Sentenza 20 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/07/2001, n. 9917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9917 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2001 |
Testo completo
I O 0 R 1 T . E A I 1 T N 1 CORTE SUP 991 7/0 1 S A . R O T T L S R L 1 A E E D N 8 REPUBBLICA ITALIANA O I 9 O - S C 3 L I - U R 6 NOME P A S L C E E : A D A EMA DICASSAZIONE E R Oggetto 0 S E 4 E opposizione a T P . A S SEZIONE PRIMA CIVILE L decato di espulsion M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo BALDASSARRE Presidente R.G.N. 5246/00 Dott. Alessandro CRISCUOLO - Rel. Consigliere Cron. 22520 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere Rep. Dott. Francesco Maria FIORETTI Consigliere Ud. 24/04/01 Dott. Sergio DI AMATO Consigliere ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
OS AM;
-
- intimato -
avversO il provvedimento del Tribunale di ROMA, depositato il 29/12/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2001 udienza del 24/04/2001 dal Consigliere Dott. 1096 -1- Alessandro CRISCUOLO;
udito il P.M. in persona del So Generale Dott. Raffaele CENICCOLA l'inammissibilità del ricorso. -2- 2 فاع stituto Procuratore che ha concluso per 3 HO Svolgimento del processo Con decreto emesso dal Prefetto della provincia di Roma il 17 dicembre 1999 HO MA, cittadino bengalese, fu espulso perché entrato in Italia sottraendosi ai controlli di frontiera, in quanto appartenente a Paese sottoposto ad obbligo di visto per l'ingresso in territorio italiano. HO MA propose ricorso al Tribunale di Roma, giudice unico, il quale con provvedimento emesso il 29 dicembre 1999 annullò il decreto di espulsione, rilevando che questo non - menzionava l'obbligo di comunicazione all'autorità diplomatica del paese di origine del ricorrente (art. 2, comma 7, del d. I.vo n. 286 del 1998), né la facoltà di rinunziare a tale comunicazione (art. 4, comma 3, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394), sicché il decreto medesimo risultava affetto da violazione di legge. Contro il suddetto provvedimento il Ministero dell'interno, con atto notificato il 2 marzo 2000, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi (violazione dell'art.4, comma 3, del D.P.R. n. 394 del 1999 e dell'art. 7, comma 2, del d. l.vo n. 286 del 1998; violazione degli artt. 4, comma 3, D.P.R. n. 394 del 1999 e 2600 cod. civ., nonché degli artt. 221 e ss. cod. proc. civ.). II Tribunale non avrebbe considerato che l'informativa all'autorità diplomatica va inoltrata soltanto dopo l'espulsione, per consentire la protezione diplomatica, sicché la relativa omissione non potrebbe influire sulla legittimità della misura espulsiva, né avrebbe rilevato che 1' HO aveva rinunziato a tale informativa, secondo le risultanze del relativo verbale, costituente atto pubblico. L'intimato non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione Il ricorso proposto dal Ministero dell'interno deve essere dichiarato inammissibile, perché formulato da organo statuale non legittimato ad impugnare la pronunzia resa nel procedimento promosso dall'attuale intimato contro la misura di espulsione adottata a suo carico dal Prefetto della provincia di Roma in data 17 dicembre 1999. Invero, l'art. 4 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 113, applicabile nel caso in esame ratione temporis, ha introdotto nel contesto del T.U. 25 luglio 1998, n. 286 (recante la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) l'art. 13 bis, il quale nel quadro della procedura che s'instaura davanti al giudice col ricorso avverso il decreto di espulsione - ha previsto: 1.- l'instaurazione del contraddittorio nei confronti dell'autorità che ha emesso il provvedimento, cui va notificato il ricorso con in calce il provvedimento del giudice che fissa l'udienza in camera di consiglio (comma I°);
2. la facoltà di tale autorità di stare in giudizio personalmente o avvalendosi di funzionario delegato (comma II°); 5 3.- la non reclamabilità della pronunzia resa dal giudice, suscettibile invece di ricorso immediato per cassazione (comma IV°). E' quindi adottato un modello procedimentale analogo a quello di cui all'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione al quale questa Corte ha da tempo affermato che, nel giudizio di opposizione alla ordinanza-ingiunzione disciplinato dalla citata norma, la legittimazione appartiene all'autorità che ha emesso l'ordinanza e tale legittimazione resta ferma nel corso dell'intero giudizio, anche in caso d'impugnazione, perché quell'autorità agisce nell'ambito di una specifica autonomia funzionale (Cass., 6 febbraio 1999, n. 1038; Cass., sez. un., 18 novembre 1988, n. 6254). L'adozione dello stesso modello nel procedimento in esame impone di applicare un analogo principio, perché il chiaro tenore normativo, assegnando il potere di stare in giudizio all'autorità che ha emesso il decreto di espulsione (nella specie, prefetto), attribuisce a tale autorità la legittimazione processuale, da ritenere estesa all'intero procedimento, e quindi anche al giudizio di cassazione, sia perché la norma non contiene limitazioni di fase o di grado, sia perché l'attribuzione del potere a quell'autorità è giustificata dall'esigenza di una valutazione immediata e diretta dell'interesse pubblico implicato nella procedura, e tale esigenza sussiste anche ai fini dell'impugnazione. Pertanto il Prefetto, e non il Ministro dell'interno, era legittimato a proporre il ricorso per cassazione. In tal senso, del resto, questa Corte si è già espressa (v. Cass., 13 ottobre 2000, n. 13653; 7 luglio 2000, n. 9084). Ne deriva l'inammissibilità del ricorso in esame. Nessun provvedimento va adottato in ordine alle spese del giudizio di cassazione, in quanto l'intimato non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 24 aprile 2001, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte suprema di cassazione. Il consigliere est. Il Presidente Yes. Vir Bolden CASSAZIONE Dep cteria IL CAMISE LUG. 2001 CELERE O 0 T I 1 A R . T E 1 I S 1 N . O A L T R L T R E S A D E 8 N O 9 IO - C I 3 S - R L 6 A U C P L S A E E D : E IA S 0 E R 4 E P T . S A L M