Sentenza 28 marzo 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/03/2019, n. 13662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13662 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da KA AD, nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 11/04/2018 della Corte di Appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Michele Romano;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Filippi, che ha concluso chiedendo che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del 16 giugno 2015 del Tribunale di Lamezia Terme, che, all'esito del giudizio ordinario, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, ha condannato AD KA e TE KY DA per il delitto di lesioni personali aggravate alla pena di anni tre di reclusione.
2. Ricorre per cassazione AD KA, a mezzo del suo difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata ed affidandosi a due motivi. /? 2.1 Con il primo motivo lamenta violazione dell'art. 143 cod. proc. pen., in quanto, sebbene egli sia alloglotta, tanto che nei precedenti gradi di giudizio si era proceduto alla nomina di un interprete, la sentenza di appello non era stata tradotta nella lingua da lui conosciuta, pur essendo la traduzione essenziale per la difesa dell'imputato.
2.2 Con il secondo motivo lamenta l'apparenza della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, essendosi il giudice di appello limitato a fare riferimento alla gravità del fatto ed alla personalità dei condannati e non spiegando perché tali elementi non consentissero un giudizio di prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. E' ben vero che l'odierno ricorrente è alloglotta e che pertanto la sentenza di secondo grado doveva essere accompagnata da una traduzione nella lingua da lui conosciuta. Neppure, nel caso di specie, possono invocarsi i precedenti di legittimità secondo i quali spetta in via esclusiva all'imputato alloglotta, e non al suo difensore, la legittimazione a rilevare la violazione dell'obbligo di traduzione della sentenza, previsto dall'art. 143 cod. proc. pen. al fine di consentire a detto imputato, che non comprenda la lingua italiana, l'esercizio di un autonomo potere di impugnazione ex art. 571 dello stesso codice (vedi Sez. 2, n. 32057 del 21/06/2017, Rafìk, Rv. 27032701; Sez. 3, n. 40616 del 05/06/2013, 3, Rv. 25693401; Sez. 6, n. 35571 del 21/09/2011, Paheshti, Rv. 25087701), in quanto all'imputato, a seguito dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103, che ha modificato l'art. 613 cod. proc. pen., non spetta più un autonomo potere di ricorrere in cassazione. Deve, quindi, riconoscersi al difensore la legittimazione a rilevare la violazione di detto obbligo. Tuttavia la violazione non rileva in quanto tale, ma solo allorché abbia pregiudicato l'esercizio di una facoltà difensiva. Affinché il motivo fondato su detta violazione sia ammissibile, è necessario precisare nel ricorso il pregiudizio concretamente subito in conseguenza della mancata traduzione della sentenza, allegando l'impossibilità di sviluppare argomenti o deduzioni, ovvero altra lacuna difensiva determinata dalla specifica carenza di informazione sul contenuto della sentenza (vedi Sez. 3, n. 22261 del 09/12/2016 - dep. 2017, Zaroual, Rv. 26998201). Nella specie, la sentenza di appello risulta tempestivamente impugnata dal difensore a seguito di specifico mandato dell'imputato e nel ricorso non risultano specificati i pregiudizi al diritto di difesa conseguenti alla mancata traduzione della sentenza, con conseguente insussistenza di un interesse concreto a far valere detta omissione, non essendo stato allegato alcun pregiudizio specifico che ne sarebbe derivato.
3. Anche il secondo motivo è inammissibile. L'atto di appello, nel richiedere l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti, non indicava gli specifici elementi della fattispecie concreta che avrebbero giustificato un diverso giudizio di bilancia mento. Il giudice d'appello, a fronte di una generica richiesta contenuta nell'impugnazione, non è obbligato a procedere di ufficio ad un diverso giudizio di bilanciamento, in quanto, l'articolo 581 lett. c) cod. proc. pen., anche nella versione novellata dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, richiede l'enunciazione specifica, a pena d'inammissibilità, dei motivi e delle ragioni di fatto e di diritto che sorreggono ogni richiesta (vedi Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B, Rv. 27186901, in materia di attenuanti generiche). Il giudice d'appello può legittimamente procedere ad un diverso giudizio di bilanciamento anche ex officio, ma il mancato esercizio di tale potere, eccezionalmente riconosciuto dall'art. 597, comma quinto, cod. proc. pen., non è censurabile in cassazione, né è configurabile in proposito un obbligo di motivazione, in assenza di specifica richiesta nei motivi di appello, o nel corso del giudizio di secondo grado (vedi Sez. 5, n. 37569 del 08/07/2015 - dep. 16/09/2015, Tota e altro, Rv. 26455201, in tema di attenuanti). In applicazione dei principi sopra esposti, l'imputato non può dolersi in questa sede della equivalenza delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. alle aggravanti e il motivo di ricorso è pertanto inammissibile.
4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così