Articolo 9 della Legge 5 marzo 2001, n. 57
Articolo 8Articolo 10
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4 aprile 2001
Art. 9. (Modifica dell'articolo 2 del decreto-legge n. 321 del 1996
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 421 del 1996) 1. All' articolo 2, comma 6, del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421 , sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Tali agevolazioni sono riconosciute nella forma di un contributo in conto capitale pari all'80 per cento delle spese ammesse per la realizzazione del predetto programma di investimenti. Con decreto di natura non regolamentare il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a determinare le spese ammissibili e le modalita' di erogazione del contributo".
Entrata in vigore il 4 aprile 2001
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