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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 91/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 3, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CELENZA FABRIZIO, Presidente e Relatore
BAGNAI FRANCESCO, Giudice
BELLE BRUNELLA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1255/2023 depositato il 15/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze - Via Santa Caterina D'Alessandria 23 50129 Firenze FI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 208/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FIRENZE sez. 3
e pubblicata il 28/04/2023 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2022FI0041243 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti congiuntamente hanno chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere per conciliazione fuori udienza, ai sensi dell'art. 48 Dlgs 546/92, con compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 e Ricorrente_2 hanno impugnato la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Firenze, indicata in epigrafe, che ha respinto il ricorso da presentato da entrambi contro la rettifica della Docfa, prot. n. FI0028036, in atti dal 23 marzo 2021, con causale “frazionamento e fusione” di tre u.i. (abitazione A/7, cl. 6, cantina C/2 Cl. 9, e seminterrato A/7 cl. 6).
Gli appellanti lamentano la tardività rettifica rispetto del termine annuale, difetto di istruttoria, il difetto di motivazione, rilevando come planimetria e conformazione dei due appartamenti risultino del tutto incoerenti rispetto alla nozione di “abitazione in villa”.
L'Ufficio si è costituito, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
Nel corso del giudizio di secondo grado le parti hanno conciliato la controversa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza odierna, la Corte prende atto che le parti si sono accordate addivenendo ad una conciliazione ex art. 48 d.P.R. 546/92 che prevede la conferma dell'attribuzione della categoria A/8, per entrambe le abitazioni, la riduzione del ridurre la consistenza del sub 505 da 8,5 a 8 vani con conseguente rideterminazione della rendita catastale da euro 2.151,04 ad euro 2.024,51. Resta inalterato il classamento del sub. 503-506 (Cat. A/8 classe 5, vani 12, rendita 3.563,55).
Alla luce di tale intesa, ricorrono le condizioni per la declaratoria della cessazione della materia del contendere per conciliazione fuori udienza, con compensazione delle spese, richiesta congiuntamente dalle parti.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria dichiara estinto il giudizio per conciliazione fuori udienza. Spese compensate.
Così deciso in Firenze, il 28 gennaio 2026
Il Presidente estensore
Dott. Fabrizio Celenza
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 3, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CELENZA FABRIZIO, Presidente e Relatore
BAGNAI FRANCESCO, Giudice
BELLE BRUNELLA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1255/2023 depositato il 15/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze - Via Santa Caterina D'Alessandria 23 50129 Firenze FI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 208/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FIRENZE sez. 3
e pubblicata il 28/04/2023 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2022FI0041243 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti congiuntamente hanno chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere per conciliazione fuori udienza, ai sensi dell'art. 48 Dlgs 546/92, con compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 e Ricorrente_2 hanno impugnato la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Firenze, indicata in epigrafe, che ha respinto il ricorso da presentato da entrambi contro la rettifica della Docfa, prot. n. FI0028036, in atti dal 23 marzo 2021, con causale “frazionamento e fusione” di tre u.i. (abitazione A/7, cl. 6, cantina C/2 Cl. 9, e seminterrato A/7 cl. 6).
Gli appellanti lamentano la tardività rettifica rispetto del termine annuale, difetto di istruttoria, il difetto di motivazione, rilevando come planimetria e conformazione dei due appartamenti risultino del tutto incoerenti rispetto alla nozione di “abitazione in villa”.
L'Ufficio si è costituito, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
Nel corso del giudizio di secondo grado le parti hanno conciliato la controversa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza odierna, la Corte prende atto che le parti si sono accordate addivenendo ad una conciliazione ex art. 48 d.P.R. 546/92 che prevede la conferma dell'attribuzione della categoria A/8, per entrambe le abitazioni, la riduzione del ridurre la consistenza del sub 505 da 8,5 a 8 vani con conseguente rideterminazione della rendita catastale da euro 2.151,04 ad euro 2.024,51. Resta inalterato il classamento del sub. 503-506 (Cat. A/8 classe 5, vani 12, rendita 3.563,55).
Alla luce di tale intesa, ricorrono le condizioni per la declaratoria della cessazione della materia del contendere per conciliazione fuori udienza, con compensazione delle spese, richiesta congiuntamente dalle parti.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria dichiara estinto il giudizio per conciliazione fuori udienza. Spese compensate.
Così deciso in Firenze, il 28 gennaio 2026
Il Presidente estensore
Dott. Fabrizio Celenza