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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VIII, sentenza 27/02/2026, n. 865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 865 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 865/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ROTILI SIMONETTA, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4387/2025 depositato il 03/11/2025
proposto da
“ Ricorrente_1.” “ Ricorrente_1.” - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250042489979000 IRES-ALTRO 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 431/2026 depositato il
11/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente “ Ricorrente_1.” proponeva ricorso
contro
Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caserta- e Agenzia della Riscossione per la Provincia di Caserta avverso la cartella di pagamento n. 028
2025 00424899 79/000 notificata in data 01/09/2025. relativa a somme iscritte a ruolo per IRES, sanzioni e interessi - anno d'imposta 2018 - per un importo totale di euro 5.992,53.
EP la nullità della cartella di pagamento per intervenuta decadenza dal potere di riscossione coincidente con la data del 28.02.2024 pur considerando il periodo di sospensione introdotto dalla normativa emergenziale per covid-19 .
La pretesa traeva origine dal controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. 600/1973 sulla dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2018. La cartella si fondava sulla presunta “decadenza dalla rateazione per mancato pagamento nei termini della rata n. 5 scaduta il 31 gennaio 2023”, riferita a una comunicazione di irregolarità consegnata il 2 dicembre 2021. Il ruolo sottostante, n. 2025/550258, risultava reso esecutivo in data 19 giugno 2025.
EP , in via principale e pregiudiziale, la nullità della cartella per intervenuta decadenza del potere di riscossione ai sensi dell'art. 25, comma 1, lett. a), D.P.R. 602/1973. L'articolo 25 del D.P.R. 602/1973 prevede che la cartella di pagamento, a seguito di controllo automatizzato, debba essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Nel caso di specie, il periodo d'imposta è il 2018 e la dichiarazione dei redditi era stata presentata nel 2019 di tal che il termine ordinario di decadenza per la notifica scadeva pertanto il 31 dicembre 2022. Anche considerando le proroghe introdotte in periodo emergenziale per la pandemia, la scadenza non poteva andare oltre il 28 febbraio 2024.
Chiedeva perciò annullamento della cartella impugnata con vittoria di spese .
Si costituiva l' Agenzia delle Entrate – Riscossione – eccependo il difetto di legittimazione passiva e chiedendo il rigetto del ricorso.
L' Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caserta - rilevava che la cartella era stata notificata per intervenuta decadenza dal beneficio della rateazione per mancato pagamento nei termini prefissati e che la notifica era stata tempestivamente notificata in data 11 09.2025 : rilevava che , nel caso di specie, il termine di decadenza decorreva dal mancato pagamento della quinta rata e, segnatamente, dal 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata del piano di rateazione da eseguirsi entro il
31.01.2023 .
Per tali motivi chiedeva il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto. La cartella di pagamento notificata al contribuente a causa del disconoscimento della dilazione deve essere inviata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata del piano di rateazione (art. 25, comma 1, lett. c-bis del D.P.R. n. 602/1973).
Orbene, considerato che la rata per la quale il contribuente è decaduto dalla rateizzazione è la quinta rata che doveva essere versata entro il 31/01/2023, sia il ruolo effettuato in data 19/06/2025 che la cartella notificata in data 01/09/2025 sono da ritenersi tempestive.
Destituita di fondamento è l'eccezione riguardante il difetto di sottoscrizione della cartella .
Per consolidata giurisprudenza la omessa sottoscrizione da parte del funzionario non comporta l'invalidità dell'atto posto che l'esistenza di questo non dipende dall'apposizione di un sigillo o di sottoscrizione leggibile quanto dalla circostanza che esso sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo che ha il potere di emetterlo tanto più che la cartella deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con d.
m. che non prevede la sottoscrizione dell'esattore ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale tramite apposito numero di codice .
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
il GM rigetta il ricorso e per l'effetto conferma l'atto impugnato.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio da quantificarsi in € 500,00 per ciascuna delle parti costituite, oltre accessori se dovuti.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ROTILI SIMONETTA, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4387/2025 depositato il 03/11/2025
proposto da
“ Ricorrente_1.” “ Ricorrente_1.” - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250042489979000 IRES-ALTRO 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 431/2026 depositato il
11/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente “ Ricorrente_1.” proponeva ricorso
contro
Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caserta- e Agenzia della Riscossione per la Provincia di Caserta avverso la cartella di pagamento n. 028
2025 00424899 79/000 notificata in data 01/09/2025. relativa a somme iscritte a ruolo per IRES, sanzioni e interessi - anno d'imposta 2018 - per un importo totale di euro 5.992,53.
EP la nullità della cartella di pagamento per intervenuta decadenza dal potere di riscossione coincidente con la data del 28.02.2024 pur considerando il periodo di sospensione introdotto dalla normativa emergenziale per covid-19 .
La pretesa traeva origine dal controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. 600/1973 sulla dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2018. La cartella si fondava sulla presunta “decadenza dalla rateazione per mancato pagamento nei termini della rata n. 5 scaduta il 31 gennaio 2023”, riferita a una comunicazione di irregolarità consegnata il 2 dicembre 2021. Il ruolo sottostante, n. 2025/550258, risultava reso esecutivo in data 19 giugno 2025.
EP , in via principale e pregiudiziale, la nullità della cartella per intervenuta decadenza del potere di riscossione ai sensi dell'art. 25, comma 1, lett. a), D.P.R. 602/1973. L'articolo 25 del D.P.R. 602/1973 prevede che la cartella di pagamento, a seguito di controllo automatizzato, debba essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Nel caso di specie, il periodo d'imposta è il 2018 e la dichiarazione dei redditi era stata presentata nel 2019 di tal che il termine ordinario di decadenza per la notifica scadeva pertanto il 31 dicembre 2022. Anche considerando le proroghe introdotte in periodo emergenziale per la pandemia, la scadenza non poteva andare oltre il 28 febbraio 2024.
Chiedeva perciò annullamento della cartella impugnata con vittoria di spese .
Si costituiva l' Agenzia delle Entrate – Riscossione – eccependo il difetto di legittimazione passiva e chiedendo il rigetto del ricorso.
L' Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caserta - rilevava che la cartella era stata notificata per intervenuta decadenza dal beneficio della rateazione per mancato pagamento nei termini prefissati e che la notifica era stata tempestivamente notificata in data 11 09.2025 : rilevava che , nel caso di specie, il termine di decadenza decorreva dal mancato pagamento della quinta rata e, segnatamente, dal 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata del piano di rateazione da eseguirsi entro il
31.01.2023 .
Per tali motivi chiedeva il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto. La cartella di pagamento notificata al contribuente a causa del disconoscimento della dilazione deve essere inviata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata del piano di rateazione (art. 25, comma 1, lett. c-bis del D.P.R. n. 602/1973).
Orbene, considerato che la rata per la quale il contribuente è decaduto dalla rateizzazione è la quinta rata che doveva essere versata entro il 31/01/2023, sia il ruolo effettuato in data 19/06/2025 che la cartella notificata in data 01/09/2025 sono da ritenersi tempestive.
Destituita di fondamento è l'eccezione riguardante il difetto di sottoscrizione della cartella .
Per consolidata giurisprudenza la omessa sottoscrizione da parte del funzionario non comporta l'invalidità dell'atto posto che l'esistenza di questo non dipende dall'apposizione di un sigillo o di sottoscrizione leggibile quanto dalla circostanza che esso sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo che ha il potere di emetterlo tanto più che la cartella deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con d.
m. che non prevede la sottoscrizione dell'esattore ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale tramite apposito numero di codice .
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
il GM rigetta il ricorso e per l'effetto conferma l'atto impugnato.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio da quantificarsi in € 500,00 per ciascuna delle parti costituite, oltre accessori se dovuti.