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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 29/01/2026, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 619/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
SERRANO' MARIA VITTORIA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5860/2025 depositato il 17/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVV PRESA CARIC n. 09437202500130966000 TRIBUTI COMUN
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 278/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa come in atti, impugna l'avviso di presa in carico n. 09437202500130966000, notificato in data 1.8.2025 relativo a IMU per l'annualità 2020 e per complessivi
Euro 953,55. A sostegno del ricorso, notificato all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, il ricorrente eccepisce l'intervenuta prescrizione della pretesa, l'omessa notifica dell'avviso di accertamento e il difetto di motivazione.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione che eccepisce la non impugnabilità dell'avviso di presa in carico e il difetto di legittimazione passiva.
Non si costituisce in giudizio il Comune di Reggio Calabria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto. In via preliminare occorre affrontare la questione relativa all'autonoma impugnabilità dell'avviso di presa in carico oggetto della recente ordinanza n. 6589 del
2025, in cui la Suprema Corte richiama un suo precedente (Cass. civ., n. 21254 del 2023) stabilendo che
“in tema di giustizia tributaria, possono essere oggetto di ricorso gli atti iscritti nell'elenco di cui all'art. 19
d.lgs. n. 546 del 1992 e tutti gli atti amministrativi aventi natura provvedimentale, capaci di incidere autoritativamente sulle situazioni giuridiche soggettive del contribuente, modificandole unilateralmente sotto il profilo sostanziale o processuale, inerenti o conseguenti a rapporti tributari, creditori o debitori;
non possono, invece, essere oggetto di ricorso gli atti privi della predetta natura, sebbene promananti dall'amministrazione finanziaria, da incaricati per la riscossione o da organismi a questi ancillari, salvo che costituiscano la prima comunicazione di esistenza di un atto tributario di natura provvedimentale, espresso, tacito o presupposto, di cui il contribuente dimostri, anche in via presuntiva, di non aver avuto notizia”. Inoltre la Corte di Cassazione ribadisce la necessità di dare continuità al precedente orientamento, confermando che l'atto di presa in carico sarebbe impugnabile “allorquando costituisce il primo atto con il quale il contribuente viene messo al corrente del debito tributario perché il Fisco ha omesso di notificare l'avviso di accertamento immediatamente esecutivo”. Appare, quindi, evidente come l'avviso di presa in carico non sia impugnabile in sé, ma solo in caso di omessa notifica dell'atto ad esso presupposto e poiché nella fattispecie che ci occupa rimane indimostrata la notifica dell'atto presupposto all'avviso di presa in carico, ne consegue l'accoglimento del ricorso per intervenuta prescrizione della pretesa.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria, Sezione Sesta, accoglie il ricorso e condanna la parte resistente alle spese del giudizio in misura pari a Euro 780,00, oltre accessori di legge se dovuti . Reggio Calabria, 27.1.2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
SERRANO' MARIA VITTORIA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5860/2025 depositato il 17/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVV PRESA CARIC n. 09437202500130966000 TRIBUTI COMUN
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 278/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa come in atti, impugna l'avviso di presa in carico n. 09437202500130966000, notificato in data 1.8.2025 relativo a IMU per l'annualità 2020 e per complessivi
Euro 953,55. A sostegno del ricorso, notificato all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, il ricorrente eccepisce l'intervenuta prescrizione della pretesa, l'omessa notifica dell'avviso di accertamento e il difetto di motivazione.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione che eccepisce la non impugnabilità dell'avviso di presa in carico e il difetto di legittimazione passiva.
Non si costituisce in giudizio il Comune di Reggio Calabria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto. In via preliminare occorre affrontare la questione relativa all'autonoma impugnabilità dell'avviso di presa in carico oggetto della recente ordinanza n. 6589 del
2025, in cui la Suprema Corte richiama un suo precedente (Cass. civ., n. 21254 del 2023) stabilendo che
“in tema di giustizia tributaria, possono essere oggetto di ricorso gli atti iscritti nell'elenco di cui all'art. 19
d.lgs. n. 546 del 1992 e tutti gli atti amministrativi aventi natura provvedimentale, capaci di incidere autoritativamente sulle situazioni giuridiche soggettive del contribuente, modificandole unilateralmente sotto il profilo sostanziale o processuale, inerenti o conseguenti a rapporti tributari, creditori o debitori;
non possono, invece, essere oggetto di ricorso gli atti privi della predetta natura, sebbene promananti dall'amministrazione finanziaria, da incaricati per la riscossione o da organismi a questi ancillari, salvo che costituiscano la prima comunicazione di esistenza di un atto tributario di natura provvedimentale, espresso, tacito o presupposto, di cui il contribuente dimostri, anche in via presuntiva, di non aver avuto notizia”. Inoltre la Corte di Cassazione ribadisce la necessità di dare continuità al precedente orientamento, confermando che l'atto di presa in carico sarebbe impugnabile “allorquando costituisce il primo atto con il quale il contribuente viene messo al corrente del debito tributario perché il Fisco ha omesso di notificare l'avviso di accertamento immediatamente esecutivo”. Appare, quindi, evidente come l'avviso di presa in carico non sia impugnabile in sé, ma solo in caso di omessa notifica dell'atto ad esso presupposto e poiché nella fattispecie che ci occupa rimane indimostrata la notifica dell'atto presupposto all'avviso di presa in carico, ne consegue l'accoglimento del ricorso per intervenuta prescrizione della pretesa.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria, Sezione Sesta, accoglie il ricorso e condanna la parte resistente alle spese del giudizio in misura pari a Euro 780,00, oltre accessori di legge se dovuti . Reggio Calabria, 27.1.2026