Art. 11.
Qualora, per l'esercizio di officine, cantieri, depositi e simili, si renda impossibile, entro e fuori gli abitati, evitare interrimenti presso gli approdi e nei tronchi di canale fronteggianti, o sulle prossime zone lagunari, i proprietari conduttori ed esercenti sono obbligati in solido:
a) a preavvertirne il Magistrato alle acque, per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno;
b) a provvedere in ogni caso almeno una volta l'anno, salvo termini piu' brevi imposti dal Magistrato alle acque, a far sgombrare il canale o la zona lagunare dagli interrimenti suddetti, trasportando le materie alle pubbliche sacche.
Ricevuto il preavviso di cui sopra, il Magistrato alle acque fara' depositare una congrua cauzione a garanzia degli indicati obblighi per le spese occorrenti alla esecuzione di ufficio nel caso di inadempienza.
Ove il carico o lo scarico abbia recato danno alle rive o agli approdi, i proprietari conduttori ed esercenti sono obbligati in solido a ripararlo salva, in caso di inadempienza, la esecuzione di ufficio da parte del Magistrato alle acque.
Qualora, per l'esercizio di officine, cantieri, depositi e simili, si renda impossibile, entro e fuori gli abitati, evitare interrimenti presso gli approdi e nei tronchi di canale fronteggianti, o sulle prossime zone lagunari, i proprietari conduttori ed esercenti sono obbligati in solido:
a) a preavvertirne il Magistrato alle acque, per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno;
b) a provvedere in ogni caso almeno una volta l'anno, salvo termini piu' brevi imposti dal Magistrato alle acque, a far sgombrare il canale o la zona lagunare dagli interrimenti suddetti, trasportando le materie alle pubbliche sacche.
Ricevuto il preavviso di cui sopra, il Magistrato alle acque fara' depositare una congrua cauzione a garanzia degli indicati obblighi per le spese occorrenti alla esecuzione di ufficio nel caso di inadempienza.
Ove il carico o lo scarico abbia recato danno alle rive o agli approdi, i proprietari conduttori ed esercenti sono obbligati in solido a ripararlo salva, in caso di inadempienza, la esecuzione di ufficio da parte del Magistrato alle acque.