Ordinanza cautelare 19 giugno 2025
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 02/02/2026, n. 709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 709 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00709/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02813/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2813 del 2025, proposto da
Md Alamin, rappresentato e difeso dall'avvocato Ermanno Pacanowski, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l’annullamento
del decreto di revoca del nulla osta al lavoro subordinato emesso il 07.03.2025 dalla Prefettura di Napoli Sportello Unico Immigrazione (cod. pratica: P-NA/L/Q/2023//114114) e notificato in pari data.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 il dott. CC AM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente otteneva dalla Prefettura di Napoli, in data 2 maggio 2023, nulla osta per motivi di lavoro subordinato da svolgersi alle dipendenze del sig. AF SC, così facendo ingresso nel territorio nazionale.
1.1. Perdurando, nondimeno, la inerzia della Amministrazione nella convocazione delle parti per la sottoscrizione del contratto di soggiorno – rimanendo, altresì, senza esiti i tentativi di entrare in contatto con l’iniziale datore di lavoro- il ricorrente, nelle more, in ogni caso iniziava una nuova attività lavorativa.
1.2. Nondimeno, con il gravato provvedimento, veniva disposta la revoca del nulla osta.
1.3. Avverso tale ultimo provvedimento insorgeva il ricorrente avanti questo TAR, a mezzi di gravame essenzialmente deducendo violazione di legge ed eccesso di potere sotto plurimi profili, in particolare rimarcando, tra le altre censure e per quel che quivi viene massimamente in rilievo, che la Prefettura avrebbe dovuto valorizzare il lungo lasso temporale trascorso e il rinvenimento, nelle more, di una idonea attività lavorativa.
1.4. Si costituiva l’intimata Amministrazione, instando per il rigetto del ricorso, e la causa, al fine, veniva introitata per la decisione all’esito della udienza pubblica del 18 dicembre 2025.
2. Il ricorso è fondato, siccome già delibato in sede interinale e all’esito del congiunto scrutinio delle censure che lo sorreggono, con statuizioni dalle quali non si rinviene ragione veruna per deflettere.
2.1. E, invero, positiva delibazione deve riservarsi alle censure del ricorrente, in ragione:
- dell’ingresso in Italia optimo iure effettuato da esso ricorrente in forza di nulla osta rilasciato dalla Prefettura di Napoli in data 2 maggio 2023;
- della inerzia serbata dalla Amministrazione, che non ha provveduto a tempestivamente convocare l’indicato datore di lavoro e il ricorrente al fine della definizione del procedimento; e, invero, siccome allegato e comprovato dal ricorrente plurimi sono stati i tentativi del ricorrente di compulsare l’originario datore di lavoro, volti giustappunto all’ottenimento della documentazione funzionale alla sottoscrizione del contratto di soggiorno;
- dell’abnorme lasso temporale intercorso tra il rilascio del primigenio nulla osta e la sua revoca -quasi due anni- che assume vieppiù pregnanza avuto riguardo alla inusitata scansione temporale che risulta avere connotato, di contro, la fase procedimentale volta alla richiesta di integrazione documentale e alla convocazione delle parti per la sottoscrizione del contratto di soggiorno;
- tale inusitata celeritas dell’ agere della Amministrazione appare avere effettivamente conculcato le prerogative di partecipazione procedimentale del ricorrente e del suo datore di lavoro, sostanzialmente incidendo sul processo decisionale di essa Autorità che, di contro, avrebbe potuto assumere connotazioni di segno diverso se solo –in ossequio ai principi di buona fede, correttezza, leale cooperazione ed economicità della azione amministrativa- si fosse atteso ancora qualche giorno, all’uopo concedendo una nuova convocazione, anche tenuto conto della per vero inusitata dilatazione, già concretatasi e non per fatto ascrivibile al ricorrente, della durata del procedimento de quo agitur .
2.2. Di qui la ragionevolezza della pretesa del ricorrente di ottenere una nuova convocazione, al fine della valorizzazione della nuova occasiona lavorativa medio tempore reperita (già nel giugno 2024) ovvero il rilascio di un permesso per attesa occupazione.
2.2.1. D’altra parte, siccome sopra esposto:
- la Amministrazione ha serbato per un lunghissimo spatium temporis un contegno tutt’affatto inerte, non mai provvedendo a convocare le parti per la stipulazione del contratto;
- il decorso di tale spatium temporis - quali che ne siano le ragioni- non è per certo imputabile al ricorrente che, indi e de relato , delle sfavorevoli sopravvenienze che ne possono discendere non può, ragionevolmente, essere chiamato a rispondere:
- la Autorità, di contro e tenuto conto dell’inerte contegno da essa serbata per diversi mesi, appare avere irragionevolmente allocato l’alea del decorso del tempo in capo al ricorrente;
2.2.2. Non priva di significanza, di poi, si appalesa la circostanza per cui, medio tempore , lo stesso ricorrente allega, e documenta, di avere rinvenuto una nuova occasione lavorativa, siccome quivi comprovato dalla documentazione prodotta.
2.2.3. Tale circostanza avrebbe dovuto indurre essa Amministrazione a valutare la possibilità di rilasciare un titolo di soggiorno, con un diverso datore di lavoro, ovvero per attesa occupazione, anche in conformità a quanto previsto dalle circolari del medesimo Ministero dell’Interno.
3. Le peculiari connotazioni della controversia inducono, nondimeno, a compensare tra le parti le spese di lite.
4. Va, infine:
- disposto l’accoglimento della domanda di ammissione del ricorrente al beneficio del gratuito patrocinio, essendo stato assolto l’incombente istruttorio disposto dalla competente Commissione;
- disposta la liquidazione del compenso relativo al patrocinio della causa in favore dell’avvocato di parte ricorrente.
Al riguardo deve rammentarsi che ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del D.M. n. 55/2014 " ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate ".
Nella fattispecie, nella liquidazione del compenso deve considerarsi la limitata difficoltà della controversia, tenendo conto della riduzione ordinaria del 50% del compenso prescritta dall'articolo 130 del D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la gravata determinazione.
Spese compensate.
Dispone l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, e liquida a tale titolo, in favore dell’avv. Ermanno Pacanowski, la complessiva somma di € 1.500,00, comprensiva delle spese generali e degli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei signori magistrati:
NO CU, Presidente
CC AM, Primo Referendario, Estensore
AR Spatuzzi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CC AM | NO CU |
IL SEGRETARIO