CASS
Sentenza 24 aprile 2024
Sentenza 24 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/04/2024, n. 17154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17154 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AS GI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
il procedimento è stato trattato in forma cartolare. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.Tomaso Epidendio, ha depositato conclusioni scride, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 17154 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 28/02/2024 Ritenuto in tatto 1.La sentenza impugnata è della Corte d'appello di Torino, che, parzialmente riformandola sotto il profilo sanzionatorio, ha confermato la pronuncia resa dal Tribunale monocratico in sede di rito abbreviato nei confronti di AS PP, ritenuto responsabile del delitto di lesioni personali aggravate dall'utilizzo di una pistola a gas in danno di SO Gora. 2.Per tramite di patrocinatore abilitato, il ricorso si è affidato a tre motivi, qui enunciati nei limiti strettamente necessari di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Il primo motivo ha dedotto i vizi di inosservanza della legge penale e della motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova, dal momento che sarebbero emersi inequivoci elementi di prova della operatività della scriminante di cui all'art. 52 cod. pen. o di cui all'art. 54 cod. pen., o del carattere eventualmente colposo, per eccesso, dell'azione lesiva, indirizzata contro persone diverse da colui che, per errore, è stato raggiunto dal colpo di pistola;
la condotta dell'imputato sarebbe stata ispirata dall'intento esclusivo di difendere una ragazza, a lui affettivamente legata, dalle indebite molestie di taluni giovani, destinatari della sua reazione. 2.2.11 secondo motivo ha denunciato i medesimi vizi a riguardo del mancato riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione - di cui all'art. 62 li. 2 cod. pen. - e di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., relativa al danno patrimoniale di speciale tenuità, concedibili anche qualora erroneamente supposte ai sensi dell'art. 60 cod. pen.. 2.3.11 terzo motivo si è soffermato sui vizi di violazione della legge penale e della motivazione con riferimento alla mancata applicazione delle sanzioni sostitutive di cui agli artt. 58 e 59 Legge n. 689/81, in quanto la Corte d'appello avrebbe respinto l'istanza di applicazione della detenzione domiciliare sostitutiva in assenza di ragioni appaganti e comunque senza tener conto dell'insussistenza di cause soggettive ostative alla concessione stessa. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1.La risposta al primo motivo di ricorso dipende dalla soluzione della questione di diritto riguardante il significato da attribuire alla disposizione normativa, contenuta nell'art. 530, co. 3, c.p.p., secondo cui il giudice pronuncia sentenza di assoluzione non solo quando vi è la prova, ma anche quando vi è il dubbio che il fatto sia stato commesso in presenza di una causa 2 di giustificazione (che, secondo la prospettiva della ricorrente, sarebbe individuabile nella legittima difesa o nello stato di necessità) ovvero di una causa personale di non punibilità. Tali motivi sono generici, perché non si confrontano compiutamente con la ratio decidendi delle sentenze dei gradi di merito, in doppia conforme sulla responsabilità e perciò vagliabili in un unicum argomentativo, e comunque manifestamente infondati. Ebbene, come affermato da un condivisibile orientamento del Supremo Collegio, il concetto di dubbio contenuto nella menzionata disposizione deve essere ricondotto a quello di "insufficienza" o "contraddittorietà" della prova di cui al secondo comma dello stesso art. 530 c.p.p., sicché, quando la configurabilità di cause di giustificazione sia stata allegata dall'imputato, è necessario procedere ad un'indagine sulla probabilità della sussistenza di tali esimenti: la presenza di un principio di prova o di una prova incompleta porterà all'assoluzione, mentre l'assoluta mancanza di prove al riguardo, o la esistenza della prova contraria, comporterà la condanna;
il giudizio sarà parimenti di condanna qualora non siano stati individuati elementi che facciano ritenere probabile Ila sua integrazione o inducano comunque il giudice a dubitare seriamente della configurabilità di una scriminante (cfr. sez. 1, 8.7.1997, n. 8983, rv. 208473; sez. 2, 4.7.2007, n. 32859, rv. 2:37758). Più recenti indirizzi, partendo dal presupposto che in tema di cause di giustificazione grava sull'imputato, che deduca una determinata situazione di fatto a sostegno dell'operatività di un'esimente, se non un vero e proprio onere probatorio, inteso nel senso del diritto civile, un compiuto onere di allegazione di elementi di indagine per porre il giudice nella condizione di accertare la sussistenza o quanto meno la probabilità di sussistenza dell'esimente, hanno illustrato come la mera indicazione di una situazione astrattamente riconducibile all'applicazione di una causa scriminante non può legittimare una pronuncia assolutoria, risolvendosi il dubbio sull'esistenza dell'esimente nell'assoluta mancanza di prova al riguardo (cfr. sez. 5, n. 37526 del 2015, Agostini, non mass.;.sez. 6, 12.2.2004, n. 15484, rv. 229446; sez. 6, 5.7.2012, n. 28115, rv. 253036; sez. 6, 21.3.2012, n. 18711, rv. 252636). Deve escludersi, pertanto, che l'allegazione da parte dell'imputato della ricorrenza di una causa di giustificazione - esistente od erroneamente supposta - possa fondarsi su un mero criterio soggettivo, riferito al da lui palesato "stato d'animo'', piuttosto che a dati di fatto concreti, tali da giustificare anche il solo erroneo convincimento di trovarsi in presenza di una causa di esclusione del reato o di non punibilità (cfr. sez. 6, 21.3.2012, n. 1871, cit.). Detto ciò, con argomentazioni piane e razionali - e certamente immuni dal denunciato travisamento - le pronunce del doppio grado hanno evidenziato che il compendio probatorio in atti non ha restituito indicatore alcuno di un'azione necessitata, anche sotto il profilo putativo, non altrimenti evitabile, volta a difendere un diritto proprio od altrui dall'incombenza di un'imminente offesa ingiusta;
che alcun elemento sia stato fornito sulla "ragazza" che sarebbe stata "importunata" dai "ragazzi", a loro volta non meglio identificati, in direzione dei quali è stato sparato il colpo di pistola;
che la versione offerta in sede di spontanee dichiarazioni da costui significativamente diverga da quella resa in sede processuale, perché 3 nel primo caso l'imputato ha dichiarato, sempre fumosamente, di essere stato "aggredito" e nel secondo caso di essere intervenuto per proteggere la "ragazza" (pagg. 3 e 4 sentenza di primo grado, pag. 4 e 5 sentenza di secondo grado). Pertanto, mentre non è stato chiarito il "movente" dell'azione e dunque che la persona offesa, attinta dal colpo di pistola a gas, sia stata vittima di un "errore di pei -sona", deve solo ribadirsi che anche a ritenere che tanto si sia verificato, come addotto dall'imputato, il fatto rimarrebbe di natura dolosa ai sensi dell'art. 82 comma 1 cod. pen.. 2.Analoghe considerazioni possono essere svolte a riguardo del secondo motivo, perché anche l'invocazione difensiva di una circostanza attenuante deve essere accompagnata dall'assolvimento di un onere di allegazione, che stimoli il giudicante a valutare o ad approfondire le circostanze di fatto dal cui accertamento discendano i necessari contorni della sua applicazione al caso concreto (cfr., in tema di attenuante della provocazione, sez. 1, n. 2663 del 29/11/1990, Testa, Rv. 186704). Correttamente la sentenza impugnata ha negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 n. 2 e/o n. 3 cod. pen. ("intuibilmente" richiesta in luogo di quella dell'art. 62 n. 4 cod. pen., erroneamente richiamata nella rubrica e nel corpo dell'enunciato del motivo) perché non è stata neppure proposta la necessità di scandagliare un alternativo percorso ricostruttivo, lamentato invero sulla scorta di deduzioni puramente assertive ed a utoreferenzia li. 3.Anche il terzo motivo è generico e manifestamente infondato. L'art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689 riserva al potere discrezionale del giudice, da esercitare secondo i criteri indicati dall'art. 133 cod. pen., la scelta relativa sia all'an della sostituzione della pena detentiva che della misura :sostitutiva da applicare, in quanto ritenuta più idonea alla rieducazione del condannato e all'obbiettivo della prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. La sentenza impugnata ha rimarcato, da un lato, la ricorrenza di precedenti penali allarmanti, per reati contro il patrimonio, di lesioni personali e porto d'armi "commessi successivamente e in un lasso di tempo ravvicinato rispetto al reato per cui si procede" , la sottoposizione dell'imputato a misura di prevenzione personale nel 2019 - che presuppone un giudizio di pericolosità sociale, rimasto evidentemente inalterato alla luce della perpetrazione di altri, recenti delitti - e l'attivazione, in costanza di arresti domiciliari, ci colloqui nel 2018 con i servizi esterni di competenza, lasciati tuttavia senza seguito e, dunque, mai sfociati nella sequela di un percorso terapeutico di recupero e rivisitazione del proprio vissuto. La Corte territoriale ha dato conto, in definitiva e con motivazione non manifestamente illogica, degli elementi considerati e della loro incidenza in negativo sul futuro rispetto delle prescrizioni proprie della specifica sanzione sostitutiva richiesta, quella della detenzione domiciliare sostitutiva, che prevede la fruizione di non marginali spazi di libertà giornalieri (almeno 4 ore 4 Il conigli?re estensore Il Presidente al giorno, art. 56 comma 1 L. n. 689 del 1981), ritenuti ragionevolmente incompatibili con una prognosi di favore circa l'osservanza delle prescrizioni imposte dal programma di trattamento, i cui specifici requisiti, idonei a confutare le valutazioni del giudice di secondo grado e ad orientare diversamente il sindacato di competenza di questo collegio, non sono stati nemmeno indicati nell'esposizione del motivo. 4.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28/02/2024
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
il procedimento è stato trattato in forma cartolare. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.Tomaso Epidendio, ha depositato conclusioni scride, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 17154 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 28/02/2024 Ritenuto in tatto 1.La sentenza impugnata è della Corte d'appello di Torino, che, parzialmente riformandola sotto il profilo sanzionatorio, ha confermato la pronuncia resa dal Tribunale monocratico in sede di rito abbreviato nei confronti di AS PP, ritenuto responsabile del delitto di lesioni personali aggravate dall'utilizzo di una pistola a gas in danno di SO Gora. 2.Per tramite di patrocinatore abilitato, il ricorso si è affidato a tre motivi, qui enunciati nei limiti strettamente necessari di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Il primo motivo ha dedotto i vizi di inosservanza della legge penale e della motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova, dal momento che sarebbero emersi inequivoci elementi di prova della operatività della scriminante di cui all'art. 52 cod. pen. o di cui all'art. 54 cod. pen., o del carattere eventualmente colposo, per eccesso, dell'azione lesiva, indirizzata contro persone diverse da colui che, per errore, è stato raggiunto dal colpo di pistola;
la condotta dell'imputato sarebbe stata ispirata dall'intento esclusivo di difendere una ragazza, a lui affettivamente legata, dalle indebite molestie di taluni giovani, destinatari della sua reazione. 2.2.11 secondo motivo ha denunciato i medesimi vizi a riguardo del mancato riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione - di cui all'art. 62 li. 2 cod. pen. - e di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., relativa al danno patrimoniale di speciale tenuità, concedibili anche qualora erroneamente supposte ai sensi dell'art. 60 cod. pen.. 2.3.11 terzo motivo si è soffermato sui vizi di violazione della legge penale e della motivazione con riferimento alla mancata applicazione delle sanzioni sostitutive di cui agli artt. 58 e 59 Legge n. 689/81, in quanto la Corte d'appello avrebbe respinto l'istanza di applicazione della detenzione domiciliare sostitutiva in assenza di ragioni appaganti e comunque senza tener conto dell'insussistenza di cause soggettive ostative alla concessione stessa. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1.La risposta al primo motivo di ricorso dipende dalla soluzione della questione di diritto riguardante il significato da attribuire alla disposizione normativa, contenuta nell'art. 530, co. 3, c.p.p., secondo cui il giudice pronuncia sentenza di assoluzione non solo quando vi è la prova, ma anche quando vi è il dubbio che il fatto sia stato commesso in presenza di una causa 2 di giustificazione (che, secondo la prospettiva della ricorrente, sarebbe individuabile nella legittima difesa o nello stato di necessità) ovvero di una causa personale di non punibilità. Tali motivi sono generici, perché non si confrontano compiutamente con la ratio decidendi delle sentenze dei gradi di merito, in doppia conforme sulla responsabilità e perciò vagliabili in un unicum argomentativo, e comunque manifestamente infondati. Ebbene, come affermato da un condivisibile orientamento del Supremo Collegio, il concetto di dubbio contenuto nella menzionata disposizione deve essere ricondotto a quello di "insufficienza" o "contraddittorietà" della prova di cui al secondo comma dello stesso art. 530 c.p.p., sicché, quando la configurabilità di cause di giustificazione sia stata allegata dall'imputato, è necessario procedere ad un'indagine sulla probabilità della sussistenza di tali esimenti: la presenza di un principio di prova o di una prova incompleta porterà all'assoluzione, mentre l'assoluta mancanza di prove al riguardo, o la esistenza della prova contraria, comporterà la condanna;
il giudizio sarà parimenti di condanna qualora non siano stati individuati elementi che facciano ritenere probabile Ila sua integrazione o inducano comunque il giudice a dubitare seriamente della configurabilità di una scriminante (cfr. sez. 1, 8.7.1997, n. 8983, rv. 208473; sez. 2, 4.7.2007, n. 32859, rv. 2:37758). Più recenti indirizzi, partendo dal presupposto che in tema di cause di giustificazione grava sull'imputato, che deduca una determinata situazione di fatto a sostegno dell'operatività di un'esimente, se non un vero e proprio onere probatorio, inteso nel senso del diritto civile, un compiuto onere di allegazione di elementi di indagine per porre il giudice nella condizione di accertare la sussistenza o quanto meno la probabilità di sussistenza dell'esimente, hanno illustrato come la mera indicazione di una situazione astrattamente riconducibile all'applicazione di una causa scriminante non può legittimare una pronuncia assolutoria, risolvendosi il dubbio sull'esistenza dell'esimente nell'assoluta mancanza di prova al riguardo (cfr. sez. 5, n. 37526 del 2015, Agostini, non mass.;.sez. 6, 12.2.2004, n. 15484, rv. 229446; sez. 6, 5.7.2012, n. 28115, rv. 253036; sez. 6, 21.3.2012, n. 18711, rv. 252636). Deve escludersi, pertanto, che l'allegazione da parte dell'imputato della ricorrenza di una causa di giustificazione - esistente od erroneamente supposta - possa fondarsi su un mero criterio soggettivo, riferito al da lui palesato "stato d'animo'', piuttosto che a dati di fatto concreti, tali da giustificare anche il solo erroneo convincimento di trovarsi in presenza di una causa di esclusione del reato o di non punibilità (cfr. sez. 6, 21.3.2012, n. 1871, cit.). Detto ciò, con argomentazioni piane e razionali - e certamente immuni dal denunciato travisamento - le pronunce del doppio grado hanno evidenziato che il compendio probatorio in atti non ha restituito indicatore alcuno di un'azione necessitata, anche sotto il profilo putativo, non altrimenti evitabile, volta a difendere un diritto proprio od altrui dall'incombenza di un'imminente offesa ingiusta;
che alcun elemento sia stato fornito sulla "ragazza" che sarebbe stata "importunata" dai "ragazzi", a loro volta non meglio identificati, in direzione dei quali è stato sparato il colpo di pistola;
che la versione offerta in sede di spontanee dichiarazioni da costui significativamente diverga da quella resa in sede processuale, perché 3 nel primo caso l'imputato ha dichiarato, sempre fumosamente, di essere stato "aggredito" e nel secondo caso di essere intervenuto per proteggere la "ragazza" (pagg. 3 e 4 sentenza di primo grado, pag. 4 e 5 sentenza di secondo grado). Pertanto, mentre non è stato chiarito il "movente" dell'azione e dunque che la persona offesa, attinta dal colpo di pistola a gas, sia stata vittima di un "errore di pei -sona", deve solo ribadirsi che anche a ritenere che tanto si sia verificato, come addotto dall'imputato, il fatto rimarrebbe di natura dolosa ai sensi dell'art. 82 comma 1 cod. pen.. 2.Analoghe considerazioni possono essere svolte a riguardo del secondo motivo, perché anche l'invocazione difensiva di una circostanza attenuante deve essere accompagnata dall'assolvimento di un onere di allegazione, che stimoli il giudicante a valutare o ad approfondire le circostanze di fatto dal cui accertamento discendano i necessari contorni della sua applicazione al caso concreto (cfr., in tema di attenuante della provocazione, sez. 1, n. 2663 del 29/11/1990, Testa, Rv. 186704). Correttamente la sentenza impugnata ha negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 n. 2 e/o n. 3 cod. pen. ("intuibilmente" richiesta in luogo di quella dell'art. 62 n. 4 cod. pen., erroneamente richiamata nella rubrica e nel corpo dell'enunciato del motivo) perché non è stata neppure proposta la necessità di scandagliare un alternativo percorso ricostruttivo, lamentato invero sulla scorta di deduzioni puramente assertive ed a utoreferenzia li. 3.Anche il terzo motivo è generico e manifestamente infondato. L'art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689 riserva al potere discrezionale del giudice, da esercitare secondo i criteri indicati dall'art. 133 cod. pen., la scelta relativa sia all'an della sostituzione della pena detentiva che della misura :sostitutiva da applicare, in quanto ritenuta più idonea alla rieducazione del condannato e all'obbiettivo della prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. La sentenza impugnata ha rimarcato, da un lato, la ricorrenza di precedenti penali allarmanti, per reati contro il patrimonio, di lesioni personali e porto d'armi "commessi successivamente e in un lasso di tempo ravvicinato rispetto al reato per cui si procede" , la sottoposizione dell'imputato a misura di prevenzione personale nel 2019 - che presuppone un giudizio di pericolosità sociale, rimasto evidentemente inalterato alla luce della perpetrazione di altri, recenti delitti - e l'attivazione, in costanza di arresti domiciliari, ci colloqui nel 2018 con i servizi esterni di competenza, lasciati tuttavia senza seguito e, dunque, mai sfociati nella sequela di un percorso terapeutico di recupero e rivisitazione del proprio vissuto. La Corte territoriale ha dato conto, in definitiva e con motivazione non manifestamente illogica, degli elementi considerati e della loro incidenza in negativo sul futuro rispetto delle prescrizioni proprie della specifica sanzione sostitutiva richiesta, quella della detenzione domiciliare sostitutiva, che prevede la fruizione di non marginali spazi di libertà giornalieri (almeno 4 ore 4 Il conigli?re estensore Il Presidente al giorno, art. 56 comma 1 L. n. 689 del 1981), ritenuti ragionevolmente incompatibili con una prognosi di favore circa l'osservanza delle prescrizioni imposte dal programma di trattamento, i cui specifici requisiti, idonei a confutare le valutazioni del giudice di secondo grado e ad orientare diversamente il sindacato di competenza di questo collegio, non sono stati nemmeno indicati nell'esposizione del motivo. 4.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28/02/2024