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Sentenza 27 settembre 2024
Sentenza 27 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/09/2024, n. 36105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36105 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso di CO AR, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza in data 30/01/2023 della Corte di appello di Firenze, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Francesca Ceroni, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità o il rigetto del ricorso;
letta la memoria dell'Avvocato dello Stato che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza in data 30 gennaio 2023 la Corte di appello di Firenze, decidendo in seguito alla sentenza di annullamento con rinvio della Corte di cassazione, Sezione 4, n. 37208 del 14/06/2022, ha respinto l'istanza di AR CO di riparazione da errore giudiziario. 2. Il ricorrente articola tre censure per mancato rispetto del dictum della Corte di cassazione, la prima perché la Corte territoriale non aveva riesaminato l'intera vicenda per valutare se dall'intero processo poteva emergere che solo il Penale Sent. Sez. 3 Num. 36105 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 21/02/2024 suo comportamento era stato il fatto unico e determinante delle sentenze di condanna;
la seconda perché era stato costretto a scontare una pena di quattro anni di reclusione per associazione a delinquere sulla base di semplici sospetti o illazioni che al limite potevano giustificare una misura di sicurezza ma mai una condanna definitiva;
la terza perché non erano stati indicati i comportamenti gravemente colposi che escludevano l'indennizzo. 3. L'Avvocatura dello Stato per il Ministero dell'Economia e Finanze ha presentato una memoria difensiva e ha chiesto la liquidazione delle spese. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Il ricorrente è stato condannato alla pena di anni 4 di reclusione, perché ritenuto responsabile del reato dell'art. 416- bis cod. pen. per associazione finalizzata alla commissione di rapine. In seguito al giudizio di revisione, che è stato introdotto dopo l'assoluzione definitiva dei coimputati, è stato assolto perché il fatto non sussiste. L'istanza di riparazione dell'errore giudiziario è stata rigettata con ordinanza annullata dalla Corte di cassazione che ha evidenziato una carenza motivazionale in merito ai comportamenti colposi gravi del richiedente che avrebbero causato l'errore giudiziario. E' pacifico in giurisprudenza che, a differenza dell'indennizzo per l'ingiusta detenzione, la riparazione per errore giudiziario presuppone una colpa grave che abbia specificamente causato l'errore giudiziario e non solo concorso alla sua verificazione (tra le più recenti, Sez. 3, n. 25653 del 11/05/2022, Sassano, Rv. 283621-02), per cui è integrata dalla disponibilità alla commissione di quegli illeciti per cui ha subìto la detenzione e non di illeciti diversi, al di fuori di un nesso eziologico fra il comportamento dell'interessato e la sua privazione della libertà (tra le più recenti, Sez. 4, n. 10195 del 16/01/2020, Cerutti, Rv. 278645-01). In sede di rinvio, la Corte di appello di Firenze ha scrupolosamente seguito le indicazioni della Corte di cassazione e ha adeguatamente motivato in merito alla colpa grave ostativa al richiesto indennizzo nelle pag.
5-8 dell'ordinanza. E' emerso dai processi che CO aveva fornito ripetutamente, e non occasionalmente, un contributo al programma criminoso del sodalizio, che era quello di eseguire un numero indeterminato di rapine ai supermercati, agli esercizi commerciali, ai camion portavalori etc., svolgendo sopralluoghi e occupandosi dei problemi logistici in relazione a potenziali obiettivi, a prescindere dal fatto se tale contributo avesse riguardato o meno rapine che non si erano concretizzate. Le molteplici conversazioni con i correi in merito alla valutazione di convenienza di certi obiettivi e la revisione critica degli errori compiuti nonché le comprovate frequentazioni con soggetti, tra cui il cognato, che erano stati definitivamente condannati per le rapine, lo avevano reso addirittura compartecipe dell'ipotizzata associazione perché si era messo a disposizione del gruppo per il compimento di atti strumentali alla realizzazione degli obiettivi di questo. CO si era rifiutato di rispondere all'interrogatorio di garanzia ma aveva reso delle spontanee dichiarazioni, negando gli addebiti e non offrendo alcuna spiegazione alternativa né della sua presenza ai sopralluoghi presso i possibili obiettivi del gruppo criminoso, né dei contenuti delle intercettazioni che attenevano proprio ai sopralluoghi, all'uso delle armi e addirittura al reperimento di una carica di esplosivo per asportare un bancomat o una cassa continua. Ad avviso della Corte territoriale, nei dialoghi e nelle frequentazioni risiedeva il comportamento gravemente colposo di CO che aveva determinato la sua condanna e la detenzione. Peraltro, nei motivi di appello aveva ammesso in parte gli addebiti, spiegando le intercettazioni come relative ad attività ispettive in vista della commissione di uno specifico reato, il che significava che aveva ammesso l'attività di sopralluogo presso i possibili obiettivi della banda, sia pure a carattere episodico. La Corte territoriale ha poi indicato come ulteriori elementi rilevanti l'acquiescenza alla sentenza di appello, ma, soprattutto, l'assoluzione in sede di revisione non per effetto della valutazione di nuove prove ma per l'assoluzione degli undici concorrenti all'esito del giudizio celebrato con il rito ordinario, ciò che aveva fatto venire il numero minimo legale dell'associazione. Ma, in realtà, ha fondato la decisione sulla frequentazione del cognato con il quale girava per Umbria e Romagna, nonostante la famiglia e l'attività lavorativa nella propria azienda agricola si trovassero in Sardegna, per visionare luoghi appetibili da rapinare e per discutere di tattiche, armi e uomini da organizzare. Nel ricorso per cassazione CO ha complessivamente insistito sulle ragioni dell'assoluzione dal reato associativo in sede di revisione e ha svalutato l'elemento della frequentazione con soggetti pluripregiudicati e coinvolti nelle rapine come il cognato, ciò che è semmai funzionale a ribadire la correttezza dell'assoluzione in sede di revisione, ma è del tutto estraneo al giudizio sulla colpa grave che ha indotto in errore l'Autorità giudiziaria e che giustifica quindi il diniego dell'indennizzo richiesto. In altri termini, il ricorso attiene a circostanze fattuali irrilevanti ai fini della presente decisione e non coglie la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di 3 inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Le spese sostenute dal Ministero dell'Economia e Finanze difeso nel presente giudizio dall'Avvocatura dello Stato si liquidano, alla stregua delle risultanze di causa, come da dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado dal Ministero dell'Economia e Finanze rappresentato dall'Avvocatura dello Stato liquidate in euro 1.500 oltre accessori di legge Coi deciso, il 21 febbraio 2024
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Francesca Ceroni, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità o il rigetto del ricorso;
letta la memoria dell'Avvocato dello Stato che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza in data 30 gennaio 2023 la Corte di appello di Firenze, decidendo in seguito alla sentenza di annullamento con rinvio della Corte di cassazione, Sezione 4, n. 37208 del 14/06/2022, ha respinto l'istanza di AR CO di riparazione da errore giudiziario. 2. Il ricorrente articola tre censure per mancato rispetto del dictum della Corte di cassazione, la prima perché la Corte territoriale non aveva riesaminato l'intera vicenda per valutare se dall'intero processo poteva emergere che solo il Penale Sent. Sez. 3 Num. 36105 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 21/02/2024 suo comportamento era stato il fatto unico e determinante delle sentenze di condanna;
la seconda perché era stato costretto a scontare una pena di quattro anni di reclusione per associazione a delinquere sulla base di semplici sospetti o illazioni che al limite potevano giustificare una misura di sicurezza ma mai una condanna definitiva;
la terza perché non erano stati indicati i comportamenti gravemente colposi che escludevano l'indennizzo. 3. L'Avvocatura dello Stato per il Ministero dell'Economia e Finanze ha presentato una memoria difensiva e ha chiesto la liquidazione delle spese. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Il ricorrente è stato condannato alla pena di anni 4 di reclusione, perché ritenuto responsabile del reato dell'art. 416- bis cod. pen. per associazione finalizzata alla commissione di rapine. In seguito al giudizio di revisione, che è stato introdotto dopo l'assoluzione definitiva dei coimputati, è stato assolto perché il fatto non sussiste. L'istanza di riparazione dell'errore giudiziario è stata rigettata con ordinanza annullata dalla Corte di cassazione che ha evidenziato una carenza motivazionale in merito ai comportamenti colposi gravi del richiedente che avrebbero causato l'errore giudiziario. E' pacifico in giurisprudenza che, a differenza dell'indennizzo per l'ingiusta detenzione, la riparazione per errore giudiziario presuppone una colpa grave che abbia specificamente causato l'errore giudiziario e non solo concorso alla sua verificazione (tra le più recenti, Sez. 3, n. 25653 del 11/05/2022, Sassano, Rv. 283621-02), per cui è integrata dalla disponibilità alla commissione di quegli illeciti per cui ha subìto la detenzione e non di illeciti diversi, al di fuori di un nesso eziologico fra il comportamento dell'interessato e la sua privazione della libertà (tra le più recenti, Sez. 4, n. 10195 del 16/01/2020, Cerutti, Rv. 278645-01). In sede di rinvio, la Corte di appello di Firenze ha scrupolosamente seguito le indicazioni della Corte di cassazione e ha adeguatamente motivato in merito alla colpa grave ostativa al richiesto indennizzo nelle pag.
5-8 dell'ordinanza. E' emerso dai processi che CO aveva fornito ripetutamente, e non occasionalmente, un contributo al programma criminoso del sodalizio, che era quello di eseguire un numero indeterminato di rapine ai supermercati, agli esercizi commerciali, ai camion portavalori etc., svolgendo sopralluoghi e occupandosi dei problemi logistici in relazione a potenziali obiettivi, a prescindere dal fatto se tale contributo avesse riguardato o meno rapine che non si erano concretizzate. Le molteplici conversazioni con i correi in merito alla valutazione di convenienza di certi obiettivi e la revisione critica degli errori compiuti nonché le comprovate frequentazioni con soggetti, tra cui il cognato, che erano stati definitivamente condannati per le rapine, lo avevano reso addirittura compartecipe dell'ipotizzata associazione perché si era messo a disposizione del gruppo per il compimento di atti strumentali alla realizzazione degli obiettivi di questo. CO si era rifiutato di rispondere all'interrogatorio di garanzia ma aveva reso delle spontanee dichiarazioni, negando gli addebiti e non offrendo alcuna spiegazione alternativa né della sua presenza ai sopralluoghi presso i possibili obiettivi del gruppo criminoso, né dei contenuti delle intercettazioni che attenevano proprio ai sopralluoghi, all'uso delle armi e addirittura al reperimento di una carica di esplosivo per asportare un bancomat o una cassa continua. Ad avviso della Corte territoriale, nei dialoghi e nelle frequentazioni risiedeva il comportamento gravemente colposo di CO che aveva determinato la sua condanna e la detenzione. Peraltro, nei motivi di appello aveva ammesso in parte gli addebiti, spiegando le intercettazioni come relative ad attività ispettive in vista della commissione di uno specifico reato, il che significava che aveva ammesso l'attività di sopralluogo presso i possibili obiettivi della banda, sia pure a carattere episodico. La Corte territoriale ha poi indicato come ulteriori elementi rilevanti l'acquiescenza alla sentenza di appello, ma, soprattutto, l'assoluzione in sede di revisione non per effetto della valutazione di nuove prove ma per l'assoluzione degli undici concorrenti all'esito del giudizio celebrato con il rito ordinario, ciò che aveva fatto venire il numero minimo legale dell'associazione. Ma, in realtà, ha fondato la decisione sulla frequentazione del cognato con il quale girava per Umbria e Romagna, nonostante la famiglia e l'attività lavorativa nella propria azienda agricola si trovassero in Sardegna, per visionare luoghi appetibili da rapinare e per discutere di tattiche, armi e uomini da organizzare. Nel ricorso per cassazione CO ha complessivamente insistito sulle ragioni dell'assoluzione dal reato associativo in sede di revisione e ha svalutato l'elemento della frequentazione con soggetti pluripregiudicati e coinvolti nelle rapine come il cognato, ciò che è semmai funzionale a ribadire la correttezza dell'assoluzione in sede di revisione, ma è del tutto estraneo al giudizio sulla colpa grave che ha indotto in errore l'Autorità giudiziaria e che giustifica quindi il diniego dell'indennizzo richiesto. In altri termini, il ricorso attiene a circostanze fattuali irrilevanti ai fini della presente decisione e non coglie la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di 3 inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Le spese sostenute dal Ministero dell'Economia e Finanze difeso nel presente giudizio dall'Avvocatura dello Stato si liquidano, alla stregua delle risultanze di causa, come da dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado dal Ministero dell'Economia e Finanze rappresentato dall'Avvocatura dello Stato liquidate in euro 1.500 oltre accessori di legge Coi deciso, il 21 febbraio 2024