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Sentenza 4 gennaio 2026
Sentenza 4 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. X, sentenza 04/01/2026, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 15/2026
Depositata il 04/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
29/09/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LAZZARA MARIA PINA, Presidente
COSTA US, TO
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 29/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1305/2022 depositato il 09/03/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2125/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 5 e pubblicata il 06/07/2021 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2019 00163690 68 000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO
2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Appellante:
1. Nel merito, ritenere e dichiarare fondato il presente appello;
2. Per l'effetto, riformare integralmente sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Messina
n.2125/2021 emessa in data 25.6.2021, pubblicata il 6.7.2021 resa nel procedimento iscritto al numero
2281/2020, con conseguente accoglimento delle domande di cui al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e, pertanto, ritenere e dichiarare illegittima, nulla e/o inefficace la cartella di pagamento n. 295 2019
00163690 68 000 della IO Sicilia s.p.a con cui è stato ingiunto al ricorrente il pagamento della somma di Euro 29.430,69 per mancato pagamento contributi Irpef, notificata il 15.1.2020, impugnata con il ricorso di primo grado.
3. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
Appellata Agenzia delle Entrate: il rigetto dell'appello e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Appellata Agenzia delle Entrate - IO : 1) Ritenere e dichiarare l'inammissibilità e, comunque,
l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'atto di appello notificato ex adverso, emettendo statuizione di rigetto e confermando in ogni sua parte l'impugnata sentenza;
2) Ritenere e dichiarare la legittimità della procedura di riscossione posta in essere dall'agente della riscossione nei confronti del ricorrente;
Con condanna di parte appellante al pagamento delle spese e compensi del grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale ricorso in appello il signor Ricorrente_1 ha impugnato innanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di II Grado la Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Messina n.2125/2021 emessa in data 25.6.2021, pubblicata il 6.7.2021 resa nel procedimento iscritto al numero 2281/2020, con la quale il Giudice di primo rigettava il ricorso avanzato dallo stesso Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento n. 295 2019 00163690 68 000, notificata il 15/01/2020, con la quale gli è stato intimato il pagamento del complessivo importo di € 29.430,69, risultante dalla iscrizione a ruolo dell'importo di € 29.424,81 dovuto per Addizionali Irpef
e Iva, sanzioni e interessi, relative all'anno 2012.
Rassegnava i motivi di cui in atti.
Si costituivano in giudizio Agenzia delle Entrate ed Agenzia delle Entrate IO controdeducendo rispetto a ciascun motivo di gravame.
All'odierna udienza camerale l'appello è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto.
Con la sentenza di primo grado si conferma la legittimità della cartella impugnata, emessa ex art. 36 bis dpr
1973/600, in ragione della insussistente illegittimità della stessa per la mancanza di prova della notifica della comunicazione d'irregolarità sia pur richiamata nell'atto impugnato.
Assume con il primo motivo dell'atto d'appello il ricorrente che la sentenza ha errato nel ritenere priva di rilevanza l'omessa emissione della comunicazione preventiva d'irregolarità sul noto e consolidato principio, più volte affermato dalla Corte di Cassazione, in base al quale l'omissione di tale adempimento sarebbe del tutto priva di sanzioni di nullità tipizzate dall'odrinamento tribtario.
Rileva viceversa l'appellante come la censura originaria sollevata con il ricorso di primo grado piuttosto consisteva nell'aver omesso l'ente impositore la notifica di un atto che era invece indicato come esistente nella stessa cartella esattoriale e che per ciò solo, in sostanza, doveva essere reso noto al contribuente e comunque prodotto in giudizio.La mancata produzione dell'avviso rendeva quindi nullo l'atto impugnato per violazione dei principi di cui allo statuto del contribuente. Ed in ogni caso, il ricorrente avrebbe potuto esser ammesso ad usufruire delle minori sanzioni previste dalla normativa vigente, a seguito della notifica dei controlli automatizzati.
Il motivo è infondato.
La sottile prospettazione difensiva fa leva sul rilievo in ragione del quale la mera carenza di notifica della comunicazione d'irregolarità in quanto richiamata in cartella determinerebbe ex se l'invalidità derivata della cartella. Il rilievo è specioso posto che, da una parte, non v'è per il caso di specie alcuna sanzione tipizzata di nullità (nè si rinvengono arresti giurisprudenziali al riguardo) derivante dalla mancata notifica di un atto predisposto e poi non comunicato al contribuente, laddove - viceversa - deve evidenziarsi come il presupposto della regolarità del controllo automatizzato discenda piuttosto dall'omissione di versamenti d'imposta derivanti dal puro dichiarato del contribuente. Nè va sottaciuto che comunque il contribuente poteva esercitare i propri diritti di difesa nella misura in cui proprio la cartella notificata prevedeva espressamente (per come si legge testualmente dalla stessa cartella depositata in primo grado) che detta
Comunicazione era stata predisposta in data 27-12-2018 con codice atto numero 10359801320 e che, in ogni caso (testualmente) "Il contribuente, qualora non abbia ricevuto la comunicazione, può recarsi presso gli uffici dell'Agenzia delle entrate. Effettuati gli opportuni controlli, potrà essere disposto l'eventuale sgravio delle somme non dovute purchè il contribuente paghi la somma rideterminata entro 30 giorni dalla notifica della presente cartella".
E' di tutta evidenza pertanto che il procedimento di controllo automatizzato ed il successivo avvio dell'iscrizione a ruolo sia stato corretto e comunque rispettoso del diritto di informazione e di conseguente esercizio della difesa del contribuente
Quanto al secondo motivo fondato sulla tardiva formazione del ruolo, l'appellante rileva che anche su tale punto la sentenza impugnata sarebbe errata in quanto, se è pur vero che “ai sensi dell'art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973, in caso di iscrizioni a ruolo ex art. 36-bis, la cartella di pagamento deve essere notificata entro il termine del 31 dicembre del terzo anno dalla presentazione della dichiarazione”, d'altro canto sarebbe altrettanto "vero che detta norma non può applicarsi al caso di specie, e ciò in quanto la cartella in questione non trae origine dal controllo automatizzato di dichiarazione integrativa del contribuente presentata in data
25/3/2017 e, inoltre, come affermato dalla stessa sentenza, non si tratterebbe di iscrizione a ruolo ex art. 36-bis. Pertanto, delle due l'una: o esiste l'avviso ex art. 36-bis, ed allora esso non è stato notificato con conseguente nullità dell'atto impugnato (e conseguente accoglimento del primo motivo di appello), oppure l'avviso non esiste e, quindi, non ci troviamo davanti al paradigma normativo voluto dalla norma indicata dalla Commissione Tributaria.
Pertanto, essendo stato, il ruolo, formato oltre i termini di legge, la cartella impugnata è illegittima ed andrà annullata.
La doglianza è oggettivamente incomprensibile e comunque da rigettare.
E' indiscusso - nè il primo giudice lo pone in dubbio - che la cartella sia stata emessa ex art. 36 bis dpr
600/1973 e che i relativi termini di decadenza con la notifica della cartella siano stati rispettati in applicazione dell'art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973, che prevede che in caso di iscrizioni a ruolo ex art.36-bis, la cartella di pagamento debba essere notificata entro il termine del 31 dicembre del terzo anno dalla presentazione della dichiarazione. E nel caso di specie, trattandosi di redditi del 2012 ma con dichiarazione integrativa presentata dal contribuente in data 25.3.2017 il relativo termine di decadenza nella notifica della cartella decorreva il
25.3.2020 e poichè l'atto è stato notificato il 15.1.2020 nessuna violazione risulta integrata.
Del tutto infondato è il motivo afferente la prescrizione, attesa la natura erariale del credito con termine di prescrizione decennale che maturava nel 2022 e che comunque resta interrotto dalla notifica dell'atto impugnato.
La sentenza pertanto deve essere interamente confermata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e cionferma la sentenza impugnata;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore di Agenzia delle Entrate, liquidate in complessivi € 3.171,00, nonchè in favore di Agenzia delle Entrate IO, liquidate in complessivi € 3.964,00 oltre IVA CA ed accessori come per legge, se dovuti.
Messina 29 settembre 2025
L'estensore La Presidente
Depositata il 04/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
29/09/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LAZZARA MARIA PINA, Presidente
COSTA US, TO
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 29/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1305/2022 depositato il 09/03/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2125/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 5 e pubblicata il 06/07/2021 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2019 00163690 68 000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO
2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Appellante:
1. Nel merito, ritenere e dichiarare fondato il presente appello;
2. Per l'effetto, riformare integralmente sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Messina
n.2125/2021 emessa in data 25.6.2021, pubblicata il 6.7.2021 resa nel procedimento iscritto al numero
2281/2020, con conseguente accoglimento delle domande di cui al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e, pertanto, ritenere e dichiarare illegittima, nulla e/o inefficace la cartella di pagamento n. 295 2019
00163690 68 000 della IO Sicilia s.p.a con cui è stato ingiunto al ricorrente il pagamento della somma di Euro 29.430,69 per mancato pagamento contributi Irpef, notificata il 15.1.2020, impugnata con il ricorso di primo grado.
3. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
Appellata Agenzia delle Entrate: il rigetto dell'appello e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Appellata Agenzia delle Entrate - IO : 1) Ritenere e dichiarare l'inammissibilità e, comunque,
l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'atto di appello notificato ex adverso, emettendo statuizione di rigetto e confermando in ogni sua parte l'impugnata sentenza;
2) Ritenere e dichiarare la legittimità della procedura di riscossione posta in essere dall'agente della riscossione nei confronti del ricorrente;
Con condanna di parte appellante al pagamento delle spese e compensi del grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale ricorso in appello il signor Ricorrente_1 ha impugnato innanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di II Grado la Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Messina n.2125/2021 emessa in data 25.6.2021, pubblicata il 6.7.2021 resa nel procedimento iscritto al numero 2281/2020, con la quale il Giudice di primo rigettava il ricorso avanzato dallo stesso Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento n. 295 2019 00163690 68 000, notificata il 15/01/2020, con la quale gli è stato intimato il pagamento del complessivo importo di € 29.430,69, risultante dalla iscrizione a ruolo dell'importo di € 29.424,81 dovuto per Addizionali Irpef
e Iva, sanzioni e interessi, relative all'anno 2012.
Rassegnava i motivi di cui in atti.
Si costituivano in giudizio Agenzia delle Entrate ed Agenzia delle Entrate IO controdeducendo rispetto a ciascun motivo di gravame.
All'odierna udienza camerale l'appello è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto.
Con la sentenza di primo grado si conferma la legittimità della cartella impugnata, emessa ex art. 36 bis dpr
1973/600, in ragione della insussistente illegittimità della stessa per la mancanza di prova della notifica della comunicazione d'irregolarità sia pur richiamata nell'atto impugnato.
Assume con il primo motivo dell'atto d'appello il ricorrente che la sentenza ha errato nel ritenere priva di rilevanza l'omessa emissione della comunicazione preventiva d'irregolarità sul noto e consolidato principio, più volte affermato dalla Corte di Cassazione, in base al quale l'omissione di tale adempimento sarebbe del tutto priva di sanzioni di nullità tipizzate dall'odrinamento tribtario.
Rileva viceversa l'appellante come la censura originaria sollevata con il ricorso di primo grado piuttosto consisteva nell'aver omesso l'ente impositore la notifica di un atto che era invece indicato come esistente nella stessa cartella esattoriale e che per ciò solo, in sostanza, doveva essere reso noto al contribuente e comunque prodotto in giudizio.La mancata produzione dell'avviso rendeva quindi nullo l'atto impugnato per violazione dei principi di cui allo statuto del contribuente. Ed in ogni caso, il ricorrente avrebbe potuto esser ammesso ad usufruire delle minori sanzioni previste dalla normativa vigente, a seguito della notifica dei controlli automatizzati.
Il motivo è infondato.
La sottile prospettazione difensiva fa leva sul rilievo in ragione del quale la mera carenza di notifica della comunicazione d'irregolarità in quanto richiamata in cartella determinerebbe ex se l'invalidità derivata della cartella. Il rilievo è specioso posto che, da una parte, non v'è per il caso di specie alcuna sanzione tipizzata di nullità (nè si rinvengono arresti giurisprudenziali al riguardo) derivante dalla mancata notifica di un atto predisposto e poi non comunicato al contribuente, laddove - viceversa - deve evidenziarsi come il presupposto della regolarità del controllo automatizzato discenda piuttosto dall'omissione di versamenti d'imposta derivanti dal puro dichiarato del contribuente. Nè va sottaciuto che comunque il contribuente poteva esercitare i propri diritti di difesa nella misura in cui proprio la cartella notificata prevedeva espressamente (per come si legge testualmente dalla stessa cartella depositata in primo grado) che detta
Comunicazione era stata predisposta in data 27-12-2018 con codice atto numero 10359801320 e che, in ogni caso (testualmente) "Il contribuente, qualora non abbia ricevuto la comunicazione, può recarsi presso gli uffici dell'Agenzia delle entrate. Effettuati gli opportuni controlli, potrà essere disposto l'eventuale sgravio delle somme non dovute purchè il contribuente paghi la somma rideterminata entro 30 giorni dalla notifica della presente cartella".
E' di tutta evidenza pertanto che il procedimento di controllo automatizzato ed il successivo avvio dell'iscrizione a ruolo sia stato corretto e comunque rispettoso del diritto di informazione e di conseguente esercizio della difesa del contribuente
Quanto al secondo motivo fondato sulla tardiva formazione del ruolo, l'appellante rileva che anche su tale punto la sentenza impugnata sarebbe errata in quanto, se è pur vero che “ai sensi dell'art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973, in caso di iscrizioni a ruolo ex art. 36-bis, la cartella di pagamento deve essere notificata entro il termine del 31 dicembre del terzo anno dalla presentazione della dichiarazione”, d'altro canto sarebbe altrettanto "vero che detta norma non può applicarsi al caso di specie, e ciò in quanto la cartella in questione non trae origine dal controllo automatizzato di dichiarazione integrativa del contribuente presentata in data
25/3/2017 e, inoltre, come affermato dalla stessa sentenza, non si tratterebbe di iscrizione a ruolo ex art. 36-bis. Pertanto, delle due l'una: o esiste l'avviso ex art. 36-bis, ed allora esso non è stato notificato con conseguente nullità dell'atto impugnato (e conseguente accoglimento del primo motivo di appello), oppure l'avviso non esiste e, quindi, non ci troviamo davanti al paradigma normativo voluto dalla norma indicata dalla Commissione Tributaria.
Pertanto, essendo stato, il ruolo, formato oltre i termini di legge, la cartella impugnata è illegittima ed andrà annullata.
La doglianza è oggettivamente incomprensibile e comunque da rigettare.
E' indiscusso - nè il primo giudice lo pone in dubbio - che la cartella sia stata emessa ex art. 36 bis dpr
600/1973 e che i relativi termini di decadenza con la notifica della cartella siano stati rispettati in applicazione dell'art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973, che prevede che in caso di iscrizioni a ruolo ex art.36-bis, la cartella di pagamento debba essere notificata entro il termine del 31 dicembre del terzo anno dalla presentazione della dichiarazione. E nel caso di specie, trattandosi di redditi del 2012 ma con dichiarazione integrativa presentata dal contribuente in data 25.3.2017 il relativo termine di decadenza nella notifica della cartella decorreva il
25.3.2020 e poichè l'atto è stato notificato il 15.1.2020 nessuna violazione risulta integrata.
Del tutto infondato è il motivo afferente la prescrizione, attesa la natura erariale del credito con termine di prescrizione decennale che maturava nel 2022 e che comunque resta interrotto dalla notifica dell'atto impugnato.
La sentenza pertanto deve essere interamente confermata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e cionferma la sentenza impugnata;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore di Agenzia delle Entrate, liquidate in complessivi € 3.171,00, nonchè in favore di Agenzia delle Entrate IO, liquidate in complessivi € 3.964,00 oltre IVA CA ed accessori come per legge, se dovuti.
Messina 29 settembre 2025
L'estensore La Presidente