Cass. pen., sez. III, sentenza 10/11/2023, n. 47909
CASS
Sentenza 10 novembre 2023

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Il provvedimento analizzato è la sentenza n. 1860/2023 emessa dalla Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Penale, il 10 novembre 2023. Le parti coinvolte hanno presentato ricorsi avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano, che aveva parzialmente riformato la decisione del Tribunale di Lecco. Le richieste delle parti vertevano principalmente sull'accertamento della prescrizione dei reati edilizi contestati e sull'illegittimità della sanatoria edilizia, con i ricorrenti che sostenevano la liceità delle opere realizzate e l'assenza di dolo. La Corte ha accolto i ricorsi limitatamente alla prescrizione, annullando senza rinvio le condanne per i reati estinti, mentre ha rinviato per il reato di falso ideologico, ritenendo necessaria una rivalutazione della motivazione. Il giudice ha argomentato che la questione della sanatoria e la sua applicabilità non escludevano la valutazione della conformità delle opere agli strumenti urbanistici, evidenziando la macroscopica difformità rispetto ai permessi. La Corte ha, infine, revocato l'ordine di demolizione, confermando le statuizioni civili.

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Massime3

In tema di reati edilizi, il giudice può verificare, in via incidentale, l'illegittimità della sanatoria ex art. 37 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, che la rende priva di validi effetti, in quanto contrastante con le previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, dovendosi escludere che il mero dato formale della sua esistenza gli precluda ogni valutazione in ordine alla sussistenza del reato.

In tema di reati edilizi, anche a seguito dell'abrogazione dell'art. 25 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per effetto dell'art. 3 d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222, l'infedele attestazione della sussistenza delle condizioni di sicurezza, di igiene, di salubrità e di risparmio energetico del fabbricato e degli impianti, nello stesso installati, nonché della conformità dell'opera al progetto presentato e della sua agibilità è penalmente rilevante ai sensi dell'art. 481 cod. pen., diversamente dalla mancanza di segnalazione certificata delle predette condizioni, che comporta l'applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria.

In tema di reati edilizi, la sanatoria di cui all'art. 37 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, non è applicabile agli interventi per i quali l'art. 23 d.P.R. citato, come modificato dal d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222, richiede la super-SCIA, potendo essere richiesta unicamente per quelli realizzati in assenza o in difformità della SCIA ordinaria, previsti dall'art. 22, comma 1 e 2, dello stesso d.P.R.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 10/11/2023, n. 47909
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 47909
    Data del deposito : 10 novembre 2023

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