posizione da concordare con la D.L., ferma restando la disponibilità dell’Offerente a realizzare quanto offerto nell’ambito dell’intero perimetro urbano comunale, qualora la Stazione Appaltante ritenga necessario ubicarlo altrove ”;
- “4 . Segnaletica colorata e podotattile per l’orientamento. Identificazione degli spazi riservati ai pedoni con il ridisegno e la realizzazione dell’eventuale segnaletica necessaria (soste riservate, banchine riservate, stampa sagoma pedoni), da concordare con l’Amministrazione ”;
- “ 5. Segnaletica orizzontale. In analogia al progetto esecutivo l’impresa propone l’incremento della segnaletica orizzontate e nello specifico offre 1000 ml, di strisce bianche, n. 5 attraversamenti pedonali che saranno segnalati con cartelli di attenzione (triangolari) o precedenza (quadrati con fondo blu) e con segnaletica orizzontale (zebrature). Le zebrature possono essere realizzate con campiture bianche disegnate sull'asfalto o su fondo colorato (generalmente rosso o azzurro), da concordare con la D.L. ”.
6.5.2. Né può essere ravvisato - contrariamente a quanto pure è stato sostenuto dalla ricorrente - un profilo di generale e diffusa indeterminatezza dell’offerta nell’assunzione dell’impegno a concordare con la direzione lavori i necessari adattamenti delle prestazioni proposte, trattandosi, al contrario, di una clausola di chiusura che garantisce la piena disponibilità della aggiudicataria a porre in essere, nella fase esecutiva, gli accorgimenti necessari ad assicurare la piena rispondenza delle opere all’interesse dell’Amministrazione.
7. Per gli anzi detti motivi il ricorso deve essere rigettato.
8. La particolarità delle questioni esaminate giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NI CA, Presidente
IO PR, Primo Referendario, Estensore
Daniela Rossi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO PR | NI CA |
IL SEGRETARIO