Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/01/2004, n. 1218
CASS
Sentenza 23 gennaio 2004

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Ai fini della individuazione della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato in agricoltura, costituiscono indici di subordinazione l'esistenza di un rapporto sinallagmatico tra la prestazione lavorativa e l'obbligazione retributiva del datore di lavoro, il versamento a cadenze periodiche del relativo compenso, la presenza di direttive tecniche e l'esercizio concreto del potere di controllo e disciplinare, il coordinamento dell'attività lavorativa rispetto all'assetto organizzativo aziendale, l'osservanza di un vincolo di orario, l'assenza del rischio economico in capo al lavoratore, mentre non può ritenersi che costituisca elemento ostativo alla subordinazione la non continuità del rapporto, stante la diffusione nello specifico settore, di contratti a termine anche di breve durata.

Con riferimento all'attività lavorativa prestata in agricoltura in favore di parenti o affini, nel quadro di colture tradizionali e di piccole proprietà, la mera prestazione di attività lavorativa non è sufficiente a far configurare un rapporto di lavoro subordinato, essendo invece necessaria una specifica prova della subordinazione e della onerosità delle prestazioni, che può essere fornita anche al di fuori degli elementi sintomatici più tipici della subordinazione, purché risulti un nesso di corrispettività tra la prestazione lavorative e quella retributiva, entrambe caratterizzate dall'obbligatorietà, e la prestazione lavorativa sia soggetta a direttive e controlli, pur se in un eventuale quadro caratterizzato da maggiore elasticità di orari.

Commentario1

  • 1Cassazione: lavoro subordinato in impresa familiare
    Massima Di Paolo · https://www.lavoroediritti.com/ · 15 giugno 2011

    La Corte di Cassazione, con sentenza nr. n. 9043/2011 ha affermato che, per superare la presunzione di gratuità, tipica del lavoro svolto da un famigliare nell'azienda di famiglia, il rapporto di lavoro subordinato tra familiari va dimostrato in maniera rigorosa, nel senso che è necessaria una rigorosa prova degli elementi costitutivi e di svolgimento del rapporto di lavoro subordinato . Il caso ha riguardato una lavoratrice che chiedeva il riconoscimento del diritto all'indennità di maternità per l'astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro in relazione al parto. Secondo la Corte d'appello, come ritenuto dal Tribunale, le risultanze dell'ispezione eseguita dall'INPS e delle …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/01/2004, n. 1218
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1218
Data del deposito : 23 gennaio 2004

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