Sentenza 10 novembre 2023
Massime • 3
In tema di reati edilizi, il giudice può verificare, in via incidentale, l'illegittimità della sanatoria ex art. 37 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, che la rende priva di validi effetti, in quanto contrastante con le previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, dovendosi escludere che il mero dato formale della sua esistenza gli precluda ogni valutazione in ordine alla sussistenza del reato.
In tema di reati edilizi, anche a seguito dell'abrogazione dell'art. 25 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per effetto dell'art. 3 d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222, l'infedele attestazione della sussistenza delle condizioni di sicurezza, di igiene, di salubrità e di risparmio energetico del fabbricato e degli impianti, nello stesso installati, nonché della conformità dell'opera al progetto presentato e della sua agibilità è penalmente rilevante ai sensi dell'art. 481 cod. pen., diversamente dalla mancanza di segnalazione certificata delle predette condizioni, che comporta l'applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria.
In tema di reati edilizi, la sanatoria di cui all'art. 37 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, non è applicabile agli interventi per i quali l'art. 23 d.P.R. citato, come modificato dal d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222, richiede la super-SCIA, potendo essere richiesta unicamente per quelli realizzati in assenza o in difformità della SCIA ordinaria, previsti dall'art. 22, comma 1 e 2, dello stesso d.P.R.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/11/2023, n. 47909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47909 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2023 |