Sentenza 23 gennaio 2004
Massime • 2
Ai fini della individuazione della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato in agricoltura, costituiscono indici di subordinazione l'esistenza di un rapporto sinallagmatico tra la prestazione lavorativa e l'obbligazione retributiva del datore di lavoro, il versamento a cadenze periodiche del relativo compenso, la presenza di direttive tecniche e l'esercizio concreto del potere di controllo e disciplinare, il coordinamento dell'attività lavorativa rispetto all'assetto organizzativo aziendale, l'osservanza di un vincolo di orario, l'assenza del rischio economico in capo al lavoratore, mentre non può ritenersi che costituisca elemento ostativo alla subordinazione la non continuità del rapporto, stante la diffusione nello specifico settore, di contratti a termine anche di breve durata.
Con riferimento all'attività lavorativa prestata in agricoltura in favore di parenti o affini, nel quadro di colture tradizionali e di piccole proprietà, la mera prestazione di attività lavorativa non è sufficiente a far configurare un rapporto di lavoro subordinato, essendo invece necessaria una specifica prova della subordinazione e della onerosità delle prestazioni, che può essere fornita anche al di fuori degli elementi sintomatici più tipici della subordinazione, purché risulti un nesso di corrispettività tra la prestazione lavorative e quella retributiva, entrambe caratterizzate dall'obbligatorietà, e la prestazione lavorativa sia soggetta a direttive e controlli, pur se in un eventuale quadro caratterizzato da maggiore elasticità di orari.
Commentario • 1
- 1. Cassazione: lavoro subordinato in impresa familiareMassima Di Paolo · https://www.lavoroediritti.com/ · 15 giugno 2011
La Corte di Cassazione, con sentenza nr. n. 9043/2011 ha affermato che, per superare la presunzione di gratuità, tipica del lavoro svolto da un famigliare nell'azienda di famiglia, il rapporto di lavoro subordinato tra familiari va dimostrato in maniera rigorosa, nel senso che è necessaria una rigorosa prova degli elementi costitutivi e di svolgimento del rapporto di lavoro subordinato . Il caso ha riguardato una lavoratrice che chiedeva il riconoscimento del diritto all'indennità di maternità per l'astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro in relazione al parto. Secondo la Corte d'appello, come ritenuto dal Tribunale, le risultanze dell'ispezione eseguita dall'INPS e delle …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/01/2004, n. 1218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1218 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. VIGOLO Luciano - Consigliere -
Dott. MAZZARELLA Giovanni - Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. BALLETTI Bruno - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso (r.g. 25049/01) proposto da:
ST IA GR, rappresentata e difesa dall'avv. Franco Agostini presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma alla via Arno n. 47, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S. -, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanna Biondi e Pilerio Spadafora e con gli stessi elettivamente domiciliato in Roma alla via della Frezza n. 17, giusta procura in calce al "controricorso e ricorso incidentale";
- controricorrente -
e sul ricorso incidentale (r.g. 29104/01) proposto da:
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S. -, come dinanzi rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato;
- ricorrente in via incidentale -
contro
ST IA GR, come dinanzi rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata;
- intimata in via incidentale -
avverso la sentenza del Tribunale di CA-Sezione Lavoro n. 287/00 del 20 ottobre 2000 (resa nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 1073/99).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 settembre 2003 dal consigliere Dott. Bruno Balletti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. D'Angelo Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore-Giudice del Lavoro di CA AR ZI TA conveniva in giudizio l'I.N.P.S. esponendo di avere lavorato alle dipendenze dell'azienda di TA TO negli anni 1988/1991 e chiedendo all'adito Giudice di voler dichiarare il suo diritto al pagamento dell'indennità di maternità per astensione obbligatoria e facoltativa.
Si costituiva in giudizio l'I.N.P.S. che impugnava la domanda attorea e ne chiedeva l'integrale rigetto anche per l'intervenuta prescrizione del diritto azionato.
L'adito Giudice del Lavoro - preliminarmente disattesa l'eccezione di prescrizione - rigettava la domanda dell' TA e, su impugnativa della parte soccombente e ricostituitosi il contraddittorio, il Tribunale di CA (quale Giudice del Lavoro di secondo grado) rigettava l'appello e compensava tra le parti le spese del grado. Per quello che rileva in questa sede il Giudice di appello ha rimarcato che: a) "la prova in ordine alla sussistenza del rapporto di lavoro subordinato deve essere - oltre che, secondo i canoni ordinali, precisa e rigorosa - afferente a tutti i profili fattuali costitutivi di tale rapporto (quali, in particolare, l'onerosità e la sottoposizione alle direttive del datore di lavoro), configurandosi quindi l'onus probandi posto a carico della ricorrente come articolato e complesso, per cui appare insufficiente lo scarno dato che si desume dall'iscrizione del soggetto agli elenchi SCAU o dalla copia del tesserino di lavoro, dato che non riesce a dar conto, se non in via assolutamente formale, generica ed inappagante, del compendio di elementi fattuali che inverano il rapporto di lavoro subordinato"; b) "lo stesso requisito dell'onerosità, e del rapporto di sinallagmaticità fra prestazione del lavoratore e corresponsione di somme da parte del datore appare privo di persuasiva prova nel caso di specie, posto che esso si regge essenzialmente solo sulle dichiarazioni rese agli Ispettori da TA TO (dichiarazioni del seguente tenore: "durante l'anno 1990 ho corrisposto a mia figlia AR ZI L. 40.000 gg. a scadenze non prefissate, ossia quando avevo la disponibilità"), che paiono in tal senso - anche alla luce degli strettissimi rapporti familiari esistenti con l'appellante - non appaganti"; c) "per quanto concerne infine la richiesta di prova testimoniale articolata in primo grado, e reiterata in questa sede, essa appare inammissibile per genericità, difettando essa delle specificazioni che la renderebbero idonea alla prova dei fatti costitutivi dedotti, quali (ad esempio) quelle afferenti all'indicazione degli specifici periodi in cui la TA avrebbe lavorato nell'azienda del padre, delle mansioni svolte, degli orari almeno tendenzialmente seguiti, della retribuzione percepita". Per la cassazione di tale sentenza AR ZI TA propone ricorso assistito da un unico motivo.
L'intimata I.N.P.S. resiste con controricorso e propone "ricorso incidentale" assistito da un motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 -. Con l'unico articolato motivo di ricorso la ricorrente "principale" - denunciando: "violazione degli artt. 73 e segg. del r.d.l. 4 ottobre 1935 (e succ. mod.)s dell'art. 4 del d. lgs. n. 212/1946, dell'art. 13 del d.P.R. n. 1026/1976, del r.d. n. 1949/1940, del d.l. n. 7/1970 (convertito nella legge n. 93/1970 e succ. mod.), degli artt. 421 e 437 cod. proc. civ.; error in procedendo;
, vizi di motivazione" - censura la sentenza impugnata "per non avere il Tribunale di CA tenuto conto: della valida iscrizione negli elenchi anagrafici;
della mancanza di ricorsi dell'I.N.P.S. contro l'iscrizione; che l'I.N.P.S. non aveva dedotto prova contraria;
dell'iscrizione agli elenchi anagrafici era costitutiva del diritto;
che la ricorrente non era pertanto tenuta a fornire la prova del rapporto di lavoro" ed evidenzia, a conferma della fondatezza del ricorso, che "l'unico mezzo di prova a disposizione nel caso di specie era ed è ancor oggi la documentazione amministrativa del rapporto e, in mancanza, la prova per testi" e, infine, che "il giudice doveva fare migliore uso dei suoi poteri in quanto, alla stregua degli artt. 421 e 437 cod. proc. civ., il giudice del lavoro deve tendere all'accertamento della verità materiale anche al di là del principio dispositivo della prova di cui all'art. 2697 cod. civ". Con l'unico motivo del "ricorso incidentale condizionato" I.N.P.S. - denunciando "motivazione insufficiente e contraddittoria" - censura la decisione del Tribunale di CA di rigetto dell'eccezione di prescrizione ritualmente proposta dallo stesso Istituto in quanto il Giudice di appello "non ha reso in alcun modo conto ne' di quali elementi istruttori gli abbiano consentito di affermare l'esistenza del documento dell'11 febbraio 1993 - tuttora ignoto all'I.N.P.S. - nè su cosa egli abbia fondato il convincimento che l'Istituto medesimo abbia ricevuto quel documento ... per cui, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso principale, l'Istituto avrebbe interesse certo all'accoglimento del presente ricorso incidentale e, per l'effetto, alla declaratoria di intervenuta prescrizione del diritto preteso dalla TA ".
2 -. Deve essere disposta la riunione dei ricorsi proposti contro la medesima sentenza (art. 335 cod. proc. civ.). 3/a -. Il ricorso "principale" così come dinanzi proposto si appalesa infondato.
Al riguardo, con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura, il diritto dei medesimi alle prestazioni previdenziali, al momento del verificarsi dell'evento protetto, è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione dei lavoratori negli elenchi nominativi di cui al r.d. 24 settembre 1940 n. 1949 (e successive modificazioni e integrazioni) o dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo (il quale, a norma dell'art. 4 d.l. lgt. 9 aprile 1946 n. 212, può essere rilasciato a chi Io richiede nelle more della formazione degli elenchi), Pertanto, sul punto processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio, fermo restando che il giudice del merito, a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione (anche perché quest'ultima, al pari dei suddetti verbali ispettivi e alla stregua di ogni altra attività di indagine compiuta dalla pubblica amministrazione, ha efficacia di prova fino a querela di falso soltanto della provenienza dell'atto dal pubblico funzionario e della veridicità degli accertamenti compiuti, ma non del contenuto di tali accertamenti, qualora questi siano basati su dichiarazioni rese da terzi o, addirittura, dall'interessato), ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (Cass. Sez. Unite n. 1133/2000). Nella specie, l'iscrizione negli elenchi nominativi summenzionati dell' TA è contrastata dalla produzione in giudizio, da parte dell'I.N.P.S., del verbale ispettivo sull'insussistenza del rapporto di lavoro subordinato vantato dalla ricorrente, sicché valgono qui le conclusioni "generali" alle quali è pervenuto l'orientamento giurisprudenziale di cui alla cennata decisione delle Sezioni Unite. 3/b -. In tema di requisiti del lavoro subordinato nel rapporto di lavoro in agricoltura, appare opportuno preliminarmente rilevare che tale sotto-tipo di rapporto è pienamente e direttamente riconducibile al "tipo" legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa, nonostante la presenza di specifiche discipline normative di taluni suoi aspetti, dato il tenore dell'articolo citato, peraltro collocato in una ripartizione del codice civile relativa all'impresa in generale". Può anche rilevarsi che l'art. 2083 c.c. annovera i coltivatori diretti del fondo tra i piccoli imprenditori e che lo stesso statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970 n. 300) riguardo alle imprese agricole si limita a prevedere limiti occupazionali diversi (e più bassi) ai fini dell'applicabilità di talune disposizioni (cfr. artt. 18 e 35). Può e deve, quindi, farsi riferimento alla ordinaria nozione giuridica di lavoro subordinato, per la quale è rilevante la messa a disposizione da parte del lavoratore delle proprie energie a favore del datore di lavoro, sulla base di un rapporto di corrispettività con l'obbligazione retributiva di quest'ultimo, con l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, mentre non costituiscono in se stessi requisiti di tale tipo di rapporto, ma possono assumere a seconda delle circostanze il valore sintomatico della situazione di subordinazione, elementi quali la continuità dello svolgimento della mansioni, il versamento a cadenze periodiche del relativo compenso, la presenza di direttive tecniche e l'esercizio concreto di poteri di controllo e disciplinari, il coordinamento dell'attività lavorativa rispetto all'assetto organizzativo aziendale e l'alienità del risultato, l'esecuzione del lavoro all'interno della struttura dell'impresa con materiali ed attrezzature proprie della stessa, l'osservanza di un vincolo di orario, l'assenza di rischio economico (cfr., nell'ambito dell'ampia giurisprudenza di questa Corte in argomento, Cass. n. 12033/1992, n. 11178/1996, n. 11502/2000, n. 14414/2000). Nè, nello svolgimento concreto del lavoro agricolo, e in particolare di quello bracciantile, appaiono riscontrabili costanti caratterizzazioni, che valgono a far ritenere inapplicabili o non appropriate anche le menzionate circostanze aventi valore sintomatico.
Deve, però, escludersi che nel lavoro agricolo bracciantile la non continuità del rapporto possa costituire, anche solo a livello sintomatico, elemento ostativo della subordinazione, stante il ruolo in esso svolto dai rapporti a termine, anche di breve durata (cfr. Cass. S.U. n. 265/1997 e Cass. n. 2654/1978, n. 7269/1986, n. 5649/1990, n. 1884/2000). Tra gli elementi costitutivi essenziali si è sopra indicato anche il rapporto sinallagmatico tra la prestazione lavorativa e l'obbligazione retributi va del datore di lavoro, anche se esso invece in genere non viene menzionato dalla giurisprudenza. Tale omissione da parte della giurisprudenza si spiega con l'accoglimento da parte della stessa del principio della presunzione di onerosità delle prestazioni di lavoro subordinato. È rilevante peraltro puntualizzare subito che la giurisprudenza di questa Corte esprime tale principio di termini circostanziati, ritenendo applicabile detta presunzione nei casi in cui l'attività, per il modo in cui venga estrinsecata, sia oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro subordinato (Cass. n. 3290/1998 e, sostanzialmente negli stessi termini, Cass. n. 3304/1999, Cass. n. 1024/1996, Cass. n. 1895/1993, Cass. n. 2915/1989). La giurisprudenza, peraltro, parla anche di presunzione di gratuità in ambito familiare e parentale, soprattutto con riferimento alle prestazioni di tipo domestico svolte nell'ambito di una comunità di tipo familiare, ma talvolta anche riguardo a prestazioni nell'ambito di un'impresa gestita con criteri prevalentemente familiari, in genere richiedendo anche in quest'ultimo caso il condor(cfr., tra le numerose in materia Cass. n. 1799/1966, n. 49/1968, n. 5496/1977, n. 2290/1978, n. 1880/1980, n. 3096/1980, n. 2660/1984, n. 5221/1987, n. 5197/1995, n. 7185/1996). Prevalentemente, in difetto della convivenza, e particolarmente in caso di costituzione di un nucleo familiare autonomo, non si ritiene operante la presunzione di gratuità, frequentemente sottolineandosi però l'onere dell'interessato di provare, in caso di contestazione, tutti gli elementi costitutivi del rapporto di lavoro subordinato e specificamente l'obbligatorietà della prestazione e il vincolo di subordinazione (cfr. Cass. n. 5471/1980, n. 3062/1983, il 5373/1983, n. 1464/1985, n. 620/1989, n. 7920/1991, n. 14579/1999; in senso contrario Cass. n. 10923/2000, che però esclude la necessità della convivenza con riferimento alla specifica ipotesi di prestazioni lavorative di collaborazione familiare ed assistenza). Con particolare riferimento all'attività lavorativa prestata in agricoltura a favore di parenti ed affini, soprattutto nel quadro di colture tradizionali e di piccole proprietà, e alle controversie con gli istituti assicuratori riguardo all'effettiva sussistenza delle prestazioni di lavoro subordinato che rappresentano presupposti del rapporto previdenziale, la giurisprudenza della Corte è rigorosa quanto alla prova dell'onerosità del rapporto, sia pure nella varietà delle formulazioni del principio di diritto. Infatti, alcune pronunce hanno affermato il principio che "ove la presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative fra persone legate da vincoli di parentela o affinità debba essere esclusa per l'accertato difetto della convivenza degli interessati, non opera ipso iure una presunzione di contrario contenuto, indicativo cioè dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato;
pertanto, in caso di contestazione, la parte che faccia valere diritti derivanti da tale rapporto ha comunque l'obbligo di dimostrarne, con prova precisa e rigorosa, tutti gli elementi costitutivi e, in particolare, i requisiti indefettibili della onerosità e della subordinazione" (Cass. n. 729/1993, n. 3870/1999 e n. 8132/1999; cfr. anche Cass. n. 7438/1997). In altre sentenze invece si è richiamato - anche con riferimento a fattispecie in cui non era presente la convivenza - il più generico principio secondo cui ®il soggetto che, ai fini del compimento del numero di giornate lavorative annue necessario per l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, deduca di avere svolto attività lavorativa retribuita alle dipendenze di persona con esso in rapporto di affinità deve fornire una prova idonea (secondo una valutazione riservata al giudice del merito ma censurabile in sede di legittimità per vizi di motivazione) a vincere la presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative eseguite, solitamente adfectionis causa, in favore di persone cui si è legati da vincoli di parentela o di affinità o di coniugi o di convivenza more uxorio" (Cass. n. 1097/1993, Cass. n. 70/1995). Ai fini della corretta impostazione della problematica in esame, appare necessario partire dal rilievo che il rapporto di scambio tra prestazione lavorativa e retribuzione costituisce uno degli elementi costitutivi del contratto di lavoro subordinato come delineato dall'art. 2094 c.c, e vale a distinguerlo, tra l'altro, sia dalla prestazione di lavoro a titolo gratuito, sia dai rapporti di tipo associativo. Si tratta di un dato sostanzialmente non contestato dalla giurisprudenza, che talvolta non ha mancato di osservare che la ed. presunzione di onerosità non ha valore assoluto e la sua corrispondenza alla realtà deve essere accertata caso per caso (Cass. n. 2311/1962) e spesso indica tra i requisiti costitutivi del lavoro subordinato, sia pure a proposito della prova dei rapporti di lavoro subordinato tra parenti, la sussistenza di un'obbligazione retribuiva. Quindi, in linea di principio, nell'ambito di un'impostazione contrattualistica, il consenso tra le parti dovrebbe riguardare anche tale elemento.
In tale quadro teorico, la presunzione di onerosità, e viceversa, la presunzione di gratuità relativamente a determinate prestazioni tra congiunti, sembrano in genere ascrivibili alla categoria delle presunzioni di mero fatto, basate su massime di esperienza. In particolare la ed. presunzione di onerosità è basata, così come in tante altre vicende della vita sociale ed economica, sui criteri della normalità, della apparenza e della buona fede, a tutela del ragionevole e della normalità, della apparenza e del legittimo affidamento della parte interessata. Ed è inutile sottolineare le gravi ragioni che giustificano un affidamento circa la onerosità di prestazioni lavorative, e ne impongono la sua tutela. È opportuno però rilevare anche che la presunzione è tanto più giustificata, quanto più il rapporto assume, per gli altri versi, le caratteristiche tipiche dei rapporti a carattere oneroso. Ed è chiaro che la ed. presunzione di gratuità è correlata alle situazioni in cui i criteri della normalità e dell'affidamento conducono a una opzione in tal senso (quanto all'incidenza dei vincoli di parentela o affinità nel lavoro domestico, sussiste però un'espressa previsione normativa, con riferimento agli aspetti previdenziali: cfr. art. 1, terzo comma, del d.P.R. 31 dicembre 1971 n. 1403). La natura non normativa delle presunzioni in questione e la loro giustificazione richiedono un loro utilizzo correlato alla specificità dei vari tipi di situazioni e del resto l'articolazione della giurisprudenza in materia ha causa innanzitutto nella costante ricerca di attenersi ad una simile direttiva.
Può anche osservarsi che il ruolo della presunzione di onerosità può presentare qualche differenza a seconda che la controversia intervenga tra il lavoratore, che reclama retribuzioni non corrisposte, e il presunto datore di lavoro, oppure, in assenza di conflittualità tra le parti del rapporto, tra il lavoratore e un istituto assicuratore, in relazione alle prestazioni previdenziali di cui il rapporto di lavoro costituisce un presupposto. In particolare, in questo ultimo tipo di controversie, la prova della effettiva corresponsione della retribuzione può assumere sia il valore di elemento anche sintomatico di conferma della subordinazione in un rapporto in cui gli altri elemento non appaiono del tutto netti, sia di strumento di verifica della genuinità di elementi di prova della cui attendibilità invece si dubiterebbe.
Collegando le osservazioni svolte a proposito dei requisiti della subordinazione in agricoltura e delle ed. presunzioni di onerosità o gratuità, può affermarsi, con riferimento all'attività lavorativa prestata in agricoltura a favore di parenti ed affini, nel quadro di colture tradizionali e di piccole proprietà, che la mera prestazione di un'attività di tal genere non è certo sufficiente a far configurare un rapporto di lavoro subordinato. A parte l'esigenza della prova dei termini quantitativi delle prestazioni, ai fini della verifica della effettiva integrazione del requisito delle cinquantuno giornate lavorative nell'anno (prova la cui attendibilità può essere riscontrata anche sul piano logico, sulla base dell'effettiva consistenza dei terreni e delle lavorazioni necessarie), la dimostrazione della subordinazione e dell'onerosità delle prestazioni richiede, quando difettino gli elementi sintomatici più tipici della subordinazione, come il rispetto di orari precisi, l'inserimento delle prestazioni in una struttura organizzativa aziendale, ecc, che siano forniti altri elementi idonei a dimostrare almeno un nesso di corrispettività tra la prestazione lavorative e quella retributiva, entrambe caratterizzate dalla obbligatorietà, e l'esistenza di quel tanto di direttive e controlli in merito alla prestazione lavorative che valgono a differenziare il rapporto dal lavoro autonomo, pur in un eventuale quadro di elasticità di orari e di altre modalità. Ed è evidente la centralità della prova circa la pattuizione di una vera e propria retribuzione (cioè di un compenso, sia pure in natura, concepito come prestazione lavorativa), sia a causa della (in ipotesi) scarsa presenza di elementi sintomatici della subordinazione, sia perché in situazioni socio- economiche come quella in esame è configurabile la prestazione di lavoro agricolo in un quadro di collaborazione familiare e di ripartizione dei frutti secondo criteri non di corrispettività e obbligatorietà, anche in difetto della convivenza (e a prescindere dalla sussistenza o meno di tutti gli elementi costitutivi della ipotesi normativa di cui all'art. 230-bis c.c.), sicché non può presumersi - in assenza di adeguati altri elementi sintomatici della subordinazione - neanche l'onerosità del rapporto (Cass. n. 3975/2001). 3/c -. Ora, con riferimento allo specifico esame delle censure formulate dalla ricorrente, si conferma l'infondatezza delle doglianze relative alla mancata valorizzazione della presunzione di legittimità dell'iscrizione negli elenchi nominativi e ciò sulla base delle surrichiamate statuizioni delle Sezioni Unite n. 1133/2000 sulla non configurabilità di siffatta presunzione e sull'incidenza nel quadro probatorio dell'esistenza di un accertamento ispettivo, le cui risultanze non favorevoli alla parte istante sono valutabili in sede processuale e rendono necessaria l'allegazione (ad opera di detta parte) di una contraria prova rigorosa in considerazione del rapporto di parentela (nella specie: padre-figlia) con il presunto datore di lavoro.
Anche la censura in merito alla mancata ammissione della prova testimoniale deve essere disattesa, in quanto le doglianze all'uopo proposte dalla ricorrente attengono ad una mera critica alla decisione del Tribunale di CA sull'inammissibilità della prova testimoniale articolata per l'assoluta genericità della stessa, mentre - qualora in sede di ricorso per Cassazione si deduca la viziata motivazione della sentenza impugnata in relazione alla valutazione di una istanza di ammissione di un mezzo istruttorio - incombeva alla ricorrente l'onere di indicare in modo adeguato e specifico il contenuto di tale istanza, poiché, per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, il controllo deve essere consentito al Giudice di legittimità sulla base delle sole deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagine integrativa (Cass. n. 12025/2000): nella specie la ricorrente non ha adempiuto a tale onere, ne' a tanto può supplire con il richiamo alla norma dell'art. 421 cod. proc. civ, che non attribuisce al Giudice del lavoro il potere di ammettere ex officio mezzi di prova in ordine ai quali si sia verificata la decadenza delle parti, atteso che in tale ipotesi l'ammissibilità della prova è subordinata alla effettiva impossibilità delle parti di indicare tempestivamente i mezzi di prova di cui intende avvalersi come prescritto dall'art. 420 (quinto comma) cod. proc. civ.. 4 -. Il rigetto del ricorso "principale" non può che comportare l'assorbimento del ricorso "incidentale" proposto dall'I.N.P.S. solo "nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso principale" e, quindi, "condizionato" rispetto all'esito del cennato ricorso principale.
5 -. In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto da AR ZI TA deve essere respinto e il ricorso incidentale proposto dall'I.N.P.S. va dichiarato assorbito. Ricorrono giusti motivi ("reciproca soccombenza") per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso "principale", dichiara assorbito il ricorso "incidentale"; compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il giorno 24 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2004