Ordinanza cautelare 24 febbraio 2022
Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 20/04/2026, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00233/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00035/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 35 del 2022, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avvocato Alessandra Baldassarre, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Gagliano Aterno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocato Piercarlo Cirilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
ASL-OMISSIS-Avezzano – Sulmona – L’Aquila, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l’annullamento,
previa sospensione degli effetti,
dell’ordinanza sindacale n.-OMISSIS- del 5.11.2021, resa dal Comune di Gagliano Aterno, notificata a mezzo del messo comunale in data 5.11.2021, con cui si ordina al ricorrente di “ 1. provvedere all’allontanamento degli animali presenti presso la proprietà di Via -OMISSIS- del Comune di Gagliano Aterno (AQ), distinta al fg-OMISSIS- part. -OMISSIS-, ed all’eventuale bonifica dell’area interessata; 2. provvedere a destinare gli stessi animali in altra zona che assicuri il superamento degli inconvenienti igienico-sanitari oggetto del presente provvedimento ”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Gagliano Aterno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4 bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 aprile 2026 il Dott. TI RB e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 3.1.2022 e depositato in data 26.1.2022, -OMISSIS- -OMISSIS- ha adito l’intestato Tribunale nei confronti del Comune di Gagliano Aterno, quale parte resistente, nonché di ASL-OMISSIS-Avezzano – Sulmona – L’Aquila, quale controinteressata, al fine di sentir, previa sospensione degli effetti, annullare il provvedimento meglio emarginato in epigrafe.
A sostegno del gravame, il ricorrente ha articolato le doglianze che verranno di seguito esaminate.
2. In data 4.2.2022, il Comune di Gagliano Aterno si è costituito in giudizio, instando nel rigetto del ricorso.
3. Alla camera di consiglio del 23.2.2023, fissata per lo svolgimento dell’incidete cautelare, il Collegio ha respinto l’istanza di tal fatta per difetto di fumus boni iuris .
4. Con memoria del 6.3.2026, parte ricorrente ha depositato in atti la sentenza penale n. -OMISSIS-, pubblicata in data 2.10.2025, dal Tribunale di Sulmona, con la quale essa è stata assolta in relazione alla fattispecie di reato di cui all’art. 650 c.p.p.
5. Benchè ritualmente intimata, ASL-OMISSIS-Avezzano – Sulmona – L’Aquila (di seguito breviter anche “ ASL ”) non si è costituita in giudizio.
6. All’udienza pubblica fissata, in via straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato ex art. 87, comma 4 bis , c.p.a., in data 17.04.2026 e celebratasi da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Tanto premesso, con il primo motivo di gravame, è stato eccepito il difetto di istruttoria in ordine ai presupposti legittimanti l’ordinanza sindacale impugnata.
In particolare, secondo il ricorrente, l’Amministrazione avrebbe trascurato le “ ottime condizioni di vita ” degli equini presenti sui luoghi di causa e si sarebbe unicamente basata sul mero dato, a suo dire non provato, dell’ “ odore di stallatico ”, asseritamente proveniente dalla stalla ivi collocata. Peraltro, l’ordinanza de qua indicherebbe, erroneamente, la presenza nella predetta stalla di otto cavalli, in luogo dei soli quattro di proprietà del ricorrente.
Il motivo è infondato.
In primo luogo, giova chiarire come l’ordinanza impugnata, lungi dall’aver sanzionato la non corretta custodia degli animali o il non corretto esercizio dell’attività di allevamento svolto dal ricorrente, abbia incentrato i propri rilievi sulle interferenze insalubri che caratterizzano il rapporto di stretta attiguità tra la predetta stalla, dedita al ricovero degli animali, e le civili abitazioni a essa attigue.
In secondo luogo, dalla disamina dei documenti versati in atti, è emerso come la ASL sia nella relazione-OMISSIS-del 16.1.2021, sia in quella-OMISSIS-del 18.10.2021, abbia confermato (nella prima) la sussistenza e (nella seconda) la permanenza, presso la stalla del ricorrente, di un “ marcato odore di stallatico ” tale da legittimare, sotto il profilo dell’esigenza di tutela delle “ condizioni igienico sanitarie ”, l’adozione del provvedimento gravato.
Pertanto, l’Amministrazione, nel caso di specie, ha svolto una corretta e completa attività istruttoria, addivenendo a esiti non censurabili sotto tale profilo.
Né, in senso contrario, incide l’eventuale erroneità del numero degli equini (4 e non 8) ivi presenti, trattandosi di circostanza che non elide i presupposti (odore di stallatico e condizioni igienico-sanitarie) legittimanti l’adozione dell’ordinanza impugnata. Del resto, al momento del primo sopralluogo del 16.1.2021, non era nemmeno stata riscontrata, ibi et tunc , la presenza di cavalli, cosicchè il riferimento al difetto delle condizioni igienico-sanitarie non dipende unicamente e direttamente dal numero degli equini, ma altresì dalla complessiva gestione della stalla da parte del ricorrente.
8. Con la seconda doglianza, il ricorrente ha eccepito la disparità di trattamento rispetto ad altre stalle, di proprietà di terzi, pur sempre collocate nel medesimo territorio comunale (e quindi all’interno della Comunità montana Sirentina), abitato da sole 244 persone, dedite all’agricoltura e all’allevamento.
Il motivo è infondato.
L’eventuale sussistenza di altre e diverse situazioni atte a pregiudicare le condizioni di igiene e salubrità di luoghi diversi rispetto a quelli oggetto di causa non può essere assunta a parametro giustificativo della violazione che in questa sede ci occupa. Infatti, costituisce principio generale dell’azione amministrativa quello per il quale il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento non può essere invocato per ottenere l’equiparazione a una situazione illegittima o illegittimamente trattata (cfr. C.d.s., n. 8003/2003; TAR Lazio, nn. 288/2024 e 7/2021).
9. Con la terza doglianza, il ricorrente si duole della violazione dell’art. 235 TULS, atteso che l’obbligo di utilizzo di una concimaia, asseritamente contemplato nel provvedimento impugnato, non troverebbe applicazione al caso di specie, in quanto gli equini per cui è causa vivrebbero allo stato semibrado.
Il motivo è infondato.
L’ordinanza che in questa sede ci occupa, benchè contenga nella parte motiva il riferimento all’utilizzo di una concimaia, non ne impone al ricorrente l’utilizzo, cosicchè la correttezza, o meno, di tale riferimento è del tutto irrilevante ai fini che qui interessano. Infatti, anche ove si accedesse alla tesi del ricorrente circa la presunta violazione dell’art. 235 TULS da parte dell’Amministrazione, l’ipotetica fondatezza della doglianza non apporterebbe alcuna utilità concreta al ricorrente, non essendo stato quest’ultimo gravato dell’obbligo di tal fatta ai fini dell’ottemperanza all’impugnato provvedimento sindacale.
10. Sotto altro e diverso, seppure contiguo, profilo, appare utile notare, per completezza, come l’intervenuta assoluzione del ricorrente in sede penale, in riferimento alla contravvenzione di cui all’art. 650 c.p., sia circostanza neutra rispetto alla legittimità del provvedimento impugnato. Del resto, la pronuncia assolutoria de qua argomenta circa l’insussistenza di uno degli elementi costitutivi della contravvenzione ex art. 650 c.p., senza quindi inficiare (del resto nemmeno avrebbe potuto) la legittimità dell’ordinanza che in questa sede ci occupa.
11. Alla luce di quanto precede, il ricorso è infondato e, come tale, deve essere respinto.
12. La peculiarità del caso di specie consente al Collegio di compensare integralmente tra le parti le spese di lite del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER ZI, Presidente
Francesca Romano, Consigliere
TI RB, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TI RB | ER ZI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.